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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1931/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 01/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PICCOLI CRISTINA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. STEVANIN VALERIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
All'udienza del 17.04.2025 le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 20/09/2003 e trascritto al n. 21, Parte 2, Serie A, Uff.1, Anno 2003
del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELLO DI GODEGO alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale attualmente in comproprietà per pari quota di entrambi i coniugi, sita in Paese (TV) in via M.K. Gandhi n.21, gravata da mutuo ipotecario, viene assegnata alla moglie affinchè continui a viverci con i figli;
3) Il figlio minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori e Per_1
rimarrà collocato presso la madre nella casa familiare di Paese ove vivrà anche il fratello
, già maggiorenne;
Per_2
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì sera Per_1
alle ore 21 circa sino alla domenica sera alle ore 21 circa, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici del minore;
in queste mere occasioni il SI. è autorizzato a soggiornare presso la Pt_1
dépendance sita all'interno del complesso abitativo della casa familiare di Via Gandhi 15
2 in Paese (TV);
5) Per quanto attiene alle festività ed alle ferie estive, i genitori concordano la seguente disciplina, ispirata al principio dell'alternanza: il periodo Natalizio sarà suddiviso in due sottoperiodi di eguale durata, il primo comprendente Natale e Santo Stefano dalla sera del 23 alla sera del 30 dicembre ed il secondo comprendente Capodanno e l'Epifania dal
31 dicembre al 6 gennaio. Il figlio trascorrera' ad anni alterni con i genitori i due Per_1
sottoperiodi. Trascorrerà tre giorni con ciascuno dei genitori durante le festività pasquali,
alternando annualmente il giorno di Pasqua e di Pasquetta. Durante le vacanze scolastiche estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per 2 settimane, consecutive o meno, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio ogni anno;
6) Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli, conviventi con la madre, accreditando Pt_1
nel conto corrente della medesima la somma mensile complessiva di € 2.500,00.=, in ragione di € 1.500,00.= per il figlio che è studente universitario e di € 1.000,00.= Per_2
per il figlio , entro il giorno 15 di ciascun mese;
tale importo sarà rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat a fare data dal mese di aprile 2026;
7) Le spese straordinarie affrontate dai genitori in favore dei figli saranno ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre. Per la loro disciplina le parti fanno richiamo al protocollo in uso presso questo Tribunale e noto alle parti.
8) Si dà atto che gli assegni unici a favore dei due figli saranno interamente beneficiati dalla madre quale genitore prevalentemente collocatario, SI.ra ; Parte_2
detrazioni fiscali beneficiate al 50% tra i genitori;
9) Si dà atto che nulla viene disposto in favore dei coniugi, entrambi economicamente autosufficienti;
10) Si dà atto che i genitori si danno già reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti equipollenti per il figlio;
entrambi si prestano Per_1
3 reciprocamente, inoltre, il consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei loro passaporti;
11) Si dà atto che a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali pendenti tra le parti e nascenti dal vincolo di coniugio, i coniugi convengono che il IG. Pt_1
trasferisca alla IG.ra , che fin d'ora accetta, la quota del 50% di proprietà del Parte_2
fabbricato con scoperto pertinenziale così censito nel
Catasto Fabbricati del COMUNE DI PAESE
SEZIONE A – FOGLIO 6
m.n. 453 sub.2 – Via Mohandas Karamchand Gandhi n.15 – piani S1 – T-1 – categ. A/7
– classe 2 – vani 10 – RC. 1.100,38
m.n. 453 sub.4 – Via Mohandas Karamchand Gandhi n.15 – piano T – categ. C/6 – classe
2 – mq. 36 - RC. 66,93
m.n. 453 sub.7 – Via Mohandas Karamchand Gandhi n.15 – piano T – categ. C/2 – classe
3 – mq. 24 - RC. 42,14
m.n. 453 sub.6 – Via Mohandas Karamchand Gandhi n.15 area scoperta – bene non censibile comune ai sub. 2 – 4 e 7.
L'area coperta e scoperta corrisponde al Catasto Terreni – Foglio 6 al mappale 453 di mq.1116
confinante con i m.n.765 – 454 – 497 – 715 – 510 stessi Comune e Foglio.
Il trasferimento della porzione immobiliare avviene a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa attualmente si trova, unitamente alle inerenti pertinenze,
accessioni e cose comuni ex art. 1117 c.c. e con tutte le eventuali servitù attive e passive inerenti, in particolare con le servitù che sono venute a costituirsi a seguito della vendita frazionata del complesso di cui fa parte, apparenti e non, nonché con tutti gli accessori di legge.
La parte cedente dichiara che le porzioni immobiliari sopra descritte sono state acquistate
4 con rogito del Notaio Dottor di Casier con atto rep. n. 614 e racc. n. 510 Persona_3
del 22.05.17, trascritto alla Conservatoria dei RR. II. di Treviso con nota di trascrizione del 1.08.17.
La parte cedente precisa e la parte cessionaria prende atto, con ogni conseguente effetto di legge, che le unità immobiliari oggetto di compravendita sono gravate da mutuo ipotecario ventennale costituito con atto 20.12.18 notaio Dottor di Casier Persona_3
rep. 1641 racc. 1364 registrato a Treviso il 09.01.19 al n. 424 serie 1T -mutuo garantito dall'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR. II. di Treviso in data 09.01.19 ai numeri reg. generale 858 e reg. particolare 113 per la somma complessiva di €
1.095.000,00.= (importo capitale finanziato € 730.000,00.= ed € 365.000,00.= per interessi, spese, imposte, tasse) a favore di , ma che con scrittura privata CP_1
del 26.06.20 registrata al n. 19188 reg. generale en. 3126 reg. particolare del 29.06.20 vi
è stata una restrizione dei beni ipotecati così come indicato nel documento 9.
Le rimanenti rate del mutuo ipotecario di cui sopra, continueranno a gravare in via esclusiva sul IG. che provvederà a versare mensilmente l'intero ammontare della Pt_1
rata nel conto corrente cointestato tra i coniugi.
La parte cedente garantisce la piena ed assoluta proprietà e disponibilità delle porzioni immobiliari cedute e ne garantisce la libertà da ipoteche e trascrizioni onerose diverse ed ulteriori rispetto a quella sopra indicata.
Con riferimento alla legge 28.02.1985 n. 47 e successive modifiche il IG. , Pt_1
dichiarandosi a conoscenza circa le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.00 n. 455 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il complesso residenziale del quale fa parte la porzione di fabbricato in oggetto, dichiarato agibile in data
26.08.1992, è stato costruito in conformità alle concessioni edilizie rilasciate rispettivamente in data 12.06.89 al n.8148 e in data 13.04.1990 al n. 8428 e successiva
5 variante in data 28.09.1990 al n. 8148.
Dichiara inoltre che dopo l'ultimazione, non sono stati eseguiti ulteriori lavori e/o varianti e/o mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere la sanatoria o altro provvedimento concessorio, né sono stati adottati provvedimenti sanzionatori previsti dalla stessa legge
47/85 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 3 comma 13 ter del decreto legge 27.04.90 n. 90, così come convenuto dalla L.
4.1.68 N. 15, il IG. dichiara che il reddito delle porzioni immobiliari Parte_1
oggetto della cessione è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi da fabbricati,
per la quale, alla data odierna è già scaduto il termine per la presentazione.
Le parti dichiarano di null'altro pretendere l'una dall'altra con riferimento al trasferimento della quota dell'immobile di cui sopra e il IG. dichiara espressamente di rinunciare Pt_1
all'ipoteca legale su ogni porzione del predetto immobile, con discarico di responsabilità
per il competente Conservatore dei Registri.
Il possesso verrà trasferito alla SInora alla firma del presente atto con i relativi Parte_2
vantaggi ed oneri.
Si chiede l'esenzione da ogni tributo (bollo, registro, ipotecarie, catastali, diritti ipotecari ecc.) ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e successive modifiche e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 29.04/10.05.1999; la IG.ra si impegna comunque Parte_2
sin d'ora a tenere manlevato il IG. da qualsiasi onere economico connesso al Pt_1
trasferimento immobiliare a suo favore, come pure provvederà al pagamento di eventuali imposte e tasse, anche sul reddito fondiario, derivanti dalla titolarità della proprietà in capo alla medesima nel termine di legge.
La IG.ra dichiara che trattasi di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui Parte_2
al D.M. 2 agosto 1969, e che il trasferimento viene effettuato a favore di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione e che trattasi
6 di “prima casa”, pertanto chiedendone le agevolazioni fiscali.
Ella dichiara inoltre di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
Comune in cui è situato l'immobile acquistato col presente atto.
Entrambe le parti attestano la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie allegate.
Ai sensi dell'art. 6/2 ter comma del D. lgs. N. 192/05, il cessionario dà atto di aver ricevuto dal cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile, di cui dimette attestato di data 28.03.25 redatto dal Geometra
[...]
. CP_2
In relazione agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22.01.08 n. 37, destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, la parte alienante non ne garantisce la conformità
alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione. La SInora
dichiara di accettare rinunciando alla garanzia di conformità come consentito Parte_2
dall'art. 1490 c.c.
Le parti esonerano i sottoscritti procuratori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni rese con le risultanze amministrative.
Nel caso in cui dovessero insorgere delle difficoltà o delle contestazioni da parte del
Conservatore dei registri, per qualsiasi motivi, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare, le parti esonerano sin d'ora i rispettivi procuratori da ogni qualsivoglia responsabilità. In tale denegata ipotesi le eventuali spese e/o imposte saranno sostenute dalla parte cessionaria come per legge e l'eventuale rogito dovrà
essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia della sentenza della presente separazione, salvo proroghe concordate dalle parti.
7 12) Si dà atto che le parti dichiarano che la cessione dell'immobile avviene quale regolamentazione dei rapporti patrimoniale ed economici insorti tra le parti durante il vincolo di coniugio ed ancora pendenti e ciò in considerazione del fatto che la IG.ra ha contribuito con denaro personale e della propria famiglia all'acquisto della Parte_2
prima abitazione familiare sita in Ponzano (TV) nel 2003 e ciò ne costituisce il corrispettivo;
13) Si dà atto che le parti dichiarano di aver già definito ogni questione riguardante i beni presenti nella casa familiare e pertanto, a tale titolo, di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra, salvo l'esatto adempimento di quanto previsto ai numeri 6,7, 8, 11 e 12;
14) Le spese e competenze legali, giudiziali e stragiudiziali, del presente procedimento rimarranno interamente compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 17/04/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
8