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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2075/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg. 2075/2024 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo su fatture – cessata materia del contendere per accettazione proposta conciliativa, promossa DA
) con il patrocinio dell'Avv. Simone Parte_1 C.F._1
Bianchino, come da procura in atti ATTORE CONTRO
), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Gabriele Gavatorta, come da procura in atti CONVENUTA Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
646/2024, reso dal Tribunale di Cuneo il 17 luglio 2024, con cui è stato ingiunto di pagare, in favore della società , la somma di Controparte_1 euro 51.777,00. Il credito azionato in via monitoria dalla opposta si fonda sul mancato pagamento di una fattura, n. 20 del 6 maggio 2024, emessa dalla convenuta all'esito di lavori di ristrutturazione eseguiti dalla medesima sull'immobile di proprietà dell'attore in Mondovì, acquistato nel 2022. I lavori avevano avuto inizio nel novembre 2023, pur in presenza di suppellettili e arredi. Con l'atto di opposizione, l'attore contesta l'assenza di preventivo e l'insussistenza del credito, relativo a voci di spesa non concordate.
1.1. L'attore ha altresì contestato la congruità dell'importo della fattura, non conforme alle disposizioni in materia di appalto e, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 1657 c.c. e manifestamente sproporzionato rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite. Da ultimo, ha contestato l'esistenza di danni provocati dalla
1 convenuta all'immobile nel corso della ristrutturazione, tra cui rigature di impatto estetico, la costruzione arbitraria di un muro non richiesto e la rimozione non autorizzata di porzioni di intonaco, chiedendo altresì il risarcimento del danno subito in conseguenza della perdita delle agevolazioni fiscali “prima casa”, in ragione del ritardo nell'avvio dei lavori da parte della convenuta, per un complessivo importo di euro 3.317,50, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in subordine chiedendo ammissione di CTU volta a stimare il valore delle opere realizzate dalla convenuta. 2. La società si è costituita contestando la prospettazione Controparte_1 attorea, in particolare quanto all'assenza di preventivo, richiamando il principio della libertà delle forme in materia di appalto e rilevando che soltanto nel marzo 2024 l'atore aveva richiesto il preventivo. La convenuta aveva pertanto elaborato un estratto conto dei lavori fino a quel momento effettuati e un preventivo per i lavori di completamento. A seguito di contestazioni in ordine a taluni costi, le parti avevano raggiunto un accordo sulla fissazione di un prezzo finale e la non prosecuzione delle opere rimanenti;
il si era pertanto impegnato a riconoscere alla società opposta, che nel frattempo Pt_1 aveva liberato il cantiere, il corrispettivo portato dalla fattura oggetto di ingiunzione, con impegno a saldare il dovuto entro il 6 giugno 2024, poi invocando il diritto di corrispondere l'importo in rate mensili di euro 1.000,00 ciascuna.
2.1. La convenuta ha pertanto contestato i motivi di opposizione e la documentazione prodotta dall'attore a sostegno della propria prospettazione, tra cui la perizia di stima del valore delle opere eseguite dalla convenuta opposta e la documentazione fotografica a sostegno della contestazione dei danni, contestando la sussistenza degli stessi, così come del danno economico conseguente alla perdita dei benefici fiscali e privo di sostegno probatorio, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, dedotto l'acconto di euro 1.000,00 corrisposto dall'attore nel luglio 2024.
3. Fissata udienza per la trattazione e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 2 aprile 2025 è stato esperito il previo tentativo di conciliazione tra le parti, sfociato nella proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: “pagamento da parte dell'attore, in favore del convenuto, della somma di euro 37.500,00 oltre euro 2.500,00 a titolo di contributo spese, oltre accessori da versarsi direttamente nelle mani del Difensore”. Alla successiva udienza le parti hanno dato atto di aver accettato la proposta conciliativa e di averla già eseguita mediante pagamento, da parte dell'attore, in favore della convenuta, a mezzo bonifico bancario dell'8 maggio 2025, della somma complessiva di euro 40.147,80, comprensiva del contributo spese e dedotto l'acconto di euro 1.000,00 versato dall'attore nel luglio 2024. Le parti hanno chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. 4. Dato atto dell'accettazione della proposta conciliativa nei termini di cui innanzi e attestata dalla nota di deposito depositata da parte attrice in data 26 maggio 2025, deve ritenersi sopravvenuta la carenza di interesse delle stesse a procedere nel giudizio e a coltivare le rispettive domande;
conseguentemente deve essere conseguentemente
2 dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa”, (Cass. Sent. n. 12844/2003).
4.1. La cessazione della materia del contendere, come è noto, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, costituisce fattispecie terminativa del giudizio ordinario creata dalla prassi giurisprudenziale da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, quante volte non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (in tal senso, C. Civ. n. 26849/2023; C. Civ., 4167/2020 e, tra le pronunce di merito, Trib. Bari n. 3500/2018). Alla pronuncia di cessazione della materia del contendere deve far seguito la revoca del decreto ingiuntivo, che sarebbe stato in ogni caso revocato, in ragione dell'intervenuto pagamento dell'acconto di euro 1.000,00 da parte dell'attore prima del giudizio di opposizione;
non deve invece far seguito alcuna valutazione in ordine alla c.d. soccombenza virtuale, atteso che la regolamentazione delle spese è stata già determinata con la proposta conciliativa, cui le parti hanno dato esecuzione, nei termini innanzi indicati.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, in accoglimento della domanda attorea così dispone: accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le odierne parti del giudizio e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 646/2024, reso dal Tribunale di Cuneo il 17 luglio 2024; nulla sulle spese di lite. Cuneo 27 maggio 2025
Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg. 2075/2024 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo su fatture – cessata materia del contendere per accettazione proposta conciliativa, promossa DA
) con il patrocinio dell'Avv. Simone Parte_1 C.F._1
Bianchino, come da procura in atti ATTORE CONTRO
), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Gabriele Gavatorta, come da procura in atti CONVENUTA Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
646/2024, reso dal Tribunale di Cuneo il 17 luglio 2024, con cui è stato ingiunto di pagare, in favore della società , la somma di Controparte_1 euro 51.777,00. Il credito azionato in via monitoria dalla opposta si fonda sul mancato pagamento di una fattura, n. 20 del 6 maggio 2024, emessa dalla convenuta all'esito di lavori di ristrutturazione eseguiti dalla medesima sull'immobile di proprietà dell'attore in Mondovì, acquistato nel 2022. I lavori avevano avuto inizio nel novembre 2023, pur in presenza di suppellettili e arredi. Con l'atto di opposizione, l'attore contesta l'assenza di preventivo e l'insussistenza del credito, relativo a voci di spesa non concordate.
1.1. L'attore ha altresì contestato la congruità dell'importo della fattura, non conforme alle disposizioni in materia di appalto e, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 1657 c.c. e manifestamente sproporzionato rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite. Da ultimo, ha contestato l'esistenza di danni provocati dalla
1 convenuta all'immobile nel corso della ristrutturazione, tra cui rigature di impatto estetico, la costruzione arbitraria di un muro non richiesto e la rimozione non autorizzata di porzioni di intonaco, chiedendo altresì il risarcimento del danno subito in conseguenza della perdita delle agevolazioni fiscali “prima casa”, in ragione del ritardo nell'avvio dei lavori da parte della convenuta, per un complessivo importo di euro 3.317,50, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in subordine chiedendo ammissione di CTU volta a stimare il valore delle opere realizzate dalla convenuta. 2. La società si è costituita contestando la prospettazione Controparte_1 attorea, in particolare quanto all'assenza di preventivo, richiamando il principio della libertà delle forme in materia di appalto e rilevando che soltanto nel marzo 2024 l'atore aveva richiesto il preventivo. La convenuta aveva pertanto elaborato un estratto conto dei lavori fino a quel momento effettuati e un preventivo per i lavori di completamento. A seguito di contestazioni in ordine a taluni costi, le parti avevano raggiunto un accordo sulla fissazione di un prezzo finale e la non prosecuzione delle opere rimanenti;
il si era pertanto impegnato a riconoscere alla società opposta, che nel frattempo Pt_1 aveva liberato il cantiere, il corrispettivo portato dalla fattura oggetto di ingiunzione, con impegno a saldare il dovuto entro il 6 giugno 2024, poi invocando il diritto di corrispondere l'importo in rate mensili di euro 1.000,00 ciascuna.
2.1. La convenuta ha pertanto contestato i motivi di opposizione e la documentazione prodotta dall'attore a sostegno della propria prospettazione, tra cui la perizia di stima del valore delle opere eseguite dalla convenuta opposta e la documentazione fotografica a sostegno della contestazione dei danni, contestando la sussistenza degli stessi, così come del danno economico conseguente alla perdita dei benefici fiscali e privo di sostegno probatorio, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, dedotto l'acconto di euro 1.000,00 corrisposto dall'attore nel luglio 2024.
3. Fissata udienza per la trattazione e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 2 aprile 2025 è stato esperito il previo tentativo di conciliazione tra le parti, sfociato nella proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: “pagamento da parte dell'attore, in favore del convenuto, della somma di euro 37.500,00 oltre euro 2.500,00 a titolo di contributo spese, oltre accessori da versarsi direttamente nelle mani del Difensore”. Alla successiva udienza le parti hanno dato atto di aver accettato la proposta conciliativa e di averla già eseguita mediante pagamento, da parte dell'attore, in favore della convenuta, a mezzo bonifico bancario dell'8 maggio 2025, della somma complessiva di euro 40.147,80, comprensiva del contributo spese e dedotto l'acconto di euro 1.000,00 versato dall'attore nel luglio 2024. Le parti hanno chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. 4. Dato atto dell'accettazione della proposta conciliativa nei termini di cui innanzi e attestata dalla nota di deposito depositata da parte attrice in data 26 maggio 2025, deve ritenersi sopravvenuta la carenza di interesse delle stesse a procedere nel giudizio e a coltivare le rispettive domande;
conseguentemente deve essere conseguentemente
2 dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa”, (Cass. Sent. n. 12844/2003).
4.1. La cessazione della materia del contendere, come è noto, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, costituisce fattispecie terminativa del giudizio ordinario creata dalla prassi giurisprudenziale da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, quante volte non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (in tal senso, C. Civ. n. 26849/2023; C. Civ., 4167/2020 e, tra le pronunce di merito, Trib. Bari n. 3500/2018). Alla pronuncia di cessazione della materia del contendere deve far seguito la revoca del decreto ingiuntivo, che sarebbe stato in ogni caso revocato, in ragione dell'intervenuto pagamento dell'acconto di euro 1.000,00 da parte dell'attore prima del giudizio di opposizione;
non deve invece far seguito alcuna valutazione in ordine alla c.d. soccombenza virtuale, atteso che la regolamentazione delle spese è stata già determinata con la proposta conciliativa, cui le parti hanno dato esecuzione, nei termini innanzi indicati.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, in accoglimento della domanda attorea così dispone: accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le odierne parti del giudizio e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 646/2024, reso dal Tribunale di Cuneo il 17 luglio 2024; nulla sulle spese di lite. Cuneo 27 maggio 2025
Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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