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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
1
Registro generale Appello Lavoro n. 437/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4719/24, discussa all'udienza collegiale del 25.9.2025 e promossa
DA
(C.F: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti CLAUDIO DEFILIPPI e GIANNA SAMMICHELI ( c.f. C.F._2
), con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.I: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARIA TERESA CAPRIO (
[...]
ed elettivamente domiciliata in SALERNO, C.SO C.F._3
VITTORIO EMANUELE 126, presso lo studio del difensore APPELLATA
( c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANA CP_2 P.IVA_2
TA ( ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_4
MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente. APPELLATO
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:” In via preliminare 2
- sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata per i gavi motivi di cui in narrativa;
nel merito
- in riforma totale dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni speicgate in primo grado di giudizio, annullando in ogni caso la condanna alle spese a favore delal controparte. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi” PER : “accertare e dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità ed infondatezza del proposto appello, tardivo oltre che infondato, per i motivi ampiamente esposti. Con conseguente conferma degli atti opposti e ferma comunque l'eccepita carenza di legittimazione passiva di in relazione al merito della pretesa impositiva – di esclusiva CP_4 competenza dell'ente impositore – che provvede anche all'emissione e CP_2 notifica degli avvisi di addebito;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello principale, in accoglimento delle difese ed eccezioni svolte da parte resistente, rigettare nel merito l'appello, confermando l'impugnata sentenza, ovvero dichiarando inammissibile l'opposizione tardiva come proposta in violazione dell'art. 617 cpc e comunque infondata stante la documentata ritualità e legittimità deli atti impugnati, come emessi e notificati nel pieno rispetto della normativa vigente. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio
– tenuto conto anche della fase cautelare - e con attribuzione al sottoscritto Avvocato antistatario” PER : “in via principale, confermare integralmente la sentenza n. CP_2
4719/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. in subordine,
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_2
- dichiarare inammissibile in quanto tardiva ex art.617 cpc l'opposizione all'intimazione di pagamento opposta;
- dichiarare inammissibile l'avversa opposizione e tutte le avverse eccezioni in quanto tardive ex artt.617 e 618 c.p.c. e 24 D.Lgs.46/99. In ulteriore subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso gli avvisi di addebito nn. 36820220011629161000, 36820220018613764000, 36820220022710317000, 3682023000049563000, e condannando comunque l'appellante,
, al pagamento in favore dell' delle somme indicate Parte_1 CP_2 negli atti suddetti o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo. 3
In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione spiegata da avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
06820249024517516000, notificata in data 18 giugno 2024, la quale era relativa agli avvisi di addebito n. 36820220011629161000, n.36820220018613764000, n. 36820220022710317000 e n. 36820230000495630000, per complessivi €. 12.078,68. A fondamento della decisione il primo giudice ha ritenuto l'infondatezza delle eccezioni formali – le quali avevano ad oggetto l'assenza di sottoscrizione dell'originale dell'atto, l'omessa indicazione del sottoscrittore, l'omessa indicazione della sottoscrizione a stampa, l'assenza di dichiarazione di conformità dell'atto notificato all'originale, l'assenza di sottoscrizione delle cartelle e degli avvisi, la nullità della notifica effettuata a mezzo pec da indirizzo non contemplato nei pubblici registri- ed ha altresì respinto il motivo fondato sull'asserita violazione del principio di certezza del diritto, del principio di proporzionalità e di effettività delle sanzioni. Il primo giudice ha rilevato la conformità dell'atto impugnato all'art. 50 D.P.R. 602/1973 ed al correlato Decreto Ministeriale, posto che da esso risultava la causale della pretesa, l' importo reclamato, la puntuale indicazione degli avvisi di addebito, nonché l'inequivoca intimazione ad adempiere. Inoltre, il primo giudice ha assunto la ritualità delle notifiche in E quanto gli indirizzi di provenienza ( e Email_2
( t) inequivocabilmente Email_4 appartenevano ai mittenti e la stringente disciplina relativa all'utilizzo di indirizzi pubblicati nei pubblici registri era riferita ai soggetti destinatari e non già ai soggetti mittenti, osservando, altresì, che, in ogni caso, il vizio era sanato per raggiungimento dello scopo. Quanto al motivo di opposizione avente ad oggetto l'eccezione di decadenza e prescrizione, il primo giudice ha valorizzato l'istanza di rateazione della ricorrente, recante la data del 23 maggio 2023, la quale era relativa proprio agli avvisi in causa. Il giudice ha dunque assunto che l'opponente aveva riconosciuto il debito ed aveva, altresì, rinunciato a far valere le prescrizioni anteriormente maturate. Infine, quanto al motivo relativo all'ingiustizia della pretesa, il primo giudice ha osservato che dall'atto emergevano le modalità di calcolo degli interessi e che le sanzioni civili sono sempre in rapporto di dipendenza funzionale con l'inadempimento. Avverso detta sentenza, con atto depositato in data 2.4.2025, ha interposto appello la sig.ra la quale, a fondamento dell'impugnativa e col primo Pt_1 motivo di gravame, ha sostenuto l'erroneo rigetto delle predette eccezioni formali. L'appellante ha dedotto che i convenuti non avevano prodotto il 4
Decreto Ministeriale correlato al 50 D.P.R. 602/1973, il quale prescrive il contenuto dell'intimazione. L'appellante ha ribadito che l'intimazione impugnata non riportava alcuna sottoscrizione in originale, né alcuna indicazione del nome, cognome, qualifica del sottoscrittore e dell'autorità da cui promanava, né alcuna sottoscrizione a stampa, né, tantomeno, l' indicazione del sottoscrittore dei titoli, affermando che il ruolo deve essere sottoscritto dal funzionario che lo forma. Inoltre, per l'appellante, l'atto era carente di motivazione posto che esso recava un richiamo solo generico all'atto presupposto, nemmeno allegato. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'insufficiente motivazione relativamente al motivo di opposizione centrato sulla invalidità delle notifiche a mezzo pec provenienti da indirizzo non contemplato nei pubblici registri, sostenendone l'insanabile nullità. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato che, al contrario di quanto sostenuto dal primo giudice, all'istanza di rateizzazione del debito non poteva essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione, né, tantomeno, efficacia ricognitiva del debito. Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione della buona fede, stante l'illegittimità delle sanzioni applicate e dell'aggio preteso. Secondo l'appellante, le sanzioni amministrative, strutturate per garantire un effetto deterrente, devono comunque essere sempre orientate ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità e il giudice deve disapplicare le sanzioni lesive della proporzionalità. Pertanto, la richiesta di rimessione della questione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea era legittima. Si sono costituiti in giudizio gli appellati e CP_2 Controparte_3
i quali hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata.
[...]
All'udienza del 25.9.2025 la difesa di ha Controparte_3 eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività, quindi, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. MOTIVI IN DIRITTO Merita preliminare disamina l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del termine di cui all'art. 327 c.p.c..
A delibazione dell'eccezione predetta il Collegio osserva che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 25.10.24 e che, pertanto, da detta data decorre il termine semestrale utile ai fini del deposito dell'impugnativa. Tanto detto, dalla disamina del fascicolo risulta che la busta telematica relativa all'impugnativa è stata inviata dall'appellante e ricevuta dall'Ufficio in data 28.4.2025. Orbene, il Collegio rileva che il venerdì 25.4.2025 coincideva con la festività nazionale della Liberazione, mentre i successivi giorni di sabato e domenica non potevano essere computati ai fini del calcolo del termine, giusta il disposto di cui al comma 4 dell'art. 155 c.p.c., il quale dispone la proroga al 5
primo giorno non festivo del termine che scada in un giorno festivo, ed il disposto del successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005, che, ugualmente, proroga al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato. L'appello, dunque, è tempestivo ed è esente dalla censura di inammissibilità. Il gravame, nondimeno, è infondato per le ragioni che seguono. La censura relativa all'omessa produzione del D.M. correlato all'art. 50 D.P.R. 602/1973, recante le indicazioni circa il contenuto dell'intimazione di pagamento, è infondata attesa l'insussistenza di tale onere probatorio in capo agli appellati, ove si osservi che alle disposizioni di detto decreto il giudice ha attinto direttamente. A definitivo superamento della censura il Collegio rileva che l'intimazione di pagamento impugnata è conforme al modello legale atteso che contiene indicazione della causale, dell'importo preteso, nonché la puntuale indicazione degli avvisi di addebito di riferimento e l'intimazione ad adempiere, essendo del tutto sufficiente il mero riferimento al titolo in precedenza notificato ( Cass. n. 32733/24).
Il Collegio ritiene infondata anche la doglianza concernente l'omessa sottoscrizione, con firma digitale o firma elettronica qualificata, dell'atto di intimazione e degli avvisi di pagamento allegati ai messaggi pec per l'assorbente ragione che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico degli atti impositivi e delle intimazioni notificate dall'agente della riscossione tramite pec vengano poi sottoscritte con firma digitale. A conforto di tanto il Collegio rileva che in tal senso si è di recente pronunciata la S.C. in fattispecie sovrapponibile, con la decisione n. 22549/24, secondo la quale “L' art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973 , rubricato 'formazione e contenuto dei ruoli', stabilisce che il ruolo va sottoscritto, anche con firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, ma non ricollega alcuna sanzione (in termini di invalidità ) all'ipotesi di atto non sottoscritto. In tal caso, infatti, opera la presunzione di riferibilità del ruolo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente Può soggiungersi, per completezza, che ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 - come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, - comma 1, - "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta". Nella vicenda che ci occupa, giammai, la ricorrente nel corso del processo ha disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica allegata alla PEC ricevuta all'originale in possesso dell'amministrazione. 6
Il primo motivo di appello, pertanto, non coglie nel segno. E' infondato anche il secondo motivo di gravame, col quale è stata lamentata l'insufficiente motivazione relativamente al motivo di opposizione avente ad oggetto l'invalidità delle notifiche a mezzo pec provenienti da indirizzo non contemplato nei pubblici registri. L'art.60 del D.P.R. n.600 del 1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato "… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC)", ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo pec del mittente. Conseguentemente, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione il disposto dell'art.3 bis della L. n.53 del 1994- il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri - che è riferito soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Peraltro, nel caso di specie, il messaggio di posta elettronica afferente alla notificazione dell' intimazione di pagamento recava la chiara intestazione dell'Ufficio mittente, sicché nessun dubbio si poteva nutrire sulla provenienza dell'atto e sulla sua riferibilità all'Ufficio titolare del potere di emetterlo (Cfr. Cass. 15979/2022). In ogni caso, il Collegio osserva che l' irregolarità eccepita ha ad oggetto un semplice vizio, sanabile per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., con la conseguenza che se la notifica ha consentito comunque di presentare un valido atto difensivo anche sul merito delle questioni disquisite, come nel caso di specie, le eventuali nullità del procedimento di notificazione restano sanate dalla presentazione dell'atto stesso. Difatti, secondo il consolidato orientamento della S.C. “La violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo”. (Cass. 16778/23; conf. Cass. n. 9066/2024). Il Collegio ritiene che sia infondato anche il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erronea valorizzazione da parte del primo giudice dell'istanza di rateazione depositata dalla contribuente in data 23 maggio 2023 ai fini della denegata declaratoria di prescrizione dei crediti. Al proposito il Collegio, ai fini della precisazione della questione, richiama l'Ordinanza della S.C. n. 6154/2024, secondo la quale “In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio”. 7
Nondimeno, il Collegio osserva che nel caso di specie i crediti di cui all'intimazione di pagamento non sono a tutt'oggi prescritti posto che gli avvisi di addebito sono stati notificati negli anni 2022 e 2023 e, pertanto, non vi è margine per disquisire circa l'efficacia ricognitiva ed interruttiva dell'istanza di rateazione. Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione della buona fede, stante l'illegittimità delle sanzioni applicate e dell'aggio preteso.
Il motivo è infondato. Il Collegio condivide e fa propria l'argomentazione del primo giudice, il quale ha deciso in adesione all'orientamento della S.C. secondo cui “in materia previdenziale, tra omissione contributiva e somme aggiuntive – che hanno natura di sanzioni civili – vi è un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione rispetto all'omissione, sì che le somme aggiuntive in questione rimangono continuativamente collegate in via giuridica al debito contributivo;
ne consegue che l'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo, ma anche l'idoneità del provvedimento giudiziale sospensivo della cartella ad impedire il maturare delle predette somme aggiuntive” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 maggio 2019, n. 12533; conf. Cass. SS.UU. n. 5076 del 2015). Alla luce delle considerazioni che precedono, il gravame deve essere respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante. Avuto riguardo al valore della controversia, al numero delle parti ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese di lite vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4719/24 del Tribunale di Milano. Condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del grado, CP_2 che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori e spese generali;
condanna l'appellante al pagamento in favore di delle Controparte_3 spese del grado, che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario. Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12.
Milano, 25.9.2025. LA GIUDICE A. REL. FIORELLA PERNA
8
IL PRESIDENTE
IC
Registro generale Appello Lavoro n. 437/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4719/24, discussa all'udienza collegiale del 25.9.2025 e promossa
DA
(C.F: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti CLAUDIO DEFILIPPI e GIANNA SAMMICHELI ( c.f. C.F._2
), con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.I: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARIA TERESA CAPRIO (
[...]
ed elettivamente domiciliata in SALERNO, C.SO C.F._3
VITTORIO EMANUELE 126, presso lo studio del difensore APPELLATA
( c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANA CP_2 P.IVA_2
TA ( ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_4
MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente. APPELLATO
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:” In via preliminare 2
- sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata per i gavi motivi di cui in narrativa;
nel merito
- in riforma totale dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni speicgate in primo grado di giudizio, annullando in ogni caso la condanna alle spese a favore delal controparte. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi” PER : “accertare e dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità ed infondatezza del proposto appello, tardivo oltre che infondato, per i motivi ampiamente esposti. Con conseguente conferma degli atti opposti e ferma comunque l'eccepita carenza di legittimazione passiva di in relazione al merito della pretesa impositiva – di esclusiva CP_4 competenza dell'ente impositore – che provvede anche all'emissione e CP_2 notifica degli avvisi di addebito;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello principale, in accoglimento delle difese ed eccezioni svolte da parte resistente, rigettare nel merito l'appello, confermando l'impugnata sentenza, ovvero dichiarando inammissibile l'opposizione tardiva come proposta in violazione dell'art. 617 cpc e comunque infondata stante la documentata ritualità e legittimità deli atti impugnati, come emessi e notificati nel pieno rispetto della normativa vigente. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio
– tenuto conto anche della fase cautelare - e con attribuzione al sottoscritto Avvocato antistatario” PER : “in via principale, confermare integralmente la sentenza n. CP_2
4719/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. in subordine,
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_2
- dichiarare inammissibile in quanto tardiva ex art.617 cpc l'opposizione all'intimazione di pagamento opposta;
- dichiarare inammissibile l'avversa opposizione e tutte le avverse eccezioni in quanto tardive ex artt.617 e 618 c.p.c. e 24 D.Lgs.46/99. In ulteriore subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso gli avvisi di addebito nn. 36820220011629161000, 36820220018613764000, 36820220022710317000, 3682023000049563000, e condannando comunque l'appellante,
, al pagamento in favore dell' delle somme indicate Parte_1 CP_2 negli atti suddetti o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo. 3
In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione spiegata da avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
06820249024517516000, notificata in data 18 giugno 2024, la quale era relativa agli avvisi di addebito n. 36820220011629161000, n.36820220018613764000, n. 36820220022710317000 e n. 36820230000495630000, per complessivi €. 12.078,68. A fondamento della decisione il primo giudice ha ritenuto l'infondatezza delle eccezioni formali – le quali avevano ad oggetto l'assenza di sottoscrizione dell'originale dell'atto, l'omessa indicazione del sottoscrittore, l'omessa indicazione della sottoscrizione a stampa, l'assenza di dichiarazione di conformità dell'atto notificato all'originale, l'assenza di sottoscrizione delle cartelle e degli avvisi, la nullità della notifica effettuata a mezzo pec da indirizzo non contemplato nei pubblici registri- ed ha altresì respinto il motivo fondato sull'asserita violazione del principio di certezza del diritto, del principio di proporzionalità e di effettività delle sanzioni. Il primo giudice ha rilevato la conformità dell'atto impugnato all'art. 50 D.P.R. 602/1973 ed al correlato Decreto Ministeriale, posto che da esso risultava la causale della pretesa, l' importo reclamato, la puntuale indicazione degli avvisi di addebito, nonché l'inequivoca intimazione ad adempiere. Inoltre, il primo giudice ha assunto la ritualità delle notifiche in E quanto gli indirizzi di provenienza ( e Email_2
( t) inequivocabilmente Email_4 appartenevano ai mittenti e la stringente disciplina relativa all'utilizzo di indirizzi pubblicati nei pubblici registri era riferita ai soggetti destinatari e non già ai soggetti mittenti, osservando, altresì, che, in ogni caso, il vizio era sanato per raggiungimento dello scopo. Quanto al motivo di opposizione avente ad oggetto l'eccezione di decadenza e prescrizione, il primo giudice ha valorizzato l'istanza di rateazione della ricorrente, recante la data del 23 maggio 2023, la quale era relativa proprio agli avvisi in causa. Il giudice ha dunque assunto che l'opponente aveva riconosciuto il debito ed aveva, altresì, rinunciato a far valere le prescrizioni anteriormente maturate. Infine, quanto al motivo relativo all'ingiustizia della pretesa, il primo giudice ha osservato che dall'atto emergevano le modalità di calcolo degli interessi e che le sanzioni civili sono sempre in rapporto di dipendenza funzionale con l'inadempimento. Avverso detta sentenza, con atto depositato in data 2.4.2025, ha interposto appello la sig.ra la quale, a fondamento dell'impugnativa e col primo Pt_1 motivo di gravame, ha sostenuto l'erroneo rigetto delle predette eccezioni formali. L'appellante ha dedotto che i convenuti non avevano prodotto il 4
Decreto Ministeriale correlato al 50 D.P.R. 602/1973, il quale prescrive il contenuto dell'intimazione. L'appellante ha ribadito che l'intimazione impugnata non riportava alcuna sottoscrizione in originale, né alcuna indicazione del nome, cognome, qualifica del sottoscrittore e dell'autorità da cui promanava, né alcuna sottoscrizione a stampa, né, tantomeno, l' indicazione del sottoscrittore dei titoli, affermando che il ruolo deve essere sottoscritto dal funzionario che lo forma. Inoltre, per l'appellante, l'atto era carente di motivazione posto che esso recava un richiamo solo generico all'atto presupposto, nemmeno allegato. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'insufficiente motivazione relativamente al motivo di opposizione centrato sulla invalidità delle notifiche a mezzo pec provenienti da indirizzo non contemplato nei pubblici registri, sostenendone l'insanabile nullità. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato che, al contrario di quanto sostenuto dal primo giudice, all'istanza di rateizzazione del debito non poteva essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione, né, tantomeno, efficacia ricognitiva del debito. Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione della buona fede, stante l'illegittimità delle sanzioni applicate e dell'aggio preteso. Secondo l'appellante, le sanzioni amministrative, strutturate per garantire un effetto deterrente, devono comunque essere sempre orientate ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità e il giudice deve disapplicare le sanzioni lesive della proporzionalità. Pertanto, la richiesta di rimessione della questione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea era legittima. Si sono costituiti in giudizio gli appellati e CP_2 Controparte_3
i quali hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata.
[...]
All'udienza del 25.9.2025 la difesa di ha Controparte_3 eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività, quindi, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. MOTIVI IN DIRITTO Merita preliminare disamina l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del termine di cui all'art. 327 c.p.c..
A delibazione dell'eccezione predetta il Collegio osserva che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 25.10.24 e che, pertanto, da detta data decorre il termine semestrale utile ai fini del deposito dell'impugnativa. Tanto detto, dalla disamina del fascicolo risulta che la busta telematica relativa all'impugnativa è stata inviata dall'appellante e ricevuta dall'Ufficio in data 28.4.2025. Orbene, il Collegio rileva che il venerdì 25.4.2025 coincideva con la festività nazionale della Liberazione, mentre i successivi giorni di sabato e domenica non potevano essere computati ai fini del calcolo del termine, giusta il disposto di cui al comma 4 dell'art. 155 c.p.c., il quale dispone la proroga al 5
primo giorno non festivo del termine che scada in un giorno festivo, ed il disposto del successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005, che, ugualmente, proroga al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato. L'appello, dunque, è tempestivo ed è esente dalla censura di inammissibilità. Il gravame, nondimeno, è infondato per le ragioni che seguono. La censura relativa all'omessa produzione del D.M. correlato all'art. 50 D.P.R. 602/1973, recante le indicazioni circa il contenuto dell'intimazione di pagamento, è infondata attesa l'insussistenza di tale onere probatorio in capo agli appellati, ove si osservi che alle disposizioni di detto decreto il giudice ha attinto direttamente. A definitivo superamento della censura il Collegio rileva che l'intimazione di pagamento impugnata è conforme al modello legale atteso che contiene indicazione della causale, dell'importo preteso, nonché la puntuale indicazione degli avvisi di addebito di riferimento e l'intimazione ad adempiere, essendo del tutto sufficiente il mero riferimento al titolo in precedenza notificato ( Cass. n. 32733/24).
Il Collegio ritiene infondata anche la doglianza concernente l'omessa sottoscrizione, con firma digitale o firma elettronica qualificata, dell'atto di intimazione e degli avvisi di pagamento allegati ai messaggi pec per l'assorbente ragione che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico degli atti impositivi e delle intimazioni notificate dall'agente della riscossione tramite pec vengano poi sottoscritte con firma digitale. A conforto di tanto il Collegio rileva che in tal senso si è di recente pronunciata la S.C. in fattispecie sovrapponibile, con la decisione n. 22549/24, secondo la quale “L' art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973 , rubricato 'formazione e contenuto dei ruoli', stabilisce che il ruolo va sottoscritto, anche con firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, ma non ricollega alcuna sanzione (in termini di invalidità ) all'ipotesi di atto non sottoscritto. In tal caso, infatti, opera la presunzione di riferibilità del ruolo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente Può soggiungersi, per completezza, che ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 - come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, - comma 1, - "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta". Nella vicenda che ci occupa, giammai, la ricorrente nel corso del processo ha disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica allegata alla PEC ricevuta all'originale in possesso dell'amministrazione. 6
Il primo motivo di appello, pertanto, non coglie nel segno. E' infondato anche il secondo motivo di gravame, col quale è stata lamentata l'insufficiente motivazione relativamente al motivo di opposizione avente ad oggetto l'invalidità delle notifiche a mezzo pec provenienti da indirizzo non contemplato nei pubblici registri. L'art.60 del D.P.R. n.600 del 1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato "… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC)", ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo pec del mittente. Conseguentemente, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione il disposto dell'art.3 bis della L. n.53 del 1994- il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri - che è riferito soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Peraltro, nel caso di specie, il messaggio di posta elettronica afferente alla notificazione dell' intimazione di pagamento recava la chiara intestazione dell'Ufficio mittente, sicché nessun dubbio si poteva nutrire sulla provenienza dell'atto e sulla sua riferibilità all'Ufficio titolare del potere di emetterlo (Cfr. Cass. 15979/2022). In ogni caso, il Collegio osserva che l' irregolarità eccepita ha ad oggetto un semplice vizio, sanabile per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., con la conseguenza che se la notifica ha consentito comunque di presentare un valido atto difensivo anche sul merito delle questioni disquisite, come nel caso di specie, le eventuali nullità del procedimento di notificazione restano sanate dalla presentazione dell'atto stesso. Difatti, secondo il consolidato orientamento della S.C. “La violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo”. (Cass. 16778/23; conf. Cass. n. 9066/2024). Il Collegio ritiene che sia infondato anche il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erronea valorizzazione da parte del primo giudice dell'istanza di rateazione depositata dalla contribuente in data 23 maggio 2023 ai fini della denegata declaratoria di prescrizione dei crediti. Al proposito il Collegio, ai fini della precisazione della questione, richiama l'Ordinanza della S.C. n. 6154/2024, secondo la quale “In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio”. 7
Nondimeno, il Collegio osserva che nel caso di specie i crediti di cui all'intimazione di pagamento non sono a tutt'oggi prescritti posto che gli avvisi di addebito sono stati notificati negli anni 2022 e 2023 e, pertanto, non vi è margine per disquisire circa l'efficacia ricognitiva ed interruttiva dell'istanza di rateazione. Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione della buona fede, stante l'illegittimità delle sanzioni applicate e dell'aggio preteso.
Il motivo è infondato. Il Collegio condivide e fa propria l'argomentazione del primo giudice, il quale ha deciso in adesione all'orientamento della S.C. secondo cui “in materia previdenziale, tra omissione contributiva e somme aggiuntive – che hanno natura di sanzioni civili – vi è un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione rispetto all'omissione, sì che le somme aggiuntive in questione rimangono continuativamente collegate in via giuridica al debito contributivo;
ne consegue che l'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo, ma anche l'idoneità del provvedimento giudiziale sospensivo della cartella ad impedire il maturare delle predette somme aggiuntive” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 maggio 2019, n. 12533; conf. Cass. SS.UU. n. 5076 del 2015). Alla luce delle considerazioni che precedono, il gravame deve essere respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante. Avuto riguardo al valore della controversia, al numero delle parti ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese di lite vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4719/24 del Tribunale di Milano. Condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del grado, CP_2 che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori e spese generali;
condanna l'appellante al pagamento in favore di delle Controparte_3 spese del grado, che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario. Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12.
Milano, 25.9.2025. LA GIUDICE A. REL. FIORELLA PERNA
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IL PRESIDENTE
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