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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/10/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Il Tribunale di Reggio Calabria, I^ sezione Civile, nella persona del G.O.T. avv. Giuseppe Maria Orlando, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3003/2018 R.G. promossa da
Codice Fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via S.S. 106 III Tratto,
Traversa H n. 16 Pellaro, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Carmela
Ammendola per mandato in atti
Attrice, opponente contro
GIÀ Controparte_1 [...]
), società con unico socio e soggetta ad attività di Controparte_2
direzione e coordinamento di Codice Fiscale , CP_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Aspromonte n. 21, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Josephine Romano e Cesare Giovanni Grassini, giusta procura in atti,
- Convenuta, opposta
1 Conclusioni delle parti: all'udienza del 3 luglio 2025, il cui verbale deve intendersi integralmente richiamato in questa sede, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti ed ai precedenti verbali di causa.
All'esito, il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 del codice di rito.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità degli atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp.att. c.p.c.).
L'esplicazione dell'iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante, Cassazione Civile, sentenze nn. 7014/24, 6759/19, 4931/14, 12123/13, 8667/11).
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig,ra Parte_1
ha proposto formale opposizione avverso l'ingiunzione di
[...]
pagamento n. 391, emessa da questo Tribunale il 7 maggio 2018
(fascicolo monitorio N. 1231/2018 R.G.) e notificatale il 19 giugno 2018, contestando la mancata messa in mora e deducendo che la fattura portata al monitorio (di importo pari ad € 6.936,01) era stata emessa a seguito di una verifica effettuata dalla società opposta in data 22.10.2015 dalla quale era emersa una (presunta) situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi precedentemente effettuati, a partire dal 23 ottobre 2010.
In buona sostanza, era stata riscontrata la realizzazione di un allaccio
2 abusivo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica che ha comportato l'immediato distacco della fornitura e rimozione del misuratore di energia.
L'opponente ha contestato l'esistenza e l'ammontare del credito, eccependo – in ogni caso – l'intervenuta prescrizione e concludendo nei seguenti termini “- in via pregiudiziale, sospendere il giudizio civile in attesa che si definisca quello penale;
- in via preliminare, ritenere prescritto il credito azionato dalla società opposta;
- in via principale e nel merito, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni suesposte, tanto in fatto quanto in diritto;
- conseguentemente, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi alla presente procedura oltre IVA, CPA e 15% forfettario da distrarsi a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
La convenuta-opposta si è costituita in giudizio con comparsa depositata telematicamente il 10 gennaio 2019 (tardivamente rispetto all'udienza indicata in citazione, ovvero il 17 gennaio 2019), contestando integralmente le argomentazioni difensive della Sig.ra Pt_1
insistendo nella piena legittimità e validità della fattura e del calcolo dei consumi ad essa sotteso.
L'opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“1) In via preliminare: - dichiarare il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non
è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- rigettare l'istanza di sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del procedimento penale in corso, in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa;
2) Nel merito in via principale: -respingere l'opposizione a
3 decreto ingiuntivo promossa dalla sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 391/2018 RG n. 1231/2018 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria e qui opposto per l'importo di
6.936,01, oltre interessi legali dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
3) Nel merito in via subordinata;
-nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la sig.ra
, in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di 6.936,01 in linea capitale, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio. Con espressa riserva di ogni diversa domanda nuova, eccezione e conclusione nonché di ogni consentita deduzione sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione. Con vittoria di spese”.
Rigettate le istanze di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e di concessione della esecuzione provvisoria del DI ex art. 648 c.p.c., sono stati concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c..
La causa, quindi, è stata istruita attraverso la produzione documentale delle parti, un ordine di esibizione documentale ed una CTU.
II. Occorre muovere dalla considerazione che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita a un ordinario giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario e nel quale il creditore opposto, attore in senso sostanziale, è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria;
ne discende che il
4 giudice non deve valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma anche la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mentre l'opponente - che sostanzialmente riveste posizione di parte convenuta - è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto.
È pacifico anche che - quando agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento - il creditore può limitarsi a provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza e ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra tante, Cassazione civile, 27/01/2023 n. 2554).
Secondo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infine, la fattura commerciale - in considerazione della sua formazione unilaterale e della sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto - si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito che - se può integrare prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non costituisce prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto.
Quando su tale rapporto sorge contestazione, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero
5 indizio. (tra tante, Cassazione civile 13/10/2016, n.20690).
III. Ciò premesso, va detto che nel caso in esame – per quanto parte opposta non abbia prodotto copia del contratto – il rapporto di fornitura di energia elettrica per l'immobile sito in Reggio Calabria, Via Nazionale n.
280, contraddistinto dal POD IT001E787938515, non è mai stato oggetto di contestazione, ma in un rapporto di durata come quello di che trattasi, la prova del rapporto dev'essere integrata con quella sul quantum.
Più specificamente, in riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, in linea di principio “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto” (da ultimo,
Cassazione civile, 09/01/2025 n. 512).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, è avvenuto che in data 22/10/2015 il distributore territorialmente competente NE Distribuzione S.p.a. (oggi E-
Distribuzione S.p.a.) ha accertato un allaccio diretto alla rete elettrica nel punto di prelievo in questione, sicché il credito relativo alla fattura portata al monitorio è stato determinato in base ad una ricostruzione dei consumi.
La giurisprudenza più autorevole ha avuto modo di chiarire che, nell'ipotesi di alterazione dell'apparecchio-contatore in cui la condotta illecita è riferibile all'utente (anche solo per l'inosservanza degli obblighi di custodia e vigilanza circa il regolare utilizzo da parte di terzi dell'utenza di cui è intestatario), la prova dell'ammontare del danno
6 (minore contabilizzazione dei consumi registrati) deve essere data dalla società fornitrice anche ricorrendo ad elementi presuntivi (Cassazione civile, 21/05/2019 n. 13605).
La convenuta opposta (attrice sostanziale) afferma che sarebbe emersa l'irregolarità del prelievo a partire dal 23/10/2010, specificando anche che l'accertamento era stato comunicato da NE Distribuzione S.p.a. (ora E-
Distribuzione S.p.a.) a alla Sig.ra Controparte_1
corredata del verbale di verifica nonché della ricostruzione dei Pt_1
consumi (All. “comunicazione distributore”, produzione telematica SEN), alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Reggio Calabria e all'Agenzia delle Dogane (All. “comunicazione notizia di reato”).
L'opposizione della Sig.ra si fonda, essenzialmente, su tre punti: Pt_1
a) l'asportazione immediata del contatore manomesso, con consequenziale impossibilità per la stessa di ogni verifica;
b) l'illegittimità/inattendibilità del calcolo presuntivo dei consumi ed il valore probatorio nullo della fattura;
c) l'intervenuta prescrizione, con dies a quo identificabile in relazione all'art. 2948 c.c. nel giorno entro il quale il gestore, per il tramite del distributore, avrebbe dovuto compiere la lettura del contatore.
Secondo la nel periodo intercorrente tra l'ottobre 2010 e Pt_1
l'ottobre 2015 non sarebbero state effettuate letture e la verifica del
22.10.2015, a seguito della quale era stata rilevata l'irregolarità era avvenuta senza alcun preavviso e senza alcun contraddittorio.
IV. In ordine a quest'ultima osservazione si annota quanto stabilito dalla
Suprema Corte (sentenza n. 7075 del 13 marzo 2020): “gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati posti in essere da dipendenti NE
7 nell'esercizio delle loro funzioni e non ai sensi della L. n. 504 del 1995 ...
Va ricordato che ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di pubblico servizio, sin dalla entrata in vigore della L. 26 aprile 1990 n. 86, non ha rilievo la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o dei diritto privato, ma ha rilevo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione. La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi (art. 357, comma 2). E' noto poi che, nell'ambito dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, in via residuale (art. 358 c.p.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale. Fatte tali premesse, non v'è dubbio che l'attività del dipendente dell'ENEL rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica, incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato”.
Il verbale di verifica redatto dai tecnici di NE Distribuzione S.p.A., dunque, è certamente l'atto di un incaricato di pubblico servizio e fa piena prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che sono dichiarati come avvenuti in loro presenza o da essi compiuti (si veda, sul punto, anche
8 Cassazione penale, 19/02/2020 n. 7566).
Sulla scorta di queste emergenze istruttorie di natura documentale, con ordinanza del 5 febbraio 2021 è stata disposta opportunamente una
Consulenza Tecnica d'Ufficio ed al tecnico nominato è stato conferito il seguente mandato: “1) Il CTU, previo esame della documentazione allegata dalle parti, nonché, se ritenuto opportuno previo accesso all'immobile sito in Reggio Calabria, loc. Bocale, Via Nazionale n. 280,
P.T. ove è posto il gruppo di misura – POD n. IT 001E78793851 cliente
ricostruisca i consumi, con l'indicazione del Parte_1
relativo importo comprensivo di IVA ed oneri accessori, sulla base della normativa di settore a seguito;
della verifica effettuata in data 22.10.2015 dalla società NE Distribuzione
2) Specifichi il C.T.U. sulla base dei dati accertati la congruità o meno dei consumi di cui alla fattura oggetto di contestazione e ne specifichi i motivi”.
La relazione dell'Ing. - depositata telematicamente il Persona_1
19 ottobre 2021- appare completa e del tutto conforme ai quesiti posti dal
Tribunale; per quanto da considerarsi qui di seguito integralmente richiamata, per ovvie ragioni di economia espositiva se ne trascriveranno solamente gli stralci determinanti ai fini della decisione.
“Alla luce dell'ispezione effettuata dai tecnici ENEL in data 25.10.2015,
emette in data 22/10/2016, nei confronti della Sig.ra CP_3
la fattura 80010155881104A del 02.10.2016 di Parte_1
importo pari a: € 6.936,01 tale importo rappresenta il conguaglio dei consumi di energia nel periodo 23.10.2010 – 21.10.2015. Come riportato nel seguente dettaglio della fattura, in essa veniva indicato un consumo di energia pari a 32.864 kWh (valore dato dalla somma delle tre fasce
9 10596+7755+14513). Che porta ad una media di consumo annuo di
32.864 / 5= 6.752,80 pari ad un consumo mensile stimato di 547,73 kWh ed una media giornaliera di 18,25 kWh”.
Accertata, poi, l'impossibilità di esaminare i consumi antecedenti al periodo contestato per la mancanza delle fatture risalenti agli anni 2008 e
2009, il perito del Tribunale ha proceduto ad analizzare i carichi e le relative potenze, così come riportate nel verbale di accertamento del
22/10/2015.
“Dalla ricostruzione presentata in tabella emerge (sulla base dei carichi rinvenuti dai tecnici ENEL in data 22.10.2015) un consumo stimato annuo di 6.133,40 kWh, considerando che nella fattura ENEL oggetto di contestazione viene riportata una media di consumo annuo pari 6.752,80
kWh, è parere del CTU che non vi siano differenze sostanziali con quello calcolato da ENEL nella fattura contestata se si considera che oltre ai carichi presenti quel giorno vi saranno stati nel corso degli anni ulteriori carichi utilizzati in maniera più casuale (fono per capelli, stufe elettriche, attrezzi per la cucina etc). Da questa ricostruzione emerge che la media mensile dei consumi riportata da ENEL può considerarsi corretta sulla base dei dati riportati”.
La relazione peritale si mostra pregevole anche nel passare minuziosamente in rassegna quanto emerge dalla documentazione versata in atti dalle parti e, difatti, l'ing. evidenzia di aver rinvenuto una Per_1
informazione decisiva nella fattura n. 800101558811043 del 29.10.2013:
“in data 31.08.2013 risulta … una lettura rilevata probabilmente sul posto (visto che le successive sono stimate) e, poiché non vi è contestazione di un'eventuale manomissione in data 31.08.2013, è parere dello scrivente che il periodo contestato da ENEL sia dal 31.08.2013 al
10 22.10.2015”.
In esito alla sua approfondita disamina, il CTU ha così concluso:
“
1. I consumi fatturati da ENEL alla signora nel Parte_1
periodo Ottobre 2010 – Ottobre 2015 sono stimati ed al di sotto di quelli effettivi vista anche la tipologia di contratto sottoscritto.
2. Il periodo contestato può essere considerato con una certa approssimazione dal 31.08.2013 al 29.10.2015 in quanto proprio in data
31.08.2013 vi una lettura effettiva e quindi, salvo prova contraria, la probabile manomissione è successiva a tale data.
3. La ricostruzione porta ad un consumo stimato di 14.240,90 kWh per un importo di € 2.926,17
… la ricostruzione dei consumi è congrua sulla base dei carichi riportati da ENEL il giorno dell'ispezione e sulla tipologia di contratto sottoscritta dalla sig.ra Quello che, a parere dello scrivente, non è corretto Pt_1
è il periodo di ricostruzione come descritto in precedenza”.
Sottolineato che la relazione peritale, pienamente condivisa da questo decidente, è stata trasmessa alle parti e non è stata oggetto di alcuna osservazione, sulla sua scorta il credito della società opposta va rideterminato il € 2.926,17 per il periodo che va dall'uno settembre 2013 al 29 ottobre 2015 (dovendosi, di conseguenza, disattendere anche l'eccezione di intervenuta prescrizione, stante la notifica dell'ingiunzione di pagamento in data 19 giugno 2018).
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione dev'essere accolta e l'ingiunzione di pagamento n. 391/2018 va revocata, con condanna della
Sig.ra al pagamento della somma di € 2.926,17, oltre Parte_1
interessi al saggio legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
11 V. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva, previa compensazione in ragione del 50%, in considerazione dell'accoglimento parziale e della cospicua riduzione del credito.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del GOT avv. Giuseppe Maria
Orlando, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 3003/2018, disattesa ogni contraria istanza:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ingiunzione di pagamento n. 391, emessa da questo Tribunale il 7 maggio 2018 (fascicolo monitorio n. 1231/2018 R.G.);
2) Accerta e dichiara il credito della convenuta-opposta, per le causali di cui in parte motiva e condanna la Sig.ra al pagamento, in Parte_1
favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, della somma di € 2.926,17, oltre interessi al saggio legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo
3) Condanna la Sig.ra al pagamento delle spese di lite, Parte_1
che vengono liquidate, già operata la compensazione, in € 1.276,00 per compensi (DM 55/2014-147/2022, valori medi dello scaglione di riferimento); le spese della CTU, separatamente liquidate, sono poste solidalmente a carico delle parti.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 28 ottobre 2025
IL G.O.T. (avv. Giuseppe Maria Orlando)
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