Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0596 LA CORTE SUPREMA DICASS Z NE Oggetto Lavoro M istrati: Composta dagli AMIRANTE - Presidente - R.G.N. 4407/99 Dott. Francesco Dott. Vincenzo MILEO Consigliere- 6368/99 4133 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. Dott. Francesco ON MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Dott. ON LAMORGESE Ud.13/10/00 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 6000per diritti L. sul ricorso proposto da: ---1--7-6EN, 2001- EN NI, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell'avvocato SEGNALINI MASSIMO, rappresentato e difeso CANCELLERIA dall'avvocato POLITO ELIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CG575030 US UNITA' SANITARIA LOCALE N.4 DI AVELLINO;
- intimata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e sul 2° ricorso n° 06368/99 proposto da: UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale US UNITA' SANITARIA LOCALE N.4 DI AVELLINO GESTIONE al SigSEGHALIME per diritti L. 2000 DI LIQUIDAZIONE, domiciliata in ROMA presso LA 13 FEB 2001. * 4228 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, IL CANCELLIERE -1- rappresentato e difeso dall'avvocato SILVESTRI GIORGIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale ER contro elettivamente domiciliato in ROMAEN NI, VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo studio rappresentatodell'Avvocato SEGNALINI MASSIMO, difeso dall'avvocato POLITO ELIO giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1023/98 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 09/11/98 R.G.N. 178/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco ON MAIORANO;
udito l'Avvocato POLITO;
udito l'Avvocato SILVESTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale. -2- : SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 22/6/94 VA ON conveniva in giudizio innanzi al ET di Avellino la US n. 4, per il riconoscimento del suo diritto al trattamento economico e normativo, quale medico chirurgo addetto al servizio dei controlli sanitari, previsto dal Q. P. R. n.504 del 1987, con decorrenza, non dall'aprile 1992, come in effetti riconosciuto dalla US, ma dalla data di instaurazione del suo rapporto di lavoro, 7/4/86, oppure in via subordinata 29/5/90, o in via ancor più gradata dal 29/1/91, con condanna del convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, da quantificarsi in separata sede;
chiedeva, inoltre, la condanna del medesimo convenuto al pagamento della somma di 17.553.657, oltre accessori per il periodo aprile 1992-31/3/94. La US n. 4 contrastava la domanda, ma il ET l'accoglieva, dichiarando applicabile il d.p.r. n. 504/87 dal 29/5/90 e condannando la convenuta al pagamento della somma di £17.553.657 a titolo di rideterminazione del caro vita. Proponeva appello avverso detta decisione la US, eccependo il difetto di giurisdizione del G. O. e contestando nel merito che fossero dovute le somme riconosciute;
proponeva appello incidentale il VA per il mancato accoglimento della domanda di condanna generica relativa a tutte le differenze retributive dovute, con riserva di liquidazione in separata sede. Il Tribunale, con sentenza del 27/10 - 9/11/98, rigettava l'appello incidentale ed in parziale accoglimento di quello principale riduceva la somma a £ 14.672.112. Precisava il giudice del riesame che non sussisteva l'eccepito difetto di 2 giurisdizione, trattandosi di controversia relativa non alla fase precedente alla stipula della convenzione, quando gli aspiranti erano in posizione di mero interesse legittimo, ma alla fase successiva alla stipulazione da cui nascevano diritti soggettivi, rientranti nella giurisdizione del G. O., quale la decorrenza del Спи trattamento normativo previsto dal d.p.r. n. 504/87, relativa ad un rapporto di lavoro pacificamente disciplinato da una convenzione. Nel merito, infondato era l'appello relativo alla decorrenza dell'inquadramento: corretta era la decisione pretorile laddove aveva individuato nella delibera n. 3315 del 29/5/90 “della Giunta Regionale della Campania il momento in cui, ricondotto il servizio di medicina fiscale nell'ambito del quale operava il ricorrente, al regime di cui al citato d.p.r. n.504/87, vincolante per la US ....era sorto il diritto del medico alla applicazione in suo favore del trattamento normativo ed economico previsto da quest'ultima disposizione"; con l'adozione di quella delibera si era realizzato il presupposto costitutivo del diritto rivendicato. · Erroneo, invece, era il calcolo delle quote di caro vita, perché la quota mensile spettante non era di £ 1.035.663, come 2 ritenuto da ET, ma di £ 910.312; la somma complessiva dovuta al ricorrente ammontava quindi a £ 14.672.112, oltre interessi rivalutazione, come stabiliti dal primo giudice, in difetto di specifico gravame sul punto. Infondato era l'appello incidentale, perché, "prescindere da ogni rilievo di ammissibilità nel processo del lavoro di una domanda di condanna generica con riserva di quantificazione", era principio generale quello secondo cui l'istante aveva l'onere di "specificare analiticamente, con il ricorso introduttivo, le somme richieste ed i relativi titoli giustificativi, oltre che provare i fatti costitutivi della azionata pretesa". Il motivo era generico e non decisivo, perché il ricorrente aveva non solo omesso di indicare l'ammontare delle singole voci, ma non aveva nemmeno indicato quali fossero, precludendo così ogni valutazione da parte del giudicante. Avverso questa pronuncia propone ricorso il VA, fondato su un solo motivo. Resiste con controricorso e ricorso incidentale la US n.
4. di Avellino, Gestione in liquidazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 278 CPC, del DPR n. 504/87 (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che egli aveva proposto due domande con riferimento a due periodi: il primo fino al 31/3/92 per l'inquadramento normativo ed economico previsto dal D.P.R. n. 504/87 con 3 decorrenza 1/1/86, o in subordine 29/5/90 oppure 29/1/91 e quindi per la condanna della US al pagamento delle relative differenze retributive, da quantificarsi con separato giudizio;
il secondo dal 1/4/92 al 31/3/94, per il pagamento di differenze retributive per quote caro vita. Il ET aveva accolto entrambe le domande, dichiarando il diritto all'applicazione del D.P.R. n. 504/87 a far data dal 29/5/90, ma aveva omesso la consequenziale condanna della US al pagamento delle somme dovute, sulla base di due rilievi, della inammissibilità nel processo del lavoro di una domanda di condanna generica e della violazione dell'onere di specificare analiticamente le somme richieste ed i relativi titoli giustificativi. Entrambe le affermazioni erano errate, perché la giurisprudenza del Supremo Collegio era costante nel ritenere ammissibile nel processo del lavoro la domanda di condanna generica (da ultimo, sent. n. 7888 del 22/8/97) e perché rivendicando l'applicazione in proprio favore della disciplina economica e normativa di un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, di cui al D.P.R. n. 504/87, egli aveva a rivendicato la corresponsione di tutte le voci retributive ivi previste e non vi era l'obbligo dell'analitica indicazione delle • singole voci, né dei relativi importi pretesi, avendo riservato la quantificazione in separata sede. 4 La sentenza quindi doveva essere cassata. Con il ricorso incidentale la US deduce un primo motivo di censura attinente alla giurisdizione, che è stato risolto alle Sezioni Unite, cui era stata rimessa la relativa decisione, con la declaratoria di inammissibilità della questione, con rimessione della causa a questa sezione per l'esame delle altre censure;
deduce poi un secondo motivo col quale denuncia genericamente la violazione e falsa applicazione di legge e delle norme contrattuali, nonché vizi di motivazione;
si duole che il Tribunale abbia ritenuto che l'inserimento del ricorrente nel servizio in regime convenzionale era avvenuto con la delibera della Giunta Ragionale del 29/5/90; con tale delibera, invece, la Giunta si era limitata a stabilire quali attività dovessero essere ricomprese nell'ambito della medicina dei servizi, ma non aveva stabilito che i precedenti rapporti, regolati da contratti individuali, dovessero rientrare per sanatoria nell'ambito del regime convenzionale. A tanto si addivenne soltanto con la successiva delibera del 29/1/91, con cui la medesima Giunta, discrezionalmente optava per il mantenimento in servizio dei medici che in precedenza avevano espletato il servizio con un “rapporto a notula (ciré con pagamento per ogni singola visita fiscale)”, e chiedeva alle UU. SS. LL. di trasmettere le notizie utili per individuare i medici da ammettere al nuovo rapporto convenzionale. Rapporto che veniva poi effettivamente 5 5 costituito con la delibera della US n. 690 del 4/3/92. Solo con la esecutività di questa delibera era sorto il diritto del sanitario alla trasformazione del rapporto, con efficacia ex nunc. La sentenza quindi doveva essere cassata
per questi motivi
e la domanda rigettata. Il ricorso principale va rigettato per inammissibilità dell'appello e quello incidentale perché infondato, per la parte che ancora interessa. Il ricorrente ha chiesto in primo grado la declaratoria del suo diritto all'applicazione al rapporto di lavoro con la US del DPR n. 504/87, con decorrenza, in via gradata, dalla delibera di Giunta Regionale n. 3315 del 29/5/90, quale presupposto per il riconoscimento in suo favore sia della parte economica, che di quella normativa ivi prevista, riservando di agire in separata sedeper la quantificazione delle somme a lui dovute. La domanda è stata pienamente accolta, avendo il ET ritenuto che con tale provvedimento è avvenuta la riconduzione dell'area di attività sanitaria in cui operava il ricorrente (medicina fiscale) nel regime normativo di cui al citato DPR;
ha poi precisato il ET che deve escludersi una decorrenza successiva, perché la delibera di Giunta del 29/1/91 ha carattere meramente esecutivo nei confronti della US, rispetto alla prima, e ritenersi, invece, che la conversione del rapporto convenzionale a notula in rapporto ad ore ha natura meramente operativa, in quanto il diritto al nuovo trattamento è stato 6. C costituito con la precedente delibera n. 3315. Ha omesso il ET di emettere la pronuncia di condanna generica delle somme che sarebbero state accertate in successivo giudizio, ma questo nulla toglie all'accertamento dell'an debeatur, su cui la parte ben poteva fondare la successiva azione, che si era riservato di esercitare per la determinazione del quantum. Nel caso di specie, sia l'azione di mero accertamento del "diritto del ricorrente alla applicazione al rapporto di lavoro intercorrente con la resistente del D.P.R. nr. 504/87 a far data dal 29/5/90”, che quella di condanna generica al pagamento delle somme risultanti dall'applicazione del DPR 504/87, con riserva di quantificazione in separata sede, hanno lo stesso effetto di risolvere la questione controversa limitatamente "all'an debeatur" e possono, ciascuna di esse, per la essere poste a base del successivo giudizio determinazione del "quantum". La parte quindi non aveva interesse, ex art. 100 CPC, ad impugnare in grado di appello la sentenza per ottenere una pronuncia di condanna generica, ineseguibile coattivamente al pari della sentenza dichiarativa;
interesse ad agire inteso non come formale rispetto delle regole procedurali, sganciato dalla difesa di una posizione giuridica di K vantaggio sostanziale, ma come esigenza di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile se non con l'esercizio di una determinata azione, in una particolare fase del giudizio: il VA aveva già una 7 1 pronuncia definitiva concernente l'an debeatur e poteva agire separatamente in giudizio per la determinazione del quantum;
non aveva bisogno di ottenere una pronuncia di condanna generica, con riserva di quantificazione in separata sede, che sarebbe stata formalmente più corretta, ai sensi dell'art. 112 CPC, in base alla domanda proposta, per poi instaurare quel giudizio per la determinazione del quantum, che già poteva intraprendere in base alla sentenza dichiarativa del suo diritto;
e non aveva cioè il ricorrente interesse a proporre appello incidentale e quindi quella impugnazione era inammissibile;
da M ciò consegue che va rigettato il ricorso principale, anche se giuridicamente corrette sono le tesi ivi esposte in ordine alla ammissibilità nel processo del lavoro di una domanda di condanna generica (perché non è vietata da nessuna norma della L. n. 523/73) ed in merito alla necessità che nel processo del lavoro le richieste avanzate dalla parte debbano essere specifiche, (perché a tal fine è sufficiente la richiesta di applicazione di un ben determinato contratto collettivo, nella quale è implicito il riferimento analitico alle competenze economiche ivi previste ed ai relativi titoli giustificativi). Quanto al motivo di ricorso incidentale demandato alla cognizione di questo collegio, si osserva che lo stesso non merita accoglimento, perché generiche sono le censure di violazione e falsa applicazione di legge e vizi di motivazione, che non vengono individuati in maniera specifica, con la precisazione 8 degli errori logici commessi. Il ricorrente in sostanza si limita a proporre la sua tesi difensiva, assertivamente migliore di quella del Tribunale, senza intaccare la ratio decidendi della pronuncia impugnata, in base alla quale il diritto del medico alla applicazione in suo favore del trattamento normativo ed economico di cui al DPR n. 504/87 era sorto con la delibera n. 3315 del 29/5/90, che era "il presupposto costitutivo del diritto al diverso trattamento rivendicato", mentre quelle successive della medesima Giunta Regionale del 1991 e della US del 1992, erano meramente esecutive. Questa ratio decidendi non viene intaccata dalla censura mossa e quindi il ricorso incidentale va rigettato. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa interamente le spese del presente giudizio. CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE J aro Avis te Phillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 17 GEN. 2001 oggi, IL COLLABORATORE CANCELLERIA T R O C 9