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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 506/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 27/03/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli è comparso per il ricorrente l'Avv. RIVA SERGIO il quale richiama il contenuto Pt_1 del ricorso, evidenzia la mancata risposta dei convenuti all'interrogatorio formale e conclude per l'accoglimento della domanda;
in via di subordine richiama comunque le istanze istruttorie dedotte.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 17.05 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 27/03/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 506/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. RIVA SERGIO, che lo rappresenta e Pt_1 difende, unitamente all'Avv. , in forza di procura generale alle liti ricorrente e
- e , contumaci Controparte_1 CP_2
convenuti sulle conclusioni dell' come precisate in atti. Pt_1
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.6.2024 l' ha chiamato in causa Pt_1 CP_1
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
[...] CP_2
Giudice adito, contrariis reiectis, accertata, per il fatto-reato dell'infortunio occorso alla sig.
il 31.08.18 la responsabilità, per fatto proprio o di suoi preposti e/o dipendenti, di Parte_2
, quale legale rappresentante/titolare dell'impresa individuale , datrice di CP_2 CP_2
lavoro e di , quale datore di lavoro di fatto, dichiararne la civile Controparte_1 responsabilità per l'evento de quo e conseguentemente condannarli in solido tra loro o come meglio visto e ritenuto, a rimborsare all' nei limiti in precedenza indicati, la somma di Parte_1
€ 114.271,58 e/o quell'altra meglio vista e ritenuta emergenda in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del valore capitale della rendita e, per le altre somme, dall'erogazione, oltre i miglioramenti di rendita dal 18.06.24, sempre con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oneri ed accessori di legge”.
A sostegno della domanda di regresso ha esposto quanto segue: Pt_1
- nel luglio del 2018 il dott. , titolare della Farmacia Sarzano sita in Genova e Pt_3
proprietario di detto immobile e dei locali attigui adibiti a studi medici aveva commissionato lavori edili di ridistribuzione degli spazi alla ditta CP_2
- anche i lavori relativi alla parte elettrica ed alla parte idraulica, affidati ad artigiani,
Cont avrebbero dovuto essere coordinati dalla ditta nella persona di Controparte_1
, erroneamente identificato dal committente quale (in realtà figlia di
[...] CP_2
ed effettiva titolare della ditta); Controparte_1
- per l'esecuzione dei lavori si era avvalso dell'opera di Controparte_1
da lui accompagnato sul cantiere in macchina e con il quale aveva Parte_2
lavorato dal 3 al 17 agosto;
Cont
- il 31.8.2018 come indicatogli dal , si era recato in treno fino alla stazione Pt_2
ferroviaria di Genova Brignole, quindi era stato accompagnato in macchina sul cantiere dall'elettricista CP_3
3 - sul posto seguendo le indicazioni impartitegli dal LEO via sms, aveva iniziato Pt_2
la lavorazione dei battiscopa utilizzando lo strumento (un flessibile sprovvisto di maniglia laterale e di protezione del disco) messogli a disposizione;
- durante le operazioni di taglio veva perso il controllo dell'utensile ed era stato Pt_2
ferito dal disco al ventre ed al polso sinistro;
- soccorso dal , l'infortunato era stato trasportato in ambulanza presso Pt_3
l'ospedale Galliera;
- tali circostanze risultavano dagli accertamenti svolti dalla Sezione di Polizia Giudiziaria
Gruppo Lavoro e Salute e dagli ispettori confluiti nel fascicolo relativo al Pt_1 procedimento penale apertosi a seguito dei fatti e dell'esposto denuncia presentato dall'infortunato;
- tale procedimento penale, iscritto nei confronti di e CP_2 Controparte_1
per il reato di cui agli artt. 113, 590 I, II e III c.p. nella loro qualità di datore di
[...]
lavoro formale la prima e di datore di lavoro di fatto il secondo, si era concluso con sentenza n. 2494/23 di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di esito positivo del procedimento di messa alla prova;
- aveva erogato in favore di (che aveva riportato postumi nella Pt_1 Parte_2 misura del 20%) prestazioni per complessivi € 114.271,58, come da attestazione di credito prodotta in atti;
- sussistevano, quindi, i presupposti per l'azione di regresso a norma degli artt. 10 e 11 del
T.U. 1124/65.
e , nonostante la regolarità della notifica, non si sono CP_2 Controparte_1
costituiti in giudizio.
E' stato ammesso l'interpello dei due convenuti, essendo per il resto la causa documentalmente istruita, ma all'udienza del 13.2.2025 e Controparte_1 [...]
non sono comparsi senza addurre giustificazione alcuna. CP_2
Nel corso dell'odierna udienza il difensore dell' ha illustrato le ragioni a sostegno Pt_1 della domanda ed ha concluso per l'accoglimento della stessa.
Il ricorso appare fondato.
4 In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del sorgere del credito dell' nei confronti della persona civilmente obbligata, è necessario che il fatto Pt_1 costituisca reato perseguibile d'ufficio, ma l'accertamento giudiziale, sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, può avvenire sia in sede penale che in sede civile (Cass. n. 2138/15;
Cass. n. 20724/13).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che “una volta allegato che l'infortunio sia avvenuto nel corso del lavoro e nell'ambiente del lavoro, sull' che agisce in regresso, o Pt_1
in ipotesi sul lavoratore che agisce per differenziale - ferma l'allegazione della illiceità penale del fatto - incombe soltanto la prova del nesso causale tra infortunio e fatto, secondo lo schema della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.” (Cass. n. 2697/18).
La Suprema Corte ha, poi, chiarito che “la disciplina prevista dal D.P.R. n. 1124 del
1965, artt. 10 e 11, deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del cd. danno differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' , deve essere condotto secondo le regole comuni della Pt_1
responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale tra fatto ed evento dannoso” (Cass. n. 12041/20).
Nel caso in esame la sussistenza del fatto reato (oggetto del procedimento penale definito con sentenza del Tribunale di Genova n. 2494 del 06.06.23) appare adeguatamente dimostrata nel presente giudizio.
Il compendio probatorio acquisto agli atti (ed in particolare la relazione di servizio redatta dalla Questura di Genova il 31.8.2018, l'annotazione della Sezione di p.g. presso la Procura della
Repubblica di Genova, Gruppo Lavoro e Salute, datata 29.4.2019, le s.i.t. rese dall'infortunato e dalle persone informate Parte_4 Persona_1 Persona_2
le dichiarazioni rese agli ispettori Persona_3 Persona_4 Persona_5
dagli stessi e ) consente di ritenere provato che: Pt_1 CP_2 Controparte_1
5 - abbia conosciuto nell'agosto del 2018 ed Parte_2 Controparte_1
abbia subito iniziato a lavorare, sotto le direttive dello stesso, presso il cantiere aperto nello studio del dott. in Genova;
Pt_3
- lo stesso sia stato più volte accompagnato in macchina in cantiere da Pt_2 [...]
(che dirigeva i lavori e vi partecipava materialmente) ed abbia Controparte_1 sempre utilizzato materiali ed attrezzature messe a disposizione dall'impresa CP_2
che stava eseguendo lavori di ristrutturazione nello studio del;
Pt_3
- la mattina del 31.8.2018, come da accordi presi con , Controparte_1 Pt_2 si sia recato in cantiere accompagnato dall'elettricista e, dopo le ore 11.00, Testimone_1
abbia iniziato a lavorare su un battiscopa;
- dovendo tagliare a 45 gradi un pezzo di battiscopa, rimanendo in piedi abbia Pt_2
afferrato il pezzo di legno con la mano sinistra ed abbia iniziato il taglio impugnando nell'altra mano un piccolo “flessibile” sprovvisto di maniglia laterale e di protezione sul disco;
- il lavoratore ad un certo punto abbia perso il controllo dell'attrezzo e si sia ferito con il disco rotante prima al ventre e poi all'altezza del polso sinistro, provocandosi le gravi lesioni risultanti dalla documentazione in atti.
sentita dall'Ispettore il 1.4.2019, ha confermato di essere titolare CP_2 Pt_1 dell'omonima ditta individuale (inizialmente costituita per la rivendita di frutta e verdura e poi trasformata in impresa edile); di essere andata nell'aprile del 2018 insieme al padre
[...]
, che partecipava all'attività, in Genova per dei lavori di ristrutturazione negli CP_1
ambulatori e nella farmacia del dott. ; di aver interamente delegato al padre Pt_3
l'esecuzione dei lavori, essendosi limitata a seguirne la parte burocratica e amministrativa;
di essere venuta a conoscenza dell'incidente occorso al signor solo a fine settembre Pt_2
perchè il padre non voleva farla preoccupare.
, sempre innanzi all'ispettore , ha confermato di aver avuto Controparte_1 Pt_1
insieme alla figlia un colloquio con il dott. per dei lavori di ristrutturazione CP_2 Pt_3
ed ha dichiarato di aver contattato telefonicamente chiedendogli se era Parte_2
disponibile per dei lavori da muratore;
ottenuta dallo stesso una risposta positiva, lo aveva
6 incontrato a Savona ed insieme si erano diretti in macchina verso Genova;
durante il tragitto aveva chiesto a osa sapesse fare e gli aveva detto che avrebbero parlato di compensi Pt_2
dopo un paio di giorni. Tale convenuto, quindi, ha dichiarato che la figlia nulla sapeva CP_2
dell'infortunato ed ha ammesso di non essersi subito informato della regolarità del Pt_2
perchè non aveva ragione di pensare che lo stesso non avesse il permesso di soggiorno.
Le indagini eseguite dalla p.g. hanno, poi, dimostrato la totale inadeguatezza ed insicurezza dello strumento fornito al privo di una doppia impugnatura e di “carter” di Pt_2
protezione: per il taglio del battiscopa, infatti, il datore di lavoro avrebbe dovuto mettere a disposizione del lavoratore una troncatrice portatile o, al limite, un “flessibile” regolamentare.
e , pur avvalendosi dell'attività lavorativa del CP_2 Controparte_1 ll'interno del cantiere aperto su incarico del , non hanno, quindi, fatto in Pt_2 Pt_3
modo che lo stesso (non regolarmente assunto ed evidentemente impreparato al tipo di lavoro assegnatogli) potesse agire in sicurezza.
A tali significativi elementi va aggiunta la mancata risposta dei due convenuti all'interrogatorio formale senza giustificato motivo, con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c..
Tutti questi elementi, quindi, portano a ritenere adeguatamente provato che i convenuti
[...]
e abbiano ricoperto, rispettivamente, il ruolo di formale datore CP_2 Controparte_1
di lavoro e datore di lavoro di fatto dell'infortunato Parte_2
La sussistenza della responsabilità dei due convenuti per l'infortunio del emerge, Pt_2
in particolare, dai seguenti elementi:
- era la titolare dell'impresa edile che stava svolgendo lavori di ristrutturazione CP_2
nello studio del dott. e che aveva irregolarmente occupato Pt_3 Parte_2
addetto proprio a quel cantiere;
- , padre di aveva preso accordi con lo aveva Controparte_1 CP_2 Pt_2
accompagnato sul posto e ne aveva diretto l'attività comportandosi quindi come un co- datore di lavoro di fatto;
- i due convenuti non hanno provato di aver impartito al alcuna formazione Pt_2 specifica circa le lavorazioni da compiere e l'utilizzo di strumenti da taglio;
7 - gli stessi, soprattutto, hanno fornito all'infortunato uno strumento di lavoro non regolamentare e del tutto inadeguato al taglio del battiscopa, impedendo allo stesso di operare in sicurezza.
Sussiste certamente il nesso di causa tra la condotta illecita posta in essere dai due convenuti ed i rilevanti pregiudizi psicofisici riportati da a seguito dell'infortunio, posto Parte_2
che il taglio è stato determinato proprio dalla perdita di controllo di uno strumento inidoneo all'operazione compiuta e privo della maniglia laterale e della protezione sul disco.
Accertate nel caso di specie, secondo i criteri civilistici, la sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio (lesioni colpose gravi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e la responsabilità dei due convenuti, l'azione di regresso è fondata.
In difetto di contestazione, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri di legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato sulla base della certificazione del direttore della sede del 18.6.2024. Pt_1
Come ha, infatti più volte ribadito la giurisprudenza di legittimità “Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede Pt_1
erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento” (Cass. 1841/15; nello stesso senso Cass. 15208/14; Cass. 21540/07 e, da ultimo, Cass. n.13587/19).
Nel caso in esame e , rimanendo contumaci, nulla sul CP_2 Controparte_1
punto hanno dedotto.
Alla luce della citata attestazione di credito sono, quindi, fondate le seguenti voci di rivalsa:
- € 3.463,35 per prestazioni connesse all'indennità temporanea assoluta al lavoro;
- complessivi € 319,95a titolo di rimborso spese varie, anche accertamenti medici e visite;
- € 49.248,27 a titolo di valore capitale della rendita per danno biologico;
- € 9.695,71 per i ratei di rendita per danno biologico già erogati.
8 Appare, poi, fondata anche la domanda di rivalsa avanzata dall' in relazione alla quota CP_4 della rendita volta a ristorare l'infortunato del danno patrimoniale (€ 8.687,00a titolo di ratei già corrisposti ed € 42.248,27 a titolo di rendita capitalizzata).
La Suprema Corte ha affermato che “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa” (Cass. n. 21988/19).
Nel caso in esame la natura e l'entità delle menomazioni (grave neuropatia sensitivo motoria del nervo ulnare) ed il tipo di attività lavorativa svolta dal prima dell'infortunio (di Pt_2
tipo prettamente manuale) consentono fondatamente di presumere la sussistenza di un danno patrimoniale, civilisticamente inteso, quantomeno pari alla somma liquidata dall' . Pt_1
Infine, per quanto attiene ai rapporti tra costo dell'infortunio e misura del danno civilistico risarcibile, si rileva che è onere del convenuto fornire la prova del fatto che le erogazioni di cui chiede il rimborso superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore Pt_1
infortunato e non già onere dell' fornire la prova che tale limite non è superato. Detto CP_4
limite, infatti, non si pone come fatto costitutivo del diritto di rivalsa di , ma come fatto Pt_1
impeditivo del diritto azionato dall' e, in quanto tale, è oggetto di prova a carico del CP_4
convenuto, che lo eccepisca (Cass. n. 5348/05; Cass. n. 389/87).
Nel caso in esame i due convenuti, rimanendo contumaci, nulla sul punto hanno eccepito.
e devono, quindi, essere condannati in solido al CP_2 Controparte_1 rimborso in favore dell' della complessiva somma di € 114.271,58. Pt_1
Sulle somme spettanti all' vanno poi calcolati gli interessi legali dalla data del valore Pt_1 capitale della rendita e, per le altre somme, dall'erogazione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale in concreto svolta, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
9 Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così decide:
Dichiara la contumacia di e . CP_2 Controparte_1
In accoglimento dell'azione di regresso, dichiara tenuto e condanna e CP_2 [...]
, in solido, a rimborsare all' l'importo complessivo di € 114.271,58 Controparte_1 Pt_1
oltre interessi legali dalla data del valore capitale della rendita e, per le altre somme, dall'erogazione.
Condanna i due convenuti a rifondere a favore di le spese di lite, che liquida in € Pt_1
43,00 per esborsi ed € 4.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Savona, 27.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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