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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/08/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
RG 1822/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( parte rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Stracuzzi e Parte_1 P.IVA_1 domiciliata come in atti.
PARTE OPPONENTE
Contro
( e avv. FRANCESCO MARIA in proprio Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ) parte rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maria Formica e CodiceFiscale_2 domiciliata come in atti
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivazione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte opponente spiega gravame avverso l'atto di precetto notificato in data 9 ottobre 2019 per euro 6.445,39 a titolo di spese legali come meglio infra.
Contesta l'intimazione rilevando piuttosto la posizione debitoria del socio verso la Pt_2 cooperativa per complessivi euro 5.161,23.
Conclude chiedendo di dichiararsi l'estinzione del credito vantato per effetto della compensazione giudiziale con il debito rilevato, nonchè in via riconvenzionale, di dichiarare il debito in capo all'opposto verso la cooperativa per la residua somma di euro 1.478,31, per effetto della compensazione.
La parte opposta contesta ogni assunto, deducendo l'inammissibilità della domanda di compensazione per difetto dei caratteri di certezza, liquidità e esigibilità dell'asserito credito.
Conclude chiedendo il rigetto delle domande e la conferma dell'importo di cui al precetto.
Nel merito, alla luce del contenuto degli atti e della documentazione prodotta si rileva.
L'atto di precetto per cui è opposizione, intima il pagamento all'opponente della somma di euro 2.762,47, dovuta a titolo di spese legali distratte in favore dell'avv. Francesco Maria Formica in seno alla sentenza n. 340/2016 resa dalla Corte D'Appello di Messina, a saldo degli importi corrisposti dalla cooperativa, oltre ad ed euro 3.310,06 a titolo di spese legali liquidate in favore di in seno alla sentenza n. 12697/2019 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio Parte_3 come ivi specificato.
Esaminati gli atti, il precetto per cui è opposizione deve ritenersi correttamente intimato ed, in difetto di contestazioni, né di statuizioni modificative successive, deve assegnarsi valida efficacia esecutiva.
Non potrà riconoscersi invece la domanda di compensazione spiegata dall'opponente.
Si premette il pronunciamento già avviato della giurisprudenza di legittimità a SS.UU in tema a sancire i presupposti sostanziali ed oggettivi, del credito opposto in compensazione, quali la liquidità, che include il requisito della certezza, e l'esigibilità. Chiarisce la Corte che solo verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice può dichiarare l'estinzione del credito principale per compensazione a decorrere dalla coesistenza con il controcredito. Diversamente qualora il credito opposto in compensazione sia certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte nel suo ammontare, alla compensazione può procedersi soltanto qualora la liquidazione sia facile e pronta a norma dell'art. 1243, comma 2°, c.c. interpretandosi detta locuzione quale
2 "accertamento - nel senso di determinabilità - pronto, ossia in tempo processuale breve, e facile, ossia metodicamente semplice (es. mediante calcolo degli interessi)” (cosi Cass. SS.UU.
n.23225/2016).
Seguendo dette indicazioni, la certezza del credito si pone, dunque, quale antecedente logico, implicitamente richiesto dalla norma ai fini della compensazione, così che il credito che non può dirsi certo, dunque definitivo, non è opponibile in compensazione giudiziale.
Nel caso in esame, l'opponente propone l'eccezione riferendo di diciassette delibere adottate dalla cooperativa, nel periodo intercorso tra l'anno 1987 e l'anno 2015, che darebbero conto di un ammontare complessivo di euro 24.541,20 per spese sostenute dalla cooperativa, di cui euro
17.141,20 corrisposti nel vecchio conio ed euro 7.400,00 corrisposti successivamente, cui vanno detratte le somme pari ad euro 7.230,40 relative a spese amministrative di gestione della cooperativa stessa.
Si rileva come, a fronte della documentazione prodotta e le ferme contestazioni mosse dalla parte opposta che ne disconosce titoli ed importi, le deduzioni contabili assunte dall'opponente che, invero, difettano di specificità, limitandosi sostanzialmente a riportare saldi numerici in termini meramente assertivi, non suffragate da alcun riscontro di bilancio, anche sintetico, a riprova delle poste di dare-avere, non potranno essere assunte.
Nulla emerge in ordine alle presunte voci di spesa, né si riporta alcun prospetto analitico, come era da attendersi, che ne consenta la valutazione;
è omesso peraltro ogni riferimento allo specifico deliberato da cui detti importi risulterebbero definitivamente approvati nei termini dedotti in domanda e risultando, per il resto, pur incongruente la somma algebrica delle cifre esposte, rispetto all'importo preteso in compensazione, cifre che non è dato riscontrare in nessuna delle delibere prodotte.
Postulati tutti imprescindibili a ritenere la certezza del credito, così da precludere ogni approfondimento istruttorio sul punto, non potendosi, secondo noti principi, affidare al processo la ricerca della fondatezza di fatti allegati sostanzialmente in termini non specifici né circostanziati. Su dette premesse infatti non troverebbe neppure giustificazione il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, assumendo carattere evidentemente esplorativo, appunto perché finalizzato a elaborare dati numerici a verifica di mere affermazioni, non sostenute da compiute deduzioni ed elementi di riscontro.
Né per il resto potrà essere asseverata la relazione del contabile fiduciario della cooperativa ad attestare che, “viste le delibere del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci, con le quali si chiedono ai soci le spese di costruzione degli alloggi per euro 17.310,80” e “riscontrati
3 tutti i versamenti del socio che ammontano ad euro 12.149.57”, il medesimo “è ancora debitore per l'importo di euro 5.161,23”. Conclusione che, giusta la dichiarazione parimenti assertiva, rassegnata sulla scorta di riferimenti numerici di cui non è dato trarre le poste di verifica, né parimenti, il computo eseguito a fondamento dei saldi riferiti, non consente di essere assunta, dovendosi anche considerare che il dato peraltro non si concilia con le diverse deduzioni contabili esposte come in domanda della cooperativa, sopra richiamate.
Il complessivo compendio processuale preclude, dunque, di poter assegnare al credito opposto il carattere della certezza – ancor prima di quello della liquidità, comunque di accertamento né facile, nè pronto - quale imprescindibile antecedente per procedere alla valutazione della domanda di compensazione.
In conclusione il credito complessivamente intimato in seno all'atto di precetto opposto può essere confermato, dovendosi rigettare le contrarie domande.
Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in misura dello scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta l'opposizione.
Dichiara il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata.
Condanna la al pagamento in favore di parte opposta delle Controparte_3 spese del giudizio liquidate in euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute,
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 13 agosto 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( parte rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Stracuzzi e Parte_1 P.IVA_1 domiciliata come in atti.
PARTE OPPONENTE
Contro
( e avv. FRANCESCO MARIA in proprio Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ) parte rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maria Formica e CodiceFiscale_2 domiciliata come in atti
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivazione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte opponente spiega gravame avverso l'atto di precetto notificato in data 9 ottobre 2019 per euro 6.445,39 a titolo di spese legali come meglio infra.
Contesta l'intimazione rilevando piuttosto la posizione debitoria del socio verso la Pt_2 cooperativa per complessivi euro 5.161,23.
Conclude chiedendo di dichiararsi l'estinzione del credito vantato per effetto della compensazione giudiziale con il debito rilevato, nonchè in via riconvenzionale, di dichiarare il debito in capo all'opposto verso la cooperativa per la residua somma di euro 1.478,31, per effetto della compensazione.
La parte opposta contesta ogni assunto, deducendo l'inammissibilità della domanda di compensazione per difetto dei caratteri di certezza, liquidità e esigibilità dell'asserito credito.
Conclude chiedendo il rigetto delle domande e la conferma dell'importo di cui al precetto.
Nel merito, alla luce del contenuto degli atti e della documentazione prodotta si rileva.
L'atto di precetto per cui è opposizione, intima il pagamento all'opponente della somma di euro 2.762,47, dovuta a titolo di spese legali distratte in favore dell'avv. Francesco Maria Formica in seno alla sentenza n. 340/2016 resa dalla Corte D'Appello di Messina, a saldo degli importi corrisposti dalla cooperativa, oltre ad ed euro 3.310,06 a titolo di spese legali liquidate in favore di in seno alla sentenza n. 12697/2019 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio Parte_3 come ivi specificato.
Esaminati gli atti, il precetto per cui è opposizione deve ritenersi correttamente intimato ed, in difetto di contestazioni, né di statuizioni modificative successive, deve assegnarsi valida efficacia esecutiva.
Non potrà riconoscersi invece la domanda di compensazione spiegata dall'opponente.
Si premette il pronunciamento già avviato della giurisprudenza di legittimità a SS.UU in tema a sancire i presupposti sostanziali ed oggettivi, del credito opposto in compensazione, quali la liquidità, che include il requisito della certezza, e l'esigibilità. Chiarisce la Corte che solo verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice può dichiarare l'estinzione del credito principale per compensazione a decorrere dalla coesistenza con il controcredito. Diversamente qualora il credito opposto in compensazione sia certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte nel suo ammontare, alla compensazione può procedersi soltanto qualora la liquidazione sia facile e pronta a norma dell'art. 1243, comma 2°, c.c. interpretandosi detta locuzione quale
2 "accertamento - nel senso di determinabilità - pronto, ossia in tempo processuale breve, e facile, ossia metodicamente semplice (es. mediante calcolo degli interessi)” (cosi Cass. SS.UU.
n.23225/2016).
Seguendo dette indicazioni, la certezza del credito si pone, dunque, quale antecedente logico, implicitamente richiesto dalla norma ai fini della compensazione, così che il credito che non può dirsi certo, dunque definitivo, non è opponibile in compensazione giudiziale.
Nel caso in esame, l'opponente propone l'eccezione riferendo di diciassette delibere adottate dalla cooperativa, nel periodo intercorso tra l'anno 1987 e l'anno 2015, che darebbero conto di un ammontare complessivo di euro 24.541,20 per spese sostenute dalla cooperativa, di cui euro
17.141,20 corrisposti nel vecchio conio ed euro 7.400,00 corrisposti successivamente, cui vanno detratte le somme pari ad euro 7.230,40 relative a spese amministrative di gestione della cooperativa stessa.
Si rileva come, a fronte della documentazione prodotta e le ferme contestazioni mosse dalla parte opposta che ne disconosce titoli ed importi, le deduzioni contabili assunte dall'opponente che, invero, difettano di specificità, limitandosi sostanzialmente a riportare saldi numerici in termini meramente assertivi, non suffragate da alcun riscontro di bilancio, anche sintetico, a riprova delle poste di dare-avere, non potranno essere assunte.
Nulla emerge in ordine alle presunte voci di spesa, né si riporta alcun prospetto analitico, come era da attendersi, che ne consenta la valutazione;
è omesso peraltro ogni riferimento allo specifico deliberato da cui detti importi risulterebbero definitivamente approvati nei termini dedotti in domanda e risultando, per il resto, pur incongruente la somma algebrica delle cifre esposte, rispetto all'importo preteso in compensazione, cifre che non è dato riscontrare in nessuna delle delibere prodotte.
Postulati tutti imprescindibili a ritenere la certezza del credito, così da precludere ogni approfondimento istruttorio sul punto, non potendosi, secondo noti principi, affidare al processo la ricerca della fondatezza di fatti allegati sostanzialmente in termini non specifici né circostanziati. Su dette premesse infatti non troverebbe neppure giustificazione il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, assumendo carattere evidentemente esplorativo, appunto perché finalizzato a elaborare dati numerici a verifica di mere affermazioni, non sostenute da compiute deduzioni ed elementi di riscontro.
Né per il resto potrà essere asseverata la relazione del contabile fiduciario della cooperativa ad attestare che, “viste le delibere del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci, con le quali si chiedono ai soci le spese di costruzione degli alloggi per euro 17.310,80” e “riscontrati
3 tutti i versamenti del socio che ammontano ad euro 12.149.57”, il medesimo “è ancora debitore per l'importo di euro 5.161,23”. Conclusione che, giusta la dichiarazione parimenti assertiva, rassegnata sulla scorta di riferimenti numerici di cui non è dato trarre le poste di verifica, né parimenti, il computo eseguito a fondamento dei saldi riferiti, non consente di essere assunta, dovendosi anche considerare che il dato peraltro non si concilia con le diverse deduzioni contabili esposte come in domanda della cooperativa, sopra richiamate.
Il complessivo compendio processuale preclude, dunque, di poter assegnare al credito opposto il carattere della certezza – ancor prima di quello della liquidità, comunque di accertamento né facile, nè pronto - quale imprescindibile antecedente per procedere alla valutazione della domanda di compensazione.
In conclusione il credito complessivamente intimato in seno all'atto di precetto opposto può essere confermato, dovendosi rigettare le contrarie domande.
Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in misura dello scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta l'opposizione.
Dichiara il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata.
Condanna la al pagamento in favore di parte opposta delle Controparte_3 spese del giudizio liquidate in euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute,
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 13 agosto 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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