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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 12909/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
1/5
SANTANGELO DANIELA
PARTE RICORRENTE
contro
(P.I. Controparte_1
), P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: pagamento somme
All'udienza di discussione, il procuratore della parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, ha convenuto in giudizio Parte_1
, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
- accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare la “
[...]
(P. IVA ), corrente in 20145 Controparte_2 P.IVA_1
Milano (MI), Via Vincenzo Monti n. 75, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente (C.F. Parte_1 [...]
, la somma di € 2.308,73, o quell'altra ritenuta accertata C.F._2 all'esito del giudizio, a titolo di trattamento di fine rapporto maturato (TFR) al
31/08/2019, e non versato, oltre agli interessi legali maturati ed al maggior danno subito, in misura pari agli indici ISTAT dalla singola scadenza mensili fino al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA e con condanna della convenuta al pagamento a favore del ricorrente di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.”;
2/5 rimaneva Controparte_1
contumace nel presente processo.
2. Dichiarata la contumacia di parte resistente, disposta la riformulazione dei conteggi di cui in ricorso con lordizzazione del percepito, la parte ricorrente depositava in via telematica conteggi rivisti, con conseguente riduzione delle pretese. All'odierna udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente concludeva, chiedendo l'accoglimento delle domande di cui alle conclusioni sopra indicate, ridotta la misura della domanda nei termini di cui al conteggio;
nessuno compariva per parte convenuta.
3. Le domande di parte ricorrente sono fondate per i seguenti motivi.
Attraverso la produzione delle buste paga, provava la Parte_1
sussistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso tra e Parte_1 Controparte_1
, cessato in data 31.8.2019.
[...]
Riguardo alle rivendicate differenze retributive, giova richiamare i seguenti consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello
3/5 di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione Sez.
3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010).
Gravava, quindi, su Controparte_1
l'onere di provare di avere assolto integralmente ai propri obblighi
[...]
retributivi, a fronte delle rivendicazioni economiche di parte ricorrente per non avere ricevuto il pagamento del saldo del trattamento di fine rapporto.
deve essere Controparte_1
condannata quindi a corrispondere in favore di la somma pari Parte_1
a euro 1.874,83 a titolo di trattamento di fine rapporto residuo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo. La resistente deve essere anche condannata al pagamento di euro 135,20, oltre interessi in misura legale dalla data dell'esborso al saldo, per la spesa della perizia di parte per il conteggio di cui in ricorso, alla luce del bonifico prodotto che comprova il pagamento effettivo della parcella da parte del ricorrente.
4. Deve essere, invece, respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente, non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui alla disposizione citata, che devono essere sottesi rispetto alla responsabilità processuale prevista dalla citata disposizione del codice di rito.
5 In quanto soccombente, in applicazione dell'art. 91 c.p.c.,
[...]
va poi condannata al Controparte_1
pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore di causa e dell'assenza di attività istruttoria.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna
[...]
al pagamento in favore Controparte_1
di delle seguenti somme: Parte_1
4/5 - Euro 1.874,83 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;
- Euro 135,20, oltre interessi in misura legale dalla data dell'esborso al saldo, a titolo di rimborso spesa.
Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite determinate in € 1.300,00, oltre spese generali
15% e accessori di legge. Sentenza esecutiva.
Milano, 09/05/2025
La Giudice del Lavoro
Eleonora De Carlo
5/5