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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/07/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 887 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Terralba, alla Piazza Libertà n. 12, presso lo studio dell'Avv. Roberta Pili, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
nata a [...], il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Arborea, alla via De Gasperi n. 14, presso lo studio dell'Avv. Greca
Mureddu, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse delle parti:
“- rideterminazione del contributo al mantenimento di da parte del padre Per_1 Parte_1 nell'importo ridotto, in quanto privato della rivalutazione ISTAT frattanto maturata, di euro 350,00 mensili entro il giorno 25 di ogni mese, oltre rivalutazione da ora in avanti;
le spese straordinarie restano ripartite al 50%, anche in previsione delle future spese universitarie che dovrà Per_1 sostenere, rispetto alle quali il padre si dichiara fin d'ora favorevole;
- impegno da parte del ricorrente di pagare il maggior importo mensile di euro 400,00 fino a totale estinzione dell'arretrato maturato;
- impegno dell'Abis a consentire che continui a percepire per intero l'assegno unico Per_1 universale;
- spese di lite compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alla proposta conciliativa accettata da e Parte_1
”. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 28.10.2024, il ricorrente ha convenuto dinanzi al Tribunale Parte_1
di Oristano la resistente allo scopo di ottenere la rideterminazione del quantum Controparte_1 dell'assegno dovuto nei suoi confronti – a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_1
– a parziale modifica delle condizioni di divorzio precedentemente stabilite nella sentenza n.
154/2020 del 30.03.2020 (emessa all'esito del procedimento n. RG. 984/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi).
In quella sede, per quel che qui rileva, erano state stabilite le seguenti condizioni economiche che qui di seguito si trascrivono e in ordine alle quali il ricorrente ha domandato la modifica: “ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la ha con sé. Pt_1
corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento della figlia, l'assegno periodico di €.
[...]
350,00 da versarsi in due soluzioni (€. 175,00 entro il 5 ed €. 175,00 entro il 20 del mese), assegno da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici istat;
quanto alle spese mediche non coperte da
SSN, scolastiche, sportive e ricreative, a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, dar atto che gli stessi si obbligano ad osservare le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense che si intendono qui integralmente richiamate”.
A fronte del sopravvenuto mutamento delle proprie condizioni di fatto, dunque, parte ricorrente ha domandato nell'odierno giudizio la modifica del suddetto regime economico allegando che: - tramite raccomandata del 06.03.2024, la resistente aveva inviato nei suoi confronti una diffida richiedendo la rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento mensile, oltre al versamento delle somme arretrate dal mese di luglio 2019 (per un ammontare complessivo pari a euro 1.900,41);
- di conseguenza, l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto mensilmente in favore della resistente era passato da euro 350,00 (così come precedentemente stabiliti nella sentenza n. 154/2020) a euro 398,81 (oltre al versamento di euro 25,00 mensili a titolo di rateo per gli arretrati non versati come da accordo intervenuto con la resistente per il tramite dei rispettivi avvocati);
- malgrado il regolare adempimento delle suddette somme, l'incremento dell'assegno di mantenimento dovuto all'adeguamento Istat, unitamente alla corresponsione degli arretrati richiesti, aveva comportato per il ricorrente notevoli difficoltà economiche;
- in data 10.02.2024, inoltre, aveva cessato il proprio rapporto lavorativo per essere successivamente assunto, in data 19.02.2024, presso un'altra società – con la qualifica di tecnico manutentore – sebbene nel nuovo contratto di lavoro era stata prevista una riduzione economica rispetto alla precedente occupazione;
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha concluso chiedendo che la misura dell'assegno di mantenimento dovuto in favore della resistente – a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ormai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente – venisse rideterminato Per_1
in misura minore pari a complessivi euro 300,00 mensili.
Tramite comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.02.2025, si è costituita nell'odierno giudizio la resistente la quale ha integralmente contestato la domanda di revisione Controparte_1
del quantum dell'assegno di mantenimento formulata dal ricorrente in quanto priva di fondamento in fatto e in diritto. In particolare, parte resistente ha concluso chiedendo che venisse dichiarata, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, che lo stesso venisse rigettato con l'obbligo del ricorrente di corrispondere in suo favore la somma mensile di euro 400,00 (rivalutabili secondo gli indici Istat), ovvero la somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa.
Le parti sono comparse personalmente, con i rispettivi procuratori, all'udienza del 17.04.2025 dinanzi al Giudice delegato il quale, all'esito dell'audizione e interlocuzione con le stesse, ha formulato – a norma dell'art. 185 bis c.p.c. – una proposta conciliativa, nei termini sopra trascritti, che è stata accettata dalle parti.
Stante l'accordo raggiunto dalle parti, rilevato che a norma dell'art. 473 bis 22, c.p.c. le parti hanno provveduto in udienza alla discussione e alla precisazione delle conclusioni sopra riportate, la causa
è stata trattenuta in decisione dal Giudice con riserva di riferire al Collegio. ***
La domanda è fondata e, per l'effetto, deve essere accolta.
Nel caso di specie, a ben vedere, le questioni pendenti oggetto dell'odierna vertenza attengono esclusivamente alla modifica delle condizioni economiche precedentemente stabilite nella sentenza n. 154/2020 del 30.03.2020, con specifico riguardo alla rideterminazione della misura dell'assegno mensile dovuto dal ricorrente in favore della resistente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ormai maggiorenne sebbene non ancora economicamente autosufficiente. Per_1
Sul punto, deve preliminarmente premettersi che nei suddetti procedimenti di modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale si rende necessario verificare se sia sopravvenuto un effettivo mutamento della situazione di fatto esistente al tempo della pronuncia, con la conseguente variazione delle circostanze di cui il Tribunale aveva tenuto conto nell'adozione del provvedimento oggetto di revisione.
In sede di revisione, difatti, il giudice non può procedere a una rinnovata e autonoma ponderazione dei presupposti originari che avevano fondato, a suo tempo, l'assunzione del provvedimento originario, bensì è tenuto a limitarsi ad accertare l'intervenuto mutamento delle condizioni personali o economiche delle parti o dei figli.
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha dato atto nel ricorso introduttivo del sopravenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche dopo aver cessato il proprio rapporto lavorativo ed essere stato assunto, con una retribuzione sensibilmente inferiore, presso un altro datore di lavoro nella qualifica di tecnico manutentore. Alla luce di tale mutamento – nonché della richiesta della controparte di rivalutazione dell'assegno dovuto all'adeguamento Istat e di corresponsione dei relativi arretrati – ha reso noto di non essere più in grado di far fronte al pagamento dell'assegno mensile per il mantenimento della figlia (passato dall'originaria somma di euro 350,00 a euro 398,00 Per_1
mensili) e, per l'effetto, ha domandato la rideterminazione del suo ammontare.
Malgrado la resistente abbia dapprima contestato la domanda di riduzione dell'assegno proposta dal ricorrente e abbia domandato, in via ricondizionale, l'aumento del suddetto importo a euro 400,00 mensili, entrambe le parti sono addivenute a una soluzione bonaria dell'odierna vertenza manifestando la volontà di superare i reciproci contrasti e di aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 14.04.2025.
A tal proposito, in particolare, deve ritenersi che l'importo proposto dal Giudice e concordemente accettato dalle parti – quantificato nuovamente nella misura di euro 350,00 mensili (ossia senza considerare, in ragione del predetto peggioramento delle condizioni lavorative, la rivalutazione frattanto maturata) sia senz'altro idoneo, tenuto conto dei sopravenuti mutamenti di fatto e delle questioni rappresentate dalle parti nel corso del giudizio, a definire gli aspetti controversi tra le stesse relativi alla regolamentazione dei reciproci rapporti economici.
La suddetta somma, infatti, deve ritenersi congrua e adeguata a soddisfare le ordinarie esigenze di vita della figlia tenuto conto della sua età, nonché proporzionata alle odierne condizioni Per_1
economiche delle parti così come emerse e rappresentate nel corso dell'odierno giudizio.
Dalla documentazione reddituale prodotta agli atti, è emerso che il ricorrente ha conseguito negli scorsi anni i seguenti redditi: a) nel periodo di imposta relativo all'anno 2021 un reddito complessivo pari a euro 25.791,00; b) nel periodo di imposta relativo all'anno 2022 un reddito complessivo pari a euro 26.724,00 (v. modello 730 relativo agli anni 2021 e 2022 di cui al doc. 12 allegato alle memorie di parte ricorrente del 04.03.2025).
Dal raffronto con le buste paga prodotte dal ricorrente relative alle retribuzioni percepite da agosto
2024 fino a gennaio 2025, invece, è risultato che lo stesso ha conseguito un reddito netto medio quantificabile in circa euro 1.900,00 mensili (cfr. buste paga di cui al doc. 11 allegato alle memorie di parte ricorrente del 04.03.2025).
All'udienza del 17.04.2025, il ricorrente ha dichiarato di aver cessato spontaneamente il proprio rapporto lavorativo col precedente datore di lavoro – presso il quale era arrivato a percepire circa euro
2.000,00 netti mensili in luogo degli attuali euro 1.700,00/1.800,00 mensili – in quanto le condizioni lavorative erano divenute per lui insostenibili, stante la necessità di non trascurare le proprie esigenze familiari e di prestare, talvolta, assistenza all'attuale moglie affetta da problematiche di salute.
Oltre alle suddette entrate economiche, parte ricorrente ha documentalmente provato nel corso del giudizio di sostenere mensilmente il pagamento di un canone di locazione pari a euro 400,00 (v. doc.
6 allegato alla memoria del 04.03.2025) per l'abitazione presso la quale vive con l'attuale moglie e con la suocera, le quali attualmente non svolgono alcuna attività lavorativa e, per l'effetto, non sono in grado di offrire alcun significativo contributo economico alla gestione delle spese familiari.
Sul punto, sebbene il ricorrente all'udienza del 17.04.2025 abbia dichiarato che l'importo del suddetto canone a far data dal mese di novembre 2024 sia aumentato alla somma di euro 450,00 mensili, tale circostanza è rimasta una mera allegazione di parte non supportata da alcuna prova documentale.
Alla medesima udienza, infine, il ricorrente ha affermato di sostenere anche il pagamento della rata mensile di euro 153,12 per un finanziamento contratto con Agos allo scopo di poter far fronte alle spese derivanti dalla causa precedente, sebbene anche questa circostanza non sia stata supportata dalla relativa documentazione.
Quanto alle condizioni economiche della resistente, all'udienza del 17.04.2025 ella ha dato atto di aver smesso di lavorare a causa di problematiche di salute e di vivere attualmente presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà con la figlia e con l'attuale marito, il quale svolge la professione di architetto e percepisce un reddito annuo di circa euro 30.000,00.
Dalla documentazione reddituale prodotta agli atti, inoltre, è emerso che la resistente negli anni in cui ha svolto attività lavorativa ha percepito i seguenti redditi: a) nel periodo di imposta relativo all'anno
2021 ha conseguito un reddito complessivo pari a euro 10.096,00; b) nel periodo di imposta relativo all'anno 2022 ha conseguito un reddito complessivo pari a euro 9.538,00; c) nel periodo di imposta relativo all'anno 2023 ha conseguito un reddito complessivo pari a euro 8.678,00 (cfr. modello 730 relativo agli anni 2022 e 2023 di cui al doc. 9 della comparsa;
cfr. modello 730 dell'anno 2024 di cui al doc. 12 allegato alle memorie del 14.03.2025).
Malgrado attualmente la resistente non svolga più alcuna attività lavorativa, all'udienza del
17.04.2025 ha dato atto di aver presentato domanda per l'invalidità civile nell'autunno 2024 e che, all'epoca, non era ancora stata chiamata per la relativa visita.
Alla luce di tali constatazioni, stante la volontà concorde delle parti di addivenire a una soluzione conciliativa dell'odierna controversia, il Collegio ritiene equo e opportuno recepire interamente le conclusioni dalle stesse rassegnate, all'esito della proposta conciliativa del giudice, nei termini sopra riportati.
Difatti, sebbene dal quadro economico-patrimoniale sopra ricostruito sia emerso soltanto un lieve mutamento della condizione reddituale del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio, deve ritenersi che la rideterminazione del quantum dell'assegno nella misura proposta dal giudice pari a euro 350,00 sia senz'altro adeguata a compensare i sopravvenuti mutamenti di fatto lamentati, nonché pienamente idonea soddisfare le ordinarie esigenze di vita della figlia e i reciproci interessi delle parti. Per_1
L'ammontare dell'assegno di mantenimento nella misura concordata, inoltre, deve ritenersi a maggior ragione adeguato anche alla luce della volontà ribadita dalle parti di continuare a riconoscere l'integrale percezione dell'assegno unico universale per intero in favore di nonché Per_1 dell'impegno del ricorrente di corrispondere il maggior importo mensile pari a euro 400,00 fino alla totale estinzione dell'arretrato maturato.
A fronte di tali considerazioni, pertanto, deve ritenersi che nulla osti a prendere atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ad accogliere interamente le condizioni concordate.
La conciliazione dell'odierna vertenza, infine, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica della sentenza n. 154/2020 pubblicata in data 30.03.2020 ed emessa dal Tribunale di Oristano all'esito del procedimento n. RG. 984/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, definitivamente decidendo sull'accordo delle parti:
- dispone la rideterminazione del contributo al mantenimento di da parte del padre Per_1 Pt_1
nell'importo ridotto, rispetto a quello nell'ultimo periodo dovuto di euro 398,81 a causa
[...]
dell'adeguamento Istat, di euro 350,00 mensili entro il giorno 25 di ogni mese, oltre rivalutazione da ora in avanti;
le spese straordinarie restano ripartite al 50%, anche in previsione delle future spese universitarie che dovrà sostenere, rispetto alle quali il Per_1 padre si dichiara fin d'ora favorevole;
- prende atto dell'impegno da parte del ricorrente di pagare il maggior importo mensile di euro
400,00 fino a totale estinzione dell'arretrato maturato;
- prende atto dell'impegno dell' a consentire che continui a percepire per intero Pt_1 Per_1
l'assegno unico universale;
Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
24.7.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela