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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8175/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8175/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonietta Savoia e Giovanni Iavazzo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca
Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dagli Avv.ti Veronica Perrone,
[...]
Pasquale Galassi e Francesco Goglia, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento del diritto al TFR/TFS e relativa azione di condanna
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.6.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e il , rassegnando CP_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 01.04.2003 al 09.10.2012 con il Controparte_2
delle Province di e , quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico
[...] CP_2 CP_2 non economico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del Controparte_2
di nonché l'inadempimento dell' al pagamento della prestazione;
[...] Controparte_2 CP_1
c) per l'effetto condannare l' (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, al pagamento in favore del sig. dell'importo di euro 7.326,32 a titolo di TFR / trattamento fine rapporto Parte_1 con riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 09.10.2014 (24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro) o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ed interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
d) condannare, infine, l' (C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2 al pagamento di diritti ed onorari, CPA e rimborso spese generali 15% così come per legge, da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria, secondo le regole della soccombenza processuale”.
A sostegno della domanda ha dedotto: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del , a tempo indeterminato con la qualifica di Autista, livello 3A in Controparte_2 applicazione del CCNL Federambiente, dal 01.04.2003 al 09.10.2012, data in cui il rapporto di lavoro cessava per licenziamento;
di aver ottenuto dal Tribunale di SMCV nei confronti del C.U.B. ingiunzione di pagamento per mancate retribuzioni, nonché ultime spettanze e T.F.R. per la somma di Euro 19.821,96, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., come da Decreto ingiuntivo n. 1740/13 R.G. 7469/2013 del 16.09.2013, notificato il 30.10.2013, non opposto e reso esecutivo il data 21.02.2014; che il suddetto decreto ingiuntivo veniva notificato unitamente all'atto di precetto, in data 18.11.2014, e nuovamente notificato a mezzo pec il 05.03.2019; che dopo la cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B. aveva trasmesso, con protocollo n. 7007 del CP_ 02.07.2019, all' Gestione dipendenti pubblici territorialmente competente (Direzione Provinciale di ) il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione dell'indennità di trattamento di fine CP_2 rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
di aver presentato in data 04.03.2022 domanda per l'insinuazione della massa passiva;
che stante il mancato pagamento della prestazione di fine rapporto, aveva inviato a mezzo pec all' e al C.U.B, formale richiesta di accesso ai CP_1 documenti amministrativi, interruttiva della prescrizione, chiedendo di conoscere lo stato di avanzamento della pratica e di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti in merito;
che nonostante tutti gli adempimenti posti in essere, l' non aveva provveduto al pagamento di CP_1 quanto dovuto a titolo di TFR;
che tenuto conto della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi di servizio, soggetta a contribuzione e da valutare in sede di liquidazione dell'indennità di trattamento di fine rapporto, aveva maturato dal 09.10.2014 (24 mesi dopo la cessazione del rapporto) il diritto al CP_ pagamento direttamente dall' dell'importo di euro 7.326,32 a titolo di TFR ai sensi della normativa richiamata, indipendentemente dal versamento da parte dell'ente datoriale della relativa contribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_2
eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva in merito al pagamento del TFR/TFS. Nel merito ha invocato l'applicazione del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., con conseguenziale condanna dell' al pagamento del TFR. CP_1
CP_ L' costituitosi, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere avendo provveduto al pagamento del TFR in favore dell'istante.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
È pacifica ed incontestata la durata del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze del CP_2 dal 01.04.2003 al 09.10.2012 e l'omessa corresponsione, a seguito della risoluzione del rapporto, del trattamento di fine servizio.
Sempre in via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del delle Province di e . La circostanza, oltre a non essere, Controparte_2 CP_2 CP_2 nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il Consorzio unico è stato costituito ai sensi del D.L.
90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle
Province di e , istituiti con L. n. 4/1993. La disciplina generale si CP_2 CP_2 Controparte_3 rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n.
3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di Controparte_2 personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-
2008). Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi, di affermare la natura del quale ente CP_2 strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio è preposto l' , essendo l'istituto CP_1 tenuto all'erogazione del TFR maturato alle dipendenze dell'ente pubblico, in virtù del rapporto di lavoro con il CUB, pacificamente cessato il 9.10.2012 per licenziamento.
Venendo all'esame del merito, mancando nella fattispecie in esame una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva e parimenti la prescrizione dei CP_ contributi omessi, ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto.
Inoltre, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che il pagamento da parte dell' del TFR nella misura richiesta (cfr. Prospetto CP_1 conteggio pagamento TFR e Prova del pagamento del TFR/ Cassetto previdenziale del cittadino con valuta del 3.10.2024), abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87). Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nei rapporti tra il ricorrente e le convenute si procede a governo separato delle spese di lite;
le spese tra il ricorrente e l' si compensano per la metà stante la serialità della controversia e il ruolo CP_1
CP_ dell' nella fase precontenziosa;
le restanti spese seguono la soccombenza virtuale dell' e si CP_1 liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva svolta;
restando invece interamente compensate le spese di lite tra parte ricorrente e il convenuto, CP_2 nei cui confronti parte ricorrente non aveva avanzato alcuna richiesta di condanna.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaella
Paesano, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa per metà le spese di lite tra il ricorrente e l' e condanna l' al pagamento del CP_1 CP_1 residuo che liquida in euro 1.250,00, oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) compensa le spese di lite per intero tra il ricorrente e il;
CP_2
Si comunichi.
Aversa, 5/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8175/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonietta Savoia e Giovanni Iavazzo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca
Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dagli Avv.ti Veronica Perrone,
[...]
Pasquale Galassi e Francesco Goglia, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento del diritto al TFR/TFS e relativa azione di condanna
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.6.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e il , rassegnando CP_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 01.04.2003 al 09.10.2012 con il Controparte_2
delle Province di e , quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico
[...] CP_2 CP_2 non economico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del Controparte_2
di nonché l'inadempimento dell' al pagamento della prestazione;
[...] Controparte_2 CP_1
c) per l'effetto condannare l' (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, al pagamento in favore del sig. dell'importo di euro 7.326,32 a titolo di TFR / trattamento fine rapporto Parte_1 con riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 09.10.2014 (24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro) o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ed interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
d) condannare, infine, l' (C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2 al pagamento di diritti ed onorari, CPA e rimborso spese generali 15% così come per legge, da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria, secondo le regole della soccombenza processuale”.
A sostegno della domanda ha dedotto: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del , a tempo indeterminato con la qualifica di Autista, livello 3A in Controparte_2 applicazione del CCNL Federambiente, dal 01.04.2003 al 09.10.2012, data in cui il rapporto di lavoro cessava per licenziamento;
di aver ottenuto dal Tribunale di SMCV nei confronti del C.U.B. ingiunzione di pagamento per mancate retribuzioni, nonché ultime spettanze e T.F.R. per la somma di Euro 19.821,96, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., come da Decreto ingiuntivo n. 1740/13 R.G. 7469/2013 del 16.09.2013, notificato il 30.10.2013, non opposto e reso esecutivo il data 21.02.2014; che il suddetto decreto ingiuntivo veniva notificato unitamente all'atto di precetto, in data 18.11.2014, e nuovamente notificato a mezzo pec il 05.03.2019; che dopo la cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B. aveva trasmesso, con protocollo n. 7007 del CP_ 02.07.2019, all' Gestione dipendenti pubblici territorialmente competente (Direzione Provinciale di ) il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione dell'indennità di trattamento di fine CP_2 rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
di aver presentato in data 04.03.2022 domanda per l'insinuazione della massa passiva;
che stante il mancato pagamento della prestazione di fine rapporto, aveva inviato a mezzo pec all' e al C.U.B, formale richiesta di accesso ai CP_1 documenti amministrativi, interruttiva della prescrizione, chiedendo di conoscere lo stato di avanzamento della pratica e di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti in merito;
che nonostante tutti gli adempimenti posti in essere, l' non aveva provveduto al pagamento di CP_1 quanto dovuto a titolo di TFR;
che tenuto conto della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi di servizio, soggetta a contribuzione e da valutare in sede di liquidazione dell'indennità di trattamento di fine rapporto, aveva maturato dal 09.10.2014 (24 mesi dopo la cessazione del rapporto) il diritto al CP_ pagamento direttamente dall' dell'importo di euro 7.326,32 a titolo di TFR ai sensi della normativa richiamata, indipendentemente dal versamento da parte dell'ente datoriale della relativa contribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_2
eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva in merito al pagamento del TFR/TFS. Nel merito ha invocato l'applicazione del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., con conseguenziale condanna dell' al pagamento del TFR. CP_1
CP_ L' costituitosi, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere avendo provveduto al pagamento del TFR in favore dell'istante.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
È pacifica ed incontestata la durata del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze del CP_2 dal 01.04.2003 al 09.10.2012 e l'omessa corresponsione, a seguito della risoluzione del rapporto, del trattamento di fine servizio.
Sempre in via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del delle Province di e . La circostanza, oltre a non essere, Controparte_2 CP_2 CP_2 nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il Consorzio unico è stato costituito ai sensi del D.L.
90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle
Province di e , istituiti con L. n. 4/1993. La disciplina generale si CP_2 CP_2 Controparte_3 rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n.
3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di Controparte_2 personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-
2008). Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi, di affermare la natura del quale ente CP_2 strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio è preposto l' , essendo l'istituto CP_1 tenuto all'erogazione del TFR maturato alle dipendenze dell'ente pubblico, in virtù del rapporto di lavoro con il CUB, pacificamente cessato il 9.10.2012 per licenziamento.
Venendo all'esame del merito, mancando nella fattispecie in esame una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva e parimenti la prescrizione dei CP_ contributi omessi, ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto.
Inoltre, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che il pagamento da parte dell' del TFR nella misura richiesta (cfr. Prospetto CP_1 conteggio pagamento TFR e Prova del pagamento del TFR/ Cassetto previdenziale del cittadino con valuta del 3.10.2024), abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87). Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nei rapporti tra il ricorrente e le convenute si procede a governo separato delle spese di lite;
le spese tra il ricorrente e l' si compensano per la metà stante la serialità della controversia e il ruolo CP_1
CP_ dell' nella fase precontenziosa;
le restanti spese seguono la soccombenza virtuale dell' e si CP_1 liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva svolta;
restando invece interamente compensate le spese di lite tra parte ricorrente e il convenuto, CP_2 nei cui confronti parte ricorrente non aveva avanzato alcuna richiesta di condanna.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaella
Paesano, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa per metà le spese di lite tra il ricorrente e l' e condanna l' al pagamento del CP_1 CP_1 residuo che liquida in euro 1.250,00, oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) compensa le spese di lite per intero tra il ricorrente e il;
CP_2
Si comunichi.
Aversa, 5/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano