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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14586 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15434/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa SI NO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15434 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall' Avv. DOMENICO PITTELLA C.F._1 (C.F. ) e dall' Avv. CHIARA RICHTER (C.F. C.F._2
), congiuntamente e disgiuntamente tra loro;
C.F._3
- attore - E C.F. ) con sede in Roma, Via S. Controparte_1 P.IVA_1 Erasmo n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra
[...] (C.F. e del Sig. CP_2 C.F._4 Controparte_3 ( ) rappresentati e difesi ai fini del presente atto dagli C.F._5 avvocati ANDREA FIORE (C.F ) e ALESSIO LA PEGNA C.F._6 (CF ); C.F._7
- convenuti - OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio la società e il sig. , in qualità di giornalista e direttore Controparte_1 Controparte_3 dell'edizione cartacea del giornale “ ”, per sentire accogliere le Controparte_4 seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti e in particolare del giornalista e del direttore ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 57 c.p. e della ai sensi dell'art. 11 della CP_5 legge n. 47/1948 e/o dell'art. 2049 c.c. e dunque condannarli, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2055 c.c., ovvero disgiuntamente per quanto di loro ragione, al risarcimento integrale di tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi ex art. 2059 c.c. dal Sen. , quantificati nella misura complessiva di euro 42.000,00 Pt_1 (quarantaduemila/00), oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia dall' Ill.mo Giudice adito. - Sempre in via principale e nel merito, si chiede altresì di condannare il dott. al pagamento Controparte_3 della pena pecuniaria di cui all'art. 12 delle L. n. 47/1948 da liquidarsi nella somma di euro 8.000,00 (ottomila/00), ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia dall' Ill.mo Giudice adito”. [.. Parte attrice esponeva che in data 26/08/2022 sulla prima pagina del giornale “
” era stato pubblicato un editoriale a firma del giornalista e Controparte_4 direttore dell'edizione cartacea , dedicato ai candidati scelti Controparte_3 dall'On. leader del partito “Azione”, in vista delle elezioni politiche Per_1 nazionali, nel quale l'attore veniva menzionato nei seguenti termini: “Invece,
, passato dal Pd che non l'ha ricandidato a che l'ha Persona_2 Per_1 ricandidato, ha due condanne della Corte dei Conti per uso illecito di rimborsi pubblici e un processo in appello per falso e abuso sulle nomine sanitarie: non dovrà occuparsi di rimborsi né di nomine, ma potrà eventualmente affidarli a
”; quanto riportato era falso e gravemente lesivo della reputazione, CP_6 immagine pubblica e identità dell'On. , che al momento della Persona_2 pubblicazione rivestiva il ruolo di Senatore della Repubblica e Sindaco di Lauria e mai era stato condannato dalla Corte dei Conti per un uso illecito di rimborsi pubblici, né tantomeno indagato e/o processato e/o condannato per il reato di falso e abuso in relazione a nomine sanitarie;
che a seguito dell'editoriale, nel quale gli erano stati attribuiti illeciti e reati di particolare gravità, l'attore aveva subito gravi danni sia da un punto di vista morale che di immagine pubblica, da imputare alla condotta del giornalista e direttore del giornale, che non si era preoccupato di verificare che i fatti riportati fossero attribuibili all'attore, circostanza accertabile tramite una semplice ricerca sul web;
che, a seguito dei vani tentativi di ottenere in via stragiudiziale il ristoro dei danni subiti, si era rivolto a questo Tribunale per vedere accolta la sua domanda risarcitoria, quantificata, alla luce dei parametri offerti dalle Tabelle di Milano del 2021, in € 42.000,00, a cui doveva aggiungersi la condanna alla pena pecuniaria di cui all'art.12 della Legge sulla stampa da liquidare nella somma complessiva di € 8.000,00; chiedeva infine la condanna dei convenuti al versamento dell'importo dovuto per il contributo unificato in favore dello Stato in ragione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo. Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande. Evidenziavano che il giornalista aveva commesso un errore nell'indicazione del nome scrivendo “ in luogo di ”, fratello dell'attore, a cui Per_2 Persona_3 si riferivano i fatti riportati;
che il sig. , avvedutosi dell'errore, aveva CP_3 spontaneamente provveduto alla pubblicazione di una rettifica e alla modifica del testo dell'editoriale presente sul web;
nell'edizione del giorno successivo, all'interno della rubrica “I nostri errori” si leggeva infatti: “Nell'editoriale di ieri
“Seriamente” ho citato per errore come ex Pd candidato in Azione Persona_2 malgrado i guai giudiziari: invece si tratta di suo fratello . Me ne scuso Per_3 con l'interessato e con i lettori”; indicativo dell'errore in buona fede commesso dall'estensore del pezzo, oltre all'immediato chiarimento offerto, era il riferimento ad alcuni elementi particolarmente individualizzanti (la candidatura nel partito Azione alle imminenti elezioni politiche;
la duplice condanna della Corte dei Conti;
il processo per falso e abuso nelle nomine sanitarie) che attenevano a vicende oggetto di attenzione mediatica e avevano riguardato solo l'On. ; Persona_3 l'errore commesso dal giornalista escludeva pertanto la sussistenza del dolo e conseguentemente la configurabilità del reato di diffamazione;
che, inoltre, poteva presumersi che qualsiasi lettore attento avrebbe potuto avvedersi dell'errore nel nome di battesimo e quindi dello scambio di persona, circostanza che escludeva la capacità lesiva dell'articolo; che in ogni caso la richiesta risarcitoria era sproporzionata e non provata laddove le allegazioni attoree si risolvevano in astratte petizioni di principio e meri richiami ai criteri per la quantificazione del danno elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano;
che era oggetto di dubbio la natura civilistica della sanzione pecuniaria ex art.12 L. sulla Stampa e la sua applicabilità in sede civile, fermo restando che la stessa non poteva essere comminata all'editore e al direttore, non personalmente responsabili del reato di diffamazione.
*** Costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza che la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e quindi non comportare responsabilità civile per violazione del diritto all'onore ed alla reputazione, qualora ricorrano tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità oggettiva, o anche solo putativa, dei fatti riferiti, purché frutto di diligente lavoro di ricerca;
c) correttezza formale dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta (requisito c.d. della continenza). Nel caso in esame è pacifico che il contenuto dell'editoriale pubblicato in data 26/08/2022 sul giornale “Il Fatto Quotidiano” a firma di non fosse Controparte_3 rispondente al vero, avendo attribuito all'odierno attore fatti illeciti da lui mai commessi, circostanza riconosciuta dal medesimo estensore dell'articolo, il quale aveva dato atto dell'errore nell'edizione del giorno successivo (v. all. 2 alla comparsa di costituzione). Ciò posto, la tempestiva rettifica e la presenza di elementi individualizzanti riferibili al solo On. -tra cui la stessa candidatura nelle file di “Azione”, Persona_3 oggetto dell'editoriale- consentono di concludere che proprio a quest'ultimo intendesse riferirsi l'autore e che l'indicazione di sia stata frutto di Persona_2 un mero errore;
deve quindi escludersi la configurabilità del reato di diffamazione ex art.595 c.p., integrato solo in presenza di un contegno soggettivo doloso del reo (art.42 co.2 c.p.). Al tempo stesso non si ritiene condivisibile quanto sostenuto dai convenuti in ordine alla scusabilità dell'errore e alla sua mancanza di portata lesiva poiché rilevabile dal lettore di un editoriale di impronta politica, che si può presumere “attento o qualificato e cioè munito di strumenti, cultura e conoscenza politica per comprendere la portata e il contenuto di un articolo di critica politica”. Sul primo punto si ritiene che l'errore commesso dall'autore del pezzo sarebbe stato facilmente evitabile utilizzando la normale diligenza, tanto più esigibile in considerazione del fatto che il dott. , oltre ad essere l'estensore CP_3 dell'editoriale, è il direttore dell'edizione cartacea del Fatto Quotidiano ed in tale qualità è investito di un dovere di controllo su quanto pubblicato (art. 57 c.p.); pertanto la condotta in esame integra un illecito colposo ai sensi dell'art.2043 c.c., in quanto l'errore, agevolmente evitabile, ha determinato l'attribuzione all'odierno attore di illeciti contabili e penali da lui mai commessi da parte di un giornale a tiratura nazionale, incidendo così sul suo diritto alla reputazione e all'immagine. Si ritiene infatti priva di pregio l'argomentazione secondo cui l'errore era privo di capacità lesiva in quanto il lettore attento sarebbe stato in grado di cogliere che il passaggio si riferiva a e non a grazie alla presenza di Persona_3 Per_2 riferimenti specifici alla sua persona;
come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diffamazione a mezzo stampa il carattere diffamatorio di una pubblicazione deve essere stabilito avendo quale parametro quello del lettore medio, ossia quello che non fermandosi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (il lettore cd. “frettoloso”), esamini senza particolare sforzo o arguzia il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione (Cass. pen. sez. V, Sent. n. 10967/2019); il solo fatto che anche secondo parte convenuta l'errore sarebbe stato colto prestando particolare attenzione al testo da un lettore ben informato in materia politica, denota la insostenibilità dell'argomentazione in ordine all'assenza di capacità lesiva secondo i parametri delineati dalla prevalente giurisprudenza. Da tutto quanto detto discende che la condotta in esame non integra legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica, essendosi tradotta nella colpevole diffusione di una notizia falsa sul conto dell'attore, idonea a lederne la reputazione e l'immagine. Ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art.2043 c.c. non è però sufficiente l'accertamento della lesione dell'interesse giuridicamente tutelato e del nesso di causalità con la condotta illecita, dovendo essere fornita prova del danno conseguenza, declinato nelle forme del danno patrimoniale e non patrimoniale, e del nesso di causalità con l'illecito. Nel caso in esame parte attrice ha chiesto il ristoro dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione della sua reputazione, immagine e identità. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008). Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata. Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale. Ebbene, nel caso in esame gli sforzi argomentativi di parte attrice sono stati rivolti alla quantificazione del danno, ma nulla è stato dedotto in ordine alla sua effettiva esistenza, non potendo farsi derivare automaticamente dalla lunga carriera politica dell'attore, mai toccata da problemi con la giustizia, l'esistenza di un danno risarcibile cagionato dall'errore sopra esaminato, tanto più che già nella edizione cartacea del giorno successivo il dott. aveva dato atto dello sbaglio e CP_3 l'errore era stato tempestivamente corretto anche nella versione web dell'articolo. Il ricorso alla prova presuntiva non può infatti tradursi in affermazioni apodittiche e non calate nel caso concreto, così finendo per reintrodurre il risultato punitivo che l'esclusione dell'automatismo del danno in re ipsa ha inteso escludere. Per le sopra esposte ragioni la domanda risarcitoria deve essere rigettata, così come la domanda di applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.12 L.47/48; trattandosi di sanzione civile rafforzativa della responsabilità penale prevista per la diffamazione a mezzo stampa (ex plurimis Cass 2657/93, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14761 del 26/06/2007) la sua applicazione presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, non configurabile nel caso in esame per carenza dell'elemento soggettivo. Posto che ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, nella materia del risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e i convenuti non ha preso parte all'incontro di mediazione senza giustificato motivo (v. all. 5 all'atto di citazione), deve essere disposta la sanzione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come disposto dall'art. 8 co. 4 bis, del D.lgs. n. 28/2010, applicabile al momento del tentativo di mediazione.
Considerato che
il presente giudizio ha ad oggetto la pubblicazione di una notizia risultata effettivamente falsa, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande proposte dall'attore; condanna i convenuti in solido tra loro al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 518,00 corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 21/10/2025
La GIUDICE
SI NO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa SI NO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15434 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall' Avv. DOMENICO PITTELLA C.F._1 (C.F. ) e dall' Avv. CHIARA RICHTER (C.F. C.F._2
), congiuntamente e disgiuntamente tra loro;
C.F._3
- attore - E C.F. ) con sede in Roma, Via S. Controparte_1 P.IVA_1 Erasmo n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra
[...] (C.F. e del Sig. CP_2 C.F._4 Controparte_3 ( ) rappresentati e difesi ai fini del presente atto dagli C.F._5 avvocati ANDREA FIORE (C.F ) e ALESSIO LA PEGNA C.F._6 (CF ); C.F._7
- convenuti - OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio la società e il sig. , in qualità di giornalista e direttore Controparte_1 Controparte_3 dell'edizione cartacea del giornale “ ”, per sentire accogliere le Controparte_4 seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti e in particolare del giornalista e del direttore ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 57 c.p. e della ai sensi dell'art. 11 della CP_5 legge n. 47/1948 e/o dell'art. 2049 c.c. e dunque condannarli, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2055 c.c., ovvero disgiuntamente per quanto di loro ragione, al risarcimento integrale di tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi ex art. 2059 c.c. dal Sen. , quantificati nella misura complessiva di euro 42.000,00 Pt_1 (quarantaduemila/00), oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia dall' Ill.mo Giudice adito. - Sempre in via principale e nel merito, si chiede altresì di condannare il dott. al pagamento Controparte_3 della pena pecuniaria di cui all'art. 12 delle L. n. 47/1948 da liquidarsi nella somma di euro 8.000,00 (ottomila/00), ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia dall' Ill.mo Giudice adito”. [.. Parte attrice esponeva che in data 26/08/2022 sulla prima pagina del giornale “
” era stato pubblicato un editoriale a firma del giornalista e Controparte_4 direttore dell'edizione cartacea , dedicato ai candidati scelti Controparte_3 dall'On. leader del partito “Azione”, in vista delle elezioni politiche Per_1 nazionali, nel quale l'attore veniva menzionato nei seguenti termini: “Invece,
, passato dal Pd che non l'ha ricandidato a che l'ha Persona_2 Per_1 ricandidato, ha due condanne della Corte dei Conti per uso illecito di rimborsi pubblici e un processo in appello per falso e abuso sulle nomine sanitarie: non dovrà occuparsi di rimborsi né di nomine, ma potrà eventualmente affidarli a
”; quanto riportato era falso e gravemente lesivo della reputazione, CP_6 immagine pubblica e identità dell'On. , che al momento della Persona_2 pubblicazione rivestiva il ruolo di Senatore della Repubblica e Sindaco di Lauria e mai era stato condannato dalla Corte dei Conti per un uso illecito di rimborsi pubblici, né tantomeno indagato e/o processato e/o condannato per il reato di falso e abuso in relazione a nomine sanitarie;
che a seguito dell'editoriale, nel quale gli erano stati attribuiti illeciti e reati di particolare gravità, l'attore aveva subito gravi danni sia da un punto di vista morale che di immagine pubblica, da imputare alla condotta del giornalista e direttore del giornale, che non si era preoccupato di verificare che i fatti riportati fossero attribuibili all'attore, circostanza accertabile tramite una semplice ricerca sul web;
che, a seguito dei vani tentativi di ottenere in via stragiudiziale il ristoro dei danni subiti, si era rivolto a questo Tribunale per vedere accolta la sua domanda risarcitoria, quantificata, alla luce dei parametri offerti dalle Tabelle di Milano del 2021, in € 42.000,00, a cui doveva aggiungersi la condanna alla pena pecuniaria di cui all'art.12 della Legge sulla stampa da liquidare nella somma complessiva di € 8.000,00; chiedeva infine la condanna dei convenuti al versamento dell'importo dovuto per il contributo unificato in favore dello Stato in ragione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo. Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande. Evidenziavano che il giornalista aveva commesso un errore nell'indicazione del nome scrivendo “ in luogo di ”, fratello dell'attore, a cui Per_2 Persona_3 si riferivano i fatti riportati;
che il sig. , avvedutosi dell'errore, aveva CP_3 spontaneamente provveduto alla pubblicazione di una rettifica e alla modifica del testo dell'editoriale presente sul web;
nell'edizione del giorno successivo, all'interno della rubrica “I nostri errori” si leggeva infatti: “Nell'editoriale di ieri
“Seriamente” ho citato per errore come ex Pd candidato in Azione Persona_2 malgrado i guai giudiziari: invece si tratta di suo fratello . Me ne scuso Per_3 con l'interessato e con i lettori”; indicativo dell'errore in buona fede commesso dall'estensore del pezzo, oltre all'immediato chiarimento offerto, era il riferimento ad alcuni elementi particolarmente individualizzanti (la candidatura nel partito Azione alle imminenti elezioni politiche;
la duplice condanna della Corte dei Conti;
il processo per falso e abuso nelle nomine sanitarie) che attenevano a vicende oggetto di attenzione mediatica e avevano riguardato solo l'On. ; Persona_3 l'errore commesso dal giornalista escludeva pertanto la sussistenza del dolo e conseguentemente la configurabilità del reato di diffamazione;
che, inoltre, poteva presumersi che qualsiasi lettore attento avrebbe potuto avvedersi dell'errore nel nome di battesimo e quindi dello scambio di persona, circostanza che escludeva la capacità lesiva dell'articolo; che in ogni caso la richiesta risarcitoria era sproporzionata e non provata laddove le allegazioni attoree si risolvevano in astratte petizioni di principio e meri richiami ai criteri per la quantificazione del danno elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano;
che era oggetto di dubbio la natura civilistica della sanzione pecuniaria ex art.12 L. sulla Stampa e la sua applicabilità in sede civile, fermo restando che la stessa non poteva essere comminata all'editore e al direttore, non personalmente responsabili del reato di diffamazione.
*** Costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza che la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e quindi non comportare responsabilità civile per violazione del diritto all'onore ed alla reputazione, qualora ricorrano tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità oggettiva, o anche solo putativa, dei fatti riferiti, purché frutto di diligente lavoro di ricerca;
c) correttezza formale dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta (requisito c.d. della continenza). Nel caso in esame è pacifico che il contenuto dell'editoriale pubblicato in data 26/08/2022 sul giornale “Il Fatto Quotidiano” a firma di non fosse Controparte_3 rispondente al vero, avendo attribuito all'odierno attore fatti illeciti da lui mai commessi, circostanza riconosciuta dal medesimo estensore dell'articolo, il quale aveva dato atto dell'errore nell'edizione del giorno successivo (v. all. 2 alla comparsa di costituzione). Ciò posto, la tempestiva rettifica e la presenza di elementi individualizzanti riferibili al solo On. -tra cui la stessa candidatura nelle file di “Azione”, Persona_3 oggetto dell'editoriale- consentono di concludere che proprio a quest'ultimo intendesse riferirsi l'autore e che l'indicazione di sia stata frutto di Persona_2 un mero errore;
deve quindi escludersi la configurabilità del reato di diffamazione ex art.595 c.p., integrato solo in presenza di un contegno soggettivo doloso del reo (art.42 co.2 c.p.). Al tempo stesso non si ritiene condivisibile quanto sostenuto dai convenuti in ordine alla scusabilità dell'errore e alla sua mancanza di portata lesiva poiché rilevabile dal lettore di un editoriale di impronta politica, che si può presumere “attento o qualificato e cioè munito di strumenti, cultura e conoscenza politica per comprendere la portata e il contenuto di un articolo di critica politica”. Sul primo punto si ritiene che l'errore commesso dall'autore del pezzo sarebbe stato facilmente evitabile utilizzando la normale diligenza, tanto più esigibile in considerazione del fatto che il dott. , oltre ad essere l'estensore CP_3 dell'editoriale, è il direttore dell'edizione cartacea del Fatto Quotidiano ed in tale qualità è investito di un dovere di controllo su quanto pubblicato (art. 57 c.p.); pertanto la condotta in esame integra un illecito colposo ai sensi dell'art.2043 c.c., in quanto l'errore, agevolmente evitabile, ha determinato l'attribuzione all'odierno attore di illeciti contabili e penali da lui mai commessi da parte di un giornale a tiratura nazionale, incidendo così sul suo diritto alla reputazione e all'immagine. Si ritiene infatti priva di pregio l'argomentazione secondo cui l'errore era privo di capacità lesiva in quanto il lettore attento sarebbe stato in grado di cogliere che il passaggio si riferiva a e non a grazie alla presenza di Persona_3 Per_2 riferimenti specifici alla sua persona;
come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diffamazione a mezzo stampa il carattere diffamatorio di una pubblicazione deve essere stabilito avendo quale parametro quello del lettore medio, ossia quello che non fermandosi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (il lettore cd. “frettoloso”), esamini senza particolare sforzo o arguzia il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione (Cass. pen. sez. V, Sent. n. 10967/2019); il solo fatto che anche secondo parte convenuta l'errore sarebbe stato colto prestando particolare attenzione al testo da un lettore ben informato in materia politica, denota la insostenibilità dell'argomentazione in ordine all'assenza di capacità lesiva secondo i parametri delineati dalla prevalente giurisprudenza. Da tutto quanto detto discende che la condotta in esame non integra legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica, essendosi tradotta nella colpevole diffusione di una notizia falsa sul conto dell'attore, idonea a lederne la reputazione e l'immagine. Ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art.2043 c.c. non è però sufficiente l'accertamento della lesione dell'interesse giuridicamente tutelato e del nesso di causalità con la condotta illecita, dovendo essere fornita prova del danno conseguenza, declinato nelle forme del danno patrimoniale e non patrimoniale, e del nesso di causalità con l'illecito. Nel caso in esame parte attrice ha chiesto il ristoro dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione della sua reputazione, immagine e identità. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008). Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata. Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale. Ebbene, nel caso in esame gli sforzi argomentativi di parte attrice sono stati rivolti alla quantificazione del danno, ma nulla è stato dedotto in ordine alla sua effettiva esistenza, non potendo farsi derivare automaticamente dalla lunga carriera politica dell'attore, mai toccata da problemi con la giustizia, l'esistenza di un danno risarcibile cagionato dall'errore sopra esaminato, tanto più che già nella edizione cartacea del giorno successivo il dott. aveva dato atto dello sbaglio e CP_3 l'errore era stato tempestivamente corretto anche nella versione web dell'articolo. Il ricorso alla prova presuntiva non può infatti tradursi in affermazioni apodittiche e non calate nel caso concreto, così finendo per reintrodurre il risultato punitivo che l'esclusione dell'automatismo del danno in re ipsa ha inteso escludere. Per le sopra esposte ragioni la domanda risarcitoria deve essere rigettata, così come la domanda di applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.12 L.47/48; trattandosi di sanzione civile rafforzativa della responsabilità penale prevista per la diffamazione a mezzo stampa (ex plurimis Cass 2657/93, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14761 del 26/06/2007) la sua applicazione presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, non configurabile nel caso in esame per carenza dell'elemento soggettivo. Posto che ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, nella materia del risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e i convenuti non ha preso parte all'incontro di mediazione senza giustificato motivo (v. all. 5 all'atto di citazione), deve essere disposta la sanzione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come disposto dall'art. 8 co. 4 bis, del D.lgs. n. 28/2010, applicabile al momento del tentativo di mediazione.
Considerato che
il presente giudizio ha ad oggetto la pubblicazione di una notizia risultata effettivamente falsa, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande proposte dall'attore; condanna i convenuti in solido tra loro al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 518,00 corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 21/10/2025
La GIUDICE
SI NO