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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21448/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 21448/2024
tra
CEGO S. A. S. DI IS ZO RC & C.
RICORRENTE
e
MO TR S. R. L.
RESISTENTE
L'11/3/2025, alle ore10.27, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. ALBERTO MALTONI;
per parte resistente l'Avv. ANTONIO NAVARRA;
Dopo ampia discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 21448/2024 promossa da:
CEGO S. A. S. DI IS ZO RC (C. F. 07235500969), elettivamente domiciliata in Milano, via Sant'Eufemia n. 2, con gli Avv.ti ALBERTO MALTONI e ANDREA MALTONI
RICORRENTE
contro
MO TR RL (C. F. 12582540154), elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 6, con l'Avv. ANTONIO NAVARRA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare la responsabilità di MO TR S.R.L. per i danni arrecati nella relazione dell'Arch. AT ZI nel procedimento per ATP svolto avanti a codesto Tribunale sub RG 29765/2023, e, per l'effetto, condannare MO TR S.R. L. al pagamento dell'importo complessivo di € 30.351, 01, di cui € 14.128 oltre iva per i danni da rilascio,
€ 4.321, 26 oltre accessori quali onorari dei consulenti del procedimento per ATP ed € 5.375, 10 oltre accessori quali spese legali del procedimento di primo e secondo grado di ATP, come da D. M. 55/2014 ai valori medi tariffari, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di onorari e spese della presente lite, con la maggiorazione prevista per la redazione dell'atto con collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso dei costi vivi e delle competenze per la procedura di mediazione tenuta”
2 Parte resistente: “Accertata e dichiarata la sussistenza dei dedotti motivi in fatto e diritto eccepiti dalla conduttrice Moon Transport s. r. l., respingere e disattendere tutte le domande avversarie formulate in atti perché infondate e/o non provate in fatto e in diritto. In via accessoria: condannare CEGO s. a. s. di IS ZO RC & C., a titolo di risarcimento danno ex art. 96 co. 3 c. p. c. al pagamento in favore della resistente di un importo pari al doppio delle spese di lite liquidande od in quella diversa maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa o di giustizia. In ogni caso: con vittoria assoluta delle spese e competenze del presente giudizio, del procedimento per accertamento tecnico preventivo e del successivo procedimento per reclamo”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, CEGO S.A.S. DI IS ZO RC & C. adiva questo Tribunale allegando:
- di essere proprietaria del capannone industriale sito in Trezzano sul Naviglio, via Goldoni n. 3, condotto in locazione da MO TR RL dal gennaio 2014 e rilasciato il 15/3/2023;
- che MO TR, sebbene avesse assunto l'obbligo anche delle manutenzioni straordinarie usualmente rimesse al locatore ex art. 1576 c. c., non aveva eseguito, nel corso della locazione, alcuna delle manutenzioni necessarie, causando un danno di complessivi € 14.128 accertato dall'Arch. AT ZI nel procedimento per ATP (relazione del 9/1/2024).
Ciò premesso, concludeva chiedendo la condanna di MO TR RL alla somma complessiva di € 30.351, 01 (di cui € 14.128 oltre iva per danni al capannone, € 4.321, 26 oltre accessori per onorari dei consulenti nel procedimento di ATP ed € 5.375, 10 oltre accessori per spese legali del procedimento di ATP).
Si costituiva regolarmente MO TR S.R.L., che chiedeva il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice per responsabilità aggravata.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso non è fondato.
E' risarcibile soltanto il danno effettivo.
Nel caso in esame parte attrice non ha riportato alcun danno per mancata esecuzione di opere di manutenzione al capannone e si è autoprodotta il danno per le spese dell'accertamento tecnico preventivo.
Risulta chiaramente dagli atti che parte attrice il 7/10/2021 aveva stipulato un contratto preliminare con CL AN & LI s. r. l. con il quale si era impegnata a vendere, al prezzo di € 817.500, il capannone sito in Trezzano sul Naviglio, via Goldoni n. 3, condotto in locazione da MO TR S.R.L. (cfr. atto notaio Francesca Lavezza di Milano n. 11.201 di repertorio, doc. 16 di parte convenuta) ed il 6/10/2023 ha venduto alla società CL AN & LI s. r. l. il capannone “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte acquirente” al prezzo,
3 originariamente concordato fra le parti, di € 817.500 (cfr. atto notaio Francesca Lavezza di Milano n. 13424 di repertorio, doc. 17 di parte convenuta). Il capannone, pertanto, non subiva alcun deprezzamento per effetto della mancata esecuzione delle opere di manutenzione accertate dall'Arch. AT ZI, atteso che lo stato di manutenzione del capannone non è stato preso in considerazione dal contratto di vendita del 2023 (né dal contratto preliminare del 2021) alla luce della necessità di parte acquirente di effettuare sull'immobile importanti interventi, per renderlo confacente alle proprie esigenze (cfr. art. 6 dell'atto di acquisto del 6/10/2023, cit.).
Parte attrice non ha pertanto subito alcun danno dalla mancata esecuzione di opere di manutenzione al capannone, che ha venduto nello stato in cui si trovava, di nessun interesse per l'acquirente che lo ha acquistato per ristrutturato completamente, al prezzo originariamente stabilito.
Per quanto riguarda, poi, il lamentato danno derivante dalle spese per ATP, il risarcimento non è dovuto perché si tratta di danni che parte attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 cpv. c. c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ex art. 5 DM 55/2014 e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Non può trovare accoglimento la domanda di condannare CEGO S.A.S. DI IS ZO RC & C. per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c. p. c. Si tratta di una figura juris che assolve una funzione risarcitoria e che si inquadra nella responsabilità extracontrattuale per violazione del precetto generale del neminem laedere. Attenendo alla condotta processuale della parte soccombente, costituisce una “figura speciale” della più generale fattispecie della responsabilità per fatto illecito prevista dall'art. 2043 c. c.. Coerentemente con la sua natura risarcitoria, la parte vittoriosa che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento “oggettivo” (esistenza ed entità di un danno concreto ed effettivo patito) e di quello “soggettivo” (“mala fede” o “colpa grave”) della fattispecie. Si tratta di una figura di responsabilità aggravata costituita in maniera tale da imporre alla parte vittoriosa oneri probatori particolarmente gravosi, oneri che non sono stati soddisfatti nel caso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 21448/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda formulata da CEGO S.A.S. DI IS ZO RC & C. nei confronti di MO TR S.R.L.;
2) condanna CEGO S.A.S. DI IS ZO RC & C. alla refusione in favore di MO TR S.R.L. delle spese di lite, che si liquidano in € 3.800 (euro tremilaottocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
4 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 11/3/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
5
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 21448/2024
tra
CEGO S. A. S. DI IS ZO RC & C.
RICORRENTE
e
MO TR S. R. L.
RESISTENTE
L'11/3/2025, alle ore10.27, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. ALBERTO MALTONI;
per parte resistente l'Avv. ANTONIO NAVARRA;
Dopo ampia discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 21448/2024 promossa da:
CEGO S. A. S. DI IS ZO RC (C. F. 07235500969), elettivamente domiciliata in Milano, via Sant'Eufemia n. 2, con gli Avv.ti ALBERTO MALTONI e ANDREA MALTONI
RICORRENTE
contro
MO TR RL (C. F. 12582540154), elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 6, con l'Avv. ANTONIO NAVARRA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare la responsabilità di MO TR S.R.L. per i danni arrecati nella relazione dell'Arch. AT ZI nel procedimento per ATP svolto avanti a codesto Tribunale sub RG 29765/2023, e, per l'effetto, condannare MO TR S.R. L. al pagamento dell'importo complessivo di € 30.351, 01, di cui € 14.128 oltre iva per i danni da rilascio,
€ 4.321, 26 oltre accessori quali onorari dei consulenti del procedimento per ATP ed € 5.375, 10 oltre accessori quali spese legali del procedimento di primo e secondo grado di ATP, come da D. M. 55/2014 ai valori medi tariffari, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di onorari e spese della presente lite, con la maggiorazione prevista per la redazione dell'atto con collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso dei costi vivi e delle competenze per la procedura di mediazione tenuta”
2 Parte resistente: “Accertata e dichiarata la sussistenza dei dedotti motivi in fatto e diritto eccepiti dalla conduttrice Moon Transport s. r. l., respingere e disattendere tutte le domande avversarie formulate in atti perché infondate e/o non provate in fatto e in diritto. In via accessoria: condannare CEGO s. a. s. di IS ZO RC & C., a titolo di risarcimento danno ex art. 96 co. 3 c. p. c. al pagamento in favore della resistente di un importo pari al doppio delle spese di lite liquidande od in quella diversa maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa o di giustizia. In ogni caso: con vittoria assoluta delle spese e competenze del presente giudizio, del procedimento per accertamento tecnico preventivo e del successivo procedimento per reclamo”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, CEGO S.A.S. DI IS ZO RC & C. adiva questo Tribunale allegando:
- di essere proprietaria del capannone industriale sito in Trezzano sul Naviglio, via Goldoni n. 3, condotto in locazione da MO TR RL dal gennaio 2014 e rilasciato il 15/3/2023;
- che MO TR, sebbene avesse assunto l'obbligo anche delle manutenzioni straordinarie usualmente rimesse al locatore ex art. 1576 c. c., non aveva eseguito, nel corso della locazione, alcuna delle manutenzioni necessarie, causando un danno di complessivi € 14.128 accertato dall'Arch. AT ZI nel procedimento per ATP (relazione del 9/1/2024).
Ciò premesso, concludeva chiedendo la condanna di MO TR RL alla somma complessiva di € 30.351, 01 (di cui € 14.128 oltre iva per danni al capannone, € 4.321, 26 oltre accessori per onorari dei consulenti nel procedimento di ATP ed € 5.375, 10 oltre accessori per spese legali del procedimento di ATP).
Si costituiva regolarmente MO TR S.R.L., che chiedeva il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice per responsabilità aggravata.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso non è fondato.
E' risarcibile soltanto il danno effettivo.
Nel caso in esame parte attrice non ha riportato alcun danno per mancata esecuzione di opere di manutenzione al capannone e si è autoprodotta il danno per le spese dell'accertamento tecnico preventivo.
Risulta chiaramente dagli atti che parte attrice il 7/10/2021 aveva stipulato un contratto preliminare con CL AN & LI s. r. l. con il quale si era impegnata a vendere, al prezzo di € 817.500, il capannone sito in Trezzano sul Naviglio, via Goldoni n. 3, condotto in locazione da MO TR S.R.L. (cfr. atto notaio Francesca Lavezza di Milano n. 11.201 di repertorio, doc. 16 di parte convenuta) ed il 6/10/2023 ha venduto alla società CL AN & LI s. r. l. il capannone “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte acquirente” al prezzo,
3 originariamente concordato fra le parti, di € 817.500 (cfr. atto notaio Francesca Lavezza di Milano n. 13424 di repertorio, doc. 17 di parte convenuta). Il capannone, pertanto, non subiva alcun deprezzamento per effetto della mancata esecuzione delle opere di manutenzione accertate dall'Arch. AT ZI, atteso che lo stato di manutenzione del capannone non è stato preso in considerazione dal contratto di vendita del 2023 (né dal contratto preliminare del 2021) alla luce della necessità di parte acquirente di effettuare sull'immobile importanti interventi, per renderlo confacente alle proprie esigenze (cfr. art. 6 dell'atto di acquisto del 6/10/2023, cit.).
Parte attrice non ha pertanto subito alcun danno dalla mancata esecuzione di opere di manutenzione al capannone, che ha venduto nello stato in cui si trovava, di nessun interesse per l'acquirente che lo ha acquistato per ristrutturato completamente, al prezzo originariamente stabilito.
Per quanto riguarda, poi, il lamentato danno derivante dalle spese per ATP, il risarcimento non è dovuto perché si tratta di danni che parte attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 cpv. c. c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ex art. 5 DM 55/2014 e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Non può trovare accoglimento la domanda di condannare CEGO S.A.S. DI IS ZO RC & C. per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c. p. c. Si tratta di una figura juris che assolve una funzione risarcitoria e che si inquadra nella responsabilità extracontrattuale per violazione del precetto generale del neminem laedere. Attenendo alla condotta processuale della parte soccombente, costituisce una “figura speciale” della più generale fattispecie della responsabilità per fatto illecito prevista dall'art. 2043 c. c.. Coerentemente con la sua natura risarcitoria, la parte vittoriosa che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento “oggettivo” (esistenza ed entità di un danno concreto ed effettivo patito) e di quello “soggettivo” (“mala fede” o “colpa grave”) della fattispecie. Si tratta di una figura di responsabilità aggravata costituita in maniera tale da imporre alla parte vittoriosa oneri probatori particolarmente gravosi, oneri che non sono stati soddisfatti nel caso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 21448/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda formulata da CEGO S.A.S. DI IS ZO RC & C. nei confronti di MO TR S.R.L.;
2) condanna CEGO S.A.S. DI IS ZO RC & C. alla refusione in favore di MO TR S.R.L. delle spese di lite, che si liquidano in € 3.800 (euro tremilaottocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
4 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 11/3/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
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