Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 ottobre 1959 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 aprile 1995 |
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- 1. L’intervento dello Stato sulla retribuzione dei dipendentiDi : Roberto Carapelle · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 20 novembre 2024 · 1
testo integrale con note e bibliografia In questa breve esposizione si cercherà di dare conto degli interventi, diretti ed indiretti, che nel periodo dal dopoguerra ad oggi lo Stato ha effettuato per incidere, con atti aventi forza di legge, sul quantum retributivo dei lavoratori subordinati. Il primo e più ampio intervento diretto si è avuto con l'emanazione della legge 741/1959 (cd legge Vigorelli) mediante la quale si è provveduto alla legificazione dei contratti collettivi ai fini di sostegno economico ai lavoratori, obbligando, in un periodo di grande debolezza sindacale, i datori di lavoro ad applicare i ccnl di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi con il …
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Giurisprudenza • +500
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- contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Governo e' delegato ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria. Nella emanazione delle norme il Governo dovra' uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. - Art. 2.
Le norme di cui all'articolo 1 dovranno essere emanate per tutte le categorie per le quali risultino stipulati accordi economici e contratti collettivi riguardanti una o piu' categorie per la disciplina dei rapporti di lavoro, dei rapporti di associazione agraria, di affitto a coltivatore diretto e dei rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d'opera continuativa e coordinata. - Art. 3.
Gli accordi economici ed i contratti collettivi, ai quali il Governo deve uniformarsi nella emanazione delle norme predette, sono quelli preventivamente depositati, a cura di una delle associazioni stipulanti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne accerta l'autenticita'.
L'accordo o il contratto depositati debbono essere pubblicati in apposito bollettino.
Le norme previste dall'articolo 1 non possono essere emanate prima che sia trascorso un mese da tale pubblicazione.