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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/07/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 844/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 1 luglio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(p IV ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Andrea CHERCHIA del foro di Vasto ed ivi elettIVmente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
p IV ) rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Controparte_1 P.IVA_2
TROILO e dall'avv. Lucio DI BIASE entrambi del foro di Vasto ed ivi elettIVmente domiciliata presso lo studio del primo giusta procura in atti;
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 86/24 del 21 febbraio 2024 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Lanciano, chiamato a pronunziarsi sull'opposizione che Parte_1 ha proposto al decreto n. 235/23 (peraltro già munito della provvisoria esecuzione) con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 956.214,00, ha dichiarato Controparte_1 la propria incompetenza ratione loci in favore del Tribunale di Vasto ordinando la riassunzione del giudizio dinanzi allo stesso nel termine di tre mesi dalla pubblicazione, revocando il provvedimento
1 monitorio e liquidando le spese in favore della società opponente nella misura di € 2.500,00 per compensi professionali e di € 870,00 (oltre accessori dovuti come per legge).
1.2. La decisione in esame è derIVta, in buona sostanza, dall'accoglimento della questione preliminare, sollevata da sul difetto di competenza che ha trovato l'adesione Parte_1 anche della controparte tant'è vero che, dopo essere stata disposta nella fase cautelare la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata rinviata subito per la precisazione delle conclusioni.
Nel corpo della motIVzione il primo giudice non è entrato correttamente nel merito della opposizione
(e quindi sui profili con i quali è stata censurata la sussistenza della pretesa creditoria e su cui, per evidenti ragioni di economia espositIV, si omette volutamente di addentrarsi anche in questa sede), limitandosi a prendere atto dell'accordo intervenuto tra le parti sulla competenza, facendo buon governo di un oramai consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale nell'opposizione a decreto ingiuntivo, la pronunzia sulla competenza deve avere luogo con sentenza (attesa la necessità di dichiarare la nullità del provvedimento monitorio assunto da un giudice incompetente) ed infine regolando il regime delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
1.3. La sentenza del tribunale frentano è stata tempestIVmente e ritualmente (soltanto infatti laddove si fosse censurato il capo relativo alla competenza si sarebbe dovuto esperire il rimedio del regolamento ex art 49 cpc) da mediante l'articolazione di un unico motivo Parte_1 con cui ha, in definitIV, censurato la quantificazione delle spese assumendo che l'esiguità dell'importo.
In altri termini, secondo la prospettazione dell'appellante, i profili di criticità del percorso argomentativo del giudice di prime cure, circoscritte invero al solo punto 3) della motIVzione ed alla lettera c) del dispositivo hanno riguardato:
- l'omessa indicazione dello scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese;
-l'erroneità della somma non proporzionata in ragione al valore della controversia da stimarsi secondo la pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria, nonché dell'attività svolta dovendosi a tal fine tener in debito conto anche della fase cautelare in cui è stata decisa l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- la somma quindi dovuta sarebbe dovuta essere di gran lunga superiore sia attenendosi ai valori medi, ma anche nell'ipotesi in cui si volessero assumere a parametro di riferimento quelli minimi;
2 1.4. Si è costituita la società appellata che ha, senza spiegare alcun gravame incidentale, resistito all'impugnazione proposta insistendo di conseguenza per la conferma integrale della sentenza.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 1 luglio 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione con deposito della motIVzione nel termine di giorni 30.
2.1. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito ed a tal fine deve osservarsi, in estrema sintesi, quanto segue.
In punto di fatto, risulta acclarato che vi sia stata pronta adesione da parte di Controparte_1 alla eccezione, sollevata dalla controparte, sulla competenza ratione loci a decidere in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria basata sul contratto di associazione in partecipazione intercorso fra le parti il 20 ottobre 2021 riguardo alla operazioni di vendita di un immobile sito in Vasto.
2.2. In punto di diritto, invece, passando in rapida rassegna la posizione assunta dalla giurisprudenza, deve rilevarsi (così dovendosi condividere integralmente le considerazioni svolte dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione) che tanto in ambito di merito che pure di legittimità vi sono state riguardo alle spese di lite in situazioni analoghe a quella che ci occupa diverse soluzioni interpretative.
E così, vi è da registrare un primo filone ermeneutico secondo cui “…la giurisprudenza di questa
Corte ha affermato che avverso l'ordinanza che abbia accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare l'omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione, non potendo far valere la predetta censura con il regolamento di competenza in quanto tale impugnazione non svolgerebbe la sua tipica funzione regolatoria ma sarebbe utilizzata per una finalità cui è tipicamente diretto l'ordinario mezzo impugnatorio (Cass. n. 1848/2022; Cass. n. 28156/2013, che ha evidenziato che dopo la modifica apportata all'art. 42 cod. proc. civ. dall'art. 45, comma 4, della legge 18 giugno
2009, n. 69, l'ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusIVmente il capo concernente le spese processuali, sia nel caso in cui la
3 parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese, trattandosi di provvedimento decisorio di merito in relazione al quale manca un'espressa previsione di non impugnabilità” (cfr Cass Civ, Sez. II, 13.7.2023 n. 20153).
Cercando, quindi, di fare opera di sintesi di tale orientamento, è possibile procedere alla liquidazione delle spese di lite anche in caso di adesione alla eccezione di competenza e comunque ogni questione afferente a tale capo, assumendo una chiara connotazione decisoria, va fatto valere in sede di impugnazione.
Più di recente, e successIVmente alla pubblicazione della sentenza qui impugnata, la S.C. ha tuttavia stabilito che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente
a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa” (cfr Cass Civ.,
Sez II, 30.7.2024 n. 21300).
2.3. Ai fini della decisione che ci occupa, tuttavia, tale contrapposizione interpretatIV non è destinata a riverberare alcun tipo di conseguenza in quanto, come già anticipato, non ha Controparte_1 inteso spiegare gravame incidentale avverso la sentenza del tribunale di Lanciano.
Ne consegue, pertanto, che, quanto meno in punto di an, non è più possibile in questa sede, rimettere in discussione (essendo evidentemente sul punto la decisione passata in giudicato) la statuizione sulle spese.
Va da sé allora che l'essenza della lite risiede unicamente nella quantificazione delle spese di lite.
A tale riguardo, pur non avendo in motIVzione specificato le ragioni di tale scelta, il giudice di prime cure non ha chiarito sulla base di quali criteri è pervenuto alla stima della somma di € 2.500,00.
Resta, per converso, il dato, peraltro anche difficilmente superabile in punto di stretto diritto, che nel momento in cui si procede alla liquidazione delle spese occorre necessariamente muoversi, in forza della stessa formulazione allo stato del D.M. 147 dell'agosto 2022, all'interno di un binario le cui direttrici sono rappresentate dal valore della controversia e dalla valutazione dell'attività in concreto svolta dal difensore.
Quanto al primo aspetto, risulta innegabile che nella fattispecie il valore della lite è dato dall'ammontare del decreto ingiuntivo sicchè lo scaglione di riferimento non può che essere quello compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000,00.
Con riferimento, invece, all'attività svolta può in effetti evidenziarsi quanto segue.
4 Dinanzi al Tribunale di Lanciano si sono svolte poche udienze;
una certamente è relatIV alla fase latu sensu cautelare con cui è stata decisa l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.
Risulta per tabulas che è stato aperto un apposito sub, sicchè è corretto riconoscere per tale attività il compenso all'avvocato che può ritenersi adeguatamente soddisfatto riconoscendo la fase di trattazione ed istruttoria.
Rappresenta difatti principio ampiamente consolidato che il riconoscimento del compenso per tale fase non postuli unicamente l'ammissione delle prove ed ancor prima il deposito di istanze istruttorie, essendo più corretto ritenere che tale fase concerne in generale ogni tipologia di attività ulteriore rispetto a quella propria della prima udienza di comparizione.
Nella fattispecie, ha anche depositato le memorie Cartabia alle date del 10, Parte_1
30 gennaio 2024 e dell'8 febbraio 2024.
Oltre a tale fase, non può neppure negarsi il diritto al compenso per la fase di studio e quella introduttIV risultando per tabulas il deposito dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Maggiori questioni, invece, si pongono per quanto attiene alla fase decisoria.
Essa, ponendo attenzione al fascicolo d'ufficio del primo grado, ha riguardato unicamente il deposito delle note di trattazione contenti le conclusioni.
Tale attività comporta il riconoscimento del compenso anche per tale fase.
Sui parametri, invece, deve ritenersi certamente congruo, alla luce della obiettIV facilità delle questioni ed anche dell'impegno realmente profuso, attenersi ai parametri minimi.
3. In conclusione, quindi, l'appello deve trovare accoglimento e deve essere Controparte_1 condannata alla rifusione in favore di della somma di € 14.598,00 per Parte_1 compensi professionali oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge.
4. In ultimo, quanto alle spese del presente grado, l'esistenza (come chiarito nelle pagine che precedono) di una evidente polifonia interpretatIV sul tema delle spese in caso di adesione all'eccezione di incompetenza territoriale nonché la pendenza allo stato del giudizio di opposizione
(tempestIVmente riassunto dinanzi al Tribunale di Vasto) consentono di procedere alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
5 La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitIVmente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 86/24 del Tribunale di Lanciano così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Accoglie, per le causali di cui in motIVzione, l'appello e per l'effetto condanna CP_1 alla rifusione in favore di della somma di € 14.598,00 per
[...] Parte_1 compensi professionali oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
b) Conferma nel resto la sentenza impugnata anche per quanto concerne il rimborso delle spese vive;
c) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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