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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott.ssa LE CO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa primo grado iscritta al n. 4823/2025 R.G.A.C.C., pendente tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il procuratore domiciliatario avv. Alessandro
Maiocchi, con studio in Milano piazza Grandi n. 6, giusta procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente e
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1
procuratore domiciliatario avv. Rita Colucci, con studio in Milano, via
Spartaco, n. 27, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08/07/2025 e regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio e ha chiesto al tribunale Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Nel merito: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, la è creditrice nei Parte_1
confronti della dott.ssa … e conseguentemente, Controparte_1
condannare la stessa dott.ssa a corrispondere in favore Controparte_1 pagina 1 di 8 dell'odierna ricorrente le seguenti somme: - € 14.576,96 quale residuo costo delle opere eseguite;
- € 2.454,00 a titolo di danno da mancato guadagno;
- €
1.262,10 quanto alle spese di CTP sostenute dal ricorrente nel giudizio cautelare; - € 2.188,68 quanto alle spese di assistenza legale relative al giudizio cautelare. Il tutto oltre interessi legali dalla scadenza alla data di notifica della domanda introduttiva del presente giudizio ed interessi ex art. 1284, comma IV c.c. (come modificato ex lege nr. 162 del 10.11.2014) al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (artt. 4,5, d.lgs. 231/2002) dalla predetta notifica al saldo effettivo ed oltre rivalutazione monetaria per la parte non coperta da questi ultimi dalla data del sinistro all'effettivo saldo. 2) In ogni caso: Spese
e competenze di causa rifuse oltre alle spese generali così come previsto per legge, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. … 3) In via istruttoria: Si chiede venga disposta l'acquisizione del fascicolo d'Ufficio relativo al procedimento ex art. 696 bis
RG 2123/2024 Sezione Civile Seconda Giudice Pres. dott.ssa Gabriella
Mariconda”.
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che:
- affidava alla società esponente l'esecuzione dei Controparte_1
lavori di ristrutturazione della propria unità immobiliare sita in Monza, via
Valosa di Sopra n. 26, scala D, piano sesto e settimo, come meglio descritti nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti;
- venivano successivamente commissionati lavori extra capitolato da effettuarsi sempre nel predetto appartamento;
- i lavori di ristrutturazione dell'appartamento iniziavano e proseguivano regolarmente in conformità del progetto redatto dal direttore dei lavori arch.
e del capitolato lavori, con l'utilizzo dei materiali scelti dalla Per_1
committente e indicati nel preventivo;
- nel gennaio 2024, inaspettatamente, la convenuta impediva pagina 2 di 8 all'appaltatrice e al direttore di lavori di accedere al cantiere e, in data 10 gennaio, a seguito delle richieste di chiarimento, “inoltrava una comunicazione con la quale sollevava “svariati dubbi sulla qualità e sulle origini“ del parquet;
considerava non adeguato l'imballaggio del parquet utilizzato stante l'assenza del marchi riteneva il materiale visibilmente Per_2
di “scarsa qualità” che “non rispecchia il prodotto a marchio ”; ma cosa Per_2
ancor più grave, accusava di truffa l'odierna esponente. Nella stessa comunicazione la committente richiedeva la documentazione comprovante la provenienza del parquet, la rimozione del parquet posato, la verifica di tutti i materiali installati, la consegna dei certificati di conformità e le garanzie degli impianti installati, oltre la correzione di presunti, pretestuosi e imprecisati vizi fino a quel momento mai denunciati”;
- in data 11 marzo 2023 la convenuta/committente comunicava il recesso dal contratto di appalto chiedendo la consegna della documentazione relativa ai lavori eseguiti, “che provvedeva a consegnare, per il tramite dei Pt_1
rispettivi legali, in data 14 marzo 2024 (doc. 1 documenti AT all. 31 - Pt_1
lettera consegna documenti)”;
- in data 25/03/2024 l'arch. promuoveva il Controparte_2
procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. nei confronti della convenuta CP_1
e della “chiedendo l'accertamento: i) dello stato di fatto tecnico Parte_1
(opere da eseguirsi) ed amministrativo (responsabilità verso terzi del D.L. nominato in Comune) del cantiere in essere presso l'appartamento in ristrutturazione sito in Monza, via Valosa di Sopra n. 26, ii) delle opere eseguite su appalto con riferimento ai materiali utilizzati, in primis il parquet, ed il completamento delle opere da farsi su appalto;
iii) le responsabilità scaturenti dalle contestazioni e dalla revoca dell'incarico professionale conferito all'Arch. con l'interruzione anticipata del rapporto Per_1
professionale a cantiere ancora non ultimato (doc. 3 ricorso arch. e Per_1
decreto)”; pagina 3 di 8 - la c.t.u. accertava che i lavori effettivamente eseguiti dall'impresa ricorrente ammontano a € 250.127,20 iva compresa.
Ha quindi argomentato in merito al diritto ad ottenere il pagamento delle somme a saldo delle opere (dedotti i pagamenti effettuati dalla convenuta per
€235.550,26), per la complessiva somma di €14.576,94, nonché di “ricevere, ai sensi dell'art. 1671 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno subito in conseguenza del recesso dal contratto di appalto della signor
[...]
, pari a complessivi € 2.454,00, relativi alle opere di imbiancatura, CP_1
tinteggiatura e posa del parquet”, oltre alla somma di €1.262,10 per le spese di
CTP ed €2.188,68 per le spese legali “sostenute dal ricorrente nel giudizio cautelare”.
2. Si costituiva eccependo in via preliminare Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Ravenna, foro del consumatore, oltre all'insussistenza dei presupposti per l'adozione del rito semplificato. Nel merito ha domandato: “IN VIA PRINCIPALE • accertato l'inadempimento della Società ricorrente, rigettare le domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, per i motivi tutti meglio esposti nel corso del presente atto;
IN VIA
RICONVENZIONALE: • accertato l'inadempimento della società ricorrente, condannare la al rimborso della complessiva somma di € Controparte_3
41.804,07 (quarantunomilaottocentoquattro/07) per le causali di cui allo schema prodotto in atti, oltre IVA, • accertato l'inadempimento della società ricorrente, condannare a risarcire alla Dott.ssa i danni Parte_1 CP_1
patrimoniali pari a € 29.749,33 (ventinovemilasettecentoquarantanove/33) come quantificati ed esposti nello schema prodotto, oltre alla rifusione delle spese sostenute e versate al prof pari a oltre a € 2.030,08, e così Per_3
complessivamente € 31.779,41 (euro trentunomilasettecentosettantanove/41);
IN OGNI CASO E COMUNQUE, ACCERTATO L'INADEMPIMENTO
DELLA SOCIETÀ RICORRENTE • condannare a risarcire alla Parte_1 pagina 4 di 8 Dott.ssa tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi CP_1
dal medesimo, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. -1223-1224-1337-
1375-1453-1463-2043-2059 c.c., per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, pari, per quanto concerne i danni patrimoniali e alla data di deposito della presente memoria, ad € 31.779,41 = (euro trentunomilasettecentosettantanove/41), o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia • condannare a risarcire alla Parte_1
Dott.ssa i danni non patrimoniali e si chiede, sin d'ora la loro CP_1
liquidazione anche in via equitativa ex artt. 1223-1226 e 2056 c.c. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
Alla prima udienza, ha aderito all'eccezione di incompetenza Parte_1
sollevata dalla convenuta.
Il Giudice, ritenuta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte convenuta, prima facie, non destituita di fondamento, e idonea a definire il giudizio (art. 187 c.p.c.), invitava le parti alla precisazione delle conclusioni;
la causa è stata poi discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
3. L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Giudice adito è fondata.
Il credito azionato con la domanda trova fondamento nel contratto di appalto concluso tra le parti in data 09/02/2023, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà convenuta (cfr. doc. 2 sub all. 1 alla produzione di parte ricorrente), come successivamente integrati con le opere extra (cfr. docc.
3-11 sub all. 1 al fascicolo di parte ricorrente).
Ebbene, nell'ambito del contratto di appalto il foro competente è quello del consumatore, atteso che “Il c.d. foro del consumatore si applica anche alle controversie originate da contratti – ancorché non se ne fornisca la prova documentale – stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 1469 bis, comma
3, n. 19, c.c., stante la natura processuale di tale disposizione, ed anche a quei pagina 5 di 8 giudizi nei quali si azioni un diritto di credito fondato su di una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, poiché queste ultime non costituiscono un'autonoma fonte di obbligazione ma producono soltanto l'effetto di confermare un preesistente rapporto contrattuale (nel caso di specie di appalto), determinando un'astrazione meramente processuale della «causa debendi»” (Cass., 10 giugno 2011, n. 12872).
Difatti, la convenuta non può che essere qualificata Controparte_1
alla stregua di “consumatore” ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per cui è ad essa applicabile la disciplina consumeristica.
Trattasi di competenza territoriale esclusiva, sicché l'eccezione di incompetenza per territorio adito, per essere competente il Tribunale di
Ravenna, risulta fondata (cfr. certificato di residenza in atti). In particolare, si ricorda che il foro del consumatore è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi (cfr. Cass. 20 aprile 2022, n.
12541).
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione spiegata dalla società opponente, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza, essendo competente a decidere sulla pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria, in via esclusiva, il Tribunale di Ravenna.
4. Si tratta ora di stabilire quali siano le conseguenze processuali dell'adesione della ricorrente all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta.
pagina 6 di 8 Orbene, deve innanzitutto osservarsi che il caso esula dall'ambito di applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., che prevede che, a fronte dell'adesione all'eccezione, il giudice deve provvedere con ordinanza e non può provvedere sulle spese.
Infatti, la norma succitata, secondo quanto da essa precisato, viene in rilievo “fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.”, tra i quali rientra invece l'incompetenza ravvisabile nel caso di specie.
La Suprema Corte ribadisce che il foro del consumatore si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude quindi la possibilità di applicare l'art. 38, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 33439/2021; Cass.
3160/2021; Cass. 21989/2021; Cass. 9035/19; Cass. 1951/2018.).
Alla luce delle superiori considerazioni la presente decisione va adottata con sentenza con la quale va assegnato un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente.
5. È necessario poi regolare le spese di lite in conformità all'insegnamento della Suprema Corte in punto di necessità di una statuizione sulle spese a seguito di una pronuncia di incompetenza (ex plurimis Cass.
17187/2019).
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che l'adesione della ricorrente all'eccezione preliminare della convenuta non impedisce di esprimere un giudizio di soccombenza nei confronti della prima con riguardo al profilo della incompetenza, poiché la predetta scelta processuale pare essere stata dettata dall'intento di evitare tale condanna, sul presupposto erroneo che potesse trovare applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c. ovvero di contenerne l'entità.
Peraltro, non può sottacersi che l'errore da essa compiuto non è giustificabile alla luce del fatto che “l'incompetenza non è stata sollevata nel corso del giudizio per a.t.p. promosso davanti al tribunale di monza” (v. verbale del 27/11/2025), se si considera che il procedimento ex artt. 696-696 pagina 7 di 8 bis c.p.c. non è stato instaurato da ma dall'arch. direttore Parte_1 Per_1
dei lavori, il cui rapporto con la convenuta quale contratto d'opera CP_1
intellettuale, è estraneo alla disciplina consumeristica.
6. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, così come modificato con D.M. 147/2022, in base ai valori minimi di liquidazione per le tre fasi in cui si è articolato il giudizio, ridotti del 30% avuto riguardo alla semplicità della questione decisa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza, essendo competente il Tribunale di Ravenna;
2. fissa in mesi tre il termine per la riassunzione davanti al Tribunale competente;
3. condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Controparte_1
complessivi €1.190,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. (se dovute) come per legge.
04/12/2025
Il Giudice
LE CO
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott.ssa LE CO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa primo grado iscritta al n. 4823/2025 R.G.A.C.C., pendente tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il procuratore domiciliatario avv. Alessandro
Maiocchi, con studio in Milano piazza Grandi n. 6, giusta procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente e
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1
procuratore domiciliatario avv. Rita Colucci, con studio in Milano, via
Spartaco, n. 27, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08/07/2025 e regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio e ha chiesto al tribunale Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Nel merito: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, la è creditrice nei Parte_1
confronti della dott.ssa … e conseguentemente, Controparte_1
condannare la stessa dott.ssa a corrispondere in favore Controparte_1 pagina 1 di 8 dell'odierna ricorrente le seguenti somme: - € 14.576,96 quale residuo costo delle opere eseguite;
- € 2.454,00 a titolo di danno da mancato guadagno;
- €
1.262,10 quanto alle spese di CTP sostenute dal ricorrente nel giudizio cautelare; - € 2.188,68 quanto alle spese di assistenza legale relative al giudizio cautelare. Il tutto oltre interessi legali dalla scadenza alla data di notifica della domanda introduttiva del presente giudizio ed interessi ex art. 1284, comma IV c.c. (come modificato ex lege nr. 162 del 10.11.2014) al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (artt. 4,5, d.lgs. 231/2002) dalla predetta notifica al saldo effettivo ed oltre rivalutazione monetaria per la parte non coperta da questi ultimi dalla data del sinistro all'effettivo saldo. 2) In ogni caso: Spese
e competenze di causa rifuse oltre alle spese generali così come previsto per legge, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. … 3) In via istruttoria: Si chiede venga disposta l'acquisizione del fascicolo d'Ufficio relativo al procedimento ex art. 696 bis
RG 2123/2024 Sezione Civile Seconda Giudice Pres. dott.ssa Gabriella
Mariconda”.
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che:
- affidava alla società esponente l'esecuzione dei Controparte_1
lavori di ristrutturazione della propria unità immobiliare sita in Monza, via
Valosa di Sopra n. 26, scala D, piano sesto e settimo, come meglio descritti nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti;
- venivano successivamente commissionati lavori extra capitolato da effettuarsi sempre nel predetto appartamento;
- i lavori di ristrutturazione dell'appartamento iniziavano e proseguivano regolarmente in conformità del progetto redatto dal direttore dei lavori arch.
e del capitolato lavori, con l'utilizzo dei materiali scelti dalla Per_1
committente e indicati nel preventivo;
- nel gennaio 2024, inaspettatamente, la convenuta impediva pagina 2 di 8 all'appaltatrice e al direttore di lavori di accedere al cantiere e, in data 10 gennaio, a seguito delle richieste di chiarimento, “inoltrava una comunicazione con la quale sollevava “svariati dubbi sulla qualità e sulle origini“ del parquet;
considerava non adeguato l'imballaggio del parquet utilizzato stante l'assenza del marchi riteneva il materiale visibilmente Per_2
di “scarsa qualità” che “non rispecchia il prodotto a marchio ”; ma cosa Per_2
ancor più grave, accusava di truffa l'odierna esponente. Nella stessa comunicazione la committente richiedeva la documentazione comprovante la provenienza del parquet, la rimozione del parquet posato, la verifica di tutti i materiali installati, la consegna dei certificati di conformità e le garanzie degli impianti installati, oltre la correzione di presunti, pretestuosi e imprecisati vizi fino a quel momento mai denunciati”;
- in data 11 marzo 2023 la convenuta/committente comunicava il recesso dal contratto di appalto chiedendo la consegna della documentazione relativa ai lavori eseguiti, “che provvedeva a consegnare, per il tramite dei Pt_1
rispettivi legali, in data 14 marzo 2024 (doc. 1 documenti AT all. 31 - Pt_1
lettera consegna documenti)”;
- in data 25/03/2024 l'arch. promuoveva il Controparte_2
procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. nei confronti della convenuta CP_1
e della “chiedendo l'accertamento: i) dello stato di fatto tecnico Parte_1
(opere da eseguirsi) ed amministrativo (responsabilità verso terzi del D.L. nominato in Comune) del cantiere in essere presso l'appartamento in ristrutturazione sito in Monza, via Valosa di Sopra n. 26, ii) delle opere eseguite su appalto con riferimento ai materiali utilizzati, in primis il parquet, ed il completamento delle opere da farsi su appalto;
iii) le responsabilità scaturenti dalle contestazioni e dalla revoca dell'incarico professionale conferito all'Arch. con l'interruzione anticipata del rapporto Per_1
professionale a cantiere ancora non ultimato (doc. 3 ricorso arch. e Per_1
decreto)”; pagina 3 di 8 - la c.t.u. accertava che i lavori effettivamente eseguiti dall'impresa ricorrente ammontano a € 250.127,20 iva compresa.
Ha quindi argomentato in merito al diritto ad ottenere il pagamento delle somme a saldo delle opere (dedotti i pagamenti effettuati dalla convenuta per
€235.550,26), per la complessiva somma di €14.576,94, nonché di “ricevere, ai sensi dell'art. 1671 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno subito in conseguenza del recesso dal contratto di appalto della signor
[...]
, pari a complessivi € 2.454,00, relativi alle opere di imbiancatura, CP_1
tinteggiatura e posa del parquet”, oltre alla somma di €1.262,10 per le spese di
CTP ed €2.188,68 per le spese legali “sostenute dal ricorrente nel giudizio cautelare”.
2. Si costituiva eccependo in via preliminare Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Ravenna, foro del consumatore, oltre all'insussistenza dei presupposti per l'adozione del rito semplificato. Nel merito ha domandato: “IN VIA PRINCIPALE • accertato l'inadempimento della Società ricorrente, rigettare le domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, per i motivi tutti meglio esposti nel corso del presente atto;
IN VIA
RICONVENZIONALE: • accertato l'inadempimento della società ricorrente, condannare la al rimborso della complessiva somma di € Controparte_3
41.804,07 (quarantunomilaottocentoquattro/07) per le causali di cui allo schema prodotto in atti, oltre IVA, • accertato l'inadempimento della società ricorrente, condannare a risarcire alla Dott.ssa i danni Parte_1 CP_1
patrimoniali pari a € 29.749,33 (ventinovemilasettecentoquarantanove/33) come quantificati ed esposti nello schema prodotto, oltre alla rifusione delle spese sostenute e versate al prof pari a oltre a € 2.030,08, e così Per_3
complessivamente € 31.779,41 (euro trentunomilasettecentosettantanove/41);
IN OGNI CASO E COMUNQUE, ACCERTATO L'INADEMPIMENTO
DELLA SOCIETÀ RICORRENTE • condannare a risarcire alla Parte_1 pagina 4 di 8 Dott.ssa tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi CP_1
dal medesimo, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. -1223-1224-1337-
1375-1453-1463-2043-2059 c.c., per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, pari, per quanto concerne i danni patrimoniali e alla data di deposito della presente memoria, ad € 31.779,41 = (euro trentunomilasettecentosettantanove/41), o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia • condannare a risarcire alla Parte_1
Dott.ssa i danni non patrimoniali e si chiede, sin d'ora la loro CP_1
liquidazione anche in via equitativa ex artt. 1223-1226 e 2056 c.c. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
Alla prima udienza, ha aderito all'eccezione di incompetenza Parte_1
sollevata dalla convenuta.
Il Giudice, ritenuta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte convenuta, prima facie, non destituita di fondamento, e idonea a definire il giudizio (art. 187 c.p.c.), invitava le parti alla precisazione delle conclusioni;
la causa è stata poi discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
3. L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Giudice adito è fondata.
Il credito azionato con la domanda trova fondamento nel contratto di appalto concluso tra le parti in data 09/02/2023, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà convenuta (cfr. doc. 2 sub all. 1 alla produzione di parte ricorrente), come successivamente integrati con le opere extra (cfr. docc.
3-11 sub all. 1 al fascicolo di parte ricorrente).
Ebbene, nell'ambito del contratto di appalto il foro competente è quello del consumatore, atteso che “Il c.d. foro del consumatore si applica anche alle controversie originate da contratti – ancorché non se ne fornisca la prova documentale – stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 1469 bis, comma
3, n. 19, c.c., stante la natura processuale di tale disposizione, ed anche a quei pagina 5 di 8 giudizi nei quali si azioni un diritto di credito fondato su di una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, poiché queste ultime non costituiscono un'autonoma fonte di obbligazione ma producono soltanto l'effetto di confermare un preesistente rapporto contrattuale (nel caso di specie di appalto), determinando un'astrazione meramente processuale della «causa debendi»” (Cass., 10 giugno 2011, n. 12872).
Difatti, la convenuta non può che essere qualificata Controparte_1
alla stregua di “consumatore” ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per cui è ad essa applicabile la disciplina consumeristica.
Trattasi di competenza territoriale esclusiva, sicché l'eccezione di incompetenza per territorio adito, per essere competente il Tribunale di
Ravenna, risulta fondata (cfr. certificato di residenza in atti). In particolare, si ricorda che il foro del consumatore è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi (cfr. Cass. 20 aprile 2022, n.
12541).
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione spiegata dalla società opponente, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza, essendo competente a decidere sulla pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria, in via esclusiva, il Tribunale di Ravenna.
4. Si tratta ora di stabilire quali siano le conseguenze processuali dell'adesione della ricorrente all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta.
pagina 6 di 8 Orbene, deve innanzitutto osservarsi che il caso esula dall'ambito di applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., che prevede che, a fronte dell'adesione all'eccezione, il giudice deve provvedere con ordinanza e non può provvedere sulle spese.
Infatti, la norma succitata, secondo quanto da essa precisato, viene in rilievo “fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.”, tra i quali rientra invece l'incompetenza ravvisabile nel caso di specie.
La Suprema Corte ribadisce che il foro del consumatore si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude quindi la possibilità di applicare l'art. 38, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 33439/2021; Cass.
3160/2021; Cass. 21989/2021; Cass. 9035/19; Cass. 1951/2018.).
Alla luce delle superiori considerazioni la presente decisione va adottata con sentenza con la quale va assegnato un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente.
5. È necessario poi regolare le spese di lite in conformità all'insegnamento della Suprema Corte in punto di necessità di una statuizione sulle spese a seguito di una pronuncia di incompetenza (ex plurimis Cass.
17187/2019).
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che l'adesione della ricorrente all'eccezione preliminare della convenuta non impedisce di esprimere un giudizio di soccombenza nei confronti della prima con riguardo al profilo della incompetenza, poiché la predetta scelta processuale pare essere stata dettata dall'intento di evitare tale condanna, sul presupposto erroneo che potesse trovare applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c. ovvero di contenerne l'entità.
Peraltro, non può sottacersi che l'errore da essa compiuto non è giustificabile alla luce del fatto che “l'incompetenza non è stata sollevata nel corso del giudizio per a.t.p. promosso davanti al tribunale di monza” (v. verbale del 27/11/2025), se si considera che il procedimento ex artt. 696-696 pagina 7 di 8 bis c.p.c. non è stato instaurato da ma dall'arch. direttore Parte_1 Per_1
dei lavori, il cui rapporto con la convenuta quale contratto d'opera CP_1
intellettuale, è estraneo alla disciplina consumeristica.
6. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, così come modificato con D.M. 147/2022, in base ai valori minimi di liquidazione per le tre fasi in cui si è articolato il giudizio, ridotti del 30% avuto riguardo alla semplicità della questione decisa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza, essendo competente il Tribunale di Ravenna;
2. fissa in mesi tre il termine per la riassunzione davanti al Tribunale competente;
3. condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Controparte_1
complessivi €1.190,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. (se dovute) come per legge.
04/12/2025
Il Giudice
LE CO
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