Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2469 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 29/01/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO il quale ha dichiarato “di aderire alla cessazione della materia del contendere con il favore delle spese distratte”
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha reiterato le conclusioni formulate nella memoria di costituzione;
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2469 /2024 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, nata a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
in giudizio con l'avv. LO PRESTI FABIO ENZO giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “• Ritenere e
CP_ dichiarare non dovuta dalla ricorrente la somma di euro 2.069,88 nei confronti dell' per i motivi indicati in narrativa”
Costituitosi in giudizio l' ha chiesto al GL “Ritenere e dichiarare l'estinzione del giudizio CP_1
per cessata materia del contendere”
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell CP_1
chiedendo tuttavia la regolamentazione delle spese del giudizio.
Secondo i Giudici di Legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con esso, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Pertanto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. nn. 6909/2009, 4034/2007).
A tal uopo, va precisato che la cessazione della materia del contendere è questione a carattere pregiudiziale finanche rispetto a quella di giurisdizione (Cass. SS.UU. 18956/2003) e integra un'ipotesi di estinzione del processo (Cass. nn.8822/03, 3122/03, SS.UU. 226/01).
Allorquando le parti sono d'accordo nell'eliminare la posizione di contrasto tra le stesse insorta, si impone anche d'ufficio la sua declaratoria (Cass. nn. 18195/12, 4883/06, 8086/05,
4384/03) e l'interpretazione delle dichiarazioni fatte dalle parti, in una alla valutazione dell'idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, è riservata al giudice di merito, il quale deve attenersi ai criteri ermeneutici legali nella ricerca dell'effettiva portata sostanziale delle dichiarazioni in questione (Cass. nn. 9332/01, 6002/01,
2180/00, 5097/99).
Ebbene, nel caso di specie l' ha provveduto in autotutela ad annullare il CP_2
provvedimento contestato.
Nello specifico l' nella memoria di costituzione, ha dedotto “rilevato che non si rinviene CP_1
in fascicolo l'atto originario di accertamento dell'indebito e di diffida, risalente al 2012 (il primo atto successivo è del 2015), l'Istituto ha provveduto all'abbandono in autotutela.”
Risulta pertanto pienamente soddisfatta la richiesta di parte ricorrente e non residuano punti di contrasto tra le parti
Quanto alle spese del giudizio esse seguono la soccombenza seppure virtuale, e vanno pertanto poste a carico del resistente atteso che l'avvenuto riconoscimento stragiudiziale delle ragioni di parte ricorrente, dimostra la fondatezza del ricorso.
Esse si liquidano visto il DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (€ 1.145,49), applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto, tenuto conto dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, del mancato espletamento della fase istruttoria della condotta processuale del resistente, esclusa la chiesta maggiorazione per l'uso di collegamenti ipertestuali non avendo gli stessi apportato al decidente nel caso concreto alcuna utilità, in complessivi € 884,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovute da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatari.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda istanza ed eccezione rigettata
- dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_1
del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 884,50 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 29 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo