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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2164/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefania Deiana - Presidente
Dott. Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott. Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2164/22 avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Piazza Parte_1 C.F._1
d'Italia 26 presso e nello studio dell'avv. Pierino Arru (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende per delega speciale in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Cagliari Controparte_1 C.F._3 nella via Monti 31, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Amara, del Foro di Cagliari (C.F.:
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI :
Ricorrente: “1) Dichiarare l'intervenuta separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
29.9.1979 e nato a [...] il [...]; 2) La IG ancora minorenne Controparte_1
viene affidata in forma congiunta ad entrambi i genitori, che avranno cura di seguirla e Per_1
aiutarla nel loro sviluppo psico fisico e nella ricerca di un posto di lavoro che la renda autosufficiente, pagina 1 di 10 Per_ in ragione delle sue legittime aspettative e aspirazioni. La IG maggiorenne vive attualmente a
Roma ed è beneficiaria direttamente dell'assegno di mantenimento. 3) La IG minore , vivrà Per_1 in Sassari, via Gabriele D'Annunzio 12, con la madre, collocataria preferenziale, e il padre la potrà vedere compatibilmente con le primarie esigenze di studio e di svago della IG, con l'impegno da parte del padre, di accompagnare la IG alle prove di danza, agli allenamenti e ai saggi, compatibilmente con le esigenze di lavoro del 4) In considerazione della consegna CP_1 dell'abitazione principale di Sennori località Badde Abes da parte di a Parte_1 [...]
vista la scarsa partecipazione del per le esigenze della IG , considerata CP_1 CP_1 Per_1
la scarsa disponibilità dei genitori del ad accompagnare la loro IP , tanto comporta CP_1 Per_1 che tali attività ricadono tutte sulla . Pertanto, la misura dell'assegno di mantenimento da Pt_1 versare per deve essere rivista e portata all'importo di €. 750,00 che il verserà alla Per_1 CP_1
a titolo di assegno di mantenimento per la IG , con versamento sul conto corrente del Pt_1 Per_1
quale la ha già fornito le coordinate IBAN. avrà diritto a percepire, gli assegni Pt_1 Parte_1
familiari e qualunque altra provvidenza, assegno o contributo erogato dallo Stato a titolo di assegni familiari o altro. 5) Le spese straordinarie per acquisto libri scolastici all'inizio dell'anno scolastico, acquisto attrezzature e abbigliamento specialistico, cure mediche straordinarie, spese di iscrizione a scuola, corsi di danza, palestre, saranno a carico in parti uguali di entrambi i genitori 6) Le spese straordinarie per visite specialistiche non erogate dal S.S.N. lezioni private, stage all'estero, viaggi e vacanze, conseguimento delle patenti di guida dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. 7) La casa di abitazione familiare, con annesso terreno circostante di pertinenza, in Sennori, località “Badde Abes”, distinta al N.C.E.U. al Foglio 17, mappali 414 e 415 di proprietà di
[...]
nato a [...] il [...], C.F. , sulla quale i signori CP_1 CodiceFiscale_5 [...]
nato a [...] il [...], e di , nata a [...] il [...], entrambi Per_3 Controparte_2
residenti in [...], hanno diritto di usufrutto vita natural durante, congiuntamente e con accrescimento reciproco, è stata spontaneamente rilasciata dalla e, pertanto viene Pt_1
assegnata al con la disponibilità da parte dello stesso ad ospitare una o entrambe le CP_1 CP_1
Per_ figlie e , quando queste potranno e vorranno, senza alcun condizionamento. 8) Per_1
Condannare al risarcimento dei danni in favore della nella misura Controparte_1 Pt_1 minima di €. 5.000,00 a causa del suo comportamento in violazione degli obblighi genitoriali”.
Resistente: “- Dichiarare la separazione personale tra e , come Controparte_1 Parte_1
generalizzati in atti. - Affidare la IG minorenne congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
secondo il regime del c.d. affido condiviso, sebbene continuerà a risiedere ed abitare con la madre nell'appartamento a Sassari in via D'Annunzio 12, regolamentando tempi e modi in cui il padre potrà
pagina 2 di 10 vederla e tenerla con sé. - Viste le condizioni economiche di entrambi genitori dianzi descritte e in considerazione del fatto che il padre e la madre tengono con sé la IG minore per un numero Per_1
identico di giorni al mese, prendendosi parimenti cura della predetta anche in termini di spese quotidiane, disporre in via principale che il SI. non debba versare alcun ulteriore assegno CP_1
mensile a titolo di contributo per il mantenimento della IG , o in subordine che il SI. Per_1 CP_1
debba versare a titolo di contributo per il mantenimento della IG un assegno mensile pari a Per_1
complessivi 150,00 euro, da corrispondere entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità già correntemente utilizzate, alla SI.ra , che come detto percepisce per intero l'Assegno Unico al Pt_1
100%, pari ad un importo mensile di 190,00 euro. - Disporre che il SI. debba versare a titolo CP_1
Per_ di contributo per il mantenimento della maggiorenne IG , che ormai da tempo vive a Roma e ha già conseguito la laurea, un assegno mensile pari a complessivi 150,00 euro, da corrispondere entro il
5 di ogni mese direttamente sul conto intestato alla predetta, secondo le modalità già correntemente utilizzate. - Disporre che i genitori provvedano a corrispondere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie documentate che si renderanno necessarie, come per legge e come meglio vorrà precisare questo Ecc.mo Tribunale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il1 luglio 2022 ha introdotto la separazione giudiziale dal Parte_1
coniuge.
Premesso che le parti avevano contratto matrimonio in Sennori il 24.4.1999, con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Sennori al n. 3, P.
2. S.A dell'anno 1999 e che dall'unione coniugale erano nate due figlie: a Sassari il 26.8.1999, maggiore di età ma non Persona_4
economicamente indipendente e a Sassari il 30.8.2008, minore di età, ha dedotto che la Persona_5
famiglia aveva sempre vissuto in Sennori, nella abitazione che era di proprietà della famiglia dei genitori del i quali avevano donato al figlio i diritti di nuda proprietà, CP_1 Controparte_1 riservandosi l'usufrutto vita natural durante, con diritto di accrescimento, e che gli usufruttuari le avevano intimato l'immediata disdetta dal contratto di comodato d'uso precario relativo all'immobile in Sennori loc. Badde Abes al Foglio 17, mappali 414 e 415, adibito ad abitazione familiare, al fine di ottenere la immediata liberazione della casa da persone e cose.
Ha rappresentato che la convivenza tra i due coniugi era diventata intollerabile a causa delle differenze caratteriali che avevano reso ormai inesistenti i rapporti tra i due coniugi.
Sotto il profilo patrimoniale, premesso che in costanza di matrimonio i coniugi non avevano acquistato immobili, ma solo due automobili, ha allegato di aver conseguito il diploma di licenza media inferiore, di non aver proseguito gli studi, di essersi dedicata esclusivamente alla famiglia, senza godere di alcun pagina 3 di 10 reddito esterno, e che all'attualità lavorava come cameriera, con contratto part time a tempo determinato per l'estate, con uno stipendio medio di €. 400,00 al mese, mentre, per contro, il convenuto lavorava come pizzaiolo ed aveva uno stipendio mensile, per quanto di sua Controparte_1
conoscenza, di circa €. 2.500,00.
Ha concluso chiedendo:
“1) Dichiarare l'intervenuta separazione personale tra , nata a [...] il [...] e Parte_1
Per_
nato a [...] il [...]; 2) Entrambe le figlie e vengono Controparte_1 Per_1
affidate in forma congiunta ad entrambi i genitori, che avranno cura di seguirle e aiutarle nel loro sviluppo psico fisico e nella ricerca di un posto di lavoro che le renda autosufficienti, in ragione delle
Per_ loro legittime aspettative e aspirazioni;
3) Entrambe le figlie e vivranno con la madre, Per_1
collocataria preferenziale, e potranno vedere il padre, compatibilmente con le loro esigenze di vita e di Per_ studio, quando verrà in Sardegna per le vacanze, oppure se il lo vorrà a Roma, con CP_1
preavviso di almeno una settimana, mentre potrà stare col padre per quattro sere la settimana, Per_1
dalle 17 alle 20, per due fine settimana al mese, per 15 giorni durante le ferie estive, una settimana per
Natale e tre giorni per Pasqua, da determinare preventivamente, e compatibilmente con le primarie esigenze di studio e di svago della IG, con l'impegno da parte del padre, di accompagnare la IG alle prove di danza, agli allenamenti e ai saggi, compatibilmente con le esigenze di lavoro del CP_1
4) Il verserà alla a titolo di assegno di mantenimento per le minori figlie, la complessiva CP_1 Pt_1 somma di €. 1.500,00, con versamento sul conto corrente del quale la fornirà le coordinate Pt_1
IBAN. avrà diritto a percepire, gli assegni familiari e qualunque altra provvidenza, Parte_1
assegno o contributo erogato dallo Stato a titolo di assegni familiari o altro. Le spese straordinarie per acquisto libri scolastici all'inizio dell'anno scolastico, acquisto attrezzature e abbigliamento specialistico, cure mediche straordinarie, spese di iscrizione a scuola, corsi di danza, palestre, saranno a carico in parti uguali di entrambi i genitori Le spese straordinarie per visite specialistiche non erogate dal S.S.N. lezioni private, stage all'estero, viaggi e vacanze, conseguimento delle patenti di guida dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, potrà provvedere Pt_2 all'acquisto e mostrare al gli scontrini e le ricevute. Il provvederà al rimborso entro 5 CP_1 CP_1
giorni dalla richiesta. 5) La casa di abitazione familiare, con annesso terreno circostante di pertinenza, in Sennori, località “Badde Abes”, distinta al N.C.E.U. al Foglio 17, mappali 414 e 415 di proprietà di nato a [...] il [...], C.F. , sulla Controparte_1 CodiceFiscale_5
quale i signori nato a [...] il [...], e di , nata a [...] il Persona_3 Controparte_2
3.12.1950, entrambi residenti in [...], hanno diritto di usufrutto vita natural durante, congiuntamente e con accrescimento reciproco, viene assegnata a titolo di abitazione
pagina 4 di 10 familiare alla , nata a [...] il [...], residente a [...], località Badde Abes, Parte_1
C.F. , in quanto genitore affidataria della prole”. CodiceFiscale_6
Si è costituito il resistente deducendo di aver sempre scrupolosamente osservato i propri doveri di marito e di padre, tanto che per il benessere della famiglia, pur di reperire un'occupazione di lavoro idonea e svolgere il proprio lavoro di pizzaiolo, si era visto il più delle volte costretto anche a trasferirsi dai primi di maggio a fine settembre in altro Comune della Sardegna (in particolare nel 2019
e nel 2020 a Porto San Paolo, nel 2021 a Trinità d'Agultu e nel 2022 a San Teodoro) accettando di vivere in un piccolo alloggio messo a disposizione dei dipendenti dal proprio datore di lavoro, rientrando a Sennori in occasione di ogni giorno di riposo, circa uno alla settimana, quando gli veniva concesso, per poter trascorrere un po' di tempo con la moglie e le figlie.
Ha aggiunto che il resto dell'anno, ossia da ottobre ad aprile, non svolgeva alcuna attività lavorativa e percepiva il sussidio di disoccupazione.
Ha quindi allegato che la vita matrimoniale tra i coniugi si era sempre svolta serenamente, finché la ricorrente aveva iniziato progressivamente ad allontanarsi dal proprio coniuge, fino a Parte_1
comunicargli la sua intenzione di volersi separare da lui, adducendo quale motivazione il fatto che non l'amasse più.
Quanto alla casa coniugale, premesso che i suoi genitori, titolari del diritto di usufrutto sull'immobile, avevano inviato apposita diffida ad entrambi i coniugi, intimando loro di liberare l'immobile già concesso a titolo di comodato gratuito precario, ha dedotto che non sussistevano i presupposti per
Per_ l'assegnazione della stessa alla ricorrente atteso che: a) la IG dopo essersi laureata in psicologia presso l'Università di Sassari, dal mese di settembre 2021, si era trasferita a Roma per conseguire la specializzazione presso l'Università “La Sapienza”, convivendo con un'altra studentessa in un appartamento a Roma, e che b) la IG aveva già espresso l'intenzione di frequentare il Liceo Per_1
Classico Azuni a Sassari, e che pertanto la casa coniugale non rappresentava più l'habitat domestico in cui si svolgeva la quotidianità delle figlie.
Ha comunque riferito che dopo la notifica del ricorso per separazione, i coniugi avevano da subito iniziato a vivere separati, tanto che la e la IG vivevano nell'appartamento al Parte_1 Per_1
piano terreno, mentre lui si era stabilito nell'appartamento nel seminterrato.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di aver percepito nel 2019 18.123,00 euro (ossia 1.510,00 euro al mese), durante l'anno 2020, in cui si era diffuso il COVID-19, 12.159,00 euro (ossia 1.013,25 euro al mese), importo che si era ulteriormente ridotto nel 2021, anno in cui aveva percepito complessivi
9.258,00 euro (ossia 771,50 euro al mese) e che sosteneva tutti i costi per le utenze della casa familiare e per il vitto.
pagina 5 di 10 Ha poi rappresentato che la era perfettamente in grado di svolgere attività lavorativa per Pt_1
provvedere al proprio sostentamento, potendo anche ricorrere a sussidi statali, sussistendone i requisiti, ed ha concluso chiedendo:
“I- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandone Per_ comunicazione all'altro coniuge. II- Disporre l'affidamento delle figlie e ad entrambi i Per_1
genitori, fissando la loro residenza presso la casa in cui abiterà la madre, con regolamentazione dei tempi e modi di visita del padre, disponendo che la potestà genitoriale possa essere esercitata separatamente da ciascun coniuge per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione. III-
Quanto all'abitazione coniugale, ubicata a Sennori, località Badde Abes snc, non emettere alcun provvedimento di assegnazione, o in subordine assegnare il seminterrato al padre, Controparte_1
e assegnare il piano terreno alla madre, , che vi potrà abitare con le figlie
[...] Parte_1
Per_
e . IV- Tenuto conto che la SI.ra svolge attività lavorativa, e comunque è Per_1 Parte_1
idonea al lavoro e in condizioni di reperire un lavoro che la renda economicamente autosufficiente, potendo in ogni caso, qualora dovesse temporaneamente trovarsi senza occupazione, percepire il sussidio di disoccupazione, così come vale per il SI. e comunque attivarsi per accedere CP_1
eventualmente al beneficio del reddito di cittadinanza, dichiarare che il SI. non Parte_3
è tenuto alla corresponsione di alcuna somma a titolo di mantenimento della SI.ra . Parte_1
Accertata la situazione economica e retributiva di entrambi i genitori, e considerato che sarà la SI.ra
ad usufruire degli assegni familiari e di ogni beneficio erogato a tale titolo, determinare nella Pt_1 misura che verrà ritenuta equa e di giustizia l'importo mensile che il SI. sarà tenuto a CP_1
corrispondere a titolo di concorso e contributo al mantenimento delle figlie, comunque non superiore a
150,00 euro per ciascuna IG, determinandone termini e modalità di corresponsione;
ai fini della valutazione di tale ultimo importo, qualora l'Ill.mo SI. Giudice decida di disporre della casa coniugale in favore del nucleo familiare, assegnando il seminterrato al padre, Controparte_1
e assegnando il piano terreno alla madre, , che vi potrà abitare con le figlie e Parte_1 Per_1
Per_
, si dovrà tener conto del fatto che poiché le utenze relative all'immobile sono tutte intestate a
sarà quest'ultimo a doverne sostenere i relativi costi. Come per legge, ciascun Controparte_1
coniuge sarà tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie per le figlie, occorrendo precisare, al fine di evitare il futuro insorgere di qualsivoglia questione e/o controversia, che ciascun coniuge debba sempre contattare preventivamente l'altro al fine di adottare una decisione concordata prima di procedere a tali spese straordinarie, valutandone opportunità e sostenibilità economica. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
pagina 6 di 10 Con decreto in data 5 dicembre 2022, all'esito dell'udienza del 10.11.22, sono stati adottati i provvedimenti presidenziali di affido condiviso della IG minore ad entrambi i genitori, di Per_1
disciplina del diritto di visita del padre, di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, di previsione di un mantenimento a carico del padre in favore delle figlie di € 600,00 mensili (di cui € Per_ 300,00 direttamente alla IG ) oltre il 50 % delle Spese Straordinarie.
La causa è quindi proseguita davanti al G.I.
All'udienza del 16 gennaio 2024 entrambe le parti hanno dato che la aveva lasciato la casa Pt_1
coniugale e la ricorrente ha ammesso di essersi trasferita a Sassari con il nuovo compagno.
È stata quindi disposta l'audizione della IG della coppia incombente espletato all'udienza del Per_1
23 aprile 2024.
La causa è stata quindi istruita con la produzione di referente documentale e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 9 gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.,
è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue.
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c.., essendo emerso dalle allegazioni delle parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Deve quindi disporsi l'affido condiviso della IG minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre in Sassari, come concordemente richiesto dalle parti.
Considerata l'età della ragazza, quasi diciassettenne, e assecondando il desiderio dalla stessa espresso in sede di audizione (“vorrei sentirmi libera e non costretta a regole fisse e stare con i miei genitori a mio piacimento”), eserciterà liberamente il diritto di visita del padre. Per_1
Preso atto che è pacifico che la abbia lasciato la casa coniugale per trasferirsi a Sassari deve Pt_1 revocarsi l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, disposta con i provvedimenti presidenziale;
l'immobile seguirà pertanto la disciplina del diritto di proprietà.
Quanto al mantenimento si rileva che parte ricorrente non ha insistito nella domanda volta al riconoscimento di un assegno in suo favore.
Quanto alle figlie va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di pagina 7 di 10 permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Deve quindi disporsi a carico del genitore non collocatario, quale contributo per il Pt_4
Per_ mantenimento della IG , maggiore di età ma non economicamente indipendente, e della IG
minore di età, l'assegno mensile di € 650,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, di cui € 350,00 nell'interesse di da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio Per_1
della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), e quanto ad € 300,00
Per_ da versare direttamente alla IG , così come già disposto, con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza, oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF.
Tale importo è calcolato tenuto conto: 1) che la casa coniugale è stata rilasciata dalla b) dei Pt_1 redditi del (il quale ha dichiarato all'udienza del 23.04.24 di stare guadagnando circa € Pt_4
1.200,00/1.300,00 “sino al 30 aprile e poi dovrei iniziare la stagione come pizzaiolo, dovrei guadagnare di più”); 3) della circostanza che il contribuisce al mantenimento della IG Pt_4 Per_1 anche con il suo 50 % di Assegno Unico ammontante complessivamente ad € 190,00 come dichiarato dalla alla medesima udienza;
4) del fatto che la minore trascorre la quasi totalità del suo tempo Pt_1 con la madre (come dichiarato dalla IG “di regola vado a da mio padre a fine settimana Per_1 alterni, ci vado con il pullman all'uscita di scuola il sabato e il lunedì successivo in genere prendo il pullman per andare a scuola a Sassari. Qualche volta mi capita sempre di lunedì di tornare da mio padre a Sennori per fare i compiti in attesa che venga mia madre a prendermi, altrimenti rimango con mio padre”); 5) delle esigenze connesse all'età delle figlie.
L'Assegno Unico erogato dall'Inps per la IG sarà percepito al 100 % dalla madre Per_1 [...]
che si fa carico di far fronte alle esigenze quotidiane della stessa (“In tema di provvedimenti Parte_1
economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore” Cass. Civ. sent. n. 4672/25).
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 8 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28.06.22 così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29.9.1979, (C.F. ) e nato a [...] il CodiceFiscale_7 Controparte_1
30.10.73, (C.F. ) che hanno contratto matrimonio in Sennori il C.F._3
24.4.1999;
- affida la IG minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Persona_5
prevalente presso la madre;
- revoca l'assegnazione della casa familiare, con annesso terreno circostante di pertinenza, in
Sennori, località “Badde Abes”, distinta al N.C.E.U. al Foglio 17, mappali 414 e 415, disposta in favore della ricorrente;
l'immobile seguirà pertanto la disciplina del diritto Parte_1
di proprietà;
- la IG eserciterà liberamente il diritto di visita del padre;
Per_1
Per_
- fissa, quale contributo per il mantenimento della IG , maggiore di età ma non economicamente indipendente, e della IG minore di età, a carico del padre, l'assegno Per_1 mensile di € 650,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, di cui € 350,00 nell'interesse di da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con Per_1 modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), e quanto ad € 300,00 da Per_ versare direttamente alla IG , così come già disposto, con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza,
- il padre dovrà inoltre corrispondere il 50 % delle Spese Straordinarie nell'interesse delle figlie secondo il Protocollo CNF;
- l'Assegno Unico erogato dall'INPS per la IG minore sarà percepito interamente dalla madre
; Parte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sennori di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio ivi contratto in data 24.04.99, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 3, P.
2. S.A dell'anno 1999;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Deiana
IL GIUDICE rel.
pagina 9 di 10 Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefania Deiana - Presidente
Dott. Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott. Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2164/22 avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Piazza Parte_1 C.F._1
d'Italia 26 presso e nello studio dell'avv. Pierino Arru (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende per delega speciale in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Cagliari Controparte_1 C.F._3 nella via Monti 31, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Amara, del Foro di Cagliari (C.F.:
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI :
Ricorrente: “1) Dichiarare l'intervenuta separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
29.9.1979 e nato a [...] il [...]; 2) La IG ancora minorenne Controparte_1
viene affidata in forma congiunta ad entrambi i genitori, che avranno cura di seguirla e Per_1
aiutarla nel loro sviluppo psico fisico e nella ricerca di un posto di lavoro che la renda autosufficiente, pagina 1 di 10 Per_ in ragione delle sue legittime aspettative e aspirazioni. La IG maggiorenne vive attualmente a
Roma ed è beneficiaria direttamente dell'assegno di mantenimento. 3) La IG minore , vivrà Per_1 in Sassari, via Gabriele D'Annunzio 12, con la madre, collocataria preferenziale, e il padre la potrà vedere compatibilmente con le primarie esigenze di studio e di svago della IG, con l'impegno da parte del padre, di accompagnare la IG alle prove di danza, agli allenamenti e ai saggi, compatibilmente con le esigenze di lavoro del 4) In considerazione della consegna CP_1 dell'abitazione principale di Sennori località Badde Abes da parte di a Parte_1 [...]
vista la scarsa partecipazione del per le esigenze della IG , considerata CP_1 CP_1 Per_1
la scarsa disponibilità dei genitori del ad accompagnare la loro IP , tanto comporta CP_1 Per_1 che tali attività ricadono tutte sulla . Pertanto, la misura dell'assegno di mantenimento da Pt_1 versare per deve essere rivista e portata all'importo di €. 750,00 che il verserà alla Per_1 CP_1
a titolo di assegno di mantenimento per la IG , con versamento sul conto corrente del Pt_1 Per_1
quale la ha già fornito le coordinate IBAN. avrà diritto a percepire, gli assegni Pt_1 Parte_1
familiari e qualunque altra provvidenza, assegno o contributo erogato dallo Stato a titolo di assegni familiari o altro. 5) Le spese straordinarie per acquisto libri scolastici all'inizio dell'anno scolastico, acquisto attrezzature e abbigliamento specialistico, cure mediche straordinarie, spese di iscrizione a scuola, corsi di danza, palestre, saranno a carico in parti uguali di entrambi i genitori 6) Le spese straordinarie per visite specialistiche non erogate dal S.S.N. lezioni private, stage all'estero, viaggi e vacanze, conseguimento delle patenti di guida dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. 7) La casa di abitazione familiare, con annesso terreno circostante di pertinenza, in Sennori, località “Badde Abes”, distinta al N.C.E.U. al Foglio 17, mappali 414 e 415 di proprietà di
[...]
nato a [...] il [...], C.F. , sulla quale i signori CP_1 CodiceFiscale_5 [...]
nato a [...] il [...], e di , nata a [...] il [...], entrambi Per_3 Controparte_2
residenti in [...], hanno diritto di usufrutto vita natural durante, congiuntamente e con accrescimento reciproco, è stata spontaneamente rilasciata dalla e, pertanto viene Pt_1
assegnata al con la disponibilità da parte dello stesso ad ospitare una o entrambe le CP_1 CP_1
Per_ figlie e , quando queste potranno e vorranno, senza alcun condizionamento. 8) Per_1
Condannare al risarcimento dei danni in favore della nella misura Controparte_1 Pt_1 minima di €. 5.000,00 a causa del suo comportamento in violazione degli obblighi genitoriali”.
Resistente: “- Dichiarare la separazione personale tra e , come Controparte_1 Parte_1
generalizzati in atti. - Affidare la IG minorenne congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
secondo il regime del c.d. affido condiviso, sebbene continuerà a risiedere ed abitare con la madre nell'appartamento a Sassari in via D'Annunzio 12, regolamentando tempi e modi in cui il padre potrà
pagina 2 di 10 vederla e tenerla con sé. - Viste le condizioni economiche di entrambi genitori dianzi descritte e in considerazione del fatto che il padre e la madre tengono con sé la IG minore per un numero Per_1
identico di giorni al mese, prendendosi parimenti cura della predetta anche in termini di spese quotidiane, disporre in via principale che il SI. non debba versare alcun ulteriore assegno CP_1
mensile a titolo di contributo per il mantenimento della IG , o in subordine che il SI. Per_1 CP_1
debba versare a titolo di contributo per il mantenimento della IG un assegno mensile pari a Per_1
complessivi 150,00 euro, da corrispondere entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità già correntemente utilizzate, alla SI.ra , che come detto percepisce per intero l'Assegno Unico al Pt_1
100%, pari ad un importo mensile di 190,00 euro. - Disporre che il SI. debba versare a titolo CP_1
Per_ di contributo per il mantenimento della maggiorenne IG , che ormai da tempo vive a Roma e ha già conseguito la laurea, un assegno mensile pari a complessivi 150,00 euro, da corrispondere entro il
5 di ogni mese direttamente sul conto intestato alla predetta, secondo le modalità già correntemente utilizzate. - Disporre che i genitori provvedano a corrispondere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie documentate che si renderanno necessarie, come per legge e come meglio vorrà precisare questo Ecc.mo Tribunale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il1 luglio 2022 ha introdotto la separazione giudiziale dal Parte_1
coniuge.
Premesso che le parti avevano contratto matrimonio in Sennori il 24.4.1999, con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Sennori al n. 3, P.
2. S.A dell'anno 1999 e che dall'unione coniugale erano nate due figlie: a Sassari il 26.8.1999, maggiore di età ma non Persona_4
economicamente indipendente e a Sassari il 30.8.2008, minore di età, ha dedotto che la Persona_5
famiglia aveva sempre vissuto in Sennori, nella abitazione che era di proprietà della famiglia dei genitori del i quali avevano donato al figlio i diritti di nuda proprietà, CP_1 Controparte_1 riservandosi l'usufrutto vita natural durante, con diritto di accrescimento, e che gli usufruttuari le avevano intimato l'immediata disdetta dal contratto di comodato d'uso precario relativo all'immobile in Sennori loc. Badde Abes al Foglio 17, mappali 414 e 415, adibito ad abitazione familiare, al fine di ottenere la immediata liberazione della casa da persone e cose.
Ha rappresentato che la convivenza tra i due coniugi era diventata intollerabile a causa delle differenze caratteriali che avevano reso ormai inesistenti i rapporti tra i due coniugi.
Sotto il profilo patrimoniale, premesso che in costanza di matrimonio i coniugi non avevano acquistato immobili, ma solo due automobili, ha allegato di aver conseguito il diploma di licenza media inferiore, di non aver proseguito gli studi, di essersi dedicata esclusivamente alla famiglia, senza godere di alcun pagina 3 di 10 reddito esterno, e che all'attualità lavorava come cameriera, con contratto part time a tempo determinato per l'estate, con uno stipendio medio di €. 400,00 al mese, mentre, per contro, il convenuto lavorava come pizzaiolo ed aveva uno stipendio mensile, per quanto di sua Controparte_1
conoscenza, di circa €. 2.500,00.
Ha concluso chiedendo:
“1) Dichiarare l'intervenuta separazione personale tra , nata a [...] il [...] e Parte_1
Per_
nato a [...] il [...]; 2) Entrambe le figlie e vengono Controparte_1 Per_1
affidate in forma congiunta ad entrambi i genitori, che avranno cura di seguirle e aiutarle nel loro sviluppo psico fisico e nella ricerca di un posto di lavoro che le renda autosufficienti, in ragione delle
Per_ loro legittime aspettative e aspirazioni;
3) Entrambe le figlie e vivranno con la madre, Per_1
collocataria preferenziale, e potranno vedere il padre, compatibilmente con le loro esigenze di vita e di Per_ studio, quando verrà in Sardegna per le vacanze, oppure se il lo vorrà a Roma, con CP_1
preavviso di almeno una settimana, mentre potrà stare col padre per quattro sere la settimana, Per_1
dalle 17 alle 20, per due fine settimana al mese, per 15 giorni durante le ferie estive, una settimana per
Natale e tre giorni per Pasqua, da determinare preventivamente, e compatibilmente con le primarie esigenze di studio e di svago della IG, con l'impegno da parte del padre, di accompagnare la IG alle prove di danza, agli allenamenti e ai saggi, compatibilmente con le esigenze di lavoro del CP_1
4) Il verserà alla a titolo di assegno di mantenimento per le minori figlie, la complessiva CP_1 Pt_1 somma di €. 1.500,00, con versamento sul conto corrente del quale la fornirà le coordinate Pt_1
IBAN. avrà diritto a percepire, gli assegni familiari e qualunque altra provvidenza, Parte_1
assegno o contributo erogato dallo Stato a titolo di assegni familiari o altro. Le spese straordinarie per acquisto libri scolastici all'inizio dell'anno scolastico, acquisto attrezzature e abbigliamento specialistico, cure mediche straordinarie, spese di iscrizione a scuola, corsi di danza, palestre, saranno a carico in parti uguali di entrambi i genitori Le spese straordinarie per visite specialistiche non erogate dal S.S.N. lezioni private, stage all'estero, viaggi e vacanze, conseguimento delle patenti di guida dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, potrà provvedere Pt_2 all'acquisto e mostrare al gli scontrini e le ricevute. Il provvederà al rimborso entro 5 CP_1 CP_1
giorni dalla richiesta. 5) La casa di abitazione familiare, con annesso terreno circostante di pertinenza, in Sennori, località “Badde Abes”, distinta al N.C.E.U. al Foglio 17, mappali 414 e 415 di proprietà di nato a [...] il [...], C.F. , sulla Controparte_1 CodiceFiscale_5
quale i signori nato a [...] il [...], e di , nata a [...] il Persona_3 Controparte_2
3.12.1950, entrambi residenti in [...], hanno diritto di usufrutto vita natural durante, congiuntamente e con accrescimento reciproco, viene assegnata a titolo di abitazione
pagina 4 di 10 familiare alla , nata a [...] il [...], residente a [...], località Badde Abes, Parte_1
C.F. , in quanto genitore affidataria della prole”. CodiceFiscale_6
Si è costituito il resistente deducendo di aver sempre scrupolosamente osservato i propri doveri di marito e di padre, tanto che per il benessere della famiglia, pur di reperire un'occupazione di lavoro idonea e svolgere il proprio lavoro di pizzaiolo, si era visto il più delle volte costretto anche a trasferirsi dai primi di maggio a fine settembre in altro Comune della Sardegna (in particolare nel 2019
e nel 2020 a Porto San Paolo, nel 2021 a Trinità d'Agultu e nel 2022 a San Teodoro) accettando di vivere in un piccolo alloggio messo a disposizione dei dipendenti dal proprio datore di lavoro, rientrando a Sennori in occasione di ogni giorno di riposo, circa uno alla settimana, quando gli veniva concesso, per poter trascorrere un po' di tempo con la moglie e le figlie.
Ha aggiunto che il resto dell'anno, ossia da ottobre ad aprile, non svolgeva alcuna attività lavorativa e percepiva il sussidio di disoccupazione.
Ha quindi allegato che la vita matrimoniale tra i coniugi si era sempre svolta serenamente, finché la ricorrente aveva iniziato progressivamente ad allontanarsi dal proprio coniuge, fino a Parte_1
comunicargli la sua intenzione di volersi separare da lui, adducendo quale motivazione il fatto che non l'amasse più.
Quanto alla casa coniugale, premesso che i suoi genitori, titolari del diritto di usufrutto sull'immobile, avevano inviato apposita diffida ad entrambi i coniugi, intimando loro di liberare l'immobile già concesso a titolo di comodato gratuito precario, ha dedotto che non sussistevano i presupposti per
Per_ l'assegnazione della stessa alla ricorrente atteso che: a) la IG dopo essersi laureata in psicologia presso l'Università di Sassari, dal mese di settembre 2021, si era trasferita a Roma per conseguire la specializzazione presso l'Università “La Sapienza”, convivendo con un'altra studentessa in un appartamento a Roma, e che b) la IG aveva già espresso l'intenzione di frequentare il Liceo Per_1
Classico Azuni a Sassari, e che pertanto la casa coniugale non rappresentava più l'habitat domestico in cui si svolgeva la quotidianità delle figlie.
Ha comunque riferito che dopo la notifica del ricorso per separazione, i coniugi avevano da subito iniziato a vivere separati, tanto che la e la IG vivevano nell'appartamento al Parte_1 Per_1
piano terreno, mentre lui si era stabilito nell'appartamento nel seminterrato.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di aver percepito nel 2019 18.123,00 euro (ossia 1.510,00 euro al mese), durante l'anno 2020, in cui si era diffuso il COVID-19, 12.159,00 euro (ossia 1.013,25 euro al mese), importo che si era ulteriormente ridotto nel 2021, anno in cui aveva percepito complessivi
9.258,00 euro (ossia 771,50 euro al mese) e che sosteneva tutti i costi per le utenze della casa familiare e per il vitto.
pagina 5 di 10 Ha poi rappresentato che la era perfettamente in grado di svolgere attività lavorativa per Pt_1
provvedere al proprio sostentamento, potendo anche ricorrere a sussidi statali, sussistendone i requisiti, ed ha concluso chiedendo:
“I- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandone Per_ comunicazione all'altro coniuge. II- Disporre l'affidamento delle figlie e ad entrambi i Per_1
genitori, fissando la loro residenza presso la casa in cui abiterà la madre, con regolamentazione dei tempi e modi di visita del padre, disponendo che la potestà genitoriale possa essere esercitata separatamente da ciascun coniuge per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione. III-
Quanto all'abitazione coniugale, ubicata a Sennori, località Badde Abes snc, non emettere alcun provvedimento di assegnazione, o in subordine assegnare il seminterrato al padre, Controparte_1
e assegnare il piano terreno alla madre, , che vi potrà abitare con le figlie
[...] Parte_1
Per_
e . IV- Tenuto conto che la SI.ra svolge attività lavorativa, e comunque è Per_1 Parte_1
idonea al lavoro e in condizioni di reperire un lavoro che la renda economicamente autosufficiente, potendo in ogni caso, qualora dovesse temporaneamente trovarsi senza occupazione, percepire il sussidio di disoccupazione, così come vale per il SI. e comunque attivarsi per accedere CP_1
eventualmente al beneficio del reddito di cittadinanza, dichiarare che il SI. non Parte_3
è tenuto alla corresponsione di alcuna somma a titolo di mantenimento della SI.ra . Parte_1
Accertata la situazione economica e retributiva di entrambi i genitori, e considerato che sarà la SI.ra
ad usufruire degli assegni familiari e di ogni beneficio erogato a tale titolo, determinare nella Pt_1 misura che verrà ritenuta equa e di giustizia l'importo mensile che il SI. sarà tenuto a CP_1
corrispondere a titolo di concorso e contributo al mantenimento delle figlie, comunque non superiore a
150,00 euro per ciascuna IG, determinandone termini e modalità di corresponsione;
ai fini della valutazione di tale ultimo importo, qualora l'Ill.mo SI. Giudice decida di disporre della casa coniugale in favore del nucleo familiare, assegnando il seminterrato al padre, Controparte_1
e assegnando il piano terreno alla madre, , che vi potrà abitare con le figlie e Parte_1 Per_1
Per_
, si dovrà tener conto del fatto che poiché le utenze relative all'immobile sono tutte intestate a
sarà quest'ultimo a doverne sostenere i relativi costi. Come per legge, ciascun Controparte_1
coniuge sarà tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie per le figlie, occorrendo precisare, al fine di evitare il futuro insorgere di qualsivoglia questione e/o controversia, che ciascun coniuge debba sempre contattare preventivamente l'altro al fine di adottare una decisione concordata prima di procedere a tali spese straordinarie, valutandone opportunità e sostenibilità economica. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
pagina 6 di 10 Con decreto in data 5 dicembre 2022, all'esito dell'udienza del 10.11.22, sono stati adottati i provvedimenti presidenziali di affido condiviso della IG minore ad entrambi i genitori, di Per_1
disciplina del diritto di visita del padre, di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, di previsione di un mantenimento a carico del padre in favore delle figlie di € 600,00 mensili (di cui € Per_ 300,00 direttamente alla IG ) oltre il 50 % delle Spese Straordinarie.
La causa è quindi proseguita davanti al G.I.
All'udienza del 16 gennaio 2024 entrambe le parti hanno dato che la aveva lasciato la casa Pt_1
coniugale e la ricorrente ha ammesso di essersi trasferita a Sassari con il nuovo compagno.
È stata quindi disposta l'audizione della IG della coppia incombente espletato all'udienza del Per_1
23 aprile 2024.
La causa è stata quindi istruita con la produzione di referente documentale e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 9 gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.,
è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue.
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c.., essendo emerso dalle allegazioni delle parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Deve quindi disporsi l'affido condiviso della IG minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre in Sassari, come concordemente richiesto dalle parti.
Considerata l'età della ragazza, quasi diciassettenne, e assecondando il desiderio dalla stessa espresso in sede di audizione (“vorrei sentirmi libera e non costretta a regole fisse e stare con i miei genitori a mio piacimento”), eserciterà liberamente il diritto di visita del padre. Per_1
Preso atto che è pacifico che la abbia lasciato la casa coniugale per trasferirsi a Sassari deve Pt_1 revocarsi l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, disposta con i provvedimenti presidenziale;
l'immobile seguirà pertanto la disciplina del diritto di proprietà.
Quanto al mantenimento si rileva che parte ricorrente non ha insistito nella domanda volta al riconoscimento di un assegno in suo favore.
Quanto alle figlie va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di pagina 7 di 10 permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Deve quindi disporsi a carico del genitore non collocatario, quale contributo per il Pt_4
Per_ mantenimento della IG , maggiore di età ma non economicamente indipendente, e della IG
minore di età, l'assegno mensile di € 650,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, di cui € 350,00 nell'interesse di da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio Per_1
della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), e quanto ad € 300,00
Per_ da versare direttamente alla IG , così come già disposto, con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza, oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF.
Tale importo è calcolato tenuto conto: 1) che la casa coniugale è stata rilasciata dalla b) dei Pt_1 redditi del (il quale ha dichiarato all'udienza del 23.04.24 di stare guadagnando circa € Pt_4
1.200,00/1.300,00 “sino al 30 aprile e poi dovrei iniziare la stagione come pizzaiolo, dovrei guadagnare di più”); 3) della circostanza che il contribuisce al mantenimento della IG Pt_4 Per_1 anche con il suo 50 % di Assegno Unico ammontante complessivamente ad € 190,00 come dichiarato dalla alla medesima udienza;
4) del fatto che la minore trascorre la quasi totalità del suo tempo Pt_1 con la madre (come dichiarato dalla IG “di regola vado a da mio padre a fine settimana Per_1 alterni, ci vado con il pullman all'uscita di scuola il sabato e il lunedì successivo in genere prendo il pullman per andare a scuola a Sassari. Qualche volta mi capita sempre di lunedì di tornare da mio padre a Sennori per fare i compiti in attesa che venga mia madre a prendermi, altrimenti rimango con mio padre”); 5) delle esigenze connesse all'età delle figlie.
L'Assegno Unico erogato dall'Inps per la IG sarà percepito al 100 % dalla madre Per_1 [...]
che si fa carico di far fronte alle esigenze quotidiane della stessa (“In tema di provvedimenti Parte_1
economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore” Cass. Civ. sent. n. 4672/25).
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 8 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28.06.22 così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29.9.1979, (C.F. ) e nato a [...] il CodiceFiscale_7 Controparte_1
30.10.73, (C.F. ) che hanno contratto matrimonio in Sennori il C.F._3
24.4.1999;
- affida la IG minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Persona_5
prevalente presso la madre;
- revoca l'assegnazione della casa familiare, con annesso terreno circostante di pertinenza, in
Sennori, località “Badde Abes”, distinta al N.C.E.U. al Foglio 17, mappali 414 e 415, disposta in favore della ricorrente;
l'immobile seguirà pertanto la disciplina del diritto Parte_1
di proprietà;
- la IG eserciterà liberamente il diritto di visita del padre;
Per_1
Per_
- fissa, quale contributo per il mantenimento della IG , maggiore di età ma non economicamente indipendente, e della IG minore di età, a carico del padre, l'assegno Per_1 mensile di € 650,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, di cui € 350,00 nell'interesse di da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con Per_1 modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), e quanto ad € 300,00 da Per_ versare direttamente alla IG , così come già disposto, con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza,
- il padre dovrà inoltre corrispondere il 50 % delle Spese Straordinarie nell'interesse delle figlie secondo il Protocollo CNF;
- l'Assegno Unico erogato dall'INPS per la IG minore sarà percepito interamente dalla madre
; Parte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sennori di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio ivi contratto in data 24.04.99, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 3, P.
2. S.A dell'anno 1999;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Deiana
IL GIUDICE rel.
pagina 9 di 10 Dott.ssa Elisabetta Carta
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