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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5104 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2894 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Castellana Salvatore;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili.
Conclusioni della parte ricorrente: come da note scritte depositate in sosti- tuzione dell'udienza del 20.10.2025, celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
6/03/2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 10/04/1997 a Palermo, unione dalla quale è nato Controparte_1 il 23.06.1998 il figlio , ha chiesto, a seguito della sentenza Persona_1 di separazione n. 4752/2016 del 29.09.2016 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare l'assegnazione della casa co- niugale per vivervi unitamente al figlio e di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle una somma pari a 620,00 euro, di cui 360,00 euro a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economi- camente autosufficiente ed euro 260,00 a titolo di assegno divorzile in suo favore.
Ha, infine richiesto di essere autorizzata a percepire integralmente l'assegno unico erogato dall'INPS in favore del figlio.
2. Preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente all'udienza di comparizione personale delle parti del 22/10/2024, il Giudice Delegato, con ordinanza del
9/12/2024 ha confermato in via temporanea e urgente le condizioni econo- miche stabilite nella sentenza di separazione n. 4782/2016 di questo Tribu- nale- come successivamente modificate con il decreto dei giorni 12-
16/7/2019-.
Per il prosieguo la causa è stata istruita mediante prova testimoniale- as- sunta all'udienza del 27.01.2025- e sono state acquisite di informazioni circa i redditi ed il patrimonio di dall'Agenzia delle Entrate. Controparte_1
Infine, all'udienza del 20.10.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
3. Giova, preliminarmente, ribadire la dichiarazione di contumacia di il quale, sebbene sia stato ritualmente evocato nel pre- Controparte_1 sente giudizio, non si è costituito.
4. Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione
2 degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere tra- scorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 28.05.2015.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con sentenza di questo Tribunale, n. 6090/2015 di questo Tribunale, già oggetto di successiva modifica con decreto dei giorni 30-10/4-11-2015.
5. L'assegnazione della casa coniugale
Nessuna statuizione va adottata rispetto alla casa coniugale, atteso che ha prodotto un contratto di locazione dell'immobile, Parte_1 ubicato a Palermo via Attilio Barbera n. 16, in cui risiede con il figlio Per_2
[...
, che sarebbe stato stipulato- non essendo la copia prodotta sottoscritta dalle parti- in data 1/8/2020, ben dopo dunque la separazione.
6. Provvedimenti di carattere economico
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti- nenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mantenimento del figlio della coppia.
6.1 Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli mette conto evidenziare in punto di diritto che, a tenore della previsione del primo comma dell'art. 337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determina- zione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
L'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, essendo destinato a pro- trarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n. 32529).
6.2 Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un asse-
3 gno divorzile, in punto di diritto non pare superfluo rammentare che la giuri- sprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il man- tenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una funzione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati ca- si e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n.
6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno. Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art. 5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il ri- conoscimento o mantenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autono- mamente e dignitosamente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso - al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- nosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza - che ha rilevato la ne- cessità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte
e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ricono-
4 scere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consenti- rebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma
6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui para- metri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economi- co dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità fu- ture.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni co- muni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143
c.c.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune
5 ménage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accer- tare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimo- niali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, si os- serva che la ricorrente all'udienza di comparizione del 22/10/2024 ha di- chiarato: “io vorrei che il signor aiuti mio figlio , che ha 26 CP_1 Per_1 anni e vive con me. Mio figlio due anni fa, dopo una settimana dal consegui-
6 mento della laurea in scienze delle comunicazioni, ha avuto un grave incidente domestico, ha avuto la recisione dell'arteria, è arrivato in fin di vita in ospeda- le ed è stato salvato in extremis dopo un lungo ricovero. È stato dichiarato in- valido nella misura del 47% e il 9 gennaio siamo stati convocati dall'INPS per la revisione dell'invalidità. Mio figlio non può lavorare in quanto a causa della lesione del nervo mediano non ha più l'uso delle dita pollice, indice e medio della mano destra. È stato a lungo ricoverato in ospedale e dovrà assumere a vita la cardioaspirina perché ha subito anche un'operazione di impianto di 3 bypass. Io non lavoro stabilmente, faccio qualche lavoro saltuario quando capi- ta come badante di persone anziane e aiuto nelle pulizie, guadagno circa
150,00 euro al mese, mi aiuta economicamente la mia famiglia. Spero che in futuro mio figlio possa percepire una pensione di invalidità che attualmente non ha. Mio marito versa un contributo al mantenimento di 300 euro al mese
(160,00 per mio figlio e 140,00 per me) che noi utilizziamo per pagare il canone di locazione dell'appartamento in cui viviamo, perché così sono state modifica- te, circa 6 o 7 anni fa, le condizioni della separazione. Lui versa soltanto questi
300,00 euro al mese e non partecipa alle spese straordinarie. Voglio precisare che io per un farmaco che assume mio figlio che si chiama “Tiobet”, che serve per il rinforzo muscolare della mano e in caso di mancata assunzione mio figlio ne perderebbe completamente l'uso, pago ogni 20 giorni una cifra pari a 25,00 euro. Non percepisco l'assegno unico per mio figlio. Io ho presentato domanda al fine di percepire l'assegno di inclusione che la prima volta è stata rigettata, ora l'ho ripresentata” (si veda verbale di udienza citato e contratto di locazio- ne depositato il 2.10.2024).
All'udienza del 27.01.2025 è stata escussa la teste , la quale Tes_1 ha riferito che è titolare della ditta “Mancuso Gas” e ha Controparte_1 dichiarato: “in zona è risaputo che lui ha rilevato l'attività ed anche perché lo stesso ha inaugurato l'attività”; ha raccontato che in passato, durante la con- vivenza matrimoniale, l'odierno resistente aveva sempre lavorato 12-14 ore al giorno, aveva impedito alla moglie di cercare un impiego e la stessa si era
7 sempre occupata a tempo pieno della casa e del figlio (si veda verbale dell'udienza cit.).
Il 16.12.2024 sono, inoltre, pervenute dall'Agenzia delle Entrate le infor- mazioni circa il patrimonio e i redditi del dalle quali emerge che lo CP_1 stesso per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 ha avuto un reddito impo- nibile rispettivamente pari ad € 18.208,00, a € 19.619,00 ed € 6.982,00 (si veda doc. cit.), ricavato dall'impresa individuale “Mancuso gas di Mancuso
Salvatore” che svolge attività di commercio all'ingrosso senza deposito di bombole a gas per uso domestico, come si evince dalla visura versata in atti ed è stato pure confermato dalla deposizione testimoniale assunta.
Con riguardo al figlio , che ha oggi 27 anni, deve rilevarsi che ef- Per_1 fettivamente aveva portato a termine il percorso universitario, conseguendo la laurea in scienze della comunicazione (si veda verb. ud. del 22/10/2024)
e, dunque, il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica appare giustificato della sue precarie condizioni di salute, atteso che dalla documen- tazione medica versata in atti risulta che è seguito dal Centro di salute men- tale dell'Asp di Palermo dal mese di marzo 2023, pratica trattamento psicote- rapico in maniera costante poiché soffre di “disturbo dell'adattamento con di- sturbi misti dell'emotività e della condotta” ed è in cura presso il reparto di chirurgia vascolare dell'Arnas Civico di Palermo a causa degli esiti dell'incidente domestico in cui ha riportato la “lesione dell'arteria radiale ed ulnare destra. Lesione del nervo mediano, muscolo-cutaneo e parziale del ner- vo radiale” (cfr. documentazione depositata il 2.10.2024).
Alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patri- moniali delle parti per come sopra esposta, in considerazione del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e alla crescita del figlio, del quale tutt'ora si occupa, in relazione alla durata della convivenza matrimoniale (circa 18 anni) e all'età dell'avente diritto (56 anni), la domanda proposta da diretta ad ottenere in suo favore un asse- Parte_1 gno divorzile merita senz'altro accolta, poiché ricorrono sulla scorta di quan-
8 to precede di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni ogget- tive) e avendo la stessa fornita la prova di aver contribuito alla formazione del patrimonio comune della famiglia e all'incremento del reddito del marito durante la vita coniugale.
Pertanto, alla luce dei dati acquisiti, appare equo porre a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a , entro il gior- CP_2 Parte_1 no 5 di ciascun mese, un contributo complessivo pari ad euro 450,00 mensi- li, di cui 200,00 a titolo di assegno divorzile e 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio , annualmente rivalutabili secondo i noti in- Per_1 dici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Entrambe le parti vanno obbligate, inoltre, a contribuire al pagamento del
50% ciascuna delle spese straordinarie da sostenere in favore del figlio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie approvato in data 2 luglio 2019.
La decorrenza delle superiori statuizioni va stabilita a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fondata su emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, fermo restando per il periodo an- tecedente quanto già stabilito con l'ordinanza emessa il 9/12/2024.
7. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, nonché della contumacia della parte resistente, si ravvisano fondati motivi per disporre la compensazione delle spese processuali nella misura della me- tà e condannare a rimborsare la restante parte, liquidata Controparte_1 come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta, in favore dell'erario, dal momento che è stata ammessa al beneficio del patro- Parte_1 cinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 21.04.2023.
Al riguardo giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vitto-
9 riosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle do- vute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema pro- cessualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso con- trario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvan- taggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'even- tuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difenso- re, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nella contumacia di così provvede: Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 10/04/1997 da , nata a [...]- Parte_1 mo l'11/04/1969 e da nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 3, parte II serie A dell'anno 1997;
2. pone, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 di la complessiva somma di euro 450,00, di cui euro Parte_1
200,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , da versare entro il giorno 5 di ogni mese e Per_1 da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
3. dichiara entrambe le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore del figlio, nella accezione e secondo le
10 modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
4. dispone la compensazione delle spese processuali nella misura della metà e condanna a rimborsare la restante parte che li- Controparte_1 quida in tale ridotta entità in euro 2.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2894 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Castellana Salvatore;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili.
Conclusioni della parte ricorrente: come da note scritte depositate in sosti- tuzione dell'udienza del 20.10.2025, celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
6/03/2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 10/04/1997 a Palermo, unione dalla quale è nato Controparte_1 il 23.06.1998 il figlio , ha chiesto, a seguito della sentenza Persona_1 di separazione n. 4752/2016 del 29.09.2016 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare l'assegnazione della casa co- niugale per vivervi unitamente al figlio e di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle una somma pari a 620,00 euro, di cui 360,00 euro a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economi- camente autosufficiente ed euro 260,00 a titolo di assegno divorzile in suo favore.
Ha, infine richiesto di essere autorizzata a percepire integralmente l'assegno unico erogato dall'INPS in favore del figlio.
2. Preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente all'udienza di comparizione personale delle parti del 22/10/2024, il Giudice Delegato, con ordinanza del
9/12/2024 ha confermato in via temporanea e urgente le condizioni econo- miche stabilite nella sentenza di separazione n. 4782/2016 di questo Tribu- nale- come successivamente modificate con il decreto dei giorni 12-
16/7/2019-.
Per il prosieguo la causa è stata istruita mediante prova testimoniale- as- sunta all'udienza del 27.01.2025- e sono state acquisite di informazioni circa i redditi ed il patrimonio di dall'Agenzia delle Entrate. Controparte_1
Infine, all'udienza del 20.10.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
3. Giova, preliminarmente, ribadire la dichiarazione di contumacia di il quale, sebbene sia stato ritualmente evocato nel pre- Controparte_1 sente giudizio, non si è costituito.
4. Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione
2 degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere tra- scorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 28.05.2015.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con sentenza di questo Tribunale, n. 6090/2015 di questo Tribunale, già oggetto di successiva modifica con decreto dei giorni 30-10/4-11-2015.
5. L'assegnazione della casa coniugale
Nessuna statuizione va adottata rispetto alla casa coniugale, atteso che ha prodotto un contratto di locazione dell'immobile, Parte_1 ubicato a Palermo via Attilio Barbera n. 16, in cui risiede con il figlio Per_2
[...
, che sarebbe stato stipulato- non essendo la copia prodotta sottoscritta dalle parti- in data 1/8/2020, ben dopo dunque la separazione.
6. Provvedimenti di carattere economico
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti- nenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mantenimento del figlio della coppia.
6.1 Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli mette conto evidenziare in punto di diritto che, a tenore della previsione del primo comma dell'art. 337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determina- zione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
L'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, essendo destinato a pro- trarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n. 32529).
6.2 Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un asse-
3 gno divorzile, in punto di diritto non pare superfluo rammentare che la giuri- sprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il man- tenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una funzione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati ca- si e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n.
6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno. Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art. 5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il ri- conoscimento o mantenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autono- mamente e dignitosamente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso - al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- nosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza - che ha rilevato la ne- cessità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte
e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ricono-
4 scere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consenti- rebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma
6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui para- metri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economi- co dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità fu- ture.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni co- muni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143
c.c.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune
5 ménage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accer- tare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimo- niali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, si os- serva che la ricorrente all'udienza di comparizione del 22/10/2024 ha di- chiarato: “io vorrei che il signor aiuti mio figlio , che ha 26 CP_1 Per_1 anni e vive con me. Mio figlio due anni fa, dopo una settimana dal consegui-
6 mento della laurea in scienze delle comunicazioni, ha avuto un grave incidente domestico, ha avuto la recisione dell'arteria, è arrivato in fin di vita in ospeda- le ed è stato salvato in extremis dopo un lungo ricovero. È stato dichiarato in- valido nella misura del 47% e il 9 gennaio siamo stati convocati dall'INPS per la revisione dell'invalidità. Mio figlio non può lavorare in quanto a causa della lesione del nervo mediano non ha più l'uso delle dita pollice, indice e medio della mano destra. È stato a lungo ricoverato in ospedale e dovrà assumere a vita la cardioaspirina perché ha subito anche un'operazione di impianto di 3 bypass. Io non lavoro stabilmente, faccio qualche lavoro saltuario quando capi- ta come badante di persone anziane e aiuto nelle pulizie, guadagno circa
150,00 euro al mese, mi aiuta economicamente la mia famiglia. Spero che in futuro mio figlio possa percepire una pensione di invalidità che attualmente non ha. Mio marito versa un contributo al mantenimento di 300 euro al mese
(160,00 per mio figlio e 140,00 per me) che noi utilizziamo per pagare il canone di locazione dell'appartamento in cui viviamo, perché così sono state modifica- te, circa 6 o 7 anni fa, le condizioni della separazione. Lui versa soltanto questi
300,00 euro al mese e non partecipa alle spese straordinarie. Voglio precisare che io per un farmaco che assume mio figlio che si chiama “Tiobet”, che serve per il rinforzo muscolare della mano e in caso di mancata assunzione mio figlio ne perderebbe completamente l'uso, pago ogni 20 giorni una cifra pari a 25,00 euro. Non percepisco l'assegno unico per mio figlio. Io ho presentato domanda al fine di percepire l'assegno di inclusione che la prima volta è stata rigettata, ora l'ho ripresentata” (si veda verbale di udienza citato e contratto di locazio- ne depositato il 2.10.2024).
All'udienza del 27.01.2025 è stata escussa la teste , la quale Tes_1 ha riferito che è titolare della ditta “Mancuso Gas” e ha Controparte_1 dichiarato: “in zona è risaputo che lui ha rilevato l'attività ed anche perché lo stesso ha inaugurato l'attività”; ha raccontato che in passato, durante la con- vivenza matrimoniale, l'odierno resistente aveva sempre lavorato 12-14 ore al giorno, aveva impedito alla moglie di cercare un impiego e la stessa si era
7 sempre occupata a tempo pieno della casa e del figlio (si veda verbale dell'udienza cit.).
Il 16.12.2024 sono, inoltre, pervenute dall'Agenzia delle Entrate le infor- mazioni circa il patrimonio e i redditi del dalle quali emerge che lo CP_1 stesso per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 ha avuto un reddito impo- nibile rispettivamente pari ad € 18.208,00, a € 19.619,00 ed € 6.982,00 (si veda doc. cit.), ricavato dall'impresa individuale “Mancuso gas di Mancuso
Salvatore” che svolge attività di commercio all'ingrosso senza deposito di bombole a gas per uso domestico, come si evince dalla visura versata in atti ed è stato pure confermato dalla deposizione testimoniale assunta.
Con riguardo al figlio , che ha oggi 27 anni, deve rilevarsi che ef- Per_1 fettivamente aveva portato a termine il percorso universitario, conseguendo la laurea in scienze della comunicazione (si veda verb. ud. del 22/10/2024)
e, dunque, il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica appare giustificato della sue precarie condizioni di salute, atteso che dalla documen- tazione medica versata in atti risulta che è seguito dal Centro di salute men- tale dell'Asp di Palermo dal mese di marzo 2023, pratica trattamento psicote- rapico in maniera costante poiché soffre di “disturbo dell'adattamento con di- sturbi misti dell'emotività e della condotta” ed è in cura presso il reparto di chirurgia vascolare dell'Arnas Civico di Palermo a causa degli esiti dell'incidente domestico in cui ha riportato la “lesione dell'arteria radiale ed ulnare destra. Lesione del nervo mediano, muscolo-cutaneo e parziale del ner- vo radiale” (cfr. documentazione depositata il 2.10.2024).
Alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patri- moniali delle parti per come sopra esposta, in considerazione del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e alla crescita del figlio, del quale tutt'ora si occupa, in relazione alla durata della convivenza matrimoniale (circa 18 anni) e all'età dell'avente diritto (56 anni), la domanda proposta da diretta ad ottenere in suo favore un asse- Parte_1 gno divorzile merita senz'altro accolta, poiché ricorrono sulla scorta di quan-
8 to precede di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni ogget- tive) e avendo la stessa fornita la prova di aver contribuito alla formazione del patrimonio comune della famiglia e all'incremento del reddito del marito durante la vita coniugale.
Pertanto, alla luce dei dati acquisiti, appare equo porre a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a , entro il gior- CP_2 Parte_1 no 5 di ciascun mese, un contributo complessivo pari ad euro 450,00 mensi- li, di cui 200,00 a titolo di assegno divorzile e 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio , annualmente rivalutabili secondo i noti in- Per_1 dici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Entrambe le parti vanno obbligate, inoltre, a contribuire al pagamento del
50% ciascuna delle spese straordinarie da sostenere in favore del figlio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie approvato in data 2 luglio 2019.
La decorrenza delle superiori statuizioni va stabilita a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fondata su emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, fermo restando per il periodo an- tecedente quanto già stabilito con l'ordinanza emessa il 9/12/2024.
7. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, nonché della contumacia della parte resistente, si ravvisano fondati motivi per disporre la compensazione delle spese processuali nella misura della me- tà e condannare a rimborsare la restante parte, liquidata Controparte_1 come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta, in favore dell'erario, dal momento che è stata ammessa al beneficio del patro- Parte_1 cinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 21.04.2023.
Al riguardo giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vitto-
9 riosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle do- vute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema pro- cessualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso con- trario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvan- taggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'even- tuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difenso- re, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nella contumacia di così provvede: Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 10/04/1997 da , nata a [...]- Parte_1 mo l'11/04/1969 e da nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 3, parte II serie A dell'anno 1997;
2. pone, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 di la complessiva somma di euro 450,00, di cui euro Parte_1
200,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , da versare entro il giorno 5 di ogni mese e Per_1 da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
3. dichiara entrambe le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore del figlio, nella accezione e secondo le
10 modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
4. dispone la compensazione delle spese processuali nella misura della metà e condanna a rimborsare la restante parte che li- Controparte_1 quida in tale ridotta entità in euro 2.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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