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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/02/2024, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 11343/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.2.2024, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11343/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 09/10/1963 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LEVITA OTTAVIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
PA
, con sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in persona
[...]
del Soggetto Liquidatore p.t., Dott. , rapp.to e difeso dagli Avv.ti Controparte_2
Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, anche CP_3 disgiuntamente, dall'Avv. Massimiliano Gorgoni, dall'Avv. Carmen Moscariello e dall'Avv.
Erminio Capasso
RESISTENTE Cont OGGETTO: PA
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con ricorso depositato in data 21/09/2023 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e il , CP_3 PA rassegnando le seguenti conclusioni: “ a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al
5.07.2019 con il delle Province di e , quale PA CP_1 CP_1
consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del PA
di e in ogni caso l'inadempimento dell' al pagamento della
[...] PA CP_3
prestazione;
c) per l'effetto condannare l (C.F. in Controparte_5 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande
n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore del sig. dell'importo a titolo di TFR di euro Parte_1
31.792,63 o a quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge.
c) con condanna al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: di aver prestato dal 27.03.2000 al
5.07.2019 la propria attività lavorativa alle dipendenze del PA
, con rapporto di lavoro subordinato e mansione di operaio
[...]
qualificato addetto al piazzale, inquadramento nel livello IV/A in applicazione del CCNL
Federambiente; che il predetto rapporto di lavoro cessava in data 5.7.2019 per licenziamento;
che, dopo la cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B., con sede CP_ in Curti (Ce), via Fosse Ardeatine n. 1, trasmetteva all' - Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente ( di ) il modello TFR1, quale Organizzazione_1 CP_1 prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione ( cfr. doc.. n 2 con ricevuta di consegna del 04.02.2020); che il ricorrente, visto l'eccessivo decorso del tempo e il mancato pagamento della prestazione di fine rapporto, con pec del 5.5.2023, di formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ha chiesto all' di conoscere lo stato di avanzamento della pratica e di prendere CP_3 visione di eventuali documenti o pareri prodotti in merito;
che L' con pec del CP_3
09.05.2023 ha disatteso la predetta richiesta assumendo che le indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici soggiacciono alla normativa speciale di cui al DPR 1032/1973,
2 Legge 152/1968 e DPCM del 20 dicembre 1999, la quale derogherebbe al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali sancito dall' art. 2116 c.c., nonché in ragione della totale assenza del versamento della contribuzione da parte dell'Ente datore di lavoro.
Su tali premesse, prospettata la legittimazione passiva dell' , competente alla CP_3
liquidazione della somma di TFS/TFR e confutate le ragioni impeditive della liquidazione addotte dall' , ha concluso nei termini innanzi trascritti. Controparte_6
Fissata udienza di discussione al 15.2.2024, si sono costituiti in giudizio il
[...]
CP_
e l' . PA
Il CUB ha eccepito, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in merito al pagamento del TFR/TFS. Nel merito ha invocato l'applicazione del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., con conseguenziale condanna dell' al pagamento del TFS. CP_3
CP_ L' ha chiesto il rigetto del ricorso.
In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, entro il termine previsto dalla norma cit.
Il ricorso è fondato.
È pacifica ed incontestata la durata del rapporto di lavoro tra le parti costituite e l'omessa corresponsione del trattamento di fine servizio.
Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio è preposto l' . CP_3
Ed, invero, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del delle Province di . PA CP_1 CP_1
La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta confermata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Sul punto, devono richiamarsi, in particolare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. gli argomenti diffusamente esposti su caso identico a quello in esame dal Tribunale di Napoli
e da questo stesso Tribunale (v. sentenze, in atti).
In particolare, “In ordine alla natura del , come già affermato in precedenti CP_1
pronunce, questo giudicante al riguardo condivide la ricostruzione ermeneutica compiuta da altri tribunali del distretto nonché da una recente pronuncia della corte di Appello di
Napoli che accedono alla tesi della natura pubblicistica del con argomentazioni CP_1
che in tale sede si richiamano (ex multis trib. Nola sent. n.1689/2018 est. D. Ammendola;
3 trib. Napoli sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. Napoli sent. 1819/2016 est. C. Lombardi;
sent. n. 2943/2016 est. F. Vollero;
sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Napoli est. V.
Totaro).
Militano in favore del riconoscimento della natura giuridica pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa che statutaria.
Preliminare appare la ricostruzione della normativa sul punto.
Ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .” CP_7
La disposizione, pur menzionando i consorzi di comuni, non fa distinzione tra i diversi tipi e la loro natura. Sicuramente non rientrano nell'ambito di operatività della disposizione gli enti pubblici economici per cui compito dell'interprete è individuare la natura giuridica del consorzio per stabilire se esso sia, appunto, ente pubblico economico ovvero non economico.
In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra quest'ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti l'una piuttosto che l'altra figura sulla base di un approccio sostanzialistico che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n. 15661/2006).
In via generale l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale cioè un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da
4 enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011).
Ebbene, mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente.
La genesi del (per brevità da ora C.U.B.) è legale. Esso è stato PA
costituito ai sensi del d.l. 23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e di e alla loro contestuale CP_1 CP_1
riunione in un unico consorzio la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei
Ministri tra cui ricordiamo quella n. 3686 del 01.07.2008 che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento.
Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . CP_1
Ebbene quest'ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 di tale ordinanza stabilisce, tra le altre cose, CP_1 che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il si PA
applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente al 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente.
Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal C.U.B., considerato l'oggetto dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 cost. ovvero efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In ordine al criterio dell'economicità è opportuno precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri servizi o attività in regime di concorrenza CP_1
con altre imprese private. Inoltre le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività. Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo
5 unico è estremamente significativo atteso che l'art.2 dello stesso esclude espressamente
l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico. Significativa inoltre è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso. Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico dell'odierno resistente”.
Chiarita la natura di ente pubblico del CUB, deve evidenziarsi la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR dal ricorrente e richieste in questa sede.
Difatti, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall' . CP_3
Il credito non si è prescritto, considerando che la maturazione del diritto coincide con la
CP_ cessazione del rapporto avvenuta in data 5.07.2019 per cui la relativa eccezione dell' va respinta.
Quanto alle ragioni evidenziate dall'Istituto previdenziale al fine di sottrarsi all'obbligo a suo carico, e cioè la circostanza del mancato versamento della contribuzione da parte del
(circostanza pacifica in giudizio) oltre alla inapplicabilità dell'art.2116 c.c. CP_1 costituisce ius receptum della giurisprudenza di legittimità che il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi (Cass. n. 27427 dell'1.12.2020; Cass. n. 11329 del 30.5.2005). Ne consegue che, sebbene il TFS sia regolato da leggi speciali, in assenza di specifica esclusione da parte del legislatore del principio generale di automaticità, questo debba comunque applicarsi.
Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L.
636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio.
6 In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente (mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda.
In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la prescrizione dei contributi omessi- ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte
CP_ dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto.
La contabilizzazione del credito, correttamente eseguita dal ricorrente, non risulta peraltro specificamente contestata per cui può essere condivisa e fatta propria dal Giudicante.
CP_ Ne consegue la condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 31.792,63.
Sulla sorta sono dovuti i soli interessi legali ex art. 16, 6° comma legge 412/91 data la natura previdenziale del credito ed essi decorrono ex lege dal 24° mese successivo alla cessazione del rapporto al saldo.
Nulla va, invece, statuito in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del convenuto trattandosi di circostanza, preesistente all'instaurazione del PA
giudizio e del tutto pacifica tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' come da dispositivo, CP_3 con pretermissione della fase istruttoria, tenendo conto, dell'attività difensiva svolta e della serialità della controversia.
Quanto alle restanti spese, le stesse possono essere compensate nei confronti del in ragione della carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda PA
di pagamento della prestazione per cui è causa e della riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa
Fabiana Colameo, così decide: CP_ 1) condanna l al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, della somma lorda di euro 31.792,63, oltre interessi dal 24° mese successivo alla cessazione del rapporto al saldo;
7 2) dichiara il non luogo a provvedere sulla restante parte della domanda nei confronti del
; CP_1
CP_ 3) condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in euro
2.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa, con attribuzione in favore dell'avvocato Ottavio Levita, antistatario;
4) compensa le spese nei confronti del . CP_1
Aversa, 20.02.2024
Il Giudice
Fabiana Colameo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.2.2024, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11343/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 09/10/1963 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LEVITA OTTAVIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
PA
, con sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in persona
[...]
del Soggetto Liquidatore p.t., Dott. , rapp.to e difeso dagli Avv.ti Controparte_2
Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, anche CP_3 disgiuntamente, dall'Avv. Massimiliano Gorgoni, dall'Avv. Carmen Moscariello e dall'Avv.
Erminio Capasso
RESISTENTE Cont OGGETTO: PA
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con ricorso depositato in data 21/09/2023 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e il , CP_3 PA rassegnando le seguenti conclusioni: “ a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al
5.07.2019 con il delle Province di e , quale PA CP_1 CP_1
consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del PA
di e in ogni caso l'inadempimento dell' al pagamento della
[...] PA CP_3
prestazione;
c) per l'effetto condannare l (C.F. in Controparte_5 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande
n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore del sig. dell'importo a titolo di TFR di euro Parte_1
31.792,63 o a quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge.
c) con condanna al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: di aver prestato dal 27.03.2000 al
5.07.2019 la propria attività lavorativa alle dipendenze del PA
, con rapporto di lavoro subordinato e mansione di operaio
[...]
qualificato addetto al piazzale, inquadramento nel livello IV/A in applicazione del CCNL
Federambiente; che il predetto rapporto di lavoro cessava in data 5.7.2019 per licenziamento;
che, dopo la cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B., con sede CP_ in Curti (Ce), via Fosse Ardeatine n. 1, trasmetteva all' - Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente ( di ) il modello TFR1, quale Organizzazione_1 CP_1 prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione ( cfr. doc.. n 2 con ricevuta di consegna del 04.02.2020); che il ricorrente, visto l'eccessivo decorso del tempo e il mancato pagamento della prestazione di fine rapporto, con pec del 5.5.2023, di formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ha chiesto all' di conoscere lo stato di avanzamento della pratica e di prendere CP_3 visione di eventuali documenti o pareri prodotti in merito;
che L' con pec del CP_3
09.05.2023 ha disatteso la predetta richiesta assumendo che le indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici soggiacciono alla normativa speciale di cui al DPR 1032/1973,
2 Legge 152/1968 e DPCM del 20 dicembre 1999, la quale derogherebbe al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali sancito dall' art. 2116 c.c., nonché in ragione della totale assenza del versamento della contribuzione da parte dell'Ente datore di lavoro.
Su tali premesse, prospettata la legittimazione passiva dell' , competente alla CP_3
liquidazione della somma di TFS/TFR e confutate le ragioni impeditive della liquidazione addotte dall' , ha concluso nei termini innanzi trascritti. Controparte_6
Fissata udienza di discussione al 15.2.2024, si sono costituiti in giudizio il
[...]
CP_
e l' . PA
Il CUB ha eccepito, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in merito al pagamento del TFR/TFS. Nel merito ha invocato l'applicazione del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., con conseguenziale condanna dell' al pagamento del TFS. CP_3
CP_ L' ha chiesto il rigetto del ricorso.
In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, entro il termine previsto dalla norma cit.
Il ricorso è fondato.
È pacifica ed incontestata la durata del rapporto di lavoro tra le parti costituite e l'omessa corresponsione del trattamento di fine servizio.
Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio è preposto l' . CP_3
Ed, invero, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del delle Province di . PA CP_1 CP_1
La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta confermata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Sul punto, devono richiamarsi, in particolare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. gli argomenti diffusamente esposti su caso identico a quello in esame dal Tribunale di Napoli
e da questo stesso Tribunale (v. sentenze, in atti).
In particolare, “In ordine alla natura del , come già affermato in precedenti CP_1
pronunce, questo giudicante al riguardo condivide la ricostruzione ermeneutica compiuta da altri tribunali del distretto nonché da una recente pronuncia della corte di Appello di
Napoli che accedono alla tesi della natura pubblicistica del con argomentazioni CP_1
che in tale sede si richiamano (ex multis trib. Nola sent. n.1689/2018 est. D. Ammendola;
3 trib. Napoli sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. Napoli sent. 1819/2016 est. C. Lombardi;
sent. n. 2943/2016 est. F. Vollero;
sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Napoli est. V.
Totaro).
Militano in favore del riconoscimento della natura giuridica pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa che statutaria.
Preliminare appare la ricostruzione della normativa sul punto.
Ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .” CP_7
La disposizione, pur menzionando i consorzi di comuni, non fa distinzione tra i diversi tipi e la loro natura. Sicuramente non rientrano nell'ambito di operatività della disposizione gli enti pubblici economici per cui compito dell'interprete è individuare la natura giuridica del consorzio per stabilire se esso sia, appunto, ente pubblico economico ovvero non economico.
In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra quest'ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti l'una piuttosto che l'altra figura sulla base di un approccio sostanzialistico che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n. 15661/2006).
In via generale l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale cioè un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da
4 enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011).
Ebbene, mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente.
La genesi del (per brevità da ora C.U.B.) è legale. Esso è stato PA
costituito ai sensi del d.l. 23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e di e alla loro contestuale CP_1 CP_1
riunione in un unico consorzio la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei
Ministri tra cui ricordiamo quella n. 3686 del 01.07.2008 che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento.
Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . CP_1
Ebbene quest'ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 di tale ordinanza stabilisce, tra le altre cose, CP_1 che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il si PA
applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente al 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente.
Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal C.U.B., considerato l'oggetto dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 cost. ovvero efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In ordine al criterio dell'economicità è opportuno precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri servizi o attività in regime di concorrenza CP_1
con altre imprese private. Inoltre le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività. Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo
5 unico è estremamente significativo atteso che l'art.2 dello stesso esclude espressamente
l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico. Significativa inoltre è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso. Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico dell'odierno resistente”.
Chiarita la natura di ente pubblico del CUB, deve evidenziarsi la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR dal ricorrente e richieste in questa sede.
Difatti, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall' . CP_3
Il credito non si è prescritto, considerando che la maturazione del diritto coincide con la
CP_ cessazione del rapporto avvenuta in data 5.07.2019 per cui la relativa eccezione dell' va respinta.
Quanto alle ragioni evidenziate dall'Istituto previdenziale al fine di sottrarsi all'obbligo a suo carico, e cioè la circostanza del mancato versamento della contribuzione da parte del
(circostanza pacifica in giudizio) oltre alla inapplicabilità dell'art.2116 c.c. CP_1 costituisce ius receptum della giurisprudenza di legittimità che il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi (Cass. n. 27427 dell'1.12.2020; Cass. n. 11329 del 30.5.2005). Ne consegue che, sebbene il TFS sia regolato da leggi speciali, in assenza di specifica esclusione da parte del legislatore del principio generale di automaticità, questo debba comunque applicarsi.
Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L.
636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio.
6 In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente (mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda.
In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la prescrizione dei contributi omessi- ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte
CP_ dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto.
La contabilizzazione del credito, correttamente eseguita dal ricorrente, non risulta peraltro specificamente contestata per cui può essere condivisa e fatta propria dal Giudicante.
CP_ Ne consegue la condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 31.792,63.
Sulla sorta sono dovuti i soli interessi legali ex art. 16, 6° comma legge 412/91 data la natura previdenziale del credito ed essi decorrono ex lege dal 24° mese successivo alla cessazione del rapporto al saldo.
Nulla va, invece, statuito in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del convenuto trattandosi di circostanza, preesistente all'instaurazione del PA
giudizio e del tutto pacifica tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' come da dispositivo, CP_3 con pretermissione della fase istruttoria, tenendo conto, dell'attività difensiva svolta e della serialità della controversia.
Quanto alle restanti spese, le stesse possono essere compensate nei confronti del in ragione della carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda PA
di pagamento della prestazione per cui è causa e della riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa
Fabiana Colameo, così decide: CP_ 1) condanna l al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, della somma lorda di euro 31.792,63, oltre interessi dal 24° mese successivo alla cessazione del rapporto al saldo;
7 2) dichiara il non luogo a provvedere sulla restante parte della domanda nei confronti del
; CP_1
CP_ 3) condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in euro
2.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa, con attribuzione in favore dell'avvocato Ottavio Levita, antistatario;
4) compensa le spese nei confronti del . CP_1
Aversa, 20.02.2024
Il Giudice
Fabiana Colameo
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