Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori all' udienza del
03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N 23428/2023 R.G. promossa da:
NO IA con il patrocinio dell'avv. MEDICI C.F._1
CARMINE, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., sia unitamente che disgiuntamente, dal dott. Salvatore Aprile (c.f. ), dalla dott.ssa Annalisa C.F._2
Capobianco (c.f. ), dalla dott.ssa Assunta Russo Spena (c.f. C.F._3
tutti in servizio presso la Direzione Centrale Affari Legali, nonché C.F._4
dalla dott. ssa Maria Antonietta Manna (c.f. ), in servizio presso la C.F._5
Direzione Regionale della Campania;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 12.12.2023 AN AN ha rappresentato di aver convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «voglia l'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra contraria istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso, voglia così provvedere: 1. - accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o illegittimità della determinazione prot. n. 26172 del
12/5/2016, con la quale è stata disposta la retrocessione alla seconda area funzionale del ricorrente agli effetti giuridici a decorrere dal 15/4/2016 ed agli effetti economici dalla data
1
19/5/2016, con la quale al ricorrente è stato revocato l'incarico di Capo Team gestione e
Controllo Atti 3 presso la Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale di Napoli 1,
e della disposizione n. 70656 del 20/5/2016, con la quale il predetto incarico è stato affidato al sig. LI Maurizio;
2. - per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate, in persona del
Direttore p.t., a reintegrare il ricorrente, ad ogni effetto giuridico ed economico, nella terza area funzionale, profilo professionale funzionaria, fascia retributiva F1, e nell'incarico di
Capo Team gestione e Controllo Atti 3 presso la Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio
Territoriale di Napoli 1; 3. - in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al mantenimento, a titolo individuale e provvisorio e fino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale, del trattamento retributivo riconosciutogli per effetto del contratto individuale di lavoro con il quale era stato inquadrato nella terza area, profilo professionale funzionario, fascia retributiva F1, sottoscritto il 15/4/2013, prot. n.
18913/2013, nonché al mantenimento delle relative funzioni, con particolare riferimento all'incarico di Capo Team gestione e Controllo Atti 3 presso la Direzione Provinciale I di
Napoli – Ufficio Territoriale di Napoli 1; 4. - per l'effetto, condannare l'Agenzia delle
Entrate, in persona del Direttore p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2015), a corrispondere al ricorrente il trattamento retributivo di cui al punto 3 che precede ed a reintegrarlo nelle funzioni della terza area funzionale, profilo professionale funzionari, con particolare riferimento all'incarico di Capo
Team gestione e Controllo Atti 3 presso la Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio
Territoriale di Napoli 1; 5. - in ogni caso, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione».
Rappresentava il ricorrente di aver partecipato con esito favorevole alla procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, indetta con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n.
2009/193306 del 24/12/2009 ed all'esito della predetta procedura, con contratto di lavoro individuale sottoscritto il 15/4/2013, prot. n. 18913/2013, era stato inquadrato nella terza area funzionale, fascia retributiva F1 con attribuzione dell'incarico di Capo Team gestione e
Controllo Atti 3 presso la Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale di Napoli 1
(v. anche disposizione n. 93 dell'11/3/20147).
2 Riferiva che nelle more, con sentenza del 27 marzo 2014, n. 1821, il T.A.R. Campania –
Napoli, sez. IV, aveva annullato gli atti della procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, rilevandone l'illegittimità sia con riferimento alla costituzione della Sottocommissione della Campania, sia con riferimento a questioni concernenti la verbalizzazione delle operazioni da parte della predetta Sottocommissione e che con atto prot. n. 148999 del 19/11/2015, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate aveva, poi, nominato la Commissione incaricata di ripristinare il carattere anonimo dei plichi contenenti gli elaborati nonché la Commissione d'esame incaricata della correzione dei suddetti elaborati;
che , con messaggio di posta elettronica dell'11/5/2016, gli era stato comunicato che, in base agli atti della predetta Commissione
d'esame, non risultava aver superato la prova scritta e quindi, con determinazione prot. n.
26172 del 12/5/2016, era stata disposta la sua retrocessione alla seconda area funzionale, agli effetti giuridici a decorrere dal 15/4/2016 ed agli effetti economici dalla data di adozione della determinazione medesima, con conseguente caducazione del contratto di lavoro individuale di inquadramento nella terza area sottoscritto il 15/4/2016, come da comunicazione prot. n.
26374 del 13/5/2016 e gli era stato anche, con successiva disposizione prot. n. 69812 del
19/5/2016, revocato l'incarico di Capo Team gestione e Controllo Atti 3 presso la Direzione
Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale di Napoli 1.
Tanto dedotto in fatto ha sostenuto in diritto la nullità , inefficacia ed illegittimità degli atti assunti dalla amministrazione resistente nei suoi confronti per violazione dell'art. 1, co. 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) non potendo le vicende contenzione che avevano riguardato la procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale determinare una “ reformatio in pejus del trattamento economico riconosciuto al ricorrente per effetto del contratto individuale con il quale era stato inquadrato nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, né la revoca dell'incarico di Capo Team gestione e
Controllo Atti 3 presso la Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale di Napoli 1” avendo l'art. 1, co. 9, della legge n. 208 del 2015, disposto che «al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa», ai dipendenti che avevano conseguito la progressione di carriera in applicazione del CCNL per il comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005 «continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate» .Ha sostenuto quindi che in virtù di tale disposizione l'Agenzia delle Entrate
3 avrebbe dovuto mantenere nella posizione organizzativa quei funzionari che l'avevano conseguita e ciò «sino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale».
Inoltre ha rappresentato che “pur a prescindere dall'applicazione dell'art. 1, co. 9, della legge n. 208 del 2015, gli atti impugnati ut supra sub 1 sono nulli, inefficaci e/o illegittimi, non potendo l'Agenzia delle Entrate disporre unilateralmente la caducazione del contratto di lavoro attraverso l'esercizio di poteri di autotutela di natura pubblicistica”.
Ciò dedotto in fatto e diritto ha quindi concluso come sopra riportato.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Ha rappresentato che La Commissione incaricata per la nuova correzione degli elaborati , terminate le operazioni di correzione nel corso dell'anno 2016. aveva comunicato alla
Direzione Regionale della Campania che 26 candidati– che a seguito della precedente correzione erano risultati vincitori tra i quali vi era anche il sig. AN – non avevano riportato, dopo la nuova correzione, un punteggio utile al superamento della prova scritta e che avendo i predetti 26 candidati già precedentemente sottoscritto un contratto di inquadramento nella terza area all'esito della procedura poi impugnata, gli stessi dovevano essere retrocessi agli effetti giuridici nella seconda area funzionale a decorrere dal 15 aprile
2013, data di inquadramento in Terza Area funzionale all'esito della procedura di passaggio poi annullata dalla citata sentenza del TAR Campania n. 1821/2014, con la conservazione delle somme percepite dagli interessati durante il periodo di inquadramento nella Terza Area funzionale, in considerazione dell'effettivo svolgimento delle mansioni proprie di tale Area. A seguito della retrocessione dalla Terza Area funzionale alla Seconda Area funzionale, al ricorrente era poi stata comunicata, con successiva disposizione, la revoca dell'incarico di
Capo Team Gestione Controllo Atti 3 presso la Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio territoriale di Napoli 1, essendo venuti meno i requisiti per poter ricoprire tale incarico, e cioè
l'appartenenza alla Terza Area funzionale.
Ha sostenuto in diritto l'inapplicabilità dell'art. 1, comma 9, della L. n. 208/2015 nei confronti del ricorrente dovendosi tale disposizione interpretare nel senso essa “si applichi solo a quei dipendenti che hanno “superato” concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998/2001, o del quadriennio 2002-2005” mentre il ricorrente “non ha tecnicamente superato una procedura concorsuale, avendo semplicemente conseguito un punteggio non utile alla prova scritta a seguito della ricorrezione svolta dalla Commissione esaminatrice legittimamente ricostituita in esecuzione delle succitate sentenze del TAR Lazio” e “atteso che, in virtù della ricorrezione e del
4 successivo esito negativo della prova, egli non si è collocato in posizione utile all'esito della procedura concorsuale e non si può, pertanto, affermare che l'abbia superata.”
Ribadita quindi la piena legittimità del suo operato ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa istruita solo documentalmente è stata decisa con sentenza contestuale all'odierna udienza.
Il ricorso è infondato potendosi qui pienamente condividere le motivazioni già espresse da altri Giudici sulla medesima questione, motivazioni che possono essere qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c..
Oggetto della presente controversia, ormai superata la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario adito, è l'interpretazione del disposto di cui all'art. 1 comma 9 l.n.205/2015 e in particolare l'inciso introdotto in sede di approvazione del testo
“…o del quadriennio 2002-2005”, norma che il ricorrente ritiene sia applicabile alla sua retrocessione.
L'art. 1 c. 9 l. 208/15, così dispone: “
9. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, ai dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, o del quadriennio 2002-2005, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate”.
Come condivisibilmente è stato ritenuto in altre sentenze emesse nei confronti di altri dipendenti “la norma ha un'evidente finalità provvisoria legata all'esigenza di non travolgere
l'attività amministrativa nelle more della definizione del contenzioso amministrativo ed ha come presupposto il superamento del concorso. Infatti, cronologicamente, la norma interviene dopo le decisioni del TAR e prima della decisione del CdS del 2016. Pertanto, la norma serviva ad assicurare la stabilità amministrativa nelle more della ricorrezione degli elaborati e comunque in attesa di eventuali provvedimenti in grado di appello. In sostanza, la norma bloccava provvisoriamente l'esecutorietà delle sentenze di primo grado fino agli ulteriori sviluppi della vicenda (infatti, recita in via provvisoria). “ ( vedi in questo senso sent
Trib. Lecce del 5.10.2023)
5 Soluzione questa che trova conferma anche nella relazione del Senato alla disposizione in oggetto laddove si legge che : “Il comma 7 – successivamente trasfuso nell'attuale comma 9 – introdotto nel corso dell'esame al Senato , riconosce ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria (incluse le agenzie fiscali) ai quali siano state affidate mansioni della terza Area CCNL di comparto a seguito di un concorso interno ( e retrocessi alla Seconda
Area a seguito di una sentenza del TAR Lazio) sia il relativo trattamento economico (a titolo individuale e in via provvisoria) sia lo svolgimento delle funzioni espletate”.
Ebbene questo caso normato attiene all'ipotesi in cui i dipendenti risultavano essere stati pretermessi nella graduatoria finale ma non è affatto sovrapponibile al caso del ricorrente per il quale è stata l'intera procedura concorsuale ad essere stata annullata e non la graduatoria , con la conseguenza che i contratti conclusi in esecuzione di quella devono ritenersi tamquam non esset. E' stato infatti efficacemente sostenuto che la norma invocata dal ricorrente deve ritenersi avere invece una finalità provvisoria legata all'esigenza di non travolgere l'attività amministrativa nelle more della definizione del contenzioso amministrativo ed abbia come presupposto il superamento del concorso.
Nel caso del ricorrente che, invece a seguito della rinnovazione della procedura concorsuale non è risultato vincitore, osta all'applicazione di tale norma di tutela il chiaro e cogente principio contenuto nell'art. 97 Cost., principio che confligge con la sostenuta sanatoria anche delle posizioni di soggetti valutati non idonei nell'ambito di un concorso. La rinnovazione del procedimento valutativo effettuato a valle delle decisioni del giudice amministrativo travolge quindi ogni pretesa dell'odierno ricorrente.
Nemmeno può essere invocata la normativa contrattuale contenuta nel CCNl sia perché ovviamente alcun avanzamento di carriera potrebbe essere disposto in via negoziale ove la obbligatoria procedura concorsuale non abbia dato esito positivo, sia perché l'art. 94 che dispone “Per i dipendenti dell'amministrazione economica finanziaria, incluse le Agenzie fiscali, di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cui sono state affidate le mansioni della terza area, sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione dei CCNL della tornata 1998- 2001 e 2002-2005, viene confermato l'inquadramento, tenuto conto della professionalità raggiunta, nella posizione economico e giuridica acquisita attraverso le procedure concorsuali di cui sopra” neppure è invocabile dal ricorrenti. Tale norma presuppone ugualmente il superamento del concorso, circostanza che non sussiste per l'odierno ricorrente per il quale la prima valutazione e la prima graduatoria sono state annullate dal GA e come tali sono state espunte dal mondo giuridico.
6 Viceversa la seconda procedura valutativa ha avuto esito negativo per il ricorrente per il quale , quindi, manca il presupposto del superamento delle prove concorsuali.
Deve quindi affermarsi che l'unica interpretazione possibile della norma pattizia è quella che presuppone il superamento della prova, dopo la riedizione della fase valutativa.
La domanda deve essere quindi rigettata.
La particolarità e complessità della controversia consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Rigetta il ricorso.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 3.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
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