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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8078/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8078 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(C.F. ), in persona del Responsabile Parte_1 P.IVA_1
Atti Introduttivi del Giudizio a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv.to Pasquale Eboli
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata, difesa e domiciliata, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Massimiliano Orefice
Appellata
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 309/2021 (R. g. n. 1264/2020), depositata in data 25.03.2021 e non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., l'attore impugnava innanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide l'estratto di ruolo n. 6965/2011 per l'importo di € 320,19 relativo alla cartella di pagamento n.10020120002465558000 notificata in data 29.02.2012, avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2007, ente impositore Regione Campania. Nell'atto introduttivo della lite, l'attrice deduceva di aver appreso della menzionata pretesa creditoria solo a seguito di richiesta di copia di estratti di ruolo a suo carico e che - trattandosi di somme per le quali medio tempore era maturata la prescrizione – sussisteva il proprio interesse ad agire al fine di ottenere, in via giudiziale, l'accertamento negativo del credito ivi riportato. Si costituiva in giudizio l' eccependo: l'incompetenza per territorio Parte_1 del Giudice di Pace di Roccadaspide in favore del Giudice di Pace di Vallo della Lucania;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo con conseguente carenza di interesse ad agire, in considerazione sia della rituale notifica della cartella che della mancanza di minaccia attuale di atti esecutivi;
l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione, mai compiutasi per effetto della regolare notifica della cartella di pagamento, cui facevano seguito la notifica di successivi atti interruttivi (atto di intimazione e pignoramento) in danno della opponente in primo grado, concludendo per il rigetto della eccepita prescrizione. Il giudice di pace di Roccadaspide con sentenza n. 309/2021, accoglieva la domanda accertando la intervenuta prescrizione, con condanna del concessionario al pagamento delle spese di lite. 1.2. Con atto di appello l' proponeva gravame per la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata, deducendo quali motivi di appello: l'erroneità della sentenza per inesatta indicazione del difensore della opponente;
l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Roccadaspide;
l'incompetenza per materia del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
la nullità dell'atto introduttivo per difetto di integrità del contraddittorio per omessa notifica all'ente impositore;
la regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti di intimazione e pignoramento, con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. Con propria memoria depositata in data 20.12.2021 si costituiva l'appellata che assumeva l'inammissibilità dell'appello per sua tardività perché notificato oltre il termine semestrale previsto ex lege ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Concludeva, quindi, per l'inammissibilità dell'appello, vinte le spese. Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni celebrata in data 26.03.2025, veniva trattenuto per la decisione.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata, procedendo, quindi, ad accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico.
Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n. 309/2021 è stata depositata in data 25.03.2021 e successivamente non notificata, pertanto, dovendosi assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 15.10.2021 e, quindi, ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi, pertanto, la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Pt_1
Roccadaspide, poiché divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. 2.1 Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto, limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311).
In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellata, ovvero in data 15.10.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 27.09.2021, quale termine Pt_1 ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame. In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile. 3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, preso atto della inammissibilità della domanda dell'appellante, tenuto conto dell'attività processuale svolta dalle parti
(con esclusione, dunque, della fase istruttoria che non ha avuto luogo) e del carattere meramente procedimentale della presente decisione, il Tribunale decide come da dispositivo che segue in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. utilizzando i valori minimi attesa la assenza di particolari questioni di fatto o di diritto - secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022 attribuendo, per lo scaglione fino a 1.100 euro, € 66,00 per fase di studio, € 66,00 per fare introduttiva ed € 100,00 per fase decisionale
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. Condanna l'appellante, , in persona del Controparte_2 legale rapp. pt., al pagamento, in favore dell'appellata , delle spese di giudizio, Controparte_1 liquidate in complessivi € 232,00 per onorari, il tutto oltre Iva., c.p.a. e spese generali come per legge
- con attribuzione in favore dell'Avv. Massimiliano Orefice, quale procuratore antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 3.06.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8078 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(C.F. ), in persona del Responsabile Parte_1 P.IVA_1
Atti Introduttivi del Giudizio a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv.to Pasquale Eboli
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata, difesa e domiciliata, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Massimiliano Orefice
Appellata
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 309/2021 (R. g. n. 1264/2020), depositata in data 25.03.2021 e non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., l'attore impugnava innanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide l'estratto di ruolo n. 6965/2011 per l'importo di € 320,19 relativo alla cartella di pagamento n.10020120002465558000 notificata in data 29.02.2012, avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2007, ente impositore Regione Campania. Nell'atto introduttivo della lite, l'attrice deduceva di aver appreso della menzionata pretesa creditoria solo a seguito di richiesta di copia di estratti di ruolo a suo carico e che - trattandosi di somme per le quali medio tempore era maturata la prescrizione – sussisteva il proprio interesse ad agire al fine di ottenere, in via giudiziale, l'accertamento negativo del credito ivi riportato. Si costituiva in giudizio l' eccependo: l'incompetenza per territorio Parte_1 del Giudice di Pace di Roccadaspide in favore del Giudice di Pace di Vallo della Lucania;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo con conseguente carenza di interesse ad agire, in considerazione sia della rituale notifica della cartella che della mancanza di minaccia attuale di atti esecutivi;
l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione, mai compiutasi per effetto della regolare notifica della cartella di pagamento, cui facevano seguito la notifica di successivi atti interruttivi (atto di intimazione e pignoramento) in danno della opponente in primo grado, concludendo per il rigetto della eccepita prescrizione. Il giudice di pace di Roccadaspide con sentenza n. 309/2021, accoglieva la domanda accertando la intervenuta prescrizione, con condanna del concessionario al pagamento delle spese di lite. 1.2. Con atto di appello l' proponeva gravame per la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata, deducendo quali motivi di appello: l'erroneità della sentenza per inesatta indicazione del difensore della opponente;
l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Roccadaspide;
l'incompetenza per materia del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
la nullità dell'atto introduttivo per difetto di integrità del contraddittorio per omessa notifica all'ente impositore;
la regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti di intimazione e pignoramento, con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. Con propria memoria depositata in data 20.12.2021 si costituiva l'appellata che assumeva l'inammissibilità dell'appello per sua tardività perché notificato oltre il termine semestrale previsto ex lege ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Concludeva, quindi, per l'inammissibilità dell'appello, vinte le spese. Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni celebrata in data 26.03.2025, veniva trattenuto per la decisione.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata, procedendo, quindi, ad accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico.
Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n. 309/2021 è stata depositata in data 25.03.2021 e successivamente non notificata, pertanto, dovendosi assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 15.10.2021 e, quindi, ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi, pertanto, la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Pt_1
Roccadaspide, poiché divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. 2.1 Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto, limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311).
In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellata, ovvero in data 15.10.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 27.09.2021, quale termine Pt_1 ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame. In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile. 3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, preso atto della inammissibilità della domanda dell'appellante, tenuto conto dell'attività processuale svolta dalle parti
(con esclusione, dunque, della fase istruttoria che non ha avuto luogo) e del carattere meramente procedimentale della presente decisione, il Tribunale decide come da dispositivo che segue in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. utilizzando i valori minimi attesa la assenza di particolari questioni di fatto o di diritto - secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022 attribuendo, per lo scaglione fino a 1.100 euro, € 66,00 per fase di studio, € 66,00 per fare introduttiva ed € 100,00 per fase decisionale
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. Condanna l'appellante, , in persona del Controparte_2 legale rapp. pt., al pagamento, in favore dell'appellata , delle spese di giudizio, Controparte_1 liquidate in complessivi € 232,00 per onorari, il tutto oltre Iva., c.p.a. e spese generali come per legge
- con attribuzione in favore dell'Avv. Massimiliano Orefice, quale procuratore antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 3.06.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)