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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/06/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 0 9 2 / 2 0 2 4 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
G I A M P A O L O B E L L O F I O R E G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Parte_2
SAMMARTANO FRANCESCO per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 21/7/2024, i coniugi esposero che in data 29/6/1991 avevano contratto matrimonio concordatario in Castelvetrano dal quale era nat i i figli e (entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti) e Persona_3
(minorenne).
Chiesero la pronuncia di separazione e cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido e il mantenimento del figlio minore.
Con sentenza emessa il 1 8/11/2024 (e pubblicata il
19/11/2024) il Tribunale di Marsala aveva omologato la loro separazione consensuale.
Con ordinanza la causa era rimessa sul ruolo affinché
decorressero i mesi previsti ai fini della procedibilità
della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata dai coniugi nel ricorso introduttivo del giudizio.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 6 giugno 2025 insistendo nella domanda di divorzio e , acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta
(8.11.2024).
Pag. 2 La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre sei mesi.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Parte_1
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi e con Parte_1 Parte_2
ricorso depositato in data 21/7/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in Castelvetrano il
[...] Parte_2
29/6/1991 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelvetrano al n. 110 parte II,
Pag. 3 serie A, anno 1991, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del Parte_1
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Castelvetrano perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 12 giugno 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
G I A M P A O L O B E L L O F I O R E G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Parte_2
SAMMARTANO FRANCESCO per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 21/7/2024, i coniugi esposero che in data 29/6/1991 avevano contratto matrimonio concordatario in Castelvetrano dal quale era nat i i figli e (entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti) e Persona_3
(minorenne).
Chiesero la pronuncia di separazione e cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido e il mantenimento del figlio minore.
Con sentenza emessa il 1 8/11/2024 (e pubblicata il
19/11/2024) il Tribunale di Marsala aveva omologato la loro separazione consensuale.
Con ordinanza la causa era rimessa sul ruolo affinché
decorressero i mesi previsti ai fini della procedibilità
della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata dai coniugi nel ricorso introduttivo del giudizio.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 6 giugno 2025 insistendo nella domanda di divorzio e , acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta
(8.11.2024).
Pag. 2 La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre sei mesi.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Parte_1
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi e con Parte_1 Parte_2
ricorso depositato in data 21/7/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in Castelvetrano il
[...] Parte_2
29/6/1991 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelvetrano al n. 110 parte II,
Pag. 3 serie A, anno 1991, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del Parte_1
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Castelvetrano perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 12 giugno 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
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