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1 luglio 1931
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20 novembre 1997
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28 marzo 2006
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Art. 404.
(( (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose) .)) ((Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto e' punito con la reclusione fino a due anni)) --------------- AGGIORNAMENTO (156)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 novembre 1997, n. 329 (in G.U. 1ª s.s. 19/11/1997, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 404, primo comma, del codice penale , nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita prevista dall' art. 406 del codice penale ".
(( (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose) .)) ((Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto e' punito con la reclusione fino a due anni)) --------------- AGGIORNAMENTO (156)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 novembre 1997, n. 329 (in G.U. 1ª s.s. 19/11/1997, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 404, primo comma, del codice penale , nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita prevista dall' art. 406 del codice penale ".
Commentari • 38
- 1. Il reato di vilipendio: analisi strutturale degli articoli 403 e 404 c.p.Antonio Esposito · https://www.iusinitinere.it/ · 34.729256
[…] La sentenza in questione riformulò l'art. 404 c.p. e pose, in una visione di più ampio respiro, […] Analisi strutturale degli articoli 403 e 404 c.p. così come novellati dalla legge n. 85 del 2006: la formulazione attuale. […] Risulta poi necessario chiarire il soggetto attivo e passivo dei reati ex art. 403 e 404 c.p.: preliminarmente è necessario stabilire come l'offesa alla confessione religiosa sia, indipendentemente dal modo in cui viene attuata, un reato comune (non essendo previsti ulteriori requisiti soggettivi). […] Fondamentale risulta stabilire l'elemento soggettivo dei reati previsti dagli artt. 403-404 c.p.: preliminarmente è opportuno chiarire la non necessarietà del dolo specifico, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 42
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2015, n. 41821Provvedimento: […] La Corte di appello avrebbe condannato il ricorrente ravvisando il concorso formale tra le due fattispecie contestate, laddove, per contro, avrebbe potuto al più individuare un concorso apparente di norme, risolvibile ex art. 15 cod. pen. "a favore" dell'art. 404 cod. pen., quale - previsione speciale. […]Leggi di più...
- art. 404, comma secondo, cod. pen·
- offese a una confessione religiosa mediante danneggiamento di cose·
- rapporto di specialità·
- condotte rilevanti·
- sussistenza·
- esclusione·
- concorso con il reato di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen.·
- reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso