Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2723 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2023 al numero 2723, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Perugia, via Bartolo, n. 10 presso Parte_1
l'avv. Francesco Marcucci che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Perugia, presso l'avv. Gianluca Cesarini, che la assiste
[...]
e difende giusta procura allegata telematicamente;
CONVENUTO
e avente ad oggetto: contratti bancari;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza del 19 marzo 2025;
PER L'ATTORE OPPONENTE
“In via principale nel merito - Accertare e dichiarare, in accoglimento delle eccezioni di cui ai superiori punti I, II e VII che nulla è dovuto da parte del
[...]
(già in favore di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
[... e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui ai superiori punti III, IV, e V del presente atto, la liberazione dalla
In ogni caso - Revocare il decreto ingiuntivo opposto, come in epigrafe meglio indicato, per tutti i motivi esposti in narrativa.”
PER IL CONVENUTO OPPOSTO
“In via principale rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Perugia n. 732/2023. In via subordinata condannare
l'opponente al pagamento in favore di della somma che Controparte_2 risulterà dovuta all'esito del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – e per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_1
ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo 1° maggio 2023, n. 732, per
[...]
l'importo di euro 132.323,30 (alla data del 1° gennaio 2016) oltre accessori e spese, a carico di e esponendo il mancato CP_4 Parte_2 Parte_1
integrale adempimento di un contratto di mutuo fondiario (fatto per atto pubblico il 27 giugno 2011, rogito dott. in Città di Castello, rep. 9931, racc. 3496) Parte_3
stipulato da Monte dei Paschi di Siena S.p.A., della quale si afferma avente CP_2
causa a titolo particolare, e (poi , Controparte_4 Controparte_3
per la quale gli ingiunti si erano costituiti fideiussori con il medesimo contratto di mutuo.
2. – Con atto di citazione ritualmente notificato si oppone Parte_1
esponendo:
a) il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
b) la mancata prova del credito, per aver prodotto la controparte il contratto e la certificazione ex art. 50 t.u.b., documentazione in tesi insufficiente in sede di cognizione piena, e per essere il contratto in copia privo di sottoscrizioni e ancora per difettare prova di erogazione e quietanza delle somme, né “piani di ammortamento aggiornati”;
c) violazione degli obblighi informativi con conseguente nullità del contratto di mutuo o della clausola determinativa di interessi, atteso che in tesi difetterebbe l'allegazione del documento di sintesi e comunque risulterebbe errata l'indicazione Par dell' ; d) di conseguenza, l'assunta nullità delle fideiussioni in ragione del collegamento negoziale con il contratto di mutuo assunto contrario a norma imperativa;
e) la violazione dell'art. 1957 cod. civ., essendo nulla per vessatorietà ex art. 1341 cod. civ. la clausola di deroga al predetto articolo contenuta nella disciplina fideiussoria, non avendo il creditore svolto alcuna istanza giudiziale contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dalla legge, e non essendo la clausola di deroga munita di doppia sottoscrizione;
f) l'essere fraudolenta la pretesa creditoria contro la per essere la stessa in Pt_1 buona fede e invece per l'agire il creditore pur essendo invece il credito ampiamente inferiore al valore dei beni costituiti in ipoteca dal debitore principale;
g) in subordine, il difetto di legittimazione attiva del creditore attore in monitorio, per non aver in tesi quest'ultimo dimostrato di aver acquistato il credito da Monte dei
Paschi di Siena.
3. – Si è costituita diffusamente replicando alle avverse doglianze e Controparte_2
successivamente producendo le memorie ex art. 171 ter c.p.c. previste dal rito applicabile in ragione della data di deposito del ricorso per il monitorio (e, peraltro, degli avvisi dati in citazione in opposizione).
Ha sostenuto il convenuto-opposto:
a) l'insussistenza dell'onere di dare impulso alla mediazione obbligatoria ai fini del procedimento monitorio, producendo successivamente verbale negativo di esperimento di mediazione;
b) l'infondatezza e pretestuosità delle avverse assunzioni in ordine alla mancata prova del credito, per essere stati versati in atti sia il contratto fatto per atto pubblico – ovviamente in copia certificata conforme da notaio e priva di firme in originale dei contraenti – oltre piano di ammortamento e documento di sintesi. Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha prodotto altresì contabile di erogazione e atto di quietanza sottoscritto da Controparte_4
c) come detto, quanto alla violazione degli obblighi informativi, la presenza di atti del documento di sintesi e la genericità delle avverse contestazioni quanto alla misura dell'indicatore sintetico di costo;
d) l'infondatezza delle avverse difese quanto alla nullità delle fideiussioni, rilevando come non sussista la nullità derivata (per nullità del contratto di mutuo) argomentata dalla controparte;
e) che è pattuita deroga all'art. 1957 cod. civ. e che tale deroga, secondo la tesi di parte, non sarebbe da considerare particolarmente onerosa ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. e che, in ogni caso, trattandosi di contratto fatto per atto pubblico, le clausole ivi previste non possono considerarsi predisposte da uno dei contraenti. Ha altresi esposto che la banca, in ogni caso, ebbe a intervenire in procedura esecutiva immobiliare avviata da altro soggetto contro il debitore principale e, successivamente alla sentenza di fallimento di questi, ebbe a chiedere l'ammissione al passivo (evidenziando in ogni caso l'incapienza del patrimonio del debitore principale per essere iscritte due ipoteche di grado precedente sull'immobile dato in ipoteca.
f) quanto all'assunta carenza di buona fede della banca per non aver agito contro il debitore principale, affermato in opposizione proprietario di bene ipotecato e di valore sufficiente al soddisfacimento del credito, che – come detto – il bene ipotecato è gravato di due ipoteche di grado precedente e che i due creditori ipotecari di grado poziore vantano crediti come da stato passivo di euro 795.341,74.
g) quanto all'affermata carenza di legittimazione attiva del cessionario del credito,
l'avvenuta produzione dell'avviso di cessione come in Gazzetta Ufficiale, sufficentemente dettagliato da consentire l'identificazione del credito ceduto. Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha prodotto altresì nota del cedente con la quale si attesta che il credito in questione fa parte di quelli ceduti a Controparte_2
4. - Tentata infruttuosamente la conciliazione della lite, all'udienza del 10 ottobre
2024 il convenuto-opposto ha chiesto concedersi la facoltà di esecuzione provvisoria che è stata concessa con ordinanza del 18 novembre 2024, assegnandosi termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria.
La causa è stata quindi chiamata all'udienza del 19 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, a tale udienza, fatte precisare le conclusioni e sentita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
5. – L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
5.1. – Fermo che è avverata la condizione di procedibilità per essere stata tentata la mediazione, obbligatoria ratione materiae, giova esaminare in prima battuta la questione inerente la legittimazione attiva della cessionaria Controparte_2 Giova al riguardo rammentare che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella G.U. tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la cessionaria dovrà fornirne adeguata
dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le
indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato
in G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione
sostanziale della cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà essere affermata solo se
il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in
blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ., Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478, richiamando a sua volta Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944). E' stato parimenti affermato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che
accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei
termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non
censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c..” (Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277).
Poste tali coordinate ermeneutiche deve in primo luogo evidenziarsi che, pur muovendosi sempre sul piano dell'affermazione della mancata prova del fatto, e non già sul piano della contestazione del fatto in sé, non è del tutto chiaro se parte opponente contesti (appunto, la mancata prova del) l'inclusione del credito nel novero dei crediti ceduti, o se invece contesti anche la mancata prova del contratto di cessione.
Fermo dunque che, in ogni caso, non può che ritenersi che difetti una effettiva contestazione del fatto della cessione, come pure una effettiva contestazione del fatto che il credito derivante dal contratto di mutuo sia stato ceduto, posto che, come si è detto, è stata sostenuta dall'opponente la mancata prova e già insussistenza del fatto in sé, in ogni caso, all'esame degli elementi probatori in atti, deve ritenersi che il contratto sia stato stipulato e che abbia avuto per oggetto anche il credito di cui si discute.
Se si guarda, infatti, l'avviso in Gazzetta Ufficiale, che da solo è un elemento indiziario dell'avvenuta stipulazione del contratto di cessione, posto che trattandosi di operatori professionali non è ragionevole ritenere che diano pubblicità ad un contratto inesistente, deve rilevarsi che è ivi indicato un indirizzo internet dove verificare che la singola posizione sia stata o meno ceduta. Ebbene, tale indirizzo internet (che è su dominio del cedente Monte dei Paschi di Siena) porta ad un sito dove sono richiamate più cessioni e dove, inserendo il codice (FG.) 2357070 risulta avvenuta cessione.
Ancora, le singole categorie di esclusione riportate nell'avviso di cessione non sono applicabili al caso di specie, dunque non vi sono ragioni per ritenere che il credito non sia ceduto.
Infine, non può che rilevarsi che, nel complesso degli elementi indiziari (del fatto del contratto di cessione, e del fatto che del contratto di cessione sia stata oggetto anche la posizione debitoria in questione) in atti speciale rilevanza ha l'incontestata dichiarazione del cedente Monte dei Paschi di Siena che ha espressamente ed univocamente esposto a che il credito in parola è ricompreso Controparte_2
nella cessione fatta il 20 dicembre 2017.
Ancora, è elemento indiziario sia della cessione che dell'inclusione del credito tra quelli ceduti la circostanza di fatto che abbia la disponibilità del Controparte_2
titolo del credito, cioè del contratto di mutuo, e di un estratto ex art. 50 t.u.b. certificato conforme da un dirigente di Monte dei Paschi di Siena, circostanza di fatto non altrimenti immediatamente spiegabile se non con il fatto della cessione ed in ordine alla quale, comunque, l'opponente nulla ha rilevato.
Ne deriva che, in presenza delle presunzioni sopra indicate, deve ritenersi che la cessione del credito sia stata stipulata e il credito in questione sia stato ceduto a CP_2
2018
[...] CP_5
. – Venendo poi alla questione inerente la prova del credito, fermo che si tratta di
[...]
obbligazioni contrattuali e dunque, una volta che il creditore abbia prodotto il titolo ed affermato l'altrui inadempimento, spetta al debitore dimostrare l'adempimento – dunque
è irrilevante la pretesa di un piano di ammortamento aggiornato – è del tutto pretestuoso assumere, peraltro senz'altra argomentazione, la mancanza di sottoscrizione in una copia di contratto fatto per atto pubblico e spedita in forma esecutiva da notaio fermo che come del tutto pacifico “le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale” (v. art. 2714 cod. civ.); parimenti non può che rilevarsi, allo stato della cognizione proprio della presente fase, che nel corpo dell'atto pubblico di mutuo vi è quietanza di erogazione, con contestuale disposizione della somma in deposito infruttifero fino a prova di ipotecabilità del bene contestualmente concesso in garanzia e, con la prima memoria, è stata altresì prodotta contabile di erogazione e ulteriore quietanza.
E' quindi evidente non solo che il mutuo è stato erogato, come del resto in sé non negato, ma anche che difetta ogni seria argomentazione in ordine alla esatta misura del dovuto, del resto indicato in ricorso per decreto ingiuntivo in misura di euro 111.948,57 per capitale insoluto, ed in euro 20.374,73 per rate insolute al 1° gennaio 2016.
5.3. – Quanto al difetto di documento di sintesi e all'errata indicazione dell'indicatore sintetico di costo, è opportuno rilevare, quanto al primo aspetto, che la doglianza è infondata per essere presente in atti il relativo documento, peraltro nella stessa copia del contratto prodotta (con sottoscrizione del mutuatario e della odierna opponente) dalla stessa parte opponente.
Quanto invece all'assunta errata indicazione dell'indicatore sintetico di costo, deve rammentarsi che la divergenza, ove effettivamente sussistente, tra indicatore sintetico di costo indicato in contratto e tasso annuo effettivo globale, non è ragione di nullità
del contratto per violazione di forma ex art. 117 co. 8 t.u.b. né, come dedotto dall'opponente, di applicazione dell'art. 117, co. 6, t.u.b. atteso che tale comma (e l'ivi descritto tasso sostitutivo) trova applicazione – con riferimento a quanto richiamato dall'opponente – quando non siano indicati in contratto diversi da quelli pubblicizzati sicchè, nel caso di specie, dove nulla è stato argomentato in ordine a diversi tassi pubblicizzati e non applicati, non si vede quale nullità possa essere rinvenuta.
Fermo, infatti, tra l'altro che l'ISC non è un tasso applicato al contratto, ma un indicatore con funzione informative e che l'eventuale divergenza tra quanto esposto in via sintetica con detto indicatore e quanto effettivamente previsto nel contratto è, al più, ove allegata e dimostrata, fonte di responsabilità precontrattuale dell'istituto di credito
(cft., tra molte conformi, Trib Perugia, 5 novembre 2021, n. 1529; 6 luglio 2021, n. 996;
7 settembre 2020, n. 950; 19 marzo 2020, n. 474; Trib. Roma, 11 luglio 2019, n. 14742;
Trib. Napoli, 5 maggio 2021 n. 4240), è chiaro che essendo evidentemente indicati in contratto i tassi applicati la deduzione di parte intesa a sostenere la nullità (del contratto di mutuo o del tasso corrispettivo) è infondata e deve essere respinta.
5.4. – Venendo quinti alla dedotta nullità della fideiussione specifica prestata nel corpo dell'atto di mutuo, non può che ritenersi che la tesi, argomentata sia per nullità derivata dalla nullità del contratto di mutuo, che per essere in tesi vessatoria ex art. 1341 cod. civ. la clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. per essere stata contratta in difetto di doppia sottoscrizione, è comunque infondata.
Quanto al primo aspetto è evidente che, stante l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto, perde di rilevanza ogni deduzione di nullità derivata.
Quanto al secondo aspetto, fermo che la giurisprudenza di legittimità non considera vessatoria la relativa clausola di deroga (v. Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2007, 9245;
Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2025, n. 3989) non può che rilevarsi che, trattandosi di contratto stipulato per atto pubblico la disciplina articolata dall'art. 1341 cod. civ. non trova applicazione atteso che non si ha riguardo ad un contratto predisposto da una delle parti (in questo senso v. Cass. civ., Sez. II, ord. 25 giugno 2021, n. 18275; Cass. civ.,
Sez. VI-2, 16 luglio 2020, n. 15253; Cass. civ., Sez. Un., 10 gennaio 1992, n. 193;
Cass., Sez. I, 28 agosto 2004, n. 17289; Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 15237). 5.5. – Quanto, infine, alla dedotta exceptio doli, non può che rilevarsi che la doglianza è del tutto infondata, posto che il creditore, quando in presenza di più obbligati solidali, ben può agire indifferentemente contro il debitore solidale al quale ritenga opportuno chiedere il pagamento e, in ogni caso, alla luce della deduzione
(effettivamente risultante in contratto) della esistenza di più ipoteche di grado poziore sul bene dato in garanzia dal debitore principale e della insussistenza di ulteriori argomentazioni da parte dell'odierno opponente, non si ritiene di dover riconoscere alcun connotato emulativo nell'agire del creditore verso il fideiussore, fermo restando, ancora, che non è contestato (in esito alla costituzione in giudizio, con la quale è stato prodotto atto di intervento in procedura esecutiva immobiliare e verbale di approvazione di stato passivo di fallimento) che il creditore abbia tentato di far valere le proprie ragioni di credito verso il debitore principale.
6. – Ne deriva, in definitiva, che l'opposizione è come detto infondata e, quindi, deve essere respinta. Per l'effetto il decreto ingiuntivo deve essere confermato con declaratoria di definitiva esecutività.
7. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce dello svolgimento di tutte le fasi processuali e dei corrispondenti importi di cui al d.m.
55/2014 (minimi: euro 7.052; massimi: 21.155 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 1° maggio 2023, n. 732 e lo dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e per essa in favore di che liquida in CP_2 Controparte_1
misura di euro 7.052 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Perugia il 26 marzo 2025
Il giudice dott. Antonio Contini