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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/09/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7113/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7113/2022 tra:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ADESSI ROSANNA e
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MALAVOLTI MASSIMO
CONVENUTA con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Attore , come da note depositate il 18/5/2025 Pt_1
Convenuta come da note depositata il 20/5/2025 CP_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 14/11/2022, (10/10/1972) ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge (15/5/1974). Controparte_1
Per_ Il matrimonio è del 5/5/2009, con due figlie gemelle: e (27/11/2009). Per_2 pagina 1 di 8 I coniugi non vivono di fatto più insieme dal 2013 quando si è trasferita con le figlie dalla CP_1 madre a Marano s/P e è rimasto a lavorare ed abitare in Puglia. Pt_1
In via d'urgenza ha chiesto l'affido esclusivo delle figlie con assegnazione a lui della casa familiare a
Marano s/P e la previsione del versamento da parte della madre di un contributo per il mantenimento delle figlie di euro 400 (200 x 2).
La convenuta si è costituita chiedendo dichiararsi la separazione a diverse Controparte_1 condizioni.
Ha chiesto l'affido esclusivo delle figlie con la previsione di una frequentazione standard con il padre;
l'assegnazione della casa familiare;
un contributo a carico del padre per il mantenimento delle figlie di euro 800 (400 x 2) oltre al 60-70% delle spese straordinarie, un assegno ex art. 156 c.c. per sé di euro
200; l'assegnazione dell'autovettura Kia in uso a lei;
di percepire integralmente l'assegno unico ed universale per i figli.
All'udienza presidenziale le parti hanno reso le seguenti dichiarazioni.
Il marito ricorrente: non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso.
Sono sottoufficiale della Capitaneria di Porto con sede di lavoro a Barletta dal 2019, con stipendio mensile netto euro 2.000, dal quale vanno sottratte le trattenute per un prestito recente di euro 18.000 di euro 380 mensili per 4 anni e il mutuo della casa dove abita la sig.ra di euro 380 circa. Al CP_1 momento abito con mio padre a Barletta, che ha la badante. Ma per ospitare le figlie devo trovare una sistemazione mia a Barletta. Della casa a Marano, della quale sono proprietario esclusivo, oltre al mutuo pago il condominio e le utenze. Prima io entravo a casa a Marano senza problemi e lei andava
a casa da sua madre;
ovviamente c'erano delle discussioni;
le bambine rimanevano felicemente con me. Siamo andati in crisi quando la sig.ra non ha voluto trasferirsi con me nel 2013. Su consiglio di una psicologa e di un legale lei andò dalla madre a Marano. Per recuperare il rapporto e per non dormire al b&b perché la suocera non mi voleva da lei, ho comprato una casa all'asta. Dal 2017, quando ho comprato una casa all'asta, abbiamo vissuto come una famiglia anche se con dei problemi.
Quindi vorrei entrare in questa casa una settimana al mese quando vengo a Marano s/P. La casa di
Ancona l'ho donata io a mia moglie.
La moglie resistente: non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in comparsa. Mi sono trasferita nel 2013 con le mie figlie da mia madre per i maltrattamenti subiti dal marito. Vivo a Marano con le figlie e mi occupo di loro. Lavoro e svolgo la libera professione di avvocato iscritta all'Albo di Modena e svolgo una attività compatibile con la gestione delle figlie. Mi ha sempre aiutato mia madre che però è morta l'anno scorso. Collaboro con uno studio legale a
Vignola nel quale vado la mattina. Al momento svolgo solo questa attività. Ho circa 500/600 euro pagina 2 di 8 come reddito mensile compresa la locazione di un immobile ad Ancona di mia proprietà esclusiva costituito in fondo patrimoniale. Le bambine fanno il terzo anno delle medie. Il padre veniva a trovare le figlie una volta al mese. Dormiva in un b&b, perché non eravamo una famiglia. Ho dovuto fare un percorso psicologico per arrivare a chiedere la separazione nel 2020.
Il padre registra le conversazioni con le figlie, e loro che sono molto affezionate al padre sono confuse dal suo comportamento.
Preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed il presidente delegato ha emesso ordinanza del
24/3/2023 contenente i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Dispone l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione di Marano s/P via Braglia n. 90, che resta a lei assegnata.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà le figlie con sé.
- Dispone che il padre possa sentire le figlie minori tutti i giorni e vederle e tenerle con sé a Marano s/P indicativamente una settimana al mese da concordare con la madre in relazione ai suoi impegni di lavoro.
I periodi di permanenza delle figlie presso il padre a Barletta o in altro luogo da lui scelto durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: sette giorni durante le vacanze di
Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno
(dal 31/12 al 6/1); le vacanze di Pasqua, alternate un anno con la madre ed uno con il padre: in caso di disaccordo per il 2023 con il padre. Infine, due mesi -non consecutivi- nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
- Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
Mantenimento delle figlie
- Con decorrenza dall'odierno provvedimento, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 200,00 annualmente pagina 3 di 8 rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Nella fase di merito non sono state ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti, in quanto strutturate su capitolati generici (privi di riferimento testimoniale), irrilevanti ai fini del decidere, valutativi, de relato actoris, e si è proceduto all'ascolto delle due figlie minori, le quali, all'udienza del
6/2/2024, hanno reso le seguenti dichiarazioni:
La minore : Sono nata il [...] a [...] e vivo a Marano Sul Panaro con Per_2
Per_ mamma e mia sorella gemella La mia giornata tipo si svolge così: mi sveglio la mamma mi accompagna a prendere l'autobus per Pavullo dove frequento il primo superiore del Liceo delle Scienze Per_ Umane, all'una e mezza prendo l'autobus e torno a casa e mangio con mamma e e nel pomeriggio faccio i compiti oppure esco con la mamma. Mi piace andare a Scuola e la mia materia preferita è scienze umane. Ho provato a fare danza l'ho fatto per un po' di anni e poi ho smesso. Con mia sorella vado d'accordo e anche con la mamma. AP lo vedo solo una volta al mese quando viene dalla Puglia dove vive a Barletta e resta due giorni;
non viene tutti i mesi. In genere noi andiamo da lui in estate (per circa venti giorni) e anche in estate;
durante la settimana lo sento per messaggio tutti i giorni e le chiamate non so quantificarle, ma se non chiama me chiama mia sorella e poi me lo passa. Con PA vado d'accordo anche se alle volte dice delle cose che a me non piacciono, dice delle cose sulle quali non sono d'accordo. Anche sulla mamma dice delle cose poco belle. Sto bene nella situazione in cui mi trovo non vorrei modificarla lui viene poco anche perché dice che il treno gli costa troppo.
La minore : Sono nata il [...] a [...] e vivo a Marano Sul Panaro con mamma e Per_1
Per_ mia sorella gemella Frequento il primo superiore del linguistico di Vignola, la mia materia preferita è francese. La mia giornata tipo si svolge così mi sveglio, la mamma mi accompagna a prendere l'autobus per andare a scuola e poi torno a casa, pranzo con mamma e e nel Per_2 pomeriggio faccio prima i compiti e poi alle sei e mezza vado ad atletica e sto li fino alle otto. Con mamma vado d'accordo e anche con mia madre. AP lo riesco a vedere solo quando viene su a
Modena dalla Puglia, in genere viene non con una frequenza costante, dipende dai suoi impegni. Non
l'ho visto massimo per due mesi. Durante la settimana lo sento tutti i giorni lo chiamo sia io che lui, ci mandiamo anche messaggi. Mi piacerebbe vedere di più PA, mi piacerebbe che venisse di più papa, quando viene resta solo un paio di giorni. La minore riferisce di stare bene nella situazione in cui si trova.
Le parti hanno aggiornato le produzioni documentali reddituali.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate. pagina 4 di 8 La causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Parte non ha depositato atti conclusivi. Parte NE ha depositato la comparsa conclusionale. Pt_1
Motivi della decisione
2. - Separazione giudiziale
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Domande accessorie
3. – Domande reciproche di addebito della separazione.
Le domande sono entrambe generiche e prive di adeguate allegazioni e prove.
ha inoltre formulato le domande di addebito e di risarcimento danni tardivamente per la Pt_1 prima volta con la memoria ex art. 183 cpc depositata il 4/10/2023. Le domande sono comunque generiche e prive di alcuna adeguata allegazione a sostegno delle stesse.
ha formulato tempestiva domanda di addebito sin dalla comparsa di costituzione in fase CP_1 presidenziale. Ma la domanda è priva di adeguate allegazioni e prove.
Le prove orali richieste della convenuta, sulla quale grava l'onere della prova, di cui alla seconda memoria 183 cpc, sono inammissibili anche perché dirette a provare comportamenti di gelosia del marito, ma inidonee a provare anche il necessario nesso causale con il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cassazione civile sez. I - 08/11/2022, n. 32837). Al contrario risulta dagli atti già sussistente da tempo una crisi matrimoniale tra i coniugi, che hanno cessato di convivere nel
2013, mentre la domanda di separazione è stata proposta dal marito -e non dalla moglie- dopo quasi dieci anni nel novembre 2022.
4. – Affidamento delle due figlie minorenni.
Entrambe le parti hanno chiesto l'affido esclusivo delle figlie.
Gli elementi di prova acquisiti, ed in particolare l'ascolto delle due figlie (dell'età di 15 anni al momento dell'ascolto), consentono invece di confermare quanto provvisoriamente disposto in sede presidenziale.
L'affido condiviso con collocazione prevalente delle figlie con la madre nella casa di Marano s/P, via
Braglia n. 90, di proprietà esclusiva di (e gravata da mutuo), con assegnazione della Parte_1 stessa alla Quindi la formalizzazione della situazione esistente, da quasi dieci anni, già CP_1 all'inizio del presente giudizio.
pagina 5 di 8 Visto l'andamento delle frequentazioni in oltre due anni dai provvedimenti presidenziali e considerata la rilevante distanza dei due luoghi di abitazione (650 chilometri) va confermato che in via ordinaria sarà il padre a venire a Marano dalle figlie una volta al mese (indicativamente per una settimana) da concordare con la madre in relazione ai suoi impegni di lavoro. Mentre va prevista una adeguata frequentazione con il padre nel periodo delle vacanze estive durante il quale le figlie potranno stare con lui a Barletta o in altro luogo da lui scelto per cinque settimane non consecutive.
5. – Mantenimento delle due figlie minorenni
La situazione lavorativa ed economica di non si è modificata. Dal 730/2022 per i redditi del Pt_1
2021 risulta un reddito complessivo da lavoro di euro 37.250; dal 730/2024 euro 41.089. Lo stipendio mensile netto è di circa 2.000 euro (v. buste paga 2023 e 2024 – doc. non numerati prodotti con le note
18/5/2025). all'inizio della causa svolgeva la professione di avvocato (part-time), presso uno studio legale. CP_1
Successivamente ha abbandonato tale attività e svolto lavori impiegatizi, tramite società di lavoro interinale, con stipendio mensile netto variabile da 1.600 a 1.800 euro (v. buste paga 2023 e 2024 – doc. non numerati prodotti con le note 5/5/2025).
Si deve considerare ex art. 337 c.c. la rilevanza economica dell'assegnazione alla moglie della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, ed altresì gravata da mutuo (con rata mensile di circa 400 euro).
Valutati questi elementi, considerati i limitati tempi di frequentazione con il padre e le maggiori esigenze della figlie (che hanno ora quasi 16 anni), può essere disposto, a far tempo dalla presente decisione, a carico di un contributo ordinario al mantenimento delle figlie di euro 400,00 (200 Pt_1
x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Stante l'affido condiviso l'assegno unico per le figlie competete ad entrambi i genitori al 50%.
6. - Contributo per il mantenimento della moglie.
Va rigettata la mantenuta domanda ex art. 156 c.c. di riconoscimento di un contributo economico di euro 200 mensili.
Quanto all'assegno chiesto per sé dalla moglie, la giurisprudenza di legittimità costantemente ha evidenziato che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro, affinchè pagina 6 di 8 possa così mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale (Cass. 12196/2017, fra le numerose altre).
Nel caso in esame non vi sono i presupposti per riconoscere un assegno in favore della moglie per varie ragioni.
I coniugi erano di fatto separati da dieci anni al momento dell'inizio del presente giudizio.
La moglie, che all'inizio del giudizio dichiarava redditi esigui, ha cambiato attività lavorativa ed ha ora redditi di poco inferiori al marito.
Il marito pur avendo un reddito maggiore sostiene molti oneri per la famiglia, come sopra indicato.
La moglie ha dunque comparativamente adeguati redditi, che non consentono l'accoglimento della domanda ex art. 156 c.c.
7. – Spese del procedimento
L'esito complessivo del giudizio, e la soccombenza reciproca sulle domande di affido esclusivo e di addebito, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
La convenuta con atto depositato il 5/5/2025, ha chiesto la revoca, cioè ha rinunciato, al CP_1 patrocinio a spese dello Stato, al quale era stata provvisoriamente ammessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
I – PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] Parte_1
(BT) il 10/09/1972, C.F. e (nata a [...] C.F._1 Controparte_1
(CS) il 13/05/1974, ) che hanno contratto matrimonio civile in data 05/05/2009 a C.F._2
Termoli.
II – Rigetta le domande di addebito della separazione rispettivamente proposte.
III – Dispone l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione di Marano s/P via Braglia n. 90, che resta a lei assegnata.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà le figlie con sé.
pagina 7 di 8 - Dispone che il padre possa sentire le figlie minori tutti i giorni e vederle e tenerle con sé a Marano s/P indicativamente una settimana al mese da concordare con la madre in relazione ai suoi impegni di lavoro.
I periodi di permanenza delle figlie presso il padre a Barletta o in altro luogo da lui scelto durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: sette giorni durante le vacanze di
Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno
(dal 31/12 al 6/1); le vacanze di Pasqua, alternate un anno con la madre ed uno con il padre: in caso di disaccordo per il 2023 con il padre. Infine, cinque settimane nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
- Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
IV – Con decorrenza dalla presente decisione, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 400,00 (200 x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
V – Rigetta la domanda ex art. 156 c.c. proposta dalla moglie.
VI – Dichiara le spese del procedimento integralmente compensate tra le parti.
VII – Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TERMOLI (CB) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 7 Parte I
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 04/09/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7113/2022 tra:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ADESSI ROSANNA e
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MALAVOLTI MASSIMO
CONVENUTA con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Attore , come da note depositate il 18/5/2025 Pt_1
Convenuta come da note depositata il 20/5/2025 CP_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 14/11/2022, (10/10/1972) ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge (15/5/1974). Controparte_1
Per_ Il matrimonio è del 5/5/2009, con due figlie gemelle: e (27/11/2009). Per_2 pagina 1 di 8 I coniugi non vivono di fatto più insieme dal 2013 quando si è trasferita con le figlie dalla CP_1 madre a Marano s/P e è rimasto a lavorare ed abitare in Puglia. Pt_1
In via d'urgenza ha chiesto l'affido esclusivo delle figlie con assegnazione a lui della casa familiare a
Marano s/P e la previsione del versamento da parte della madre di un contributo per il mantenimento delle figlie di euro 400 (200 x 2).
La convenuta si è costituita chiedendo dichiararsi la separazione a diverse Controparte_1 condizioni.
Ha chiesto l'affido esclusivo delle figlie con la previsione di una frequentazione standard con il padre;
l'assegnazione della casa familiare;
un contributo a carico del padre per il mantenimento delle figlie di euro 800 (400 x 2) oltre al 60-70% delle spese straordinarie, un assegno ex art. 156 c.c. per sé di euro
200; l'assegnazione dell'autovettura Kia in uso a lei;
di percepire integralmente l'assegno unico ed universale per i figli.
All'udienza presidenziale le parti hanno reso le seguenti dichiarazioni.
Il marito ricorrente: non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso.
Sono sottoufficiale della Capitaneria di Porto con sede di lavoro a Barletta dal 2019, con stipendio mensile netto euro 2.000, dal quale vanno sottratte le trattenute per un prestito recente di euro 18.000 di euro 380 mensili per 4 anni e il mutuo della casa dove abita la sig.ra di euro 380 circa. Al CP_1 momento abito con mio padre a Barletta, che ha la badante. Ma per ospitare le figlie devo trovare una sistemazione mia a Barletta. Della casa a Marano, della quale sono proprietario esclusivo, oltre al mutuo pago il condominio e le utenze. Prima io entravo a casa a Marano senza problemi e lei andava
a casa da sua madre;
ovviamente c'erano delle discussioni;
le bambine rimanevano felicemente con me. Siamo andati in crisi quando la sig.ra non ha voluto trasferirsi con me nel 2013. Su consiglio di una psicologa e di un legale lei andò dalla madre a Marano. Per recuperare il rapporto e per non dormire al b&b perché la suocera non mi voleva da lei, ho comprato una casa all'asta. Dal 2017, quando ho comprato una casa all'asta, abbiamo vissuto come una famiglia anche se con dei problemi.
Quindi vorrei entrare in questa casa una settimana al mese quando vengo a Marano s/P. La casa di
Ancona l'ho donata io a mia moglie.
La moglie resistente: non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in comparsa. Mi sono trasferita nel 2013 con le mie figlie da mia madre per i maltrattamenti subiti dal marito. Vivo a Marano con le figlie e mi occupo di loro. Lavoro e svolgo la libera professione di avvocato iscritta all'Albo di Modena e svolgo una attività compatibile con la gestione delle figlie. Mi ha sempre aiutato mia madre che però è morta l'anno scorso. Collaboro con uno studio legale a
Vignola nel quale vado la mattina. Al momento svolgo solo questa attività. Ho circa 500/600 euro pagina 2 di 8 come reddito mensile compresa la locazione di un immobile ad Ancona di mia proprietà esclusiva costituito in fondo patrimoniale. Le bambine fanno il terzo anno delle medie. Il padre veniva a trovare le figlie una volta al mese. Dormiva in un b&b, perché non eravamo una famiglia. Ho dovuto fare un percorso psicologico per arrivare a chiedere la separazione nel 2020.
Il padre registra le conversazioni con le figlie, e loro che sono molto affezionate al padre sono confuse dal suo comportamento.
Preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed il presidente delegato ha emesso ordinanza del
24/3/2023 contenente i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Dispone l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione di Marano s/P via Braglia n. 90, che resta a lei assegnata.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà le figlie con sé.
- Dispone che il padre possa sentire le figlie minori tutti i giorni e vederle e tenerle con sé a Marano s/P indicativamente una settimana al mese da concordare con la madre in relazione ai suoi impegni di lavoro.
I periodi di permanenza delle figlie presso il padre a Barletta o in altro luogo da lui scelto durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: sette giorni durante le vacanze di
Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno
(dal 31/12 al 6/1); le vacanze di Pasqua, alternate un anno con la madre ed uno con il padre: in caso di disaccordo per il 2023 con il padre. Infine, due mesi -non consecutivi- nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
- Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
Mantenimento delle figlie
- Con decorrenza dall'odierno provvedimento, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 200,00 annualmente pagina 3 di 8 rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Nella fase di merito non sono state ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti, in quanto strutturate su capitolati generici (privi di riferimento testimoniale), irrilevanti ai fini del decidere, valutativi, de relato actoris, e si è proceduto all'ascolto delle due figlie minori, le quali, all'udienza del
6/2/2024, hanno reso le seguenti dichiarazioni:
La minore : Sono nata il [...] a [...] e vivo a Marano Sul Panaro con Per_2
Per_ mamma e mia sorella gemella La mia giornata tipo si svolge così: mi sveglio la mamma mi accompagna a prendere l'autobus per Pavullo dove frequento il primo superiore del Liceo delle Scienze Per_ Umane, all'una e mezza prendo l'autobus e torno a casa e mangio con mamma e e nel pomeriggio faccio i compiti oppure esco con la mamma. Mi piace andare a Scuola e la mia materia preferita è scienze umane. Ho provato a fare danza l'ho fatto per un po' di anni e poi ho smesso. Con mia sorella vado d'accordo e anche con la mamma. AP lo vedo solo una volta al mese quando viene dalla Puglia dove vive a Barletta e resta due giorni;
non viene tutti i mesi. In genere noi andiamo da lui in estate (per circa venti giorni) e anche in estate;
durante la settimana lo sento per messaggio tutti i giorni e le chiamate non so quantificarle, ma se non chiama me chiama mia sorella e poi me lo passa. Con PA vado d'accordo anche se alle volte dice delle cose che a me non piacciono, dice delle cose sulle quali non sono d'accordo. Anche sulla mamma dice delle cose poco belle. Sto bene nella situazione in cui mi trovo non vorrei modificarla lui viene poco anche perché dice che il treno gli costa troppo.
La minore : Sono nata il [...] a [...] e vivo a Marano Sul Panaro con mamma e Per_1
Per_ mia sorella gemella Frequento il primo superiore del linguistico di Vignola, la mia materia preferita è francese. La mia giornata tipo si svolge così mi sveglio, la mamma mi accompagna a prendere l'autobus per andare a scuola e poi torno a casa, pranzo con mamma e e nel Per_2 pomeriggio faccio prima i compiti e poi alle sei e mezza vado ad atletica e sto li fino alle otto. Con mamma vado d'accordo e anche con mia madre. AP lo riesco a vedere solo quando viene su a
Modena dalla Puglia, in genere viene non con una frequenza costante, dipende dai suoi impegni. Non
l'ho visto massimo per due mesi. Durante la settimana lo sento tutti i giorni lo chiamo sia io che lui, ci mandiamo anche messaggi. Mi piacerebbe vedere di più PA, mi piacerebbe che venisse di più papa, quando viene resta solo un paio di giorni. La minore riferisce di stare bene nella situazione in cui si trova.
Le parti hanno aggiornato le produzioni documentali reddituali.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate. pagina 4 di 8 La causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Parte non ha depositato atti conclusivi. Parte NE ha depositato la comparsa conclusionale. Pt_1
Motivi della decisione
2. - Separazione giudiziale
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Domande accessorie
3. – Domande reciproche di addebito della separazione.
Le domande sono entrambe generiche e prive di adeguate allegazioni e prove.
ha inoltre formulato le domande di addebito e di risarcimento danni tardivamente per la Pt_1 prima volta con la memoria ex art. 183 cpc depositata il 4/10/2023. Le domande sono comunque generiche e prive di alcuna adeguata allegazione a sostegno delle stesse.
ha formulato tempestiva domanda di addebito sin dalla comparsa di costituzione in fase CP_1 presidenziale. Ma la domanda è priva di adeguate allegazioni e prove.
Le prove orali richieste della convenuta, sulla quale grava l'onere della prova, di cui alla seconda memoria 183 cpc, sono inammissibili anche perché dirette a provare comportamenti di gelosia del marito, ma inidonee a provare anche il necessario nesso causale con il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cassazione civile sez. I - 08/11/2022, n. 32837). Al contrario risulta dagli atti già sussistente da tempo una crisi matrimoniale tra i coniugi, che hanno cessato di convivere nel
2013, mentre la domanda di separazione è stata proposta dal marito -e non dalla moglie- dopo quasi dieci anni nel novembre 2022.
4. – Affidamento delle due figlie minorenni.
Entrambe le parti hanno chiesto l'affido esclusivo delle figlie.
Gli elementi di prova acquisiti, ed in particolare l'ascolto delle due figlie (dell'età di 15 anni al momento dell'ascolto), consentono invece di confermare quanto provvisoriamente disposto in sede presidenziale.
L'affido condiviso con collocazione prevalente delle figlie con la madre nella casa di Marano s/P, via
Braglia n. 90, di proprietà esclusiva di (e gravata da mutuo), con assegnazione della Parte_1 stessa alla Quindi la formalizzazione della situazione esistente, da quasi dieci anni, già CP_1 all'inizio del presente giudizio.
pagina 5 di 8 Visto l'andamento delle frequentazioni in oltre due anni dai provvedimenti presidenziali e considerata la rilevante distanza dei due luoghi di abitazione (650 chilometri) va confermato che in via ordinaria sarà il padre a venire a Marano dalle figlie una volta al mese (indicativamente per una settimana) da concordare con la madre in relazione ai suoi impegni di lavoro. Mentre va prevista una adeguata frequentazione con il padre nel periodo delle vacanze estive durante il quale le figlie potranno stare con lui a Barletta o in altro luogo da lui scelto per cinque settimane non consecutive.
5. – Mantenimento delle due figlie minorenni
La situazione lavorativa ed economica di non si è modificata. Dal 730/2022 per i redditi del Pt_1
2021 risulta un reddito complessivo da lavoro di euro 37.250; dal 730/2024 euro 41.089. Lo stipendio mensile netto è di circa 2.000 euro (v. buste paga 2023 e 2024 – doc. non numerati prodotti con le note
18/5/2025). all'inizio della causa svolgeva la professione di avvocato (part-time), presso uno studio legale. CP_1
Successivamente ha abbandonato tale attività e svolto lavori impiegatizi, tramite società di lavoro interinale, con stipendio mensile netto variabile da 1.600 a 1.800 euro (v. buste paga 2023 e 2024 – doc. non numerati prodotti con le note 5/5/2025).
Si deve considerare ex art. 337 c.c. la rilevanza economica dell'assegnazione alla moglie della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, ed altresì gravata da mutuo (con rata mensile di circa 400 euro).
Valutati questi elementi, considerati i limitati tempi di frequentazione con il padre e le maggiori esigenze della figlie (che hanno ora quasi 16 anni), può essere disposto, a far tempo dalla presente decisione, a carico di un contributo ordinario al mantenimento delle figlie di euro 400,00 (200 Pt_1
x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Stante l'affido condiviso l'assegno unico per le figlie competete ad entrambi i genitori al 50%.
6. - Contributo per il mantenimento della moglie.
Va rigettata la mantenuta domanda ex art. 156 c.c. di riconoscimento di un contributo economico di euro 200 mensili.
Quanto all'assegno chiesto per sé dalla moglie, la giurisprudenza di legittimità costantemente ha evidenziato che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro, affinchè pagina 6 di 8 possa così mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale (Cass. 12196/2017, fra le numerose altre).
Nel caso in esame non vi sono i presupposti per riconoscere un assegno in favore della moglie per varie ragioni.
I coniugi erano di fatto separati da dieci anni al momento dell'inizio del presente giudizio.
La moglie, che all'inizio del giudizio dichiarava redditi esigui, ha cambiato attività lavorativa ed ha ora redditi di poco inferiori al marito.
Il marito pur avendo un reddito maggiore sostiene molti oneri per la famiglia, come sopra indicato.
La moglie ha dunque comparativamente adeguati redditi, che non consentono l'accoglimento della domanda ex art. 156 c.c.
7. – Spese del procedimento
L'esito complessivo del giudizio, e la soccombenza reciproca sulle domande di affido esclusivo e di addebito, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
La convenuta con atto depositato il 5/5/2025, ha chiesto la revoca, cioè ha rinunciato, al CP_1 patrocinio a spese dello Stato, al quale era stata provvisoriamente ammessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
I – PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] Parte_1
(BT) il 10/09/1972, C.F. e (nata a [...] C.F._1 Controparte_1
(CS) il 13/05/1974, ) che hanno contratto matrimonio civile in data 05/05/2009 a C.F._2
Termoli.
II – Rigetta le domande di addebito della separazione rispettivamente proposte.
III – Dispone l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione di Marano s/P via Braglia n. 90, che resta a lei assegnata.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà le figlie con sé.
pagina 7 di 8 - Dispone che il padre possa sentire le figlie minori tutti i giorni e vederle e tenerle con sé a Marano s/P indicativamente una settimana al mese da concordare con la madre in relazione ai suoi impegni di lavoro.
I periodi di permanenza delle figlie presso il padre a Barletta o in altro luogo da lui scelto durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: sette giorni durante le vacanze di
Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno
(dal 31/12 al 6/1); le vacanze di Pasqua, alternate un anno con la madre ed uno con il padre: in caso di disaccordo per il 2023 con il padre. Infine, cinque settimane nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
- Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
IV – Con decorrenza dalla presente decisione, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 400,00 (200 x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
V – Rigetta la domanda ex art. 156 c.c. proposta dalla moglie.
VI – Dichiara le spese del procedimento integralmente compensate tra le parti.
VII – Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TERMOLI (CB) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 7 Parte I
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 04/09/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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