Sentenza breve 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 25/06/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2025, proposto da
De Vivo Energie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camerota, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Schininà ed Ester Giannilivigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, Prefettura di ER, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Carburanti Magliano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Montemitro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione,
1) della determinazione RCG n. 236/2025 del 25.3.2025 del Comune di Camerota di “aggiudicazione provvisoria” alla società controinteressata nell’ambito della procedura paraconsorsuale avente ad oggetto il rilascio di una concessione demaniale marittima, cfr. Avviso BURC n.31/2018 – Porto di Camerota – Istanza di rinnovo di concessione demaniale marittima;
2) dell’atto di “convocazione della seduta della Commissione di gara”, avvenuta con Avviso prot. 5686 del 10.3.2025 del Comune di Camerota, e dei relativi verbali, in specie il verbale n. prot. 7225/2025 del 5.3.2025;
3) dell’atto di “nomina della Commissione di gara”, avvenuta con n. DetSet 21/2025 del 28.2.2025 del Comune di Camerota, e dei relativi verbali;
4) ove e per quanto occorra della Deliberazione di G.C. del Comune di Camerota n.31/2025 del Comune di Camerota, di indirizzo;
5) ove e per quanto occorra del verbale di consegna prot. 7350 del 6.4.2022, col quale la Regione Campania ha proceduto alla consegna del plico contenente la documentazione relativa alla prefata procedura paraconcorsuale, nonché del Verbale di consegna prot. AR2021.0000057 del 7.12.2021 col quale si sono consegnati al medesimo Comune di Camerota gli atti relativi alle concessioni del demanio marittimo;
6) in ogni caso di tutti gli atti e i comportamenti della p.a. presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati, se del caso anche non conosciuti, ivi compresa l’eventuale concessione demaniale marittima rilasciata alla controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camerota e della Carburanti Magliano S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..
1. Con avviso pubblicato sul BURC n. 31 del 23.4.2018 è stata pubblicata l’istanza di rinnovo della concessione demaniale di cui in atti. Avviata la procedura, sono pervenute due offerte.
Succeduto alla Regione Campania il Comune nella gestione della procedura (in ragione dell’avvenuto conferimento delle funzioni amministrative in materia dalla Regione ai Comuni), con verbale di gara del 13.3.2025 all’offerta della ricorrente sono stati attribuiti 44,30 punti ed a quella della controinteressata sono stati attribuiti 100 punti.
Con determinazione RCG n. 236/2025 del 25.3.2025 il Comune di Camerota ha poi disposto l’aggiudicazione provvisoria della concessione demaniale alla società controinteressata.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 23.4.2025 e depositato in data 7.5.2025) la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione provvisoria e gli altri atti indicati in epigrafe per i motivi come di seguito rubricati:
“ I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 97 COST; D.D. N.25/2011 DELLA REGIONE CAMPANIA; LRC 5/2021; AVVISO PUBBLICO PUBBLICATO SUL BURC N. 31/2018; LETTERA D’INVITO PROT. 757828/2018; L.241/90; D. LGS. 36/2023 E D.LGS. 50/2016; LINEE GUIDA N.5 ANAC). ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –INOSSERVANZA DI CIRCOLARI – INGIUSTIZIA MANIFESTA) ”;
con tale motivo la ricorrente ha censurato la mancata specifica comunicazione alla ricorrente della data e dell’ora per l’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica, come imposto dal comma 5 dell’art. 3 del D.D. n. 25/2011 della Regione Campania (richiamato nella lettera d’invito), pure tenuto conto che sarebbe stato insufficiente l’avviso prot. n. 5686 del 10.3.2025;
tale vizio sarebbe tale da invalidare tutti gli atti successivi alla trasmissione della lettera d’invito, con conseguente rimessione in termini per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche;
“ II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 97 COST; D.D. N.25/2011 DELLA REGIONE CAMPANIA; LRC 5/2021; AVVISO PUBBLICO PUBBLICATO SUL BURC N. 31/2018; LETTERA D’INVITO PROT. 757828/2018; L.241/90; D. LGS. 36/2023 E D.LGS N.50/2016; PRINCIPIO DI CONTINUITÀ E CONCENTRAZIONE DELLE SEDUTE DI GARA). ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA) ”;
fermo il carattere assorbente del primo motivo di ricorso, il Comune avrebbe violato il principio di continuità e concentrazione delle sedute di gara, avendo proceduto all’apertura del plico contenente l’offerta economica quasi sei anni dopo l’apertura del plico contenente l’offerta tecnica; la valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarebbe dovuta avvenire nel corso di una sola seduta (senza soluzione di continuità), al fine di scongiurare possibili influenze esterne;
del resto, si sarebbe in presenza di ritardi imputabili soltanto alle amministrazioni, pure tenuto conto dell’avvenuta consegna dei plichi nel 2022 ad emergenza pandemica superata.
3. Si sono costituiti il Comune e la controinteressata, i quali hanno dedotto l’inammissibilità del ricorso in ragione della natura endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria e l’infondatezza nel merito dello stesso.
4. Proposta domanda cautelare, all’udienza camerale del 27.5.2025 il Collegio ha rilevato profili di inammissibilità della domanda in ragione della natura provvisoria della disposta aggiudicazione e rinviato la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 24.6.2025.
Con memoria depositata in data 18.6.2025 la ricorrente ha chiesto l’abbinamento del ricorso al merito e, in subordine, in caso di declaratoria di inammissibilità la compensazione delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 24.6.2025 sono stati sentiti i difensori presenti come da verbale ed il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.
5. Tanto premesso, va prima di tutto ricordato che il “ principio dispositivo del processo e il potere di rinuncia alla domanda cautelare non possono … essere legittimamente invocati dalla parte per impedire al giudice l’esercizio del potere/dovere di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., laddove ve ne siano tutti i presupposti di legge, con inutile dilatazione dei tempi in un giudizio che, al contrario, potrebbe essere definito con una pronuncia immediata, contenente una sintetica motivazione ” (Consiglio di Stato, III Sez., 20 ottobre 2021, n. 7045).
Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
In base alla consolidata giurisprudenza in materia va prima di tutto ricordato quanto segue:
“ 3.1.1. Innanzitutto, si osserva, se pure è vero che alla normativa in tema di concessioni di beni demaniali non si applica in toto la disciplina prevista in tema di contratti pubblici, ciò non toglie che i principi generali che presidiano la stessa possano trovare applicazione per analogia e per ragioni di carattere sistematico.
Anche perché, com’è noto, a seguito degli arresti giurisprudenziali nazionali ed unionali in merito all’applicazione, in questa materia, della Direttiva 2006/123/CE, per rilasciare la concessione è obbligatorio seguire le procedure ad evidenza pubblica e non si vede quale altra normativa, se non quella prevista in tema di contratti pubblici, possa essere richiamata in tema di gare pubbliche, quanto meno nei suoi principi generali, per rispettare le prescrizioni rivenienti dalle suddette pronunce.
Or bene, poiché nella disciplina in tema di contratti pubblici è sempre stata presente la dicotomia tra aggiudicazione provvisoria, ad opera della commissione di gara, e aggiudicazione definitiva, statuita dalla stazione appaltante, e poiché a queste due diverse categorie si sono sempre riconosciuti effetti giuridici differenti, e con riferimento alla prima, in giurisprudenza, si è sempre ritenuto si trattasse di un atto endo-procedimentale, come tale sottratto alle norme in tema di auto-tutela, è evidente che - in assenza di altre specificazioni di segno univoco diverso in ipotesi precisate, dal Bando di gara o in altro atto posto a valle o a monte di esso - alle due nozioni devono essere assegnati significato e natura giuridica rivenienti dalla suddetta normativa contrattualistica pubblica.
Non leggerle alla luce dei suddetti significati, infatti, concreterebbe la violazione del canone interpretativo che impone di attribuire il senso fatto palese dalle parole utilizzate nell’atto.
Di conseguenza, correttamente il giudice di primo grado ha assegnato al sintagma “aggiudicazione provvisoria”, il significato che allo stesso è attribuito da sempre dalla contrattualistica pubblica … ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 30 luglio 2024, n. 6842).
Stante la natura di atto endoprocedimentale dell’impugnata aggiudicazione provvisoria, la conseguente assenza di autonoma capacità lesiva della stessa (nonché degli altri atti impugnati nella presente sede) e la considerazione che una tale autonoma capacità lesiva è ricollegabile esclusivamente all’aggiudicazione definitiva (allo stato non ancora intervenuta) il ricorso proposto non può che essere dichiarato inammissibile.
Le spese vanno compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO