Versione
4 aprile 1941
4 aprile 1941
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Versione
18 giugno 1952
18 giugno 1952
Art. 69.
L'insegnante che abbia conseguito dal Monte-pensioni l'indennita', o la pensione, qualora riprenda servizio presso uno degli Enti contemplati dal presente Ordinamento, puo' continuare a godere della pensione e viene nuovamente iscritto al Monte-pensioni per conseguire l'indennita' o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato secondo le norme dell'Ordinamento stesso.
L'insegnante predetto puo' chiedere con domanda da presentare al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni, entro il termine perentorio di due anni dalla riassunzione in servizio - salvo il disposto del successivo articolo 111 - che la nuova indennita' o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purche' rinunci alla pensione e rifonda al Monte-pensioni le somme pagategli a titolo d'indennita' o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento. ((2))
L'insegnante condannato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate dal Monte- pensioni alla moglie ed ai figli con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.
La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versare, oppure, ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni, con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni e delle indennita' in vigore alla data della presentazione della domanda.
Se l'insegnante cessi dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene ricuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta o indiretta o sulla indennita'.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610)) ----------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 maggio 1952, n. 610 , ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che e' soppresso il termine di due anni previsto per l'esercizio della facolta' di cui al comma secondo del presente articolo.
L'insegnante che abbia conseguito dal Monte-pensioni l'indennita', o la pensione, qualora riprenda servizio presso uno degli Enti contemplati dal presente Ordinamento, puo' continuare a godere della pensione e viene nuovamente iscritto al Monte-pensioni per conseguire l'indennita' o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato secondo le norme dell'Ordinamento stesso.
L'insegnante predetto puo' chiedere con domanda da presentare al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni, entro il termine perentorio di due anni dalla riassunzione in servizio - salvo il disposto del successivo articolo 111 - che la nuova indennita' o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purche' rinunci alla pensione e rifonda al Monte-pensioni le somme pagategli a titolo d'indennita' o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento. ((2))
L'insegnante condannato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate dal Monte- pensioni alla moglie ed ai figli con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.
La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versare, oppure, ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni, con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni e delle indennita' in vigore alla data della presentazione della domanda.
Se l'insegnante cessi dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene ricuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta o indiretta o sulla indennita'.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610)) ----------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 maggio 1952, n. 610 , ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che e' soppresso il termine di due anni previsto per l'esercizio della facolta' di cui al comma secondo del presente articolo.
Giurisprudenza • 3
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