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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4507 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39108/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 30 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza del 8 maggio
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
● (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Controparte_1 P.IVA_1
Ferraris, elettivamente domiciliato in Torino, alla via Luigi Cibrario n. 13, presso il difensore ricorrente/opponente contro
● (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_2 P.IVA_2
Stefania Pagano e Sara Pagliosa, elettivamente domiciliato in , alla via Guastalla n. 6, presso gli CP_2
uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto/opposto
Oggetto: opposizione all'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 32 d. lgs. n. 150/2011 e 281 decies c.p.c. chiedeva a Controparte_1
questo Tribunale, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 20240430996682881523919 per euro 15.531,79 emessa dal in data Controparte_2
11-09-2024 e notificata in data 02-10-2024, nonché, in via principale,
l'annullamento/illegittimità/inefficacia del predetto provvedimento.
pagina 2 di 6 In primo luogo, parte attrice, quale società autorizzata al noleggio di autovetture a breve e lungo termine, dopo aver ricevuto dal di , a mezzo pec, la notifica dei verbali di CP_2 CP_2
contestazione della violazione, trasmetteva all'TE la documentazione richiesta e necessaria per la notifica di dette infrazioni ai reali trasgressori;
l'invio avveniva mediante gli stessi indirizzi pec utilizzati dal per la notifica dei verbali. Solo a seguito della notifica dell'ingiunzione di pagamento, la CP_2
società opponente apprendeva che la documentazione inviata non era pervenuta al convenuto, in quanto si trattava di indirizzi “noreply”; pertanto, invocava la buona fede dell'operatore, che non conosceva la lingua inglese e riteneva di aver inoltrato la documentazione ad un indirizzo corretto, avendo sempre ricevuto le ricevute di consegna.
In secondo luogo, parte opponente eccepiva la nullità/invalidità delle notifiche pervenute dal CP_2
di , in quanto trasmesse da indirizzi pec non censiti nei pubblici registri. CP_2
Con decreto del 28-11-2024, il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 18-02-
2025.
In data 04-02-2025 si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta, deducendo ed eccependo quanto segue:
- l'ingiunzione di pagamento opposta è stata emessa a seguito del mancato pagamento di n. 50 verbali relativi a violazioni del Codice della Strada, tutti regolarmente notificati alla società opponente;
- la società opponente non può invocare la buona fede per aver erroneamente risposto ad un indirizzo pec noreply perché anche nel testo del messaggio era contenuto l'avvertimento di non rispondere a tale pec;
- i verbali notificati dagli indirizzi noreply sono stati regolarmente ricevuti dalla società, che, quindi, non può eccepire l'invalidità del procedimento notificatorio.
Il convenuto chiedeva, quindi, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e, in via principale, il rigetto delle domande formulate da Controparte_1
con conferma dell'ingiunzione opposta.
[...]
All'udienza del 18-02-2025, il Giudice rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 08-05-2025.
A tale udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice decideva la causa come da sentenza in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda formulata da è infondata e deve essere rigettata per la ragioni Controparte_1
pagina 3 di 6 che seguono.
In ordine alla normativa della materia, con particolare riferimento al procedimento di ingiunzione fiscale, si osserva quanto segue.
Il R.D. n. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile. La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d'imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'TE pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione all'ingiunzione è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata (Cass. civ., sez. 3, n. 3341/2009) e l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di talché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria.
L'ingiunzione di cui al citato regio decreto, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.p.r. n. 43/1988, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. civ., sez. 1, n. 22792/2011).
A tali considerazioni va poi aggiunto che l'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente pagina 4 di 6 dalla sua notifica, non costituendo la mancanza di questa ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare una opposizione per ottenerne la caducazione (cfr. Cass. n.
20360/2006).
2.1. Venendo al merito della questione, in primo luogo la società opponente ha invocato la buona fede per aver connesso l'errore scusabile di inviare la documentazione relativa al noleggio delle autovetture sanzionate a indirizzi pec qualificati come noreply, dai quali però erano pervenute le notifiche dei verbali di accertamento della violazione.
La censura non è fondata.
A prescindere dalla conoscenza o meno della lingua inglese che, in questo caso, è irrilevante, il messaggio pervenuto via pec unitamente al verbale di contestazione avvertiva chiaramente il destinatario dell'impossibilità di rispondere perché si trattava di indirizzo mail non programmato per la ricezione (“Attenzione! Non rispondere a questo messaggio poiché è stato inviato da un indirizzo mail non programmato per la ricezione”).
L'avvertimento era collocato al termine del messaggio, in posizione un po' distaccata dal resto del testo, così da renderlo ben visibile.
Inoltre, la relata di notifica indicava un diverso indirizzo mail per chiedere informazioni e relazionarsi con l'TE . Email_1
Infine, va considerata la circostanza che la società opponente è un operatore professionale che lavora da diversi anni nel campo del noleggio di autovetture (cfr. visura camerale-doc. n.59 dell'opponente)
e, quindi, avvezza ad interagire con la pubblica amministrazione, nonché a conoscenza della procedura da adottare nel caso di notifica di verbali di contestazione per le autovetture noleggiate.
2.2. In secondo luogo, la società opponente ha rilevato che la notifica dei verbali di contestazione è stata effettuata da indirizzi pec non censiti dai pubblici registri, con conseguente nullità/inefficacia della notifica stessa e degli atti successivi. Secondo la prospettazione dell'opponente, la notifica è stata effettuata in violazione dell'art. 3 bis L. n. 53/1994, nonché della normativa in materia tributaria.
La doglianza è priva di pregio.
La L. n. 53/1994 non riguarda il caso in esame, trattando delle “notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.
Parimenti, non può essere invocata la normativa in materia tributaria, atteso che la fattispecie in pagina 5 di 6 oggetto riguarda il procedimento amministrativo e, in particolare, il procedimento sanzionatorio.
Infine, non può trovare applicazione l'art. 156 c.p.c., che tutela dalla nullità gli atti che hanno, comunque, raggiunto lo scopo cui sono destinati, atteso che gli indirizzi pec noreply non erano abilitati a ricevere notifiche e, quindi, nessun atto è pervenuto nella sfera di conoscenza/conoscibilità dell'TE.
In conclusione, l'ingiunzione di pagamento è stata legittimamente emessa nei confronti di DGA Group
Italia s.p.a., quale proprietaria dei mezzi sanzionati, in mancanza di opposizione ai verbali di contestazione e non essendo pervenuta all'TE la documentazione necessaria per escludere l'imputabilità della società opponente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte convenuta e a carico della parte opponente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori minimi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e le domande ivi svolte, con conferma Controparte_1
dell'ingiunzione di pagamento n. 20240430996682881523919 per euro 15.531,79 emessa dal CP_2
[...
in data 11-09-2024 e notificata in data 02-10-2024; CP_2
2) condanna al pagamento, in favore della parte convenuta delle spese di lite, Controparte_1
liquidate in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 30 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 30 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza del 8 maggio
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
● (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Controparte_1 P.IVA_1
Ferraris, elettivamente domiciliato in Torino, alla via Luigi Cibrario n. 13, presso il difensore ricorrente/opponente contro
● (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_2 P.IVA_2
Stefania Pagano e Sara Pagliosa, elettivamente domiciliato in , alla via Guastalla n. 6, presso gli CP_2
uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto/opposto
Oggetto: opposizione all'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 32 d. lgs. n. 150/2011 e 281 decies c.p.c. chiedeva a Controparte_1
questo Tribunale, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 20240430996682881523919 per euro 15.531,79 emessa dal in data Controparte_2
11-09-2024 e notificata in data 02-10-2024, nonché, in via principale,
l'annullamento/illegittimità/inefficacia del predetto provvedimento.
pagina 2 di 6 In primo luogo, parte attrice, quale società autorizzata al noleggio di autovetture a breve e lungo termine, dopo aver ricevuto dal di , a mezzo pec, la notifica dei verbali di CP_2 CP_2
contestazione della violazione, trasmetteva all'TE la documentazione richiesta e necessaria per la notifica di dette infrazioni ai reali trasgressori;
l'invio avveniva mediante gli stessi indirizzi pec utilizzati dal per la notifica dei verbali. Solo a seguito della notifica dell'ingiunzione di pagamento, la CP_2
società opponente apprendeva che la documentazione inviata non era pervenuta al convenuto, in quanto si trattava di indirizzi “noreply”; pertanto, invocava la buona fede dell'operatore, che non conosceva la lingua inglese e riteneva di aver inoltrato la documentazione ad un indirizzo corretto, avendo sempre ricevuto le ricevute di consegna.
In secondo luogo, parte opponente eccepiva la nullità/invalidità delle notifiche pervenute dal CP_2
di , in quanto trasmesse da indirizzi pec non censiti nei pubblici registri. CP_2
Con decreto del 28-11-2024, il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 18-02-
2025.
In data 04-02-2025 si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta, deducendo ed eccependo quanto segue:
- l'ingiunzione di pagamento opposta è stata emessa a seguito del mancato pagamento di n. 50 verbali relativi a violazioni del Codice della Strada, tutti regolarmente notificati alla società opponente;
- la società opponente non può invocare la buona fede per aver erroneamente risposto ad un indirizzo pec noreply perché anche nel testo del messaggio era contenuto l'avvertimento di non rispondere a tale pec;
- i verbali notificati dagli indirizzi noreply sono stati regolarmente ricevuti dalla società, che, quindi, non può eccepire l'invalidità del procedimento notificatorio.
Il convenuto chiedeva, quindi, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e, in via principale, il rigetto delle domande formulate da Controparte_1
con conferma dell'ingiunzione opposta.
[...]
All'udienza del 18-02-2025, il Giudice rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 08-05-2025.
A tale udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice decideva la causa come da sentenza in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda formulata da è infondata e deve essere rigettata per la ragioni Controparte_1
pagina 3 di 6 che seguono.
In ordine alla normativa della materia, con particolare riferimento al procedimento di ingiunzione fiscale, si osserva quanto segue.
Il R.D. n. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile. La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d'imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'TE pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione all'ingiunzione è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata (Cass. civ., sez. 3, n. 3341/2009) e l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di talché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria.
L'ingiunzione di cui al citato regio decreto, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.p.r. n. 43/1988, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. civ., sez. 1, n. 22792/2011).
A tali considerazioni va poi aggiunto che l'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente pagina 4 di 6 dalla sua notifica, non costituendo la mancanza di questa ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare una opposizione per ottenerne la caducazione (cfr. Cass. n.
20360/2006).
2.1. Venendo al merito della questione, in primo luogo la società opponente ha invocato la buona fede per aver connesso l'errore scusabile di inviare la documentazione relativa al noleggio delle autovetture sanzionate a indirizzi pec qualificati come noreply, dai quali però erano pervenute le notifiche dei verbali di accertamento della violazione.
La censura non è fondata.
A prescindere dalla conoscenza o meno della lingua inglese che, in questo caso, è irrilevante, il messaggio pervenuto via pec unitamente al verbale di contestazione avvertiva chiaramente il destinatario dell'impossibilità di rispondere perché si trattava di indirizzo mail non programmato per la ricezione (“Attenzione! Non rispondere a questo messaggio poiché è stato inviato da un indirizzo mail non programmato per la ricezione”).
L'avvertimento era collocato al termine del messaggio, in posizione un po' distaccata dal resto del testo, così da renderlo ben visibile.
Inoltre, la relata di notifica indicava un diverso indirizzo mail per chiedere informazioni e relazionarsi con l'TE . Email_1
Infine, va considerata la circostanza che la società opponente è un operatore professionale che lavora da diversi anni nel campo del noleggio di autovetture (cfr. visura camerale-doc. n.59 dell'opponente)
e, quindi, avvezza ad interagire con la pubblica amministrazione, nonché a conoscenza della procedura da adottare nel caso di notifica di verbali di contestazione per le autovetture noleggiate.
2.2. In secondo luogo, la società opponente ha rilevato che la notifica dei verbali di contestazione è stata effettuata da indirizzi pec non censiti dai pubblici registri, con conseguente nullità/inefficacia della notifica stessa e degli atti successivi. Secondo la prospettazione dell'opponente, la notifica è stata effettuata in violazione dell'art. 3 bis L. n. 53/1994, nonché della normativa in materia tributaria.
La doglianza è priva di pregio.
La L. n. 53/1994 non riguarda il caso in esame, trattando delle “notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.
Parimenti, non può essere invocata la normativa in materia tributaria, atteso che la fattispecie in pagina 5 di 6 oggetto riguarda il procedimento amministrativo e, in particolare, il procedimento sanzionatorio.
Infine, non può trovare applicazione l'art. 156 c.p.c., che tutela dalla nullità gli atti che hanno, comunque, raggiunto lo scopo cui sono destinati, atteso che gli indirizzi pec noreply non erano abilitati a ricevere notifiche e, quindi, nessun atto è pervenuto nella sfera di conoscenza/conoscibilità dell'TE.
In conclusione, l'ingiunzione di pagamento è stata legittimamente emessa nei confronti di DGA Group
Italia s.p.a., quale proprietaria dei mezzi sanzionati, in mancanza di opposizione ai verbali di contestazione e non essendo pervenuta all'TE la documentazione necessaria per escludere l'imputabilità della società opponente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte convenuta e a carico della parte opponente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori minimi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e le domande ivi svolte, con conferma Controparte_1
dell'ingiunzione di pagamento n. 20240430996682881523919 per euro 15.531,79 emessa dal CP_2
[...
in data 11-09-2024 e notificata in data 02-10-2024; CP_2
2) condanna al pagamento, in favore della parte convenuta delle spese di lite, Controparte_1
liquidate in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 30 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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