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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4315/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via F. Colelli, presso lo studio dell'Avv. Luisa
Cimino, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE-
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_2
in Catanzaro, Via Argento n. 14, presso lo studio dell'Avv. Fortunato Francesco Mirigliani, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
-OPPOSTA-
NONCHÉ
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente
1 domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale, loc. Germaneto, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale, giusta procura generale alle liti in atti
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1138/2020, emesso in data 3 novembre 2020 e notificato in pari data.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14 novembre 2024, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma riducendoli al minimo di legge (20 + 20).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il , in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'epigrafato decreto ingiuntivo, con cui la gli ha ingiunto di pagare CP_1 la somma di € 5.502,00, oltre interessi di mora, a titolo di fatture impagate (segnatamente, la fattura n. 47 del 15.09.2014, per un importo di € 825,98; la fattura n. 108 del 1.04.2014, per un importo di
€ 99,11; la fattura n. 762 del 14.11.2007, per un importo di € 1.386,92; e la fattura n. 477 del
03.09.2007, per un importo di € 3.190,79 a titolo di “residuo”).
Gli importi in parola e le relative fatture originerebbero dall'esecuzione, da parte della società opposta, del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie, ubicati nel territorio della CP_2
- Catanzaro, giusto contratto di appalto del 28 settembre 2000 stipulato con il
[...] Pt_2
cessato Ufficio del Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza Rifiuti
Urbani nel Territorio della (già Controparte_2 Controparte_3
nel territorio della a sua volta succeduto
[...] Controparte_2 all' nel territorio della Controparte_4 CP_2
, quale ufficio delegato ed organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
[...]
della Civile, istituito per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5, CP_5 CP_6
comma 4, L. 24 febbraio 1992, n. 225), nonché giusto contratto di appalto del 15.02.2006 stipulato con l'ATO 2 Catanzaro e successive scritture aggiuntive.
2 Quali motivi di opposizione, il ha eccepito, preliminarmente, la Parte_1 nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo, data “dalla assoluta incertezza ed indeterminatezza sui periodi di servizio delle fatture in questione”.
Poi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva a favore di quella della
Difatti, nella prospettazione di parte opponente, per l'annualità oggetto del Controparte_2
presente giudizio, ovvero il 2004, la competenza sulla gestione dell'impianto di depurazione comunale sarebbe stata quella dell' quale Controparte_4
Ufficio delegato e Organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei ministri. Poi, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (la n. 57 del 14.03.2013), di attuazione dell'art. 5, cc. 4-ter e 4-quater della L. 225/1992, la , cessati lo stato di emergenza Controparte_2
e la gestione commissariale, sarebbe stata individuata quale Amministrazione competente al subentro universale.
Nel merito, ha eccepito la prescrizione delle somme pretese in monitorio, poiché relative a fatture emesse nel 2007 e nel 2014 e, pertanto, prescritte rispettivamente nel 2012 e nel 2019, in quanto crediti soggetti a prescrizione breve quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.
Infine, ha eccepito l'inadempimento contrattuale di nell'espletamento del predetto CP_1
servizio e, conseguentemente, ha chiesto di accertare la responsabilità di parte opposta e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta in considerazione di tale inadempimento delle obbligazioni assunte.
Poi, in via riconvenzionale, e previa integrazione del contraddittorio anche nei confronti della
, subentrata ex lege nei rapporti giuridici attivi e passivi dell' , Controparte_2 Parte_3
in persona del proprio legale rappresentante p.t., ha chiesto di accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della e della per il danno alla salute, all'ambiente e CP_1 Controparte_2 all'immagine arrecato al , quale ente esponenziale della propria Parte_1 Parte_1 comunità; e, per l'effetto condannare le predette parti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal , da liquidarsi in via equitativa. Parte_1
Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 11.06.2021 è stata autorizzata la chiamata di terzo nei confronti della CP_2
da parte del .
[...] Parte_1
3 Pertanto, si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., eccependo Controparte_2
preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, rientrando la fattispecie prospettata da parte opponente nella categoria degli accordi tra amministrazioni per i quali l'art. 133 c.p.a. prevede la giurisdizione esclusiva del G.A.
Nel merito, poi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dal in quanto l'art. 10 del contratto di appalto del 15.02.2006 Pt_1
Part statuirebbe che “l' resta unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche e private e verso i terzi che derivassero dall'esecuzione o dalla condotta dei lavori e dalla gestione”.
Pertanto, la ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Controparte_2
Infine, a parziale modifica delle conclusioni già rassegnate, in occasione delle memorie ex art. 183,
c. 6, n. 1 c.p.c., il ha integrato le proprie conclusioni, chiedendo di Parte_1
accertare, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della nella CP_1
gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta alla parte opposta in considerazione dell'inadempimento delle obbligazioni assunte e per le quali pretende il pagamento.
2. Preliminarmente, deve essere posta al vaglio di questo Giudicante l'eccezione di difetto di giurisdizione ordinaria, in favore di quella amministrativa, sollevata dalla . Controparte_2
L'eccezione è palesemente infondata.
Invero, l'oggetto della presente controversia (pagamento del corrispettivo di un contratto di appalto di servizi) attiene alla tutela di un diritto soggettivo afferente all'esecuzione di un contratto stipulato da un privato con la PA: pertanto, sulla base della nota distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi, nonché tra fase pubblicistica della gara e fase privatistica dell'esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura ad evidenza pubblica, non può che dichiararsi la giurisdizione del
Giudice Ordinario, unica Autorità deputata a dirimere le controversie in materia di diritti soggettivi e di esecuzione dei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione.
3. Orbene, l'opposizione può essere accolta sulla base del principio della cd. ragione più liquida, essendo fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione sostanziale passiva del
. Parte_1
Invero, parte opposta fa derivare la legittimazione sostanziale passiva del ingiunto dalla Pt_1 previsione dell'art. 8 del contratto stipulato in data 15.02.2006, tra l'ATO 2 Catanzaro e l'
[...]
[..
[...] [...]
con cui si stabiliva che gravava sull'ATO il compito di conseguire dai Comuni CP_7 obbligati le somme dovute all'ATI per le prestazioni rese, salvo tuttavia il diritto delle imprese, senza bisogno di ulteriori formalità, di esercitare anche l'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio. Da tanto conseguirebbe, secondo la prospettazione di che i Comuni e l'ATO 2 dovrebbero rispondere in solido fra loro CP_1
Parte per il pagamento delle fatture emesse dall' e rimaste insolute per le prestazioni rese, relativamente all'attività di gestione degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria ricadenti nel territorio di pertinenza del soppresso Pt_2
E tuttavia, la domanda proposta da parte opposta in monitorio nei confronti del
[...]
non è fondata mancando, effettivamente, il titolo contrattuale che obblighi il Parte_1 predetto in favore dell'ATI. Pt_1
Invero, come chiarito da ultimo dalla Suprema Corte, in tema di contratti della P.A., è noto che, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto deve rivestire, ai sensi del R.D. n. 244 del
1923, ex artt. 16 e 17, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr., ex multis, Cass., n. 7478/2020 e Cass., n. 11465/2020).
Non può che evidenziarsi che il opponente non è parte del contratto del 28.09.2000 – tra Pt_1
l'altro, non prodotto agli atti - stipulato tra il Commissario Delegato per l'Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani della e l'ATI Dondi- IBI S.p.A. Né, Controparte_2
tantomeno, il è parte del contratto del 15.02.2006 e della scrittura aggiuntiva del Pt_1
09.08.2006, che risultano invece stipulati tra l'ATO 2 Catanzaro e l' Controparte_8
Pertanto, nei confronti del , i suddetti accordi non possono produrre Parte_1 alcun effetto, per il noto principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c., a
5 Parte nulla rilevando che l'art. 8 del predetto contratto del 15.02.2006 facoltizzi l' all'esercizio dell'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio.
A ben vedere, la citata clausola contrattuale non impegna i singoli Comuni a titolo contrattuale nei confronti dell'ATI, ma attribuisce all'ATI il diritto di agire in surrogatoria nei confronti dei singoli
Comuni a fronte dell'inerzia del soppresso ATO 2.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
4. Infine, deve essere vagliata la domanda riconvenzionale di parte opponente.
Il , infatti, ha dedotto che la abbia completamente Parte_1 CP_1
disatteso gli accordi contrattuali omettendo il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e lasciandoli in un totale stato di abbandono. Pertanto, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale agli impianti, ex art. 1218 c.c., e del danno non patrimoniale all'ambiente, alla salute ed all'immagine subito dal Comune deducente, con richiesta di condanna della succeduta all' in solido con la per l'omissione delle Controparte_2 Pt_2 CP_1
doverose attività di vigilanza e controllo, oltre che sanzionatorie. Dette domande devono essere inesorabilmente e integralmente rigettate non solo per la genericità delle contestazioni e la totale mancanza di una specifica prova del nesso di causalità tra le attività svolte dalla e le CP_1 presunte omissioni dell'ATO 2, da una parte, e gli eventi lesivi ambientali asseritamente verificatisi nei siti di proprietà del Comune di , dall'altra parte, ma a monte per una ragione Parte_1
assorbente.
Come noto, la materia del risarcimento del danno ambientale è stata per la prima volta regolata in
Italia dall'art. 18, L. 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del quale il danno all'ambiente poteva essere risarcito per equivalente pecuniario, tenendo conto della gravità della colpa, del costo necessario per il ripristino e dell'illecito profitto (o risparmio di spesa) conseguito dal trasgressore.
Con l'affacciarsi di una nuova sensibilità, riparatoria e non più sanzionatoria, nel 2004 è intervenuta la Dir. 2004/35/CE (la “Direttiva”), la quale ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito esclusivamente mediante misure di riparazione - primaria, complementare e compensativa
- regolate dall'Allegato II alla stessa Direttiva.
Al fine di recepire la Direttiva in Italia, si sono succeduti tre fondamentali interventi normativi: il
D.lgs. n. 152/2006 ha recepito la Direttiva, e, riordinando l'intera materia ambientale, ha abrogato le
6 leggi precedenti (tra cui l'art. 18, L. n. 349/1986) e ha stabilito - soltanto - la priorità del ripristino
(recte: delle misure di riparazione) rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, ancora dovuto in mancanza di ripristino;
per superare una prima procedura di infrazione avviata dalla
Commissione Europea a carico della Repubblica Italiana, nel 2009 il legislatore italiano ha emanato l'art. 5-bis, L. 20 novembre 2009, n. 166, che ha ulteriormente limitato il ricorso al risarcimento per equivalente patrimoniale;
infine, per neutralizzare una seconda procedura di infrazione, il legislatore italiano ha emanato l'art. 25, L. 6 agosto 2013, n. 97 (“Legge Europea 2013”), con il quale ha definitivamente eliminato qualsiasi riferimento al risarcimento “per equivalente patrimoniale”, e ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito solo con le misure di riparazione previste dall'Allegato 3 del D.lgs. n. 152/2006, che è identico all'Allegato II della
Direttiva.
Già alcune pronunce di merito avevano dato atto della nuova normativa, affermando l'applicazione delle sole misure di riparazione e il divieto del risarcimento del danno ambientale per equivalente pecuniario (cfr. Trib. Livorno, 13 aprile 2015, n. 5261; Trib. Rovigo, Sez. Pen., 22 settembre 2014,
n. 175).
Anche la Suprema Corte ha confermato che la disciplina nazionale è stata “definitivamente armonizzata con quella eurounitaria - o comunitaria od europea - con il recepimento organico dei relativi principi”, e ha pertanto affermato, a livello di principio di diritto, che “ad oggi e con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito “per equivalente” pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con i criteri enunciati negli all. 3 e 4 al D.lgs. n. 152/2006, come modificato dalla Legge Europea 2013” (cfr.
Cass., 6 maggio 2015, n. 9012 e Cass., 6 maggio 2015, n. 9013; conf. anche Cass. 13 agosto 2015,
n. 16806; Cass. 15 marzo 2024, n. 7073).
Inoltre, se prima dell'emanazione del t.u. ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006), la legge attribuiva la titolarità dell'azione di risarcimento del danno ambientale “agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo” (così l'art. 18, c. 3 della Legge istitutiva del Ministero dell'ambiente –
L. n. 349 del 1986 –, espressamente abrogato dall'art. 318, c. 2, lett. a) del t.u. ambientale), il t.u. ambientale ha previsto invece (art. 311, c. 1) che sia unicamente lo Stato, attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad agire, “anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per
7 equivalente patrimoniale”. Le regioni e gli enti territoriali minori, pertanto, non sono più legittimati ad agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.
La Cassazione ha peraltro precisato che ciò non toglie però che “tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possano agire invece, in forza dell'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale” (cfr. Cass. pen., sez. III, ud. 21 ottobre 2010, n. 41015).
Pertanto, l'unico meccanismo satisfattivo di natura pecuniaria attivabile dall'ente avrebbe potuto consistere nel rimborso delle spese fatte per gli interventi di riparazione degli impianti all'esito della loro esecuzione.
Tuttavia, il Comune di ha soltanto allegato di aver dovuto provvedere a proprie Parte_1
spese al ripristino della funzionalità degli impianti, spese che, tuttavia, non documenta affatto, ma di cui ne chiede la quantificazione attraverso un'inammissibile quanto esplorativa c.t.u.
La domanda riconvenzionale, dunque, deve essere rigettata.
5. Quanto alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, data dal rigetto nel merito della domanda riconvenzionale, nonché considerata la particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto dirimenti, se ne dispone la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione proposta dal , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t. e, CP_1 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1138/2020;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di , in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t.;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Carmen Ranieli dott.ssa Adele Ferraro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4315/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via F. Colelli, presso lo studio dell'Avv. Luisa
Cimino, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE-
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_2
in Catanzaro, Via Argento n. 14, presso lo studio dell'Avv. Fortunato Francesco Mirigliani, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
-OPPOSTA-
NONCHÉ
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente
1 domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale, loc. Germaneto, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale, giusta procura generale alle liti in atti
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1138/2020, emesso in data 3 novembre 2020 e notificato in pari data.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14 novembre 2024, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma riducendoli al minimo di legge (20 + 20).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il , in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'epigrafato decreto ingiuntivo, con cui la gli ha ingiunto di pagare CP_1 la somma di € 5.502,00, oltre interessi di mora, a titolo di fatture impagate (segnatamente, la fattura n. 47 del 15.09.2014, per un importo di € 825,98; la fattura n. 108 del 1.04.2014, per un importo di
€ 99,11; la fattura n. 762 del 14.11.2007, per un importo di € 1.386,92; e la fattura n. 477 del
03.09.2007, per un importo di € 3.190,79 a titolo di “residuo”).
Gli importi in parola e le relative fatture originerebbero dall'esecuzione, da parte della società opposta, del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie, ubicati nel territorio della CP_2
- Catanzaro, giusto contratto di appalto del 28 settembre 2000 stipulato con il
[...] Pt_2
cessato Ufficio del Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza Rifiuti
Urbani nel Territorio della (già Controparte_2 Controparte_3
nel territorio della a sua volta succeduto
[...] Controparte_2 all' nel territorio della Controparte_4 CP_2
, quale ufficio delegato ed organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
[...]
della Civile, istituito per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5, CP_5 CP_6
comma 4, L. 24 febbraio 1992, n. 225), nonché giusto contratto di appalto del 15.02.2006 stipulato con l'ATO 2 Catanzaro e successive scritture aggiuntive.
2 Quali motivi di opposizione, il ha eccepito, preliminarmente, la Parte_1 nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo, data “dalla assoluta incertezza ed indeterminatezza sui periodi di servizio delle fatture in questione”.
Poi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva a favore di quella della
Difatti, nella prospettazione di parte opponente, per l'annualità oggetto del Controparte_2
presente giudizio, ovvero il 2004, la competenza sulla gestione dell'impianto di depurazione comunale sarebbe stata quella dell' quale Controparte_4
Ufficio delegato e Organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei ministri. Poi, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (la n. 57 del 14.03.2013), di attuazione dell'art. 5, cc. 4-ter e 4-quater della L. 225/1992, la , cessati lo stato di emergenza Controparte_2
e la gestione commissariale, sarebbe stata individuata quale Amministrazione competente al subentro universale.
Nel merito, ha eccepito la prescrizione delle somme pretese in monitorio, poiché relative a fatture emesse nel 2007 e nel 2014 e, pertanto, prescritte rispettivamente nel 2012 e nel 2019, in quanto crediti soggetti a prescrizione breve quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.
Infine, ha eccepito l'inadempimento contrattuale di nell'espletamento del predetto CP_1
servizio e, conseguentemente, ha chiesto di accertare la responsabilità di parte opposta e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta in considerazione di tale inadempimento delle obbligazioni assunte.
Poi, in via riconvenzionale, e previa integrazione del contraddittorio anche nei confronti della
, subentrata ex lege nei rapporti giuridici attivi e passivi dell' , Controparte_2 Parte_3
in persona del proprio legale rappresentante p.t., ha chiesto di accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della e della per il danno alla salute, all'ambiente e CP_1 Controparte_2 all'immagine arrecato al , quale ente esponenziale della propria Parte_1 Parte_1 comunità; e, per l'effetto condannare le predette parti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal , da liquidarsi in via equitativa. Parte_1
Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 11.06.2021 è stata autorizzata la chiamata di terzo nei confronti della CP_2
da parte del .
[...] Parte_1
3 Pertanto, si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., eccependo Controparte_2
preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, rientrando la fattispecie prospettata da parte opponente nella categoria degli accordi tra amministrazioni per i quali l'art. 133 c.p.a. prevede la giurisdizione esclusiva del G.A.
Nel merito, poi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dal in quanto l'art. 10 del contratto di appalto del 15.02.2006 Pt_1
Part statuirebbe che “l' resta unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche e private e verso i terzi che derivassero dall'esecuzione o dalla condotta dei lavori e dalla gestione”.
Pertanto, la ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Controparte_2
Infine, a parziale modifica delle conclusioni già rassegnate, in occasione delle memorie ex art. 183,
c. 6, n. 1 c.p.c., il ha integrato le proprie conclusioni, chiedendo di Parte_1
accertare, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della nella CP_1
gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta alla parte opposta in considerazione dell'inadempimento delle obbligazioni assunte e per le quali pretende il pagamento.
2. Preliminarmente, deve essere posta al vaglio di questo Giudicante l'eccezione di difetto di giurisdizione ordinaria, in favore di quella amministrativa, sollevata dalla . Controparte_2
L'eccezione è palesemente infondata.
Invero, l'oggetto della presente controversia (pagamento del corrispettivo di un contratto di appalto di servizi) attiene alla tutela di un diritto soggettivo afferente all'esecuzione di un contratto stipulato da un privato con la PA: pertanto, sulla base della nota distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi, nonché tra fase pubblicistica della gara e fase privatistica dell'esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura ad evidenza pubblica, non può che dichiararsi la giurisdizione del
Giudice Ordinario, unica Autorità deputata a dirimere le controversie in materia di diritti soggettivi e di esecuzione dei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione.
3. Orbene, l'opposizione può essere accolta sulla base del principio della cd. ragione più liquida, essendo fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione sostanziale passiva del
. Parte_1
Invero, parte opposta fa derivare la legittimazione sostanziale passiva del ingiunto dalla Pt_1 previsione dell'art. 8 del contratto stipulato in data 15.02.2006, tra l'ATO 2 Catanzaro e l'
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con cui si stabiliva che gravava sull'ATO il compito di conseguire dai Comuni CP_7 obbligati le somme dovute all'ATI per le prestazioni rese, salvo tuttavia il diritto delle imprese, senza bisogno di ulteriori formalità, di esercitare anche l'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio. Da tanto conseguirebbe, secondo la prospettazione di che i Comuni e l'ATO 2 dovrebbero rispondere in solido fra loro CP_1
Parte per il pagamento delle fatture emesse dall' e rimaste insolute per le prestazioni rese, relativamente all'attività di gestione degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria ricadenti nel territorio di pertinenza del soppresso Pt_2
E tuttavia, la domanda proposta da parte opposta in monitorio nei confronti del
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non è fondata mancando, effettivamente, il titolo contrattuale che obblighi il Parte_1 predetto in favore dell'ATI. Pt_1
Invero, come chiarito da ultimo dalla Suprema Corte, in tema di contratti della P.A., è noto che, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto deve rivestire, ai sensi del R.D. n. 244 del
1923, ex artt. 16 e 17, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr., ex multis, Cass., n. 7478/2020 e Cass., n. 11465/2020).
Non può che evidenziarsi che il opponente non è parte del contratto del 28.09.2000 – tra Pt_1
l'altro, non prodotto agli atti - stipulato tra il Commissario Delegato per l'Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani della e l'ATI Dondi- IBI S.p.A. Né, Controparte_2
tantomeno, il è parte del contratto del 15.02.2006 e della scrittura aggiuntiva del Pt_1
09.08.2006, che risultano invece stipulati tra l'ATO 2 Catanzaro e l' Controparte_8
Pertanto, nei confronti del , i suddetti accordi non possono produrre Parte_1 alcun effetto, per il noto principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c., a
5 Parte nulla rilevando che l'art. 8 del predetto contratto del 15.02.2006 facoltizzi l' all'esercizio dell'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio.
A ben vedere, la citata clausola contrattuale non impegna i singoli Comuni a titolo contrattuale nei confronti dell'ATI, ma attribuisce all'ATI il diritto di agire in surrogatoria nei confronti dei singoli
Comuni a fronte dell'inerzia del soppresso ATO 2.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
4. Infine, deve essere vagliata la domanda riconvenzionale di parte opponente.
Il , infatti, ha dedotto che la abbia completamente Parte_1 CP_1
disatteso gli accordi contrattuali omettendo il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e lasciandoli in un totale stato di abbandono. Pertanto, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale agli impianti, ex art. 1218 c.c., e del danno non patrimoniale all'ambiente, alla salute ed all'immagine subito dal Comune deducente, con richiesta di condanna della succeduta all' in solido con la per l'omissione delle Controparte_2 Pt_2 CP_1
doverose attività di vigilanza e controllo, oltre che sanzionatorie. Dette domande devono essere inesorabilmente e integralmente rigettate non solo per la genericità delle contestazioni e la totale mancanza di una specifica prova del nesso di causalità tra le attività svolte dalla e le CP_1 presunte omissioni dell'ATO 2, da una parte, e gli eventi lesivi ambientali asseritamente verificatisi nei siti di proprietà del Comune di , dall'altra parte, ma a monte per una ragione Parte_1
assorbente.
Come noto, la materia del risarcimento del danno ambientale è stata per la prima volta regolata in
Italia dall'art. 18, L. 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del quale il danno all'ambiente poteva essere risarcito per equivalente pecuniario, tenendo conto della gravità della colpa, del costo necessario per il ripristino e dell'illecito profitto (o risparmio di spesa) conseguito dal trasgressore.
Con l'affacciarsi di una nuova sensibilità, riparatoria e non più sanzionatoria, nel 2004 è intervenuta la Dir. 2004/35/CE (la “Direttiva”), la quale ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito esclusivamente mediante misure di riparazione - primaria, complementare e compensativa
- regolate dall'Allegato II alla stessa Direttiva.
Al fine di recepire la Direttiva in Italia, si sono succeduti tre fondamentali interventi normativi: il
D.lgs. n. 152/2006 ha recepito la Direttiva, e, riordinando l'intera materia ambientale, ha abrogato le
6 leggi precedenti (tra cui l'art. 18, L. n. 349/1986) e ha stabilito - soltanto - la priorità del ripristino
(recte: delle misure di riparazione) rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, ancora dovuto in mancanza di ripristino;
per superare una prima procedura di infrazione avviata dalla
Commissione Europea a carico della Repubblica Italiana, nel 2009 il legislatore italiano ha emanato l'art. 5-bis, L. 20 novembre 2009, n. 166, che ha ulteriormente limitato il ricorso al risarcimento per equivalente patrimoniale;
infine, per neutralizzare una seconda procedura di infrazione, il legislatore italiano ha emanato l'art. 25, L. 6 agosto 2013, n. 97 (“Legge Europea 2013”), con il quale ha definitivamente eliminato qualsiasi riferimento al risarcimento “per equivalente patrimoniale”, e ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito solo con le misure di riparazione previste dall'Allegato 3 del D.lgs. n. 152/2006, che è identico all'Allegato II della
Direttiva.
Già alcune pronunce di merito avevano dato atto della nuova normativa, affermando l'applicazione delle sole misure di riparazione e il divieto del risarcimento del danno ambientale per equivalente pecuniario (cfr. Trib. Livorno, 13 aprile 2015, n. 5261; Trib. Rovigo, Sez. Pen., 22 settembre 2014,
n. 175).
Anche la Suprema Corte ha confermato che la disciplina nazionale è stata “definitivamente armonizzata con quella eurounitaria - o comunitaria od europea - con il recepimento organico dei relativi principi”, e ha pertanto affermato, a livello di principio di diritto, che “ad oggi e con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito “per equivalente” pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con i criteri enunciati negli all. 3 e 4 al D.lgs. n. 152/2006, come modificato dalla Legge Europea 2013” (cfr.
Cass., 6 maggio 2015, n. 9012 e Cass., 6 maggio 2015, n. 9013; conf. anche Cass. 13 agosto 2015,
n. 16806; Cass. 15 marzo 2024, n. 7073).
Inoltre, se prima dell'emanazione del t.u. ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006), la legge attribuiva la titolarità dell'azione di risarcimento del danno ambientale “agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo” (così l'art. 18, c. 3 della Legge istitutiva del Ministero dell'ambiente –
L. n. 349 del 1986 –, espressamente abrogato dall'art. 318, c. 2, lett. a) del t.u. ambientale), il t.u. ambientale ha previsto invece (art. 311, c. 1) che sia unicamente lo Stato, attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad agire, “anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per
7 equivalente patrimoniale”. Le regioni e gli enti territoriali minori, pertanto, non sono più legittimati ad agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.
La Cassazione ha peraltro precisato che ciò non toglie però che “tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possano agire invece, in forza dell'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale” (cfr. Cass. pen., sez. III, ud. 21 ottobre 2010, n. 41015).
Pertanto, l'unico meccanismo satisfattivo di natura pecuniaria attivabile dall'ente avrebbe potuto consistere nel rimborso delle spese fatte per gli interventi di riparazione degli impianti all'esito della loro esecuzione.
Tuttavia, il Comune di ha soltanto allegato di aver dovuto provvedere a proprie Parte_1
spese al ripristino della funzionalità degli impianti, spese che, tuttavia, non documenta affatto, ma di cui ne chiede la quantificazione attraverso un'inammissibile quanto esplorativa c.t.u.
La domanda riconvenzionale, dunque, deve essere rigettata.
5. Quanto alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, data dal rigetto nel merito della domanda riconvenzionale, nonché considerata la particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto dirimenti, se ne dispone la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione proposta dal , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t. e, CP_1 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1138/2020;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di , in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t.;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Carmen Ranieli dott.ssa Adele Ferraro
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