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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/10/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2958/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 2 ottobre 2025 alle ore 12,11 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2958/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
GE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_3 CP_1
Ricorrenti contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI SIMONE CP_2 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI SIMONE Controparte_3 C.F._2
Resistenti
Compaiono per i ricorrenti l'avv. e per i resistenti, presenti personalmente, l'avv. Patrizia CP_1
Ballini in sostituzione dell'avv. Simone Rossi.
L'Avv. precisa le conclusioni come segue: CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Livorno, Giudice designato, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda svolta a mezzo del presente ricorso, NEL MERITO: “Condannare i convenuti sigg.ri
[...]
e , finanche in solido fra loro, al pagamento a favore di;
- CP_2 Controparte_3 Controparte_4
della somma complessiva pari ad Euro 6.094,41= (Euro seimilanovantaquattro e 41 c.mi) oltre
[...]
Iva all'aliquota del 10%, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- della Parte_1 somma complessiva pari ad Euro 2.927,13= (Euro duemilanovecentoventisette e 13 c.mi) oltre Iva all'aliquota del 10%, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- Geom. della Parte_2
pagina 1 di 7 somma complessiva pari ad Euro 315,00= (Euro trecentoquindici), oltre CPG all'aliquota del 4% ed
IVA all'aliquota del 22%). - condannare i convenuti sigg.ri e , finanche CP_2 Controparte_3 in solido fra loro, alla ripetizione nel favore dei ricorrenti (in solido fra essi) della somma complessiva di € 4.092,00= (Euro quattromilanovantadue), quale somma da quest'ultimi pagata al CTU ing. CP_5 nel procedimento ex art. 696 bis cpc;
- condannare i convenuti sigg.ri e , CP_2 Controparte_3 finanche in solido fra loro, alla ripetizione nel favore dei ricorrenti (in solido fra essi) della somma complessiva di € 5.601,44= (Euro cinquemila seicentouno e 44 c.mi) quale somma da quest'ultimi pagata al sottoscritto legale per le competenze rese nel procedimento ex art. 696 bis cpc;
chiede di rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da quantificarsi ex D.M. Giustizia n. 55/2014
e successive modificazioni”.
L'avv. Patrizia Ballini precisa che conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione respinta,
accertato e dichiarato tutto quanto esposto in premessa: -In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie già formulate e non ammesse, con particolare riferimento alle prove per testi di cui alla comparsa di costituzione e risposta (capitoli 3, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24 e 26) ed alle prove per testi (capitoli da n. 27 n. 37) di cui alla memoria ex art. 281 – duodecies, 4 comma, c.p.c., del
31/01/2024, oltre che la richiesta di rinnovazione della CTU di cui al processo per istruzione preventiva
R.G. n. 3769/2022. Trib. Di Livorno, od, in subordine, la chiamata a chiarimenti del CTU incaricato all'interno del procedimento de quo, Ing. per le ragioni e le motivazioni meglio precisate sia in CP_5 sede di comparsa che nella medesima memoria del 31/01/2024; : -preliminarmente: CP_6 dichiarare la nullità della CTU redatta dall'Ing. per la totale inadeguatezza della Persona_1 metodologia utilizzata per risolvere i quesiti peritali che inficia l'intero elaborato, per aver prestato considerazioni ultra mandato, per aver egli ignorato aspetti tecnici e circostanze rilevanti chiaramente desumibili dalle prove allegate in atti e rischiando così di indurre in errore il giudice, per aver utilizzato, senza il consenso delle parti, documenti non ritualmente prodotti dalle parti ricorrenti per colmare le lacune probatorie delle stesse (v. Cass. SS. UU. n. 3086/2022), per non aver risposto puntualmente alle osservazioni presentate dal CTP Ing. per aver presentato una relazione Per_2 qualitativamente insufficiente, lacunosa ed erronea;
-In via principale: respingere in toto la domanda giudiziale di parte ricorrente perché infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni espresse sia in sede di comparsa (V. punto B) che nel corso delle precedenti memorie e del presente atto;
pagina 2 di 7 - IN VIA RICONVENZIONALE : accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione ex art. 1453 cod. civ. di entrambi i contratti di appalto stipulati con la e la per grave ed CP_1 Parte_1 esclusiva responsabilità di quest'ultime in ragione del grave inadempimento contrattuale loro imputabile rispetto alla mancata e regolare esecuzione (e comunque non a regola d'arte) delle obbligazioni previste e stabilite ex contractu come meglio dedotto, argomentato e specificato nel corso della comparsa, delle precedenti memorie e del presente atto, e, dunque, condannare in solido entrambe le appaltatrici / odierne ricorrenti al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai comparenti per la somma complessiva di Euro 21.763,00, così come indicato e specificato al punto
C) della comparsa;
il tutto, oltre interessi dalla domanda al saldo per ogni posta risarcitoria. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio;
-condannare i ricorrenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per aver, a causa della propria condotta processuale e pur consapevoli del loro inadempimento contrattuale e dei vizi delle opere da loro realizzate, costretto i Sig.ri e CP_2
a contrastare le loro infondate iniziative per ben 3 anni e a subire i disagi derivanti da un CP_3 processo ingiustificato.In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
I difensori illustrano oralmente le conclusioni. L'avv. richiama l'attenzione sull'efficacia CP_1 probatoria del documento n.20 con riferimento alle prove testimoniali di controparte.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12,19.
Il Giudice esce dalla Camera di Consiglio alle ore 12,48 e pronuncia
SENTENZA
dando pubblica lettura della motivazione e del dispositivo, che seguono.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2023 , l' Parte_1 CP_7
il Geom. educevano che:
[...] Parte_2
i committenti e e davano in appalto alla CP_2 CP_2 Controparte_3
e alla impresa edile i lavori di ristrutturazione Parte_1 CP_8 dell'immobile ubicato in Livorno Via San Marino n.23, così come pattuito nei contratti del 7 ottobre
2021, prodotti dai ricorrenti con il documento n.3, oltre ad altre opere, ed i lavori iniziavano i data 11 ottobre 2021;
pagina 3 di 7 i lavori venivano sospesi nel gennaio 2022 a causa della mancanza di materiale ordinato dai committenti e a causa della contestazione degli importi richiesti dagli appaltatori “per le lavorazioni extra-capitolato” (cfr. pagina 3 del ricorso); con lettera in data 9 marzo 2022, i committenti dichiaravano di risolvere il contratto di appalto per inadempimento;
a seguito di accertamento tecnico preventivo promosso dalla odierna parte ricorrente, veniva svolta una consulenza, conclusa con relazione del CTU Ing. Filippi, finalizzata a descrivere le opere eseguite dalla parte ricorrente ed il relativo valore;
con relazione depositata in data 29 giugno 2023, il CTU riferiva che l' Controparte_4 aveva il credito di euro 6.094,41 + Iva 10%, la il credito di euro 2.927,13 + Iva 10% e Parte_1 il Geom. il credito di euro 315,00. Parte_2
In conclusione, i ricorrenti domandavano la condanna di e e CP_2 CP_2 [...]
a pagare gli importi sopra indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre la CP_3 condanna al rimborso della somma pagata quale compenso al CTU e del compenso del difensore per il procedimento di ATP.
II. Con comparsa depositata in data 29 dicembre 2023, si costituivano in giudizio i convenuti e e , i quali - con uno scritto difensivo di 30 pagine in CP_2 CP_2 Controparte_3 violazione del disposto dell'art. 121 cpc, caratterizzato da allegazioni di fatti e circostanze e comportamenti del tutto superflui ai fini dello svolgimento della difesa - deducevano che: con contratti del 7 ottobre 2021 i resistenti appaltavano all'impresa e alla CP_8 la realizzazione di opere edili ed idrauliche, da realizzare entro il 20 dicembre Parte_1
2021 e con la penale da ritardo di euro 30 al giorno fino al massimo del 5% del corrispettivo dell'appalto; al 20 dicembre 2021 le opere appaltate non erano terminate e quelle eseguite presentavano vizi e difetti di esecuzione;
le due appaltatrici erano rimaste in cantiere l'impresa fino al 24 dicembre 2021 e la CP_8 ino al 28 dicembre 2021; Parte_1 con lettera a mezzo PEC del 9 marzo 2022 i committenti comunicavano la risoluzione del contratto per inadempimento e chiedevano il risarcimento del danno e il pagamento della penale contrattuale da ritardo;
gli appaltatori avevano chiesto il pagamento di corrispettivi per opere non previste dai contratti di appalto ed avevano subordinato la prosecuzione dei lavori al pagamento di tali corrispettivi;
pagina 4 di 7 nel sopralluogo in cantiere del giorno 8 febbraio 2022 l'Ing. incaricato dai Testimone_1 committenti, riscontrava la presenza di difetti nelle opere eseguite dagli appaltatori, che necessitavano il rifacimento completo;
non era stata richiesta l'esecuzione di opere non previste dai contratti di appalto;
i committenti avevano pagato degli importi agli appaltatori (che questo giudice non riesce a comprendere e che sono indicati alle pagine 13 e 14 della comparsa); la consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo non poteva essere utilizzata ai fini della decisione perché il CTU aveva constatato a pagina 6 che i lavori di ristrutturazione erano conclusioni e non era possibile rilevate gli interventi svolti dagli appaltatori e le conclusioni tecniche erano state rassegnate solo sulla base della visione della documentazione prodotta dalle parti;
gli appaltatori si erano resi inadempienti ai contratti perché avevano interrotto l'esecuzione delle opere e dovevano essere condannati al risarcimento del danno per il ritardo nell'esecuzione delle opere e per il costo di eliminazione dei difetti delle opere e per non aver potuto godere dell'immobile dalla fine del dicembre 2021 fino al mese di gennaio 2023.
In conclusione, i resistenti domandavano: di dichiarare l'avvenuta risoluzione ai sensi dell' art. 1453 cod. civ. di entrambi i contratti di appalto stipulati con la e la per grave inadempimento contrattuale;
CP_1 Parte_1 di condannare i ricorrenti a pagare a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 21.763,00, oltre interessi.
III. La causa veniva istruita a mezzo della consulenza tecnica svolta in sede di accertamento tecnico preventivo e delle prove orali e documentali introdotte dalle parti.
IV. Le domande di condanna al pagamento del corrispettivo del corrispettivo del contratto di appalto avanzata dai ricorrenti e e di Parte_1 Controparte_7 condanna al pagamento del compenso avanzata dal ricorrente Geom. vengono Parte_2 respinte per difetto di prova.
La consulenza tecnica svolta in sede di accertamento tecnico preventivo non è idonea a provare la misurazione delle opere, di cui è stato richiesto il compenso.
Si legge a pagina 17 della relazione del CTU Ing. datata 29 giugno 2023, Persona_1 che “lo stato dei luoghi riscontrato durante le operazioni peritali non è però rappresentativo di quello lasciato dalle imprese ricorrenti nel Dicembre 2021, in quanto è stato completato dai Sig.ri e CP_2
con altre maestranze. La ricostruzione dello stato dei luoghi al Dicembre 2021, oltre a CP_3
pagina 5 di 7 quanto emerso durante le operazioni peritali, potrà pertanto essere eseguita solo con l'ausilio della documentazione in atti. Preciso che in atti non compare una vera a propria rappresentazione dello stato dei luoghi di tutto l'appartamento al momento del rilascio del cantiere;
non è stato redatto un verbale di consistenza delle opere in contraddittorio tra le parti e non sussiste alcun documento congiunto in tal senso”.
Non è possibile fondare la decisione sui documenti, come si afferma nella predetta relazione, in quanto il CTU non ha potuto misurare le opere effettuate dai ricorrenti e quindi non ha potuto determinare il relativo valore in base alle pattuizioni indicate in contratto sulla determinazione del corrispettivo.
V. Le domande riconvenzionali avanzate dai resistenti vengono accolte.
I contratti di appalto datati 7 ottobre 2021 intercorsi con e Parte_1 [...] vengono risolti per grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 Controparte_7 cc in quanto gli appaltatori non hanno concluso le opere appaltate nel termine pattuito del 20 dicembre
2021.
Le ragioni della interruzione del cantiere addotte dai ricorrenti sono risultate all'esito dell'istruttoria prive di prova.
Anzi, le prove orali offerte dai resistenti (testimoni e Ing. Testimone_2 Tes_1
dimostrano che le opere appaltate non erano state concluse e in parte erano state eseguite in
[...] modo difettoso.
Ne consegue la condanna al risarcimento del danno nella misura di euro:
Euro 2.002,00 come da fattura n. 002 del 1/04/2022 ed Euro 1.502,00 come da fattura n. 3 del
25/07/2022 (Multi Service Paravia Luigi), per un totale di Euro 3.504,00, per i lavori di ristrutturazione di cui alla CILA 103132 del 29/08/2021;
Euro 1.036,01 quale massimale pari al 5% del corrispettivo pattuito con la CP_1
Euro 368,00 quale massimale pari al 5% del corrispettivo pattuito con la Parte_1
Euro 1.522,56 a titolo di compensi in favore dell'Ing. per la sua attività di consulenza Per_2 tecnica e di direzione dei lavori.
Nessun altro importo viene accordato a titolo di risarcimento del danno;
il compenso all'avv.
TO CC non è dovuto in quanto i resistenti hanno volontariamente cambiato difensore, nominando poi l'avv. Simone Rossi, e tale scelta non è addebitabile ai resistenti;
il danno morale per il mancato godimento dell'abitazione non viene riconosciuto per mancanza di prova.
pagina 6 di 7 In conclusione, il danno patrimoniale viene liquidato nella misura di euro 6.430,57, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal deposito del ricorso del 27 ottobre 2023, come da domanda.
, l' e Parte_3 Controparte_7 Parte_2 soccombenti, vengono condannati in solido tra loro ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di e , spese che vengono liquidate nella misura CP_2 CP_2 Controparte_3 di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
l' e contro e Controparte_7 Parte_2 CP_2 [...]
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: CP_3 respinge le domande avanzata dai ricorrenti , l' Parte_1 CP_7
[...] Parte_2 condanna , l' e Parte_1 Controparte_7 Parte_2
a pagare in solido tra loro a e la somma di euro 6.430,57, CP_2 Controparte_3 oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal deposito del ricorso del 27 ottobre 2023; condanna , l' e Parte_1 Controparte_7 Parte_2
a pagare in solido tra loro a titolo di rimborso delle spese processuali a e CP_2 [...]
la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese CP_3 generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 2 ottobre 2025 alle ore 12,11 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2958/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
GE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_3 CP_1
Ricorrenti contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI SIMONE CP_2 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI SIMONE Controparte_3 C.F._2
Resistenti
Compaiono per i ricorrenti l'avv. e per i resistenti, presenti personalmente, l'avv. Patrizia CP_1
Ballini in sostituzione dell'avv. Simone Rossi.
L'Avv. precisa le conclusioni come segue: CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Livorno, Giudice designato, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda svolta a mezzo del presente ricorso, NEL MERITO: “Condannare i convenuti sigg.ri
[...]
e , finanche in solido fra loro, al pagamento a favore di;
- CP_2 Controparte_3 Controparte_4
della somma complessiva pari ad Euro 6.094,41= (Euro seimilanovantaquattro e 41 c.mi) oltre
[...]
Iva all'aliquota del 10%, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- della Parte_1 somma complessiva pari ad Euro 2.927,13= (Euro duemilanovecentoventisette e 13 c.mi) oltre Iva all'aliquota del 10%, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- Geom. della Parte_2
pagina 1 di 7 somma complessiva pari ad Euro 315,00= (Euro trecentoquindici), oltre CPG all'aliquota del 4% ed
IVA all'aliquota del 22%). - condannare i convenuti sigg.ri e , finanche CP_2 Controparte_3 in solido fra loro, alla ripetizione nel favore dei ricorrenti (in solido fra essi) della somma complessiva di € 4.092,00= (Euro quattromilanovantadue), quale somma da quest'ultimi pagata al CTU ing. CP_5 nel procedimento ex art. 696 bis cpc;
- condannare i convenuti sigg.ri e , CP_2 Controparte_3 finanche in solido fra loro, alla ripetizione nel favore dei ricorrenti (in solido fra essi) della somma complessiva di € 5.601,44= (Euro cinquemila seicentouno e 44 c.mi) quale somma da quest'ultimi pagata al sottoscritto legale per le competenze rese nel procedimento ex art. 696 bis cpc;
chiede di rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da quantificarsi ex D.M. Giustizia n. 55/2014
e successive modificazioni”.
L'avv. Patrizia Ballini precisa che conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione respinta,
accertato e dichiarato tutto quanto esposto in premessa: -In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie già formulate e non ammesse, con particolare riferimento alle prove per testi di cui alla comparsa di costituzione e risposta (capitoli 3, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24 e 26) ed alle prove per testi (capitoli da n. 27 n. 37) di cui alla memoria ex art. 281 – duodecies, 4 comma, c.p.c., del
31/01/2024, oltre che la richiesta di rinnovazione della CTU di cui al processo per istruzione preventiva
R.G. n. 3769/2022. Trib. Di Livorno, od, in subordine, la chiamata a chiarimenti del CTU incaricato all'interno del procedimento de quo, Ing. per le ragioni e le motivazioni meglio precisate sia in CP_5 sede di comparsa che nella medesima memoria del 31/01/2024; : -preliminarmente: CP_6 dichiarare la nullità della CTU redatta dall'Ing. per la totale inadeguatezza della Persona_1 metodologia utilizzata per risolvere i quesiti peritali che inficia l'intero elaborato, per aver prestato considerazioni ultra mandato, per aver egli ignorato aspetti tecnici e circostanze rilevanti chiaramente desumibili dalle prove allegate in atti e rischiando così di indurre in errore il giudice, per aver utilizzato, senza il consenso delle parti, documenti non ritualmente prodotti dalle parti ricorrenti per colmare le lacune probatorie delle stesse (v. Cass. SS. UU. n. 3086/2022), per non aver risposto puntualmente alle osservazioni presentate dal CTP Ing. per aver presentato una relazione Per_2 qualitativamente insufficiente, lacunosa ed erronea;
-In via principale: respingere in toto la domanda giudiziale di parte ricorrente perché infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni espresse sia in sede di comparsa (V. punto B) che nel corso delle precedenti memorie e del presente atto;
pagina 2 di 7 - IN VIA RICONVENZIONALE : accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione ex art. 1453 cod. civ. di entrambi i contratti di appalto stipulati con la e la per grave ed CP_1 Parte_1 esclusiva responsabilità di quest'ultime in ragione del grave inadempimento contrattuale loro imputabile rispetto alla mancata e regolare esecuzione (e comunque non a regola d'arte) delle obbligazioni previste e stabilite ex contractu come meglio dedotto, argomentato e specificato nel corso della comparsa, delle precedenti memorie e del presente atto, e, dunque, condannare in solido entrambe le appaltatrici / odierne ricorrenti al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai comparenti per la somma complessiva di Euro 21.763,00, così come indicato e specificato al punto
C) della comparsa;
il tutto, oltre interessi dalla domanda al saldo per ogni posta risarcitoria. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio;
-condannare i ricorrenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per aver, a causa della propria condotta processuale e pur consapevoli del loro inadempimento contrattuale e dei vizi delle opere da loro realizzate, costretto i Sig.ri e CP_2
a contrastare le loro infondate iniziative per ben 3 anni e a subire i disagi derivanti da un CP_3 processo ingiustificato.In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
I difensori illustrano oralmente le conclusioni. L'avv. richiama l'attenzione sull'efficacia CP_1 probatoria del documento n.20 con riferimento alle prove testimoniali di controparte.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12,19.
Il Giudice esce dalla Camera di Consiglio alle ore 12,48 e pronuncia
SENTENZA
dando pubblica lettura della motivazione e del dispositivo, che seguono.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2023 , l' Parte_1 CP_7
il Geom. educevano che:
[...] Parte_2
i committenti e e davano in appalto alla CP_2 CP_2 Controparte_3
e alla impresa edile i lavori di ristrutturazione Parte_1 CP_8 dell'immobile ubicato in Livorno Via San Marino n.23, così come pattuito nei contratti del 7 ottobre
2021, prodotti dai ricorrenti con il documento n.3, oltre ad altre opere, ed i lavori iniziavano i data 11 ottobre 2021;
pagina 3 di 7 i lavori venivano sospesi nel gennaio 2022 a causa della mancanza di materiale ordinato dai committenti e a causa della contestazione degli importi richiesti dagli appaltatori “per le lavorazioni extra-capitolato” (cfr. pagina 3 del ricorso); con lettera in data 9 marzo 2022, i committenti dichiaravano di risolvere il contratto di appalto per inadempimento;
a seguito di accertamento tecnico preventivo promosso dalla odierna parte ricorrente, veniva svolta una consulenza, conclusa con relazione del CTU Ing. Filippi, finalizzata a descrivere le opere eseguite dalla parte ricorrente ed il relativo valore;
con relazione depositata in data 29 giugno 2023, il CTU riferiva che l' Controparte_4 aveva il credito di euro 6.094,41 + Iva 10%, la il credito di euro 2.927,13 + Iva 10% e Parte_1 il Geom. il credito di euro 315,00. Parte_2
In conclusione, i ricorrenti domandavano la condanna di e e CP_2 CP_2 [...]
a pagare gli importi sopra indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre la CP_3 condanna al rimborso della somma pagata quale compenso al CTU e del compenso del difensore per il procedimento di ATP.
II. Con comparsa depositata in data 29 dicembre 2023, si costituivano in giudizio i convenuti e e , i quali - con uno scritto difensivo di 30 pagine in CP_2 CP_2 Controparte_3 violazione del disposto dell'art. 121 cpc, caratterizzato da allegazioni di fatti e circostanze e comportamenti del tutto superflui ai fini dello svolgimento della difesa - deducevano che: con contratti del 7 ottobre 2021 i resistenti appaltavano all'impresa e alla CP_8 la realizzazione di opere edili ed idrauliche, da realizzare entro il 20 dicembre Parte_1
2021 e con la penale da ritardo di euro 30 al giorno fino al massimo del 5% del corrispettivo dell'appalto; al 20 dicembre 2021 le opere appaltate non erano terminate e quelle eseguite presentavano vizi e difetti di esecuzione;
le due appaltatrici erano rimaste in cantiere l'impresa fino al 24 dicembre 2021 e la CP_8 ino al 28 dicembre 2021; Parte_1 con lettera a mezzo PEC del 9 marzo 2022 i committenti comunicavano la risoluzione del contratto per inadempimento e chiedevano il risarcimento del danno e il pagamento della penale contrattuale da ritardo;
gli appaltatori avevano chiesto il pagamento di corrispettivi per opere non previste dai contratti di appalto ed avevano subordinato la prosecuzione dei lavori al pagamento di tali corrispettivi;
pagina 4 di 7 nel sopralluogo in cantiere del giorno 8 febbraio 2022 l'Ing. incaricato dai Testimone_1 committenti, riscontrava la presenza di difetti nelle opere eseguite dagli appaltatori, che necessitavano il rifacimento completo;
non era stata richiesta l'esecuzione di opere non previste dai contratti di appalto;
i committenti avevano pagato degli importi agli appaltatori (che questo giudice non riesce a comprendere e che sono indicati alle pagine 13 e 14 della comparsa); la consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo non poteva essere utilizzata ai fini della decisione perché il CTU aveva constatato a pagina 6 che i lavori di ristrutturazione erano conclusioni e non era possibile rilevate gli interventi svolti dagli appaltatori e le conclusioni tecniche erano state rassegnate solo sulla base della visione della documentazione prodotta dalle parti;
gli appaltatori si erano resi inadempienti ai contratti perché avevano interrotto l'esecuzione delle opere e dovevano essere condannati al risarcimento del danno per il ritardo nell'esecuzione delle opere e per il costo di eliminazione dei difetti delle opere e per non aver potuto godere dell'immobile dalla fine del dicembre 2021 fino al mese di gennaio 2023.
In conclusione, i resistenti domandavano: di dichiarare l'avvenuta risoluzione ai sensi dell' art. 1453 cod. civ. di entrambi i contratti di appalto stipulati con la e la per grave inadempimento contrattuale;
CP_1 Parte_1 di condannare i ricorrenti a pagare a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 21.763,00, oltre interessi.
III. La causa veniva istruita a mezzo della consulenza tecnica svolta in sede di accertamento tecnico preventivo e delle prove orali e documentali introdotte dalle parti.
IV. Le domande di condanna al pagamento del corrispettivo del corrispettivo del contratto di appalto avanzata dai ricorrenti e e di Parte_1 Controparte_7 condanna al pagamento del compenso avanzata dal ricorrente Geom. vengono Parte_2 respinte per difetto di prova.
La consulenza tecnica svolta in sede di accertamento tecnico preventivo non è idonea a provare la misurazione delle opere, di cui è stato richiesto il compenso.
Si legge a pagina 17 della relazione del CTU Ing. datata 29 giugno 2023, Persona_1 che “lo stato dei luoghi riscontrato durante le operazioni peritali non è però rappresentativo di quello lasciato dalle imprese ricorrenti nel Dicembre 2021, in quanto è stato completato dai Sig.ri e CP_2
con altre maestranze. La ricostruzione dello stato dei luoghi al Dicembre 2021, oltre a CP_3
pagina 5 di 7 quanto emerso durante le operazioni peritali, potrà pertanto essere eseguita solo con l'ausilio della documentazione in atti. Preciso che in atti non compare una vera a propria rappresentazione dello stato dei luoghi di tutto l'appartamento al momento del rilascio del cantiere;
non è stato redatto un verbale di consistenza delle opere in contraddittorio tra le parti e non sussiste alcun documento congiunto in tal senso”.
Non è possibile fondare la decisione sui documenti, come si afferma nella predetta relazione, in quanto il CTU non ha potuto misurare le opere effettuate dai ricorrenti e quindi non ha potuto determinare il relativo valore in base alle pattuizioni indicate in contratto sulla determinazione del corrispettivo.
V. Le domande riconvenzionali avanzate dai resistenti vengono accolte.
I contratti di appalto datati 7 ottobre 2021 intercorsi con e Parte_1 [...] vengono risolti per grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 Controparte_7 cc in quanto gli appaltatori non hanno concluso le opere appaltate nel termine pattuito del 20 dicembre
2021.
Le ragioni della interruzione del cantiere addotte dai ricorrenti sono risultate all'esito dell'istruttoria prive di prova.
Anzi, le prove orali offerte dai resistenti (testimoni e Ing. Testimone_2 Tes_1
dimostrano che le opere appaltate non erano state concluse e in parte erano state eseguite in
[...] modo difettoso.
Ne consegue la condanna al risarcimento del danno nella misura di euro:
Euro 2.002,00 come da fattura n. 002 del 1/04/2022 ed Euro 1.502,00 come da fattura n. 3 del
25/07/2022 (Multi Service Paravia Luigi), per un totale di Euro 3.504,00, per i lavori di ristrutturazione di cui alla CILA 103132 del 29/08/2021;
Euro 1.036,01 quale massimale pari al 5% del corrispettivo pattuito con la CP_1
Euro 368,00 quale massimale pari al 5% del corrispettivo pattuito con la Parte_1
Euro 1.522,56 a titolo di compensi in favore dell'Ing. per la sua attività di consulenza Per_2 tecnica e di direzione dei lavori.
Nessun altro importo viene accordato a titolo di risarcimento del danno;
il compenso all'avv.
TO CC non è dovuto in quanto i resistenti hanno volontariamente cambiato difensore, nominando poi l'avv. Simone Rossi, e tale scelta non è addebitabile ai resistenti;
il danno morale per il mancato godimento dell'abitazione non viene riconosciuto per mancanza di prova.
pagina 6 di 7 In conclusione, il danno patrimoniale viene liquidato nella misura di euro 6.430,57, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal deposito del ricorso del 27 ottobre 2023, come da domanda.
, l' e Parte_3 Controparte_7 Parte_2 soccombenti, vengono condannati in solido tra loro ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di e , spese che vengono liquidate nella misura CP_2 CP_2 Controparte_3 di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
l' e contro e Controparte_7 Parte_2 CP_2 [...]
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: CP_3 respinge le domande avanzata dai ricorrenti , l' Parte_1 CP_7
[...] Parte_2 condanna , l' e Parte_1 Controparte_7 Parte_2
a pagare in solido tra loro a e la somma di euro 6.430,57, CP_2 Controparte_3 oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal deposito del ricorso del 27 ottobre 2023; condanna , l' e Parte_1 Controparte_7 Parte_2
a pagare in solido tra loro a titolo di rimborso delle spese processuali a e CP_2 [...]
la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese CP_3 generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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