TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/07/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.07.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1543 / 2022
promossa da
' rappresentato e difeso dall'avv. C.F. C.F. 1 Parte_1
BALSAMO ANGELO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VACCARO LOREDANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: indennità di risultato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 maggio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe - premesso di avere prestato servizio presso il Comune di CP_1 con qualifica dirigenziale e di essere stato collocato in quiescenza dal 01.05.2021 - rappresentava di avere svolto negli anni 2018,
2019 e 2020 attività dirigenziale nella qualità di dirigente della Direzione I^ - AA.GG. e dirigente IV^ Servizi alla Città, svolgendo tutte le funzioni di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
lamentava l'omessa predisposizione del sistema di valutazione degli obbiettivi raggiunti dal Dirigente al fine della liquidazione dell'indennità di risultato e concludeva chiedendo di “1) ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dal CP_1 di CP_1 in persona del Sindaco pro tempore, dovuto alla totale omissione nell'attivazione dei sistemi di valutazione della performance per gli anni 2018, 2019
e 2020 come previsto dall'art.33 CCNL 10.4.1996 dell'Area della Dirigenza delle Regioni e delle
Autonomie locali, dell'art. 29 CCNL del 23.12.1999 dell'Area della Dirigenza delle Regioni e delle Autonomie Locali per la concreta applicazione dell'istituto della retribuzione di risultato;
2) ritenere e dichiarare che il Dott. Pt_1 ha raggiunto gli obiettivi assegnati per gli anni 2018, 2019 e 2020
giuste Deliberazioni della Giunta Municipale del 09.02.2018 n. 22, n. 128 del 15.10.2019 e n. 39 del
20.02.2020, come dettagliatamente descritti nelle relative relazioni nonostante il mancato espletamento della procedura di valutazione da parte del Controparte_1 in persona del l.r.p.t.; 3) ritenere e dichiarare il diritto del Dott. Parte_1 ad ottenere, per le ragioni dedotte in ricorso,
il pagamento dell'indennità di risultato per le annualità 2018, 2019 e 2020 connessa al conseguimento degli obiettivi raggiunti come previsto dall'art. 43 CCNL Regione ed Autonomie
Locali Area II Dirigenti del 10.04.1996, dall'art. 29 CCNL Regioni ed Autonomie Locali - Area II
Dirigenti del 23.12.1999, dall'art. 23 del CCNL 10.04.1996 come sostituito dall'art. 14 CCNL del
23.12.1999 e quantificando l'indennità nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni dei CCNL,
ovvero in quella, anche diversa, che risulterà di giustizia;
4) conseguentemente condannare il [...] CP_1 in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva pari ad € 24.385,74 (Euro Ventiquattromilatrecentoottantacinque/74) come determinata e specificata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ovvero quella anche diversa che risulterà di giustizia ed equità oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli diritti al soddisfo;
5) In subordine, ritenere e dichiarare il diritto del dott. Parte_1 ad ottenere, per le ragioni dedotte in ricorso, il risarcimento del danno subito a titolo di perdita di chance per omessa attivazione e predisposizione da parte del Comune di CP_1 in persona del Sindaco pro tempore, dei sistemi di valutazione delle performance degli obiettivi specifici fissati e assegnati al fine della corresponsione della retribuzione di risultato relative alle annualità 2018, 2019 e 2020; 6) conseguentemente condannare il Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno subito la somma pari ad € 24.140,04 (Euro
Ventiquattromilacentoquaranta/04), nella misura del 100% dell'importo dell'Indennità di Risultato
relativa al calcolo effettuato per l'Indennità riconosciuta ai Dirigenti nell'Anno 2017 (€ 8.046,68)
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ovvero quella anche diversa che risulterà di giustizia ed equità oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli diritti al soddisfo". Con vittoria di spese. CP_1Si costituiva tardivamente il Comune di eccependo il difetto di prova dello svolgimento di un'attività lavorativa dalle caratteristiche di elevata qualità, del grado e dei tempi di raggiungimento degli obiettivi fissati preventivamente;
ha argomentato, altresì,
sostenendo che il ricorrente non avrebbe effettuato per le annualità oggetto di giudizio la misurazione e la valutazione delle posizioni organizzative e dei propri collaboratori.
Contestava altresì il quantum e chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In punto di diritto, giova ricordare che l'intervento operato dal D. Lgs. nr. 150/2009 ha inteso segnare una inversione rispetto alla tendenza, invalsa nella contrattazione integrativa, di distribuire «a pioggia» i benefici. Invero, l'art. 57 del d.lgs. n. 150 del 2009, novellando l'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha sostituito al concetto di produttività quello di
"performance", individuale ed organizzativa, con la finalità di introdurre strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, informati a principi di selettività nel riconoscimento degli incentivi;
la produttività si riferisce all'aspetto oggettivo della quantità di lavoro svolto, mentre la
"performance" rappresenta la rispondenza dei risultati raggiunti agli obiettivi programmati.
Nel D. Lgs. nr. 150/2009 l'intero titolo III (articoli da 17 a 31) ha la finalità di introdurre strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati ai principi di selettività nel riconoscimento degli incentivi (oltre che nelle progressioni di carriera). In particolare, l'art. 7 “Sistema di misurazione e valutazione della “Performance" prevede che "Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano (e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione) il Sistema di misurazione e valutazione della performance".
In particolare, la retribuzione di risultato ha finalità premianti e di miglioramento della performance per cui non può prescindersi per la sua attribuzione da un compiuto processo valutativo, che prende l'avvio dall'assegnazione dei programmi e degli obiettivi specifici e predeterminati da parte della struttura e si conclude con la verifica del grado di realizzazione degli stessi.
Gli obiettivi consistono in risultati specifici che, in caso di raggiungimento, garantiscono l'aumento degli emolumenti da corrispondere al lavoratore da parte del datore di lavoro presso il quale quest'ultimo fornisce la sua attività (c.d. parte variabile della retribuzione).
Parte ricorrente, nel dettaglio, lamenta l'omessa predisposizione del sistema di valutazione degli obiettivi raggiunti dal Dirigente al fine della liquidazione dell'indennità di risultato,
come previsto dall'art. 43 CCNL Regione ed Autonomie Locali Area II Dirigenti del
10.04.1996, dall'art. 29 CCNL Regioni ed Autonomie Locali - Area II Dirigenti del 23.12.1999,
dall'art. 23 del CCNL 10.04.1996 come sostituito dall'art. 14 CCNL del 23.12.1999.
L'art. 43 richiamato dispone che "1. Le risorse finanziarie, di cui all'art. 37, comma 3, sono destinate ogni anno a costituire una componente retributiva di risultato, finalizzata in particolare modo a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti." ed al quarto comma che "4. I principali fattori di valutazione, variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da ciascun ente e ponderati per le diverse posizioni dirigenziali sono:
a) capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni b) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati;
c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro;
d) capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;
e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;
f) capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;
g) qualità dell'apporto personale specifico;
h) contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'adattamento al contesto di intervento,
anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.
5. Le decisioni inerenti l'attribuzione del premio per la particolare qualità della prestazione devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo dirigente o delle Organizzazioni sindacali deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime.".
A seguire, anche l'art. 14 CCNL del 23.12.1999 disciplina le modalità da seguire per le p.a. nella predisposizione dei criteri di valutazione.
Inoltre, dirimente è la circostanza che, con deliberazione della Giunta Municipale n. 125 del
30.09.2019, è stato approvato “Il sistema di pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali.
Appendice al Testo Unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento degli uffici dei servizi e ss.mm.ii." che, all'art. 7, comma 1, prevede che "I dirigenti dovranno produrre la relazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e l'attività svolta ....entro 15 giorni dalla richiesta del
Segretario e comunque non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello dell'oggetto di misurazione e valutazione. L'Organismo indipendente di valutazione dovrà formulare la proposta di valutazione entro 30 giorni".
Nel caso di specie, il Comune di CP_1 ha assegnato specifici obiettivi per gli anni 2018,
2019 e 2020 giuste Deliberazioni della Giunta Municipale del 09.02.2018 n. 22, n. 128 del
15.10.2019 e n. 39 del 20.02.2020; il ricorrente, dal canto suo, ha predisposto - come richiesto
- le relazioni dell'attività gestionale svolta e trasmesse con note protocollate. E' stata omessa, tuttavia, la proposta di valutazione e la valutazione definitiva circa il raggiungimento degli obiettivi.
E', pertanto, evidente l'inadempimento posto in essere da parte resistente;
tuttavia, il
Tribunale ritiene che se l'Amministrazione non rende operativo il Nucleo di valutazione,
l'attribuzione del beneficio economico della retribuzione di risultato non può essere concesso. Invero, in assenza della necessaria valutazione della performance, deve ritenersi insussistente il diritto ad ottenere la retribuzione di risultato.
Tuttavia, l'inadempimento del CP_1 all'obbligo di dar corso a detta valutazione ha causato al dirigente un danno per perdita di chance, consistente nel non aver potuto concorrere per ottenere quei benefici retributivi che presumibilmente avrebbe conseguito,
stante il tipo di prestazione lavorativa da lui svolta ed in ragione del conseguimento degli obiettivi fissati dall'ente.
Quanto alla dedotta perdita di chance, giova ricordare che "Il danno patrimoniale da perdita di chance sia un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità
in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. 12 febbraio 2015, n. 2737) e che esso consista,
come appunto accertato nel caso di specie, in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sé stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto" (cfr. Cass. sent. n. 18207/2014; Cass. sent. n.
16877/2008).
Ed infatti, il danno da perdita di chance, pur non richiedendo, ovviamente, la dimostrazione della certezza di conseguimento del diritto, esige pur sempre che siano forniti dati, quantomeno presuntivi, tali da far ritenere la probabilità che il bene della vita sarebbe stato raggiunto, con una certa percentuale di probabilità, qualora non vi fosse stato l'inadempimento da parte del datore di lavoro. In tal senso si è più volte espressa la Corte di Cassazione, come si evince dalle seguenti pronunce: "La perdita di "chance", pur potendo essere costituita dalla perdita di una mera possibilità
presente nella sfera giuridica del danneggiato, deve tuttavia essere concreta ed effettiva, non meramente teorica ed ipotetica, e la sua compromissione, ove dedotta, deve essere provata dall'attore,
identificandosi con la prova stessa del danno". (cfr. Cass. sent. n. 26822/2017); "La perdita di
"chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purchè fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza" (cfr. Cass. sent. n. 19604/2016).
Giova, altresì, richiamare quanto asserito in sede di legittimità in un caso analogo a quello di specie "I dipendenti regionali con funzione organizzativa che, ai sensi del c.c.n.l. del Comparto
Regioni ed Enti Locali 1998-2001, propongano domanda di risarcimento del danno per perdita di
"chance" in relazione all'assegnazione dell'indennità di risultato, che presuppone necessariamente non solo lo svolgimento, secondo l'ordinaria diligenza, delle attività in cui consisteva la posizione organizzativa, ma anche la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati con l'attribuzione di tale posizione direttiva, non possono allegare quale fondamento della loro richiesta soltanto il mancato approntamento da parte della Regione del sistema interno di valutazione del risultato assegnato al dipendente, ma devono anche specificare quale fosse l'obiettivo della loro posizione organizzativa - ossia il risultato perseguito dall'Amministrazione - e devono quanto meno allegare (e dimostrare in caso di contestazione) che quell'obiettivo sia stato raggiunto, pur in mancanza di una valutazione positiva da parte della Regione, che non si era dotata della struttura amministrativa per apprezzare tale risultato" (cfr. Cass. ord. n. 31479/2021).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha specificato quali fossero gli obiettivi assegnati dall'ente mediante produzione delle relative delibere;
ha poi allegato che tali obiettivi sono stati raggiunti, sia mediante produzione di parte delle delibere poste in essere durante l'espletamento del suo incarico, sia mediante produzione delle relazioni da lui redatte. Quest'ultime, in particolare, riepilogano in modo dettagliato gli obiettivi gestionali di performance assegnati e, per ciascuno di essi, sono state elencate le attività poste in essere peril loro raggiungimento.
Né possono accogliersi le difese sollevate dall'ente, circa il difetto di prova dello svolgimento di un'attività lavorativa dalle caratteristiche di elevata qualità, del grado e dei tempi di raggiungimento degli obiettivi fissati e circa la mancata misurazione e la valutazione delle posizioni organizzative e dei propri collaboratori.
Invero, il ricorrente ha dettagliato i tempi di espletamento delle attività, nonché il loro grado di accuratezza;
era onere dell'ente, in sede di valutazione, quantificarne l'impatto, in termini di percentuale di raggiungimento.
Pertanto, deve ritenersi accertato il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance,
da liquidarsi in via equitativa in una somma pari al 70 % di quanto individuato da parte ricorrente, viceversa corrispondente al 100% dell'importo dell'indennità di risultato relativa al calcolo effettuato per l'indennità riconosciuta ai Dirigenti nell'anno 2017, pari ad euro
16.898,028 oltre interessi.
Stante il rigetto della domanda articolata in via principale, le spese di lite si compensano per metà e si pone l'ulteriore metà a carico di parte soccombente, liquidandole come in dispositivo, considerati i medi per fase di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente il ricorso e condanna l'ente resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 16.898,028 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance;
compensa per metà le spese di lite e pone l'ulteriore metà a carico di parte soccombente, che si liquida in euro 2.108,00 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 16/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.07.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1543 / 2022
promossa da
' rappresentato e difeso dall'avv. C.F. C.F. 1 Parte_1
BALSAMO ANGELO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VACCARO LOREDANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: indennità di risultato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 maggio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe - premesso di avere prestato servizio presso il Comune di CP_1 con qualifica dirigenziale e di essere stato collocato in quiescenza dal 01.05.2021 - rappresentava di avere svolto negli anni 2018,
2019 e 2020 attività dirigenziale nella qualità di dirigente della Direzione I^ - AA.GG. e dirigente IV^ Servizi alla Città, svolgendo tutte le funzioni di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
lamentava l'omessa predisposizione del sistema di valutazione degli obbiettivi raggiunti dal Dirigente al fine della liquidazione dell'indennità di risultato e concludeva chiedendo di “1) ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dal CP_1 di CP_1 in persona del Sindaco pro tempore, dovuto alla totale omissione nell'attivazione dei sistemi di valutazione della performance per gli anni 2018, 2019
e 2020 come previsto dall'art.33 CCNL 10.4.1996 dell'Area della Dirigenza delle Regioni e delle
Autonomie locali, dell'art. 29 CCNL del 23.12.1999 dell'Area della Dirigenza delle Regioni e delle Autonomie Locali per la concreta applicazione dell'istituto della retribuzione di risultato;
2) ritenere e dichiarare che il Dott. Pt_1 ha raggiunto gli obiettivi assegnati per gli anni 2018, 2019 e 2020
giuste Deliberazioni della Giunta Municipale del 09.02.2018 n. 22, n. 128 del 15.10.2019 e n. 39 del
20.02.2020, come dettagliatamente descritti nelle relative relazioni nonostante il mancato espletamento della procedura di valutazione da parte del Controparte_1 in persona del l.r.p.t.; 3) ritenere e dichiarare il diritto del Dott. Parte_1 ad ottenere, per le ragioni dedotte in ricorso,
il pagamento dell'indennità di risultato per le annualità 2018, 2019 e 2020 connessa al conseguimento degli obiettivi raggiunti come previsto dall'art. 43 CCNL Regione ed Autonomie
Locali Area II Dirigenti del 10.04.1996, dall'art. 29 CCNL Regioni ed Autonomie Locali - Area II
Dirigenti del 23.12.1999, dall'art. 23 del CCNL 10.04.1996 come sostituito dall'art. 14 CCNL del
23.12.1999 e quantificando l'indennità nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni dei CCNL,
ovvero in quella, anche diversa, che risulterà di giustizia;
4) conseguentemente condannare il [...] CP_1 in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva pari ad € 24.385,74 (Euro Ventiquattromilatrecentoottantacinque/74) come determinata e specificata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ovvero quella anche diversa che risulterà di giustizia ed equità oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli diritti al soddisfo;
5) In subordine, ritenere e dichiarare il diritto del dott. Parte_1 ad ottenere, per le ragioni dedotte in ricorso, il risarcimento del danno subito a titolo di perdita di chance per omessa attivazione e predisposizione da parte del Comune di CP_1 in persona del Sindaco pro tempore, dei sistemi di valutazione delle performance degli obiettivi specifici fissati e assegnati al fine della corresponsione della retribuzione di risultato relative alle annualità 2018, 2019 e 2020; 6) conseguentemente condannare il Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno subito la somma pari ad € 24.140,04 (Euro
Ventiquattromilacentoquaranta/04), nella misura del 100% dell'importo dell'Indennità di Risultato
relativa al calcolo effettuato per l'Indennità riconosciuta ai Dirigenti nell'Anno 2017 (€ 8.046,68)
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ovvero quella anche diversa che risulterà di giustizia ed equità oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli diritti al soddisfo". Con vittoria di spese. CP_1Si costituiva tardivamente il Comune di eccependo il difetto di prova dello svolgimento di un'attività lavorativa dalle caratteristiche di elevata qualità, del grado e dei tempi di raggiungimento degli obiettivi fissati preventivamente;
ha argomentato, altresì,
sostenendo che il ricorrente non avrebbe effettuato per le annualità oggetto di giudizio la misurazione e la valutazione delle posizioni organizzative e dei propri collaboratori.
Contestava altresì il quantum e chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In punto di diritto, giova ricordare che l'intervento operato dal D. Lgs. nr. 150/2009 ha inteso segnare una inversione rispetto alla tendenza, invalsa nella contrattazione integrativa, di distribuire «a pioggia» i benefici. Invero, l'art. 57 del d.lgs. n. 150 del 2009, novellando l'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha sostituito al concetto di produttività quello di
"performance", individuale ed organizzativa, con la finalità di introdurre strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, informati a principi di selettività nel riconoscimento degli incentivi;
la produttività si riferisce all'aspetto oggettivo della quantità di lavoro svolto, mentre la
"performance" rappresenta la rispondenza dei risultati raggiunti agli obiettivi programmati.
Nel D. Lgs. nr. 150/2009 l'intero titolo III (articoli da 17 a 31) ha la finalità di introdurre strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati ai principi di selettività nel riconoscimento degli incentivi (oltre che nelle progressioni di carriera). In particolare, l'art. 7 “Sistema di misurazione e valutazione della “Performance" prevede che "Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano (e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione) il Sistema di misurazione e valutazione della performance".
In particolare, la retribuzione di risultato ha finalità premianti e di miglioramento della performance per cui non può prescindersi per la sua attribuzione da un compiuto processo valutativo, che prende l'avvio dall'assegnazione dei programmi e degli obiettivi specifici e predeterminati da parte della struttura e si conclude con la verifica del grado di realizzazione degli stessi.
Gli obiettivi consistono in risultati specifici che, in caso di raggiungimento, garantiscono l'aumento degli emolumenti da corrispondere al lavoratore da parte del datore di lavoro presso il quale quest'ultimo fornisce la sua attività (c.d. parte variabile della retribuzione).
Parte ricorrente, nel dettaglio, lamenta l'omessa predisposizione del sistema di valutazione degli obiettivi raggiunti dal Dirigente al fine della liquidazione dell'indennità di risultato,
come previsto dall'art. 43 CCNL Regione ed Autonomie Locali Area II Dirigenti del
10.04.1996, dall'art. 29 CCNL Regioni ed Autonomie Locali - Area II Dirigenti del 23.12.1999,
dall'art. 23 del CCNL 10.04.1996 come sostituito dall'art. 14 CCNL del 23.12.1999.
L'art. 43 richiamato dispone che "1. Le risorse finanziarie, di cui all'art. 37, comma 3, sono destinate ogni anno a costituire una componente retributiva di risultato, finalizzata in particolare modo a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti." ed al quarto comma che "4. I principali fattori di valutazione, variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da ciascun ente e ponderati per le diverse posizioni dirigenziali sono:
a) capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni b) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati;
c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro;
d) capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;
e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;
f) capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;
g) qualità dell'apporto personale specifico;
h) contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'adattamento al contesto di intervento,
anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.
5. Le decisioni inerenti l'attribuzione del premio per la particolare qualità della prestazione devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo dirigente o delle Organizzazioni sindacali deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime.".
A seguire, anche l'art. 14 CCNL del 23.12.1999 disciplina le modalità da seguire per le p.a. nella predisposizione dei criteri di valutazione.
Inoltre, dirimente è la circostanza che, con deliberazione della Giunta Municipale n. 125 del
30.09.2019, è stato approvato “Il sistema di pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali.
Appendice al Testo Unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento degli uffici dei servizi e ss.mm.ii." che, all'art. 7, comma 1, prevede che "I dirigenti dovranno produrre la relazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e l'attività svolta ....entro 15 giorni dalla richiesta del
Segretario e comunque non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello dell'oggetto di misurazione e valutazione. L'Organismo indipendente di valutazione dovrà formulare la proposta di valutazione entro 30 giorni".
Nel caso di specie, il Comune di CP_1 ha assegnato specifici obiettivi per gli anni 2018,
2019 e 2020 giuste Deliberazioni della Giunta Municipale del 09.02.2018 n. 22, n. 128 del
15.10.2019 e n. 39 del 20.02.2020; il ricorrente, dal canto suo, ha predisposto - come richiesto
- le relazioni dell'attività gestionale svolta e trasmesse con note protocollate. E' stata omessa, tuttavia, la proposta di valutazione e la valutazione definitiva circa il raggiungimento degli obiettivi.
E', pertanto, evidente l'inadempimento posto in essere da parte resistente;
tuttavia, il
Tribunale ritiene che se l'Amministrazione non rende operativo il Nucleo di valutazione,
l'attribuzione del beneficio economico della retribuzione di risultato non può essere concesso. Invero, in assenza della necessaria valutazione della performance, deve ritenersi insussistente il diritto ad ottenere la retribuzione di risultato.
Tuttavia, l'inadempimento del CP_1 all'obbligo di dar corso a detta valutazione ha causato al dirigente un danno per perdita di chance, consistente nel non aver potuto concorrere per ottenere quei benefici retributivi che presumibilmente avrebbe conseguito,
stante il tipo di prestazione lavorativa da lui svolta ed in ragione del conseguimento degli obiettivi fissati dall'ente.
Quanto alla dedotta perdita di chance, giova ricordare che "Il danno patrimoniale da perdita di chance sia un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità
in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. 12 febbraio 2015, n. 2737) e che esso consista,
come appunto accertato nel caso di specie, in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sé stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto" (cfr. Cass. sent. n. 18207/2014; Cass. sent. n.
16877/2008).
Ed infatti, il danno da perdita di chance, pur non richiedendo, ovviamente, la dimostrazione della certezza di conseguimento del diritto, esige pur sempre che siano forniti dati, quantomeno presuntivi, tali da far ritenere la probabilità che il bene della vita sarebbe stato raggiunto, con una certa percentuale di probabilità, qualora non vi fosse stato l'inadempimento da parte del datore di lavoro. In tal senso si è più volte espressa la Corte di Cassazione, come si evince dalle seguenti pronunce: "La perdita di "chance", pur potendo essere costituita dalla perdita di una mera possibilità
presente nella sfera giuridica del danneggiato, deve tuttavia essere concreta ed effettiva, non meramente teorica ed ipotetica, e la sua compromissione, ove dedotta, deve essere provata dall'attore,
identificandosi con la prova stessa del danno". (cfr. Cass. sent. n. 26822/2017); "La perdita di
"chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purchè fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza" (cfr. Cass. sent. n. 19604/2016).
Giova, altresì, richiamare quanto asserito in sede di legittimità in un caso analogo a quello di specie "I dipendenti regionali con funzione organizzativa che, ai sensi del c.c.n.l. del Comparto
Regioni ed Enti Locali 1998-2001, propongano domanda di risarcimento del danno per perdita di
"chance" in relazione all'assegnazione dell'indennità di risultato, che presuppone necessariamente non solo lo svolgimento, secondo l'ordinaria diligenza, delle attività in cui consisteva la posizione organizzativa, ma anche la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati con l'attribuzione di tale posizione direttiva, non possono allegare quale fondamento della loro richiesta soltanto il mancato approntamento da parte della Regione del sistema interno di valutazione del risultato assegnato al dipendente, ma devono anche specificare quale fosse l'obiettivo della loro posizione organizzativa - ossia il risultato perseguito dall'Amministrazione - e devono quanto meno allegare (e dimostrare in caso di contestazione) che quell'obiettivo sia stato raggiunto, pur in mancanza di una valutazione positiva da parte della Regione, che non si era dotata della struttura amministrativa per apprezzare tale risultato" (cfr. Cass. ord. n. 31479/2021).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha specificato quali fossero gli obiettivi assegnati dall'ente mediante produzione delle relative delibere;
ha poi allegato che tali obiettivi sono stati raggiunti, sia mediante produzione di parte delle delibere poste in essere durante l'espletamento del suo incarico, sia mediante produzione delle relazioni da lui redatte. Quest'ultime, in particolare, riepilogano in modo dettagliato gli obiettivi gestionali di performance assegnati e, per ciascuno di essi, sono state elencate le attività poste in essere peril loro raggiungimento.
Né possono accogliersi le difese sollevate dall'ente, circa il difetto di prova dello svolgimento di un'attività lavorativa dalle caratteristiche di elevata qualità, del grado e dei tempi di raggiungimento degli obiettivi fissati e circa la mancata misurazione e la valutazione delle posizioni organizzative e dei propri collaboratori.
Invero, il ricorrente ha dettagliato i tempi di espletamento delle attività, nonché il loro grado di accuratezza;
era onere dell'ente, in sede di valutazione, quantificarne l'impatto, in termini di percentuale di raggiungimento.
Pertanto, deve ritenersi accertato il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance,
da liquidarsi in via equitativa in una somma pari al 70 % di quanto individuato da parte ricorrente, viceversa corrispondente al 100% dell'importo dell'indennità di risultato relativa al calcolo effettuato per l'indennità riconosciuta ai Dirigenti nell'anno 2017, pari ad euro
16.898,028 oltre interessi.
Stante il rigetto della domanda articolata in via principale, le spese di lite si compensano per metà e si pone l'ulteriore metà a carico di parte soccombente, liquidandole come in dispositivo, considerati i medi per fase di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente il ricorso e condanna l'ente resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 16.898,028 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance;
compensa per metà le spese di lite e pone l'ulteriore metà a carico di parte soccombente, che si liquida in euro 2.108,00 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 16/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo