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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
V.G.N.285/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.01.2025 da
1) CO CI nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Mosciatti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Bettoni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 23.06.2018 con rito concordatario in Fasano (BR): trascritto nei Registri dello stato Civile del predetto Comune: anno 2018 atto n. 35 parte II serie A
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. in data 28.09.2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 05.11.2020
con i seguenti figli: nata a [...] in data [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_2
C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO PREVALENTE: la figlia minore resta Parte_2
affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, ove già attualmente è collocata e risiede;
2) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE: la casa familiare, sita in Milano, via A. Canova 9, di proprietà della nonna materna, viene assegnata alla SI.ra , con tutti gli immobili e gli arredi ivi Pt_1
contenuti, già prelevati gli effetti personali del SI. CI come da accordi di separazione;
3) TEMPISTICHE DI FREQUENTAZIONE: la figlia permarrà presso il padre, salvi diversi accordi raggiunti dalle parti nell'interesse superiore di secondo il seguente calendario: Parte_2
a) nel periodo scolastico: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, con accompagnamento diretto a scuola;
qualora per esigenze proprie il padre non riuscisse a prendere in carico la figlia al termine delle lezioni, resta ferma in capo allo stesso l'organizzazione delle alternative;
un giorno infrasettimanale alle ore 18.30 dall'abitazione materna o dall'uscita di eventuali attività extrascolastiche e sino all'indomani mattina, con accompagnamento diretto a scuola, giorno che per l'anno scolastico in corso viene determinato nel lunedì successivo al fine settimana di permanenza presso la madre e nel mercoledì successivo al fine settimana di permanenza presso il padre;
qualora la scuola fosse chiusa ovvero per altre ragioni quali i motivi di salute, non fosse possibile l'accompagnamento presso l'istituto scolastico, i genitori convengono, salvo diverso accordo nel caso ricorrano motivi di salute della figlia, per l'accompagnamento di da parte del padre, presso l'abitazione materna, Parte_2
alle ore 9.00; i genitori si impegnano a collaborare per il caso di necessità di adeguamento o modifica della giornata infrasettimanale in conseguenza di eventuali modifiche negli anni a venire degli impegni extrascolastici di impegnandosi ad assumere quale criterio Parte_2
l'individuazione di una giornata in cui la figlia svolge attività, affinché il padre possa essere presente alle stesse, e di una giornata in cui la figlia ne sia libera;
b) nel periodo extrascolastico: a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 16.30 con prelevamento presso l'abitazione materna sino al lunedì mattina alle ore 9.00, salvo diverso accordo, con accompagnamento presso l'abitazione materna ovvero direttamente presso l'eventuale campo estivo, fatto salvo che esigenze legate alla frequentazione di campi estivi fuori città rendano necessario l'accompagnamento presso l'abitazione materna nella giornata di domenica;
nel periodo di chiusura estiva delle scuole, il padre trascorrerà con tre Parte_2
settimane, di cui massimo due consecutive e con uno stacco di almeno due settimane tra i due periodi di vacanza;
due di tali settimane coincideranno con il periodo dall'1 al 15 agosto, con riaccompagnamento presso l'altro genitore il 15 nel pomeriggio e comunque entro cena, con la terza da individuare concordemente entro il 15 aprile di ciascun anno;
il primo fine settimana di settembre sarà trascorso da con il genitore con cui aveva trascorso le prime due Parte_2
settimane di agosto, con successiva alternanza. I genitori concordano che, laddove esigenze conseguenti ad un cambio di lavoro dell'uno o dell'altro genitore non permettessero il ricorso a tale disciplina, il periodo bisettimanale di agosto sarà individuato da ciascun genitore ad anni alterni sempre entro il 15 aprile di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie, il padre trascorrerà con ad anni alterni il periodo dal 24 dicembre pomeriggio al 31 dicembre al mattino Parte_2
e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio nel pomeriggio;
durante le festività pasquali, 25 aprile e 1 maggio, trascorrerà ad anni alterni la Pasqua e il 1 maggio con un genitore e il Parte_2
25 aprile con l'altro, proseguendo l'alternanza già in corso;
gli altri giorni di chiusura scolastica, anche per festività, e gli eventuali ponti saranno regolati a seconda del weekend di competenza;
le festività natalizie, di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio sospendono il computo dei fine settimana alternati;
c) nel giorno del compleanno di 15 settembre, le parti potranno accordarsi Parte_2
direttamente per un festeggiamento in presenza di entrambi i genitori, nel luogo scelto dal genitore cui la giornata cade di competenza. Anche in deroga al giorno infrasettimanale col padre fissato ai sensi del paragrafo 3a di cui sopra, qualora il compleanno della figlia capiti in un giorno infrasettimanale tra il lunedì e il giovedì, i genitori concordano che pernotti Parte_2
con il padre ad anni alterni il giorno del suo compleanno, salvo che si sia già svegliata, quel giorno, con il medesimo. In ogni caso il genitore che non è con potrà sempre vederla Parte_2
per fare gli auguri, previo accordo con l'altro genitore sull'orario, sempre salvi i diversi accordi tra le parti. Si conviene che il 15.09.2025, la bimba pernotterà con il padre;
4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ORDINARIO: il SI. CI si impegna a versare alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia al fine di Pt_1 Parte_2 realizzare il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c., la somma mensile stabilita in separazione nell'importo di euro 575,00 di cui euro 240,00 quale contributo spese per la babysitter, somma che, rivalutata secondo l'ISTAT, ammonta nell'attualità complessivamente ad euro 675,00. Le parti concordano che dell'importo mensile di euro 675,00, solo la quota destinata al mantenimento della figlia, pari attualmente ad euro 435,00, scomputata la somma di euro 240,00 quale contributo spese per la babysitter, sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò a far data da luglio
2025. Il versamento verrà corrisposto tramite bonifico bancario con accredito entro il giorno 10 di ogni mese al conto corrente intestato alla SI.ra , ad oggi IBAN Pt_1
[...]. Si specifica che il contributo spese per la babysitter si riferisce all' orario extrascolastico (da intendersi prima delle 8.30 e successivamente le 16.30), corrispondente a orientativamente 48 ore mensili, da considerarsi dunque spesa ordinaria, come già in uso e non necessaria di rendicontazione;
eventuali spese per babysitter che si rendano necessarie in orario compreso tra le 8.30 e le 16.30 saranno suddivise come da regime delle spese straordinarie;
5) SPESE STRAORDINARIE: le spese straordinarie sostenute dai genitori nell'interesse di fatta eccezione per le spese di babysitter in orario extrascolastico di cui al punto 4), Parte_2 saranno suddivise nella misura del 50% in capo a ciascun genitore secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le spese di tale categoria sostenute da ciascuno genitore e comunicate all'altro nel corso di un mese, saranno rimborsate entro il giorno 10 del mese successivo.
6) DISCIPLINA BENEFICI ECONOMICI: i genitori concordano che istituti e benefici che abbiano carattere generale in favore della minore o della genitorialità, quale che sia la denominazione,
p.e. l'attuale Assegno Unico universale per i figli a carico, spetteranno in misura integrale alla madre, mentre eventuali istituti o benefici che comportino il rimborso o l'esenzione di specifiche voci di spesa rientranti nella categoria delle spese straordinarie nell'interesse della minore, p.e. per materiale scolastico, spese mediche o per attività ricreative e culturali, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura di ripartizione delle spese straordinarie;
qualora un genitore disponga di rimborsi conseguenti a polizze private o lavorative di cui sostenga direttamente il costo (p.e. tramite pagamento premio o prelievo espresso su prospetto paga), i relativi rimborsi spetteranno solo al medesimo, sino alla misura della propria partecipazione alla spesa, andando a beneficio anche dell'altro per la misura eventualmente eccedente;
7) AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA DEI GENITORI: i ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e indipendenti, e conseguentemente rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa in punto di assegno divorzile;
8) CONDIVISIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE. I genitori si impegnano a ogni forma di reciproca collaborazione nell'interesse della figlia, richiamando espressamente il principio di bigenitorialità a fondamento della preferibilità dell'affidamento condiviso, e conseguentemente i genitori si impegnano a tenersi informati in merito a ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare previamente i recapiti, anche telefonici, dei luoghi di villeggiatura nei periodi di vacanza, ad attenersi al calendario stabilito, salvo esigenze imprevedibili o eccezionali, contestualmente garantendo la disponibilità e flessibilità necessaria ad assicurare alla figlia la continuità dei propri impegni scolastici, sportivi, ricreativi a prescindere dal luogo e dal genitore di contingente permanenza;
fermo l'impegno alla necessaria collaborazione, i genitori si impegnano a farsi carico direttamente di eventuali contrattempi concernenti la figlia nei periodi di rispettiva spettanza;
i genitori anche in sede di esecuzione e aggiornamento della disciplina di frequentazione si impegnano a favorire la continuità dei rapporti della figlia con gli ascendenti e comunque i rispettivi rami familiari e alla sottoscrizione delle autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità valida anche per l'espatrio e del passaporto, anche svizzero, per se stessi e per la figlia minore.
9) ULTERIORI CONDIZIONI PATRIMONIALI INERENTI LA PROLE: i ricorrenti dichiarano e concordano altresì che, in punto di ulteriori profili patrimoniali concernenti aspetti relativi alla figlia:
a) con l'adozione del regime di disciplina dei benefici economici di cui al punto 6, i genitori rinunciano a qualsivoglia pretesa concernente altri o ulteriori benefici di cui i genitori abbiano goduto nel periodo antecedente il deposito del presente ricorso, con particolare riferimento alla suddivisione del Assegno unico universale per i figli a carico e gli Assegni per il Nucleo Familiare, siano questi ultimi stati erogati in forza della disciplina nazionale ovvero in funzione dell'attività lavorativa paterna in Svizzera;
b) i genitori dichiarano di non aver nulla più a pretendere in relazione all'esposizione paterna in punto di solo parziale ottemperanza al contributo al mantenimento di cui alle mensilità novembre 2023 – maggio 2024, corrispondente al periodo di disoccupazione paterno, dichiarando che di tale aspetto si
è espressamente tenuto conto, nell'interesse superiore della minore, nell'adozione del complessivo assetto, patrimoniale e non patrimoniale, di cui alla presente disciplina.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno inserito nel ricorso, sottoscritto da entrambi i coniugi, le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, come richiesto dall'art. 473 bis 51 c.p.c., producendo la relativa documentazione e rinunciando reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis 12, III c. c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori pattuizioni non paiono in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fasano (BR) il
23.06.2018 tra CO CI e Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fasano (BR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonchè alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Terni
. Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.01.2025 da
1) CO CI nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Mosciatti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Bettoni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 23.06.2018 con rito concordatario in Fasano (BR): trascritto nei Registri dello stato Civile del predetto Comune: anno 2018 atto n. 35 parte II serie A
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. in data 28.09.2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 05.11.2020
con i seguenti figli: nata a [...] in data [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_2
C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO PREVALENTE: la figlia minore resta Parte_2
affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, ove già attualmente è collocata e risiede;
2) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE: la casa familiare, sita in Milano, via A. Canova 9, di proprietà della nonna materna, viene assegnata alla SI.ra , con tutti gli immobili e gli arredi ivi Pt_1
contenuti, già prelevati gli effetti personali del SI. CI come da accordi di separazione;
3) TEMPISTICHE DI FREQUENTAZIONE: la figlia permarrà presso il padre, salvi diversi accordi raggiunti dalle parti nell'interesse superiore di secondo il seguente calendario: Parte_2
a) nel periodo scolastico: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, con accompagnamento diretto a scuola;
qualora per esigenze proprie il padre non riuscisse a prendere in carico la figlia al termine delle lezioni, resta ferma in capo allo stesso l'organizzazione delle alternative;
un giorno infrasettimanale alle ore 18.30 dall'abitazione materna o dall'uscita di eventuali attività extrascolastiche e sino all'indomani mattina, con accompagnamento diretto a scuola, giorno che per l'anno scolastico in corso viene determinato nel lunedì successivo al fine settimana di permanenza presso la madre e nel mercoledì successivo al fine settimana di permanenza presso il padre;
qualora la scuola fosse chiusa ovvero per altre ragioni quali i motivi di salute, non fosse possibile l'accompagnamento presso l'istituto scolastico, i genitori convengono, salvo diverso accordo nel caso ricorrano motivi di salute della figlia, per l'accompagnamento di da parte del padre, presso l'abitazione materna, Parte_2
alle ore 9.00; i genitori si impegnano a collaborare per il caso di necessità di adeguamento o modifica della giornata infrasettimanale in conseguenza di eventuali modifiche negli anni a venire degli impegni extrascolastici di impegnandosi ad assumere quale criterio Parte_2
l'individuazione di una giornata in cui la figlia svolge attività, affinché il padre possa essere presente alle stesse, e di una giornata in cui la figlia ne sia libera;
b) nel periodo extrascolastico: a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 16.30 con prelevamento presso l'abitazione materna sino al lunedì mattina alle ore 9.00, salvo diverso accordo, con accompagnamento presso l'abitazione materna ovvero direttamente presso l'eventuale campo estivo, fatto salvo che esigenze legate alla frequentazione di campi estivi fuori città rendano necessario l'accompagnamento presso l'abitazione materna nella giornata di domenica;
nel periodo di chiusura estiva delle scuole, il padre trascorrerà con tre Parte_2
settimane, di cui massimo due consecutive e con uno stacco di almeno due settimane tra i due periodi di vacanza;
due di tali settimane coincideranno con il periodo dall'1 al 15 agosto, con riaccompagnamento presso l'altro genitore il 15 nel pomeriggio e comunque entro cena, con la terza da individuare concordemente entro il 15 aprile di ciascun anno;
il primo fine settimana di settembre sarà trascorso da con il genitore con cui aveva trascorso le prime due Parte_2
settimane di agosto, con successiva alternanza. I genitori concordano che, laddove esigenze conseguenti ad un cambio di lavoro dell'uno o dell'altro genitore non permettessero il ricorso a tale disciplina, il periodo bisettimanale di agosto sarà individuato da ciascun genitore ad anni alterni sempre entro il 15 aprile di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie, il padre trascorrerà con ad anni alterni il periodo dal 24 dicembre pomeriggio al 31 dicembre al mattino Parte_2
e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio nel pomeriggio;
durante le festività pasquali, 25 aprile e 1 maggio, trascorrerà ad anni alterni la Pasqua e il 1 maggio con un genitore e il Parte_2
25 aprile con l'altro, proseguendo l'alternanza già in corso;
gli altri giorni di chiusura scolastica, anche per festività, e gli eventuali ponti saranno regolati a seconda del weekend di competenza;
le festività natalizie, di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio sospendono il computo dei fine settimana alternati;
c) nel giorno del compleanno di 15 settembre, le parti potranno accordarsi Parte_2
direttamente per un festeggiamento in presenza di entrambi i genitori, nel luogo scelto dal genitore cui la giornata cade di competenza. Anche in deroga al giorno infrasettimanale col padre fissato ai sensi del paragrafo 3a di cui sopra, qualora il compleanno della figlia capiti in un giorno infrasettimanale tra il lunedì e il giovedì, i genitori concordano che pernotti Parte_2
con il padre ad anni alterni il giorno del suo compleanno, salvo che si sia già svegliata, quel giorno, con il medesimo. In ogni caso il genitore che non è con potrà sempre vederla Parte_2
per fare gli auguri, previo accordo con l'altro genitore sull'orario, sempre salvi i diversi accordi tra le parti. Si conviene che il 15.09.2025, la bimba pernotterà con il padre;
4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ORDINARIO: il SI. CI si impegna a versare alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia al fine di Pt_1 Parte_2 realizzare il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c., la somma mensile stabilita in separazione nell'importo di euro 575,00 di cui euro 240,00 quale contributo spese per la babysitter, somma che, rivalutata secondo l'ISTAT, ammonta nell'attualità complessivamente ad euro 675,00. Le parti concordano che dell'importo mensile di euro 675,00, solo la quota destinata al mantenimento della figlia, pari attualmente ad euro 435,00, scomputata la somma di euro 240,00 quale contributo spese per la babysitter, sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò a far data da luglio
2025. Il versamento verrà corrisposto tramite bonifico bancario con accredito entro il giorno 10 di ogni mese al conto corrente intestato alla SI.ra , ad oggi IBAN Pt_1
[...]. Si specifica che il contributo spese per la babysitter si riferisce all' orario extrascolastico (da intendersi prima delle 8.30 e successivamente le 16.30), corrispondente a orientativamente 48 ore mensili, da considerarsi dunque spesa ordinaria, come già in uso e non necessaria di rendicontazione;
eventuali spese per babysitter che si rendano necessarie in orario compreso tra le 8.30 e le 16.30 saranno suddivise come da regime delle spese straordinarie;
5) SPESE STRAORDINARIE: le spese straordinarie sostenute dai genitori nell'interesse di fatta eccezione per le spese di babysitter in orario extrascolastico di cui al punto 4), Parte_2 saranno suddivise nella misura del 50% in capo a ciascun genitore secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le spese di tale categoria sostenute da ciascuno genitore e comunicate all'altro nel corso di un mese, saranno rimborsate entro il giorno 10 del mese successivo.
6) DISCIPLINA BENEFICI ECONOMICI: i genitori concordano che istituti e benefici che abbiano carattere generale in favore della minore o della genitorialità, quale che sia la denominazione,
p.e. l'attuale Assegno Unico universale per i figli a carico, spetteranno in misura integrale alla madre, mentre eventuali istituti o benefici che comportino il rimborso o l'esenzione di specifiche voci di spesa rientranti nella categoria delle spese straordinarie nell'interesse della minore, p.e. per materiale scolastico, spese mediche o per attività ricreative e culturali, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura di ripartizione delle spese straordinarie;
qualora un genitore disponga di rimborsi conseguenti a polizze private o lavorative di cui sostenga direttamente il costo (p.e. tramite pagamento premio o prelievo espresso su prospetto paga), i relativi rimborsi spetteranno solo al medesimo, sino alla misura della propria partecipazione alla spesa, andando a beneficio anche dell'altro per la misura eventualmente eccedente;
7) AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA DEI GENITORI: i ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e indipendenti, e conseguentemente rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa in punto di assegno divorzile;
8) CONDIVISIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE. I genitori si impegnano a ogni forma di reciproca collaborazione nell'interesse della figlia, richiamando espressamente il principio di bigenitorialità a fondamento della preferibilità dell'affidamento condiviso, e conseguentemente i genitori si impegnano a tenersi informati in merito a ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare previamente i recapiti, anche telefonici, dei luoghi di villeggiatura nei periodi di vacanza, ad attenersi al calendario stabilito, salvo esigenze imprevedibili o eccezionali, contestualmente garantendo la disponibilità e flessibilità necessaria ad assicurare alla figlia la continuità dei propri impegni scolastici, sportivi, ricreativi a prescindere dal luogo e dal genitore di contingente permanenza;
fermo l'impegno alla necessaria collaborazione, i genitori si impegnano a farsi carico direttamente di eventuali contrattempi concernenti la figlia nei periodi di rispettiva spettanza;
i genitori anche in sede di esecuzione e aggiornamento della disciplina di frequentazione si impegnano a favorire la continuità dei rapporti della figlia con gli ascendenti e comunque i rispettivi rami familiari e alla sottoscrizione delle autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità valida anche per l'espatrio e del passaporto, anche svizzero, per se stessi e per la figlia minore.
9) ULTERIORI CONDIZIONI PATRIMONIALI INERENTI LA PROLE: i ricorrenti dichiarano e concordano altresì che, in punto di ulteriori profili patrimoniali concernenti aspetti relativi alla figlia:
a) con l'adozione del regime di disciplina dei benefici economici di cui al punto 6, i genitori rinunciano a qualsivoglia pretesa concernente altri o ulteriori benefici di cui i genitori abbiano goduto nel periodo antecedente il deposito del presente ricorso, con particolare riferimento alla suddivisione del Assegno unico universale per i figli a carico e gli Assegni per il Nucleo Familiare, siano questi ultimi stati erogati in forza della disciplina nazionale ovvero in funzione dell'attività lavorativa paterna in Svizzera;
b) i genitori dichiarano di non aver nulla più a pretendere in relazione all'esposizione paterna in punto di solo parziale ottemperanza al contributo al mantenimento di cui alle mensilità novembre 2023 – maggio 2024, corrispondente al periodo di disoccupazione paterno, dichiarando che di tale aspetto si
è espressamente tenuto conto, nell'interesse superiore della minore, nell'adozione del complessivo assetto, patrimoniale e non patrimoniale, di cui alla presente disciplina.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno inserito nel ricorso, sottoscritto da entrambi i coniugi, le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, come richiesto dall'art. 473 bis 51 c.p.c., producendo la relativa documentazione e rinunciando reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis 12, III c. c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori pattuizioni non paiono in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fasano (BR) il
23.06.2018 tra CO CI e Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fasano (BR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonchè alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Terni
. Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG