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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/12/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 170/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci a seguito dell'udienza del 16.12.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
ES LB (C.F.: , CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domiciliato nello studio del medesimo avvocato a Castellalto, loc. Castelnuovo
Vomano, via Nazionale n. 160, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via ES Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“• Per i fatti e le ragioni spiegate in ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo/rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs. 38/2000, per inabilità permanente da malattia professionale contratta in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta come indicato nelle certificazioni mediche allegate e comunque ed in ogni caso che il ricorrente è affetto da inabilità permanente da malattia professionale da unirsi al precedente riconoscimento con grado del 4%.; per l'effetto
• condannare l' al pagamento dell'indennizzo nell'ammontare previsto dalla CP_1 vigente normativa, oltre accessori e spese di legge, ovvero alla costituzione della rendita. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con rifusione delle spese generali.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proprosta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con ricorso Parte_1 ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 28.01.2025, conveniva in giudizio l' , al fine di CP_1 vedersi accertata la natura professionale delle denunciate malattie- Condropatia femoro-tibiale con meniscosi mediale e laterale di discreta entità, in esisti chirurgici pregressi, edema intraspongioso del piatto tibiale e della tibia prossimale e Lombosciatalgia destra da ernia discale L4-L5 espulsa - presentate in via amministrativa in data 23.01.2024 (n. 519338275 e n. 519338279), nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in CP_1 conseguenza del danno biologico permanente subito in cumulo con la pregressa tecnopatia già riconosciuta nella misura del 4% (inf. n. 510128430).
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver prestato lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di
[...] con qualifica di operario di V° livello presso la stazione a CP_3 Controparte_4 far data dal 12.10.2006 fino al 15.12.2021;
- che il predetto impiego intervenne allorché, riconosciuto invalido civile nella misura del
50% in conseguenza di un sopravvenuto enfisema polmonare nel 2003, era stato costretto a lasciare la precedente occupazione;
2 - che l'orario di lavoro, a tempo parziale per 28 ore settimanali si dispiegava su turni giornalieri della durata di sei ore con prescrizione della esenzione dal lavoro in cella frigorifera;
- che le mansioni a cui era addetto fin dal momento dell'assunzione, senza che intervenisse alcuna modifica in seguito delle prescrizioni restrittive impartite dal medico competente, erano quelle di cassiere, di addetto alla somministrazione degli alimenti e delle bevande al banco, di addetto alla movimentazione di cestelli, di addetto alla pulizia ed allo smistamento delle merci del magazzino;
- che i turni diurni erano svolti da due operatori, uno occupato nella preparazione degli alimenti, l'altro ai servizi della cassa e del bar aiutato dal primo in caso di aumento della clientela mentre i turni serali 18-22 e notturni quasi sempre da un solo operatore;
- che le operazioni svolte, in base alle attività da espletare erano le seguenti: 1) attività al banco: emissione dello scontrino, spostamento dietro tutta la lunghezza del banco di circa 10 metri, preparazione consumazioni ed servizio al banco bar, utilizzo delle macchine
(caffè/orzo/gingseng, spremi agrumi, piastra scalda panini) poste alle spalle dell'operatore con continue rotazioni del busto e delle gambe per servire i clienti, carico dei frigoriferi posti al livello della pedana di calpestio con di succhi, latte, acqua etc. implicanti un continuo piegamento del busto e delle gambe, con appoggio delle ginocchia sulla pedana, carico e scarico lavastoviglie posta in basso con movimentazione di pesanti cestelli ripieni di stoviglie e continui piegamenti e rotazioni del busto e delle gambe, servizio di cassa e continue rotazioni del busto per prendere i tabacchi e i gratta e vinci posti dietro l'operatore; 2) attività di magazzino: scarico manuale delle merci dalle pedane, sistemazione all'interno dell'angusto magazzino, trasportato con un carrello nella sala pubblica per rifornimento di scaffali e frigoriferi. Per oltre 120 minuti al dì venivano movimentate confezioni di bevande da 6 bottiglie da 2 litri (12 kg), ovvero 12 bottiglie da 0,75 cl (9 kg.), ovvero ancora 48 pezzi e da
0,33 cl. (15 kg.), sistemati in pile alte oltre 150 cm., confezioni di caffè dal peso di 15 kg, confezioni di vino in bottiglia da 7 kg e altre merci destinate alla vendita, implicanti piegamenti sulle gambe, flessioni e rotazioni del busto in posizioni disagiate e movimentazione di carichi superiori a 20 kg;
3- Attività di rifornimento area espositiva: spostamento delle merci presenti in magazzino e destinate all'area market con un carrello a spinta manuale per circa 20 m effettuato con piegamenti e appoggi sulle ginocchia con movimentazione di carichi, in special modo per il rifornimento dei frigoriferi per circa 30 minuti;
4- Attività di pulizia: Pulizia dell'intera area aperta al pubblico, dell'area bar, del
3 magazzino, e del bagno riservato al personale con ritmo incessante, soprattutto in coincidenza con la sosta di pullman carichi di persone;
- che in seguito ad infortunio sul lavoro al ginocchio destro, per il quale subì un intervento di artroscopia con ricovero e ad un successivo intervento chirurgico del 25.07.2012, atteso il persistere della sintomatologia dolorosa ed in assenza i disposizioni del datore di lavoro, manifestava una grave degenerazione della colonna vertebrale con comparsa di protrusioni discali al tratto lombo-sacrale associate a frequenti sofferenze e blocchi articolari e poi all'erniazione del disco, unite alla cronicizzazione del dolore alla gamba destra, e ad una grave caduta dell'umore, che lo costrinsero a richiedere una riduzione dell'orario a 20 ore settimanali;
- che nel corso degli anni veniva sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica, risultando diverse certificazioni di idoneità alle mansioni con limitazioni e prescrizioni: 1) nel 2011 veniva prescritta la sola esclusione del lavoro in cella frigorifera con la diagnosi di enfisema bolloso;
2) dal 30/09/2011, a seguito all'infortunio al ginocchio che aveva determinato una lunga inabilità ed un residuo di danno biologico permanente del 4%, veniva dichiarato idoneo alla mansione con prescrizioni: - no lavoro in cella-no movimentazione di carichi magg. 10kg
- alternare la posizione eretta a quella seduta;
3) il 30.09.2013: idoneo con limitazione sul movimento dei carichi superiori a 4 kg;
4) il 13.11.2015: idoneo con limitazioni: no movimentazione manuale carichi magg. 10 kg, alternare posture erette con quelle sedute, no lavoro in cella – con riferito aggravamento alla condizione del ginocchio dx;
5) il 07.03.2016: idoneo, limitazione nella movimentazione dei carichi a superiori a 10 kg;
6) il 2.10.2017: idoneo, no movimentazione manuale carichi magg. 5kg, no lavoro in cella;
7) il 19.03 2018: no movimentazione carichi magg. 8 kg, no lavoro in cella;
8) il 15.06.2021 (sorveglianza disposta in conseguenza di altro evento traumatico al ginocchio destro del 26/07/2020 e della successiva astensione dal lavoro) idoneità alla mansione con limitazione e prescrizione di prevalente posizione seduta, esclusione del turno notturno e limitazione alla movimentazione dei carichi;
- che preso atto della certificazione medica, rappresentando Controparte_3
l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni confacenti allo stato di salute nella sede di lavoro Vomano, lo trasferiva presso la stazione di Numana ma, dopo un lungo periodo di malattia, con evidenza di grave depressione, il deducente comunicava il recesso dal contratto;
- che il contenzioso instaurato con la datrice per il danno differenziale si concludeva con accordo conciliativo;
4 - che le domande avanzate in via amministrativa per il riconoscimento delle malattie professionali venivano rigettate dall' per insussistenza del nesso causale tra il rischio CP_1 lavorativo e la patologia denunciata, giudizio confermato, anche in sede di opposizione.
1.2. In data 31.03.2025 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.
[...]
In particolare, l'istituto ha rappresentato come dalla documentazione in atti nonché dall'anamnesi lavorativa del ricorrente risultava esclusa la sussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide nonché delle ginocchia, senza alcuna evidenza di rischio da MMC, così come evidenziato nel DVR in atti e nella propria relazione dal fiduciario Dr. Controparte_5
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale, escussione testimoniale e CTU medico legale e rinviata all'udienza del
16.12.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo parte ricorrente ha depositato note di udienza, insistendo nelle conclusioni rassegnate.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciute le invalidità da malattie professionali – Condropatia femoro-tibiale con meniscosi mediale e laterale di discreta entità, in esisti chirurgici pregressi, edema intraspongioso del piatto tibiale e della tibia prossimale e
Lombosciatalgia destra da ernia discale L4-L5 espulsa - presentate in via amministrativa in data 23.01.2024 e non accolte dall' . CP_1
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1 professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta
5 esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano parzialmente dimostrati dall'escussione testimoniale (testi
[...]
, ) e della CTU espletata dalla Dott.ssa Testimone_1 Testimone_2 Persona_2
nominata con decreto del 01.07.2025 in sostituzione, per rinuncia all'incarico, della
[...]
Dott.ssa , nominata all'udienza del 24.06.2025. Persona_3
In ordine alle mansioni svolte, , dipendente presso il distributore di Testimone_3 benzina, nell'area di servizio Vomano Est da aprile 2002 fino a dicembre 2017, pur confermando le attività del ricorrente “A. Vero che il sig. al momento Parte_1 dell'assunzione da parte della società venne addetto presso la stazione Controparte_3
Vomano est per svolgere le mansioni di cassiere, addetto alla somministrazione degli alimenti
e delle bevande al banco, addetto alla movimentazione di cestelli, addetto alla pulizia ed allo smistamento delle merci del magazzino. “Si svolgeva quelle mansioni” B. Vero che le mansioni descritte nel capitolo che precede sono state svolte per tutto il periodo di lavoro;
“Si è vero. Se non ricordo male il ricorrente è arrivato dopo di me, un annetto dopo, non ricordo fino a quando” C. vero che il turno di lavoro era svolto da due operatori ovvero uno solo “A seconda del traffico, la notte stava da solo, nel periodo invernale, il giorno di solito si lavorava in due o in tre” D. vero che il ricorrente quando lavorava da solo provvedeva all'emissione dello sco ntrino per poi spostarsi dietro tutta la lunghezza del banco di circa 10 metri, per preparare la caffetteria ovvero i panini e le bevande e servire la clientela “Si è vero” E. vero che la macchina del caffè, lo spremi agrumi , la macchina dell' , le Parte_3 piastre pe r scaldare gli alimenti, la lavastoviglie sono poste alle spalle dell'operatore che doveva eseguire continue rotazioni del busto per impiegare le attrezzature “Si è vero, le attrezzature erano poste alle spalle G. vero che il ricorrente provvedeva alla gestione del la lavastoviglie posta in basso, caricando i cestelli ripieni di stoviglie e piegando i l busto e le
6 gambe; “La lavastoviglie la usava, è vero” H. vero che nel servizio di cassa il ricorrente, trovandosi sempre in posizione eretta, eseguiva continue rotazioni del busto per prendere i tabacchi e i gratta e vinci posti dietro l'operatore; “Si è vero”, nulla ha potuto dichiarare in ordine alla movimentazione dei carichi dal magazzino e alla loro sistemazione presso il market e nel frigorifero, in quanto il teste lavorava all'esterno dell'area di servizio, recandosi dentro solo per prendere il caffè.
Riguardo al maggior ritmo di lavoro in concomitanza con l'arrivo dei pullman ha specificato: “P Quando arrivavano i pullman dovevano correre”.
Infine, sulla sintomatologia dolorosa successiva all'infortunio al ginocchio, pur non conoscendo le rimostranze al datore di lavoro, ha sottolineato: “Q Non lo so, so che gli faceva male il ginocchio e la schiena”.
Alla medesima udienza, il teste , collega di lavoro del per una Testimone_2 Pt_1 decina d'anni come barista operatore pluriservizio presso l' ha CP_3 CP_4 confermato le circostanze all'uopo articolate sulle modalità esecutive delle lavorazioni svolte, rappresentando: “F. vero che il ricorrente provvedeva al carico dei cassetti del frigo bar posti in basso sotto il b ancone e per far ciò doveva piegare il busto e le gambe ed appoggiare le ginocchia sulla pedana;
“Si è vero, a seconda del lavoro che si svolgeva, e veniva comunque svolto con frequenza” G. vero che il ricorrente provvedeva alla gestione del la lavastoviglie posta in basso, caricando i cestelli ripieni di stoviglie e piega ndo i l busto e le gambe;
“Si è vero.” H. v ero che nel servizio di cassa il ricorrente, trovandosi sempre in posizione eretta, eseguiva continue rotazioni del busto per prendere i tabacchi e i gratta e vinci posti dietro
l'operatore; “Si è vero” I. vero che il ricorrente eseguiva la movimentazione delle merci del magazzino provvedendo allo scarico dalle pedane alla sistemazione all'interno del magazzino ed al trasporto con un carrello nella sala pubblica per il rifornimento degli scaffali e dei frigoriferi;
“Si è vero, a seconda del turno c'era qualcuno addetto al magazzino, a rotazione quasi tutti lo facevamo. Ad esempio, se al turno eravamo in due, la direzione era che indicava chi dei due doveva andare in magazzino a prendere la merce per rifornire il negozio. C'era un carello spinto a mano” J. vero che il ricorrente sistemava manualmente in pile alt e circa mt 1.60 le confezioni delle bevande che contenevano 6 bottiglie da 2 litri, ovvero 12 bottiglie da 0,75 cl, ovvero ancora 48 bottiglie da 0,50 cl.; “Si è vero, quando andava in magazzino e lo portava poi al negozio” K. vero che il ricorrente sistemava in pile le confezioni di caffè dal peso di 15 kg, le confezioni di vino in bottiglia, e di tutte le altre merci destinate alla vendita;
“Si è vero, a seconda del turno, e veniva fatto anche dagli altri operatori, in base al turno di lavoro” L. vero che all'interno del magazzino gli spazi a disposizione par la movimentazione
7 e sistemazione delle merci erano costituiti d a passaggi della larghezza inferiore a un metro
“Non ricordo di preciso la grandezza ma i passaggi erano stretti” M. vero che le operazioni di magazzino imponevano al ricorrente piegamenti, rotazioni e sollevamenti sovente di due o più confezioni per volta;
“Si è vero” N. vero che le merci sistemate nel magazzino venivano poi spostate con un carrello per rifornire l'area della preparazione ed i l market ed anche queste operazioni impegnavano piegamenti e appoggi sulle ginocchia con movimentazione di carichi, in special modo per il rifornimento d in special modo per il rifornimento dei frigoriferi;
; “Si è vero” O. vero che il ricorrente si occupava anche delle pulizie e a ciò era chiamato a passare scopa e straccio sull'intera area aperta al pubblico, a pulire la zona bar, il magazzino, lo spogliatoio e il bagno riservato al personale;
“In base al turno si provveda alla pulizia, la pulizia andava fatta di continuo, e sicuramente in ogni turno di lavoro” P. vero che le mansioni venivano svolte con ritmo incessante e, molto spesso, in coincidenza con la sosta di pullman carichi di persone ( gite turistiche manifestazioni sportive), l'impegno richiedeva che gli addetti tenessero la corsa nella somministrazione, nel movimentare dei carichi, nelle pulizie e nel controllo della clientela per evitare il taccheggio;
“Si è vero, accadeva che anche di notte arrivassero pullman, ed in quel caso il solo operatore doveva provvedere a tutto”.
Del periodo successivo all'infortunio occorso al ginocchio, il teste ha dichiarato: “Q. vero che il ricorrente dopo l'infortunio al ginocchio del 2011 avvertì continuo dolore e sofferenza alla gamba e ripetutamente si rivolse al responsabile affinché si adoperasse con la datrice di lavoro per avere la possibilità di alternare la posizione eretta e quella seduta, ovvero di poter evitare lo smistamento delle merci in magazzino, ovvero ancora di svolgere il lavoro su turno fisso, evitando quello notturno;
“Ricordo che chiese un aiuto ma non gli è stato dato, da quello che ricordo, perché continuava a fare le stesse mansioni. ” R. vero che il ricorrente dopo il 2015 in ripetute occasioni denunciò al responsabile della stazione l la CP_3 difficoltà ad eseguire le mansioni a causa del dolore alla schiena ed alle gambe;
“Io ricordo di si, ma non cambiò mai nulla” .
Alla luce dell'evidenze istruttorie, emerge come la tipologia delle attività profuse negli anni di lavoro alle dipendenze di , in qualità di cassiere, addetto alla Controparte_3 somministrazione degli alimenti e delle bevande al banco, addetto alla movimentazione di cestelli, addetto alla pulizia ed allo smistamento delle merci del magazzino sono state caratterizzate quotidianamente e per molte ore al giorno da una continua movimentazione manuale di carichi, tenimento di posture incongrue, movimentazioni ripetute del ginocchio e
8 flesso estensione, con conseguente sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori e del rachide lombare.
Risulta, quindi, certamente dimostrata l'esposizione al rischio, e comunque lo svolgimento da parte del di attività richiedenti un sovraccarico degli arti superiori e Pt_1 inferiori.
Trattasi, allora, di malattie professionali incluse dal D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla
G.U. 21/07/2008 Serie Generali n.169) - Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Agricoltura di cui all'art. 211 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (all. n. 5 al d.p.r. 1124/1965)– 79) MALATTIE DA
[...]
: a) borsite (M 70.04), b) tendinopatia del quadricipite Parte_4 femorale (M.76.8), C) Meniscopatia degenerativa (M 23.3)- Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, con appoggio prolungato sul ginocchio. Lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue- 77) ER AL AR (M51.2) a) Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: Macchine per la movimentazione di materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per la pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale.
Sotto il profilo medico legale, invece, la CTU dott.ssa a seguito di Persona_2 disamina degli esami clinici e documenti in atti (1-Considerazioni mediche del 05.02.2025 rilasciate dal Dott.
2- Considerazioni mediche del 05.02.2025 rilasciate Controparte_5 dal Dott. 3- -Certificato di MP rilasciato in data 21.05.20231 dalla Controparte_5
Dott.ssa che certificava “ Diagnosi: “Condropatia femoro-rotulea con Persona_4 meniscosi mediale e laterale di discreta entità, in esiti chirurgici pregressi , edema intraspongioso del piatto tibiale e della tibia prossimale...Grado di menomazione complessiva (maggiore/uguale) 7%;
4- Certificato di MP rilasciato in data 20.11.2023 dalla
Dott.ssa che certificava “ Diagnosi: lombosciatalgia destra da Ernia discale Persona_4
L4-L5 espulsa...Grado di menomazione complessiva (maggiore/uguale) 12%”;
5- RMN
Rachide Lombosacrale del 08.02.2022 effettuata presso il centro Radiosanit;
6- Certificato medico DEL Patronato;
7- RMN ginocchio dx del 29.9.2020 effettuata presso Villa CP_6
Serena;
8- Certificato del 15.10.2020 ASL di Teramo;
9- Referto visita ortopedica del
03.08.2020 Ospedale di Giulianova;
10- RMN rachide lombosacrale del 15.05.2015 effettuata presso il centro Radiosanit;
) dopo aver visitato il periziando in data 05.08.2025 ed effettuato l'anamnesi lavorativa del ricorrente, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Il
9 meccanismo eziopatogenetico implicato nell'insorgenza delle patologie discali a livello del rachide lombosacrale , nella caso di che trattasi, viene scatenato da fattori di rischio rappresentati da che sono la movimentazione abituale di carichi con sovraccarico funzionale del rachide L/S, gli sforzi ripetuti, le posture fisse in ortostatismo prolungate nel tempo e con
l'assunzione di posture scorrette(in ginocchio e/o accovacciato) per un lungo periodo , con frequenti movimenti di passaggio dalla posizione genuflessa a quella eretta , con conseguente sovraccarico biomeccanico anche delle ginocchia. Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dal Sig. prevedevano un sovraccarico Parte_1 continuativo del rachide L/S e delle ginocchia;
più precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, per periodi prolungati, in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa. Nel caso in questione, oltre a trovarci di fronte alla presenza di tutti i fattori di rischio citati, abbiamo un'anzianità lavorativa molto lunga, quindi, la condizione conferma sia l'entità dell'esposizione temporale che modale. A tal proposito, anche alla luce della documentazione presente agli atti oltre che della prova testimoniale acquisita, si può affermare che è individuabile il nesso di causalità tra le patologie denunciata a livello del ginocchio destro e del rachide lombare e l'attività svolta dal ricorrente Nel caso in questione sono molteplici i fattori di rischio, come sopra descritti, che concorrono alla genesi della tecnopatia del ginocchio destro e del rachide lombare e sono tutti presenti nel ciclo lavorativo Si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico del ginocchio destro e del rachide lombare di cui è affetto il signor , l'attività lavorativa ha avuto quantomeno Parte_1 il ruolo di concausa efficiente nel determinismo della patologia e pertanto (cfr. Lettera del direttore generale dell' numero 7876 bis dd 16/02/2006)“...l'accertamento della CP_1 sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre riconoscere le la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi”.
Infatti, la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività di pescatore nel settore della piccola pesca) si configurano condizioni di rischio e si concretizzano anche quelle costanti abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente.”
Ha pertanto concluso nel modo seguente: “..si ritiene di poter ammettere l'origine professionale alle patologie di cui è affetto il Sig e cioè “Condropatia Parte_1 femoro-rotulea con meniscosi mediale e laterale di discreta entità, in esiti chirurgici pregressi , edema intraspongioso del piatto tibiale e della tibia prossimale “ e per
10 “Lombosciatalgia destra da ernia discale L4-L5 espulsa” In relazione alla valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico- legale, conseguente alla Condropatia femoro-rotulea con meniscosi mediale e laterale di discreta entità, in esiti chirurgici pregressi , edema intraspongioso del piatto tibiale e della tibia prossimale e alla Lombosciatalgia destra da ernia discale L4-L5 espulsa”con criterio di massima obiettività il grado risulta pari all' 8% (ottopercento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.”.
L'ausiliario, in ordine alla quantificazione del grado di invalidità in cumulo con la pregressa tecnopatia, ha ritenuto, facendo un calcolo riduzionistico, doversi riconoscere pari all'11%.
Nel termine all'uopo assegnato, parte ricorrente, ha presentato le proprie osservazioni, rappresentando che “La CTU avrebbe dovuto applicare la voce numero 213 della tabella
(“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”) che CP_1 prevede una valutazione fino al 12%. Considerata la cronicità della sintomatologia
l'irradiazione sciatalgica e la e la natura “espulsa” e “migrata” dell'ernia, una valutazione prossima al massimo edittale e comunque non inferiore all'8% appare l'unica congrua e rispettosa del dato clinico e strumentale”.
La dott.ssa al riguardo, ha rilevato come, “in relazione alla valutazione della Per_2 patologia del ginocchio destro, occorre sottolineare che l'esame obiettivo effettuato dalla sottoscritta in sede di operazioni peritali ha evidenziato una deambulazione con dei passaggi posturali autonomi, una flessione del ginocchio concessa fino a 90°, una estensione completa, non segni di instabilità articolare con segno del cassetto negativo, non apparenti deficit vascolo nervosi in atto e neanche documentati”, mentre, in ordine alla patologia del rachide lombosacrale ha sottolineato che “agli atti NON è presente alcun accertamento che attesti la presenza di disturbi sensitivi persistenti (es. una Elettroneuromiografia degli arti inferiori); inoltre l'esame obiettivo effettuato dalla sottoscritta in sede di operazioni peritali NON ha evidenziato la presenza di disturbi trofici a livello degli arti inferiori ma solo una limitazione della flessione del rachide lombo-sacrale di circa ½ mentre i restanti movimenti sui vari piani risultano limitati solamente di 1/3”.
Alla luce delle su espresse considerazioni, ha confermato la propria relazione.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti (ma soprattutto dall'esame obiettivo effettuato dal
CTU in sede di consulenza tecnica) ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente
11 motivazione, dovendosi ritenere un mero errore di trascrizione il riferimento effettuato dal perito a pag. 18 del proprio elaborato sulle attività lavorative dell'assicurato quale “pescatore nel settore della piccola pesca”.
Si ritiene, inoltre, che il CTU abbia risposto adeguatamente alle osservazioni della parte ricorrente.
Le conclusioni del CTU sono corrette considerando che l'esposizione a rischio è avvenuta in maniera non occasionale e prolungata, per diversi anni avendo il ricorrente esercitato in modo abituale e sistematico attività che richiedevano continuo sovraccarico del ginocchio e del tratto lombosacrale.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale delle patologie (Condropatia femoro- rotulea con meniscosi mediale e laterale di discreta entità, in esiti chirurgici pregressi, edema intraspongioso del piatto tibiale e della tibia prossimale e per Lombosciatalgia destra da ernia discale L4-L5 espulsa) che ha determinato un danno biologico complessivo del 8% a far data dalla domanda che, cumulato con la pregressa tecnopatia già riconosciuta nella misura del 4%
(inf. n. 510128430) conduce ad un valore complessivo dell'11%.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 11% in forza del cumulo, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 170/2025 così provvede:
12 • accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologie –Condropatia femoro-rotulea con meniscosi mediale e laterale di discreta entità, in esiti chirurgici pregressi , edema intraspongioso del piatto tibiale e della tibia prossimale e per Lombosciatalgia destra da ernia discale L4-L5 espulsa - che comportano una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura del 8% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 11% in forza di cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci a seguito dell'udienza del 16.12.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
ES LB (C.F.: , CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domiciliato nello studio del medesimo avvocato a Castellalto, loc. Castelnuovo
Vomano, via Nazionale n. 160, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via ES Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“• Per i fatti e le ragioni spiegate in ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo/rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs. 38/2000, per inabilità permanente da malattia professionale contratta in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta come indicato nelle certificazioni mediche allegate e comunque ed in ogni caso che il ricorrente è affetto da inabilità permanente da malattia professionale da unirsi al precedente riconoscimento con grado del 4%.; per l'effetto
• condannare l' al pagamento dell'indennizzo nell'ammontare previsto dalla CP_1 vigente normativa, oltre accessori e spese di legge, ovvero alla costituzione della rendita. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con rifusione delle spese generali.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proprosta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con ricorso Parte_1 ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 28.01.2025, conveniva in giudizio l' , al fine di CP_1 vedersi accertata la natura professionale delle denunciate malattie- Condropatia femoro-tibiale con meniscosi mediale e laterale di discreta entità, in esisti chirurgici pregressi, edema intraspongioso del piatto tibiale e della tibia prossimale e Lombosciatalgia destra da ernia discale L4-L5 espulsa - presentate in via amministrativa in data 23.01.2024 (n. 519338275 e n. 519338279), nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in CP_1 conseguenza del danno biologico permanente subito in cumulo con la pregressa tecnopatia già riconosciuta nella misura del 4% (inf. n. 510128430).
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver prestato lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di
[...] con qualifica di operario di V° livello presso la stazione a CP_3 Controparte_4 far data dal 12.10.2006 fino al 15.12.2021;
- che il predetto impiego intervenne allorché, riconosciuto invalido civile nella misura del
50% in conseguenza di un sopravvenuto enfisema polmonare nel 2003, era stato costretto a lasciare la precedente occupazione;
2 - che l'orario di lavoro, a tempo parziale per 28 ore settimanali si dispiegava su turni giornalieri della durata di sei ore con prescrizione della esenzione dal lavoro in cella frigorifera;
- che le mansioni a cui era addetto fin dal momento dell'assunzione, senza che intervenisse alcuna modifica in seguito delle prescrizioni restrittive impartite dal medico competente, erano quelle di cassiere, di addetto alla somministrazione degli alimenti e delle bevande al banco, di addetto alla movimentazione di cestelli, di addetto alla pulizia ed allo smistamento delle merci del magazzino;
- che i turni diurni erano svolti da due operatori, uno occupato nella preparazione degli alimenti, l'altro ai servizi della cassa e del bar aiutato dal primo in caso di aumento della clientela mentre i turni serali 18-22 e notturni quasi sempre da un solo operatore;
- che le operazioni svolte, in base alle attività da espletare erano le seguenti: 1) attività al banco: emissione dello scontrino, spostamento dietro tutta la lunghezza del banco di circa 10 metri, preparazione consumazioni ed servizio al banco bar, utilizzo delle macchine
(caffè/orzo/gingseng, spremi agrumi, piastra scalda panini) poste alle spalle dell'operatore con continue rotazioni del busto e delle gambe per servire i clienti, carico dei frigoriferi posti al livello della pedana di calpestio con di succhi, latte, acqua etc. implicanti un continuo piegamento del busto e delle gambe, con appoggio delle ginocchia sulla pedana, carico e scarico lavastoviglie posta in basso con movimentazione di pesanti cestelli ripieni di stoviglie e continui piegamenti e rotazioni del busto e delle gambe, servizio di cassa e continue rotazioni del busto per prendere i tabacchi e i gratta e vinci posti dietro l'operatore; 2) attività di magazzino: scarico manuale delle merci dalle pedane, sistemazione all'interno dell'angusto magazzino, trasportato con un carrello nella sala pubblica per rifornimento di scaffali e frigoriferi. Per oltre 120 minuti al dì venivano movimentate confezioni di bevande da 6 bottiglie da 2 litri (12 kg), ovvero 12 bottiglie da 0,75 cl (9 kg.), ovvero ancora 48 pezzi e da
0,33 cl. (15 kg.), sistemati in pile alte oltre 150 cm., confezioni di caffè dal peso di 15 kg, confezioni di vino in bottiglia da 7 kg e altre merci destinate alla vendita, implicanti piegamenti sulle gambe, flessioni e rotazioni del busto in posizioni disagiate e movimentazione di carichi superiori a 20 kg;
3- Attività di rifornimento area espositiva: spostamento delle merci presenti in magazzino e destinate all'area market con un carrello a spinta manuale per circa 20 m effettuato con piegamenti e appoggi sulle ginocchia con movimentazione di carichi, in special modo per il rifornimento dei frigoriferi per circa 30 minuti;
4- Attività di pulizia: Pulizia dell'intera area aperta al pubblico, dell'area bar, del
3 magazzino, e del bagno riservato al personale con ritmo incessante, soprattutto in coincidenza con la sosta di pullman carichi di persone;
- che in seguito ad infortunio sul lavoro al ginocchio destro, per il quale subì un intervento di artroscopia con ricovero e ad un successivo intervento chirurgico del 25.07.2012, atteso il persistere della sintomatologia dolorosa ed in assenza i disposizioni del datore di lavoro, manifestava una grave degenerazione della colonna vertebrale con comparsa di protrusioni discali al tratto lombo-sacrale associate a frequenti sofferenze e blocchi articolari e poi all'erniazione del disco, unite alla cronicizzazione del dolore alla gamba destra, e ad una grave caduta dell'umore, che lo costrinsero a richiedere una riduzione dell'orario a 20 ore settimanali;
- che nel corso degli anni veniva sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica, risultando diverse certificazioni di idoneità alle mansioni con limitazioni e prescrizioni: 1) nel 2011 veniva prescritta la sola esclusione del lavoro in cella frigorifera con la diagnosi di enfisema bolloso;
2) dal 30/09/2011, a seguito all'infortunio al ginocchio che aveva determinato una lunga inabilità ed un residuo di danno biologico permanente del 4%, veniva dichiarato idoneo alla mansione con prescrizioni: - no lavoro in cella-no movimentazione di carichi magg. 10kg
- alternare la posizione eretta a quella seduta;
3) il 30.09.2013: idoneo con limitazione sul movimento dei carichi superiori a 4 kg;
4) il 13.11.2015: idoneo con limitazioni: no movimentazione manuale carichi magg. 10 kg, alternare posture erette con quelle sedute, no lavoro in cella – con riferito aggravamento alla condizione del ginocchio dx;
5) il 07.03.2016: idoneo, limitazione nella movimentazione dei carichi a superiori a 10 kg;
6) il 2.10.2017: idoneo, no movimentazione manuale carichi magg. 5kg, no lavoro in cella;
7) il 19.03 2018: no movimentazione carichi magg. 8 kg, no lavoro in cella;
8) il 15.06.2021 (sorveglianza disposta in conseguenza di altro evento traumatico al ginocchio destro del 26/07/2020 e della successiva astensione dal lavoro) idoneità alla mansione con limitazione e prescrizione di prevalente posizione seduta, esclusione del turno notturno e limitazione alla movimentazione dei carichi;
- che preso atto della certificazione medica, rappresentando Controparte_3
l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni confacenti allo stato di salute nella sede di lavoro Vomano, lo trasferiva presso la stazione di Numana ma, dopo un lungo periodo di malattia, con evidenza di grave depressione, il deducente comunicava il recesso dal contratto;
- che il contenzioso instaurato con la datrice per il danno differenziale si concludeva con accordo conciliativo;
4 - che le domande avanzate in via amministrativa per il riconoscimento delle malattie professionali venivano rigettate dall' per insussistenza del nesso causale tra il rischio CP_1 lavorativo e la patologia denunciata, giudizio confermato, anche in sede di opposizione.
1.2. In data 31.03.2025 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.
[...]
In particolare, l'istituto ha rappresentato come dalla documentazione in atti nonché dall'anamnesi lavorativa del ricorrente risultava esclusa la sussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide nonché delle ginocchia, senza alcuna evidenza di rischio da MMC, così come evidenziato nel DVR in atti e nella propria relazione dal fiduciario Dr. Controparte_5
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale, escussione testimoniale e CTU medico legale e rinviata all'udienza del
16.12.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo parte ricorrente ha depositato note di udienza, insistendo nelle conclusioni rassegnate.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciute le invalidità da malattie professionali – Condropatia femoro-tibiale con meniscosi mediale e laterale di discreta entità, in esisti chirurgici pregressi, edema intraspongioso del piatto tibiale e della tibia prossimale e
Lombosciatalgia destra da ernia discale L4-L5 espulsa - presentate in via amministrativa in data 23.01.2024 e non accolte dall' . CP_1
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1 professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta
5 esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano parzialmente dimostrati dall'escussione testimoniale (testi
[...]
, ) e della CTU espletata dalla Dott.ssa Testimone_1 Testimone_2 Persona_2
nominata con decreto del 01.07.2025 in sostituzione, per rinuncia all'incarico, della
[...]
Dott.ssa , nominata all'udienza del 24.06.2025. Persona_3
In ordine alle mansioni svolte, , dipendente presso il distributore di Testimone_3 benzina, nell'area di servizio Vomano Est da aprile 2002 fino a dicembre 2017, pur confermando le attività del ricorrente “A. Vero che il sig. al momento Parte_1 dell'assunzione da parte della società venne addetto presso la stazione Controparte_3
Vomano est per svolgere le mansioni di cassiere, addetto alla somministrazione degli alimenti
e delle bevande al banco, addetto alla movimentazione di cestelli, addetto alla pulizia ed allo smistamento delle merci del magazzino. “Si svolgeva quelle mansioni” B. Vero che le mansioni descritte nel capitolo che precede sono state svolte per tutto il periodo di lavoro;
“Si è vero. Se non ricordo male il ricorrente è arrivato dopo di me, un annetto dopo, non ricordo fino a quando” C. vero che il turno di lavoro era svolto da due operatori ovvero uno solo “A seconda del traffico, la notte stava da solo, nel periodo invernale, il giorno di solito si lavorava in due o in tre” D. vero che il ricorrente quando lavorava da solo provvedeva all'emissione dello sco ntrino per poi spostarsi dietro tutta la lunghezza del banco di circa 10 metri, per preparare la caffetteria ovvero i panini e le bevande e servire la clientela “Si è vero” E. vero che la macchina del caffè, lo spremi agrumi , la macchina dell' , le Parte_3 piastre pe r scaldare gli alimenti, la lavastoviglie sono poste alle spalle dell'operatore che doveva eseguire continue rotazioni del busto per impiegare le attrezzature “Si è vero, le attrezzature erano poste alle spalle G. vero che il ricorrente provvedeva alla gestione del la lavastoviglie posta in basso, caricando i cestelli ripieni di stoviglie e piegando i l busto e le
6 gambe; “La lavastoviglie la usava, è vero” H. vero che nel servizio di cassa il ricorrente, trovandosi sempre in posizione eretta, eseguiva continue rotazioni del busto per prendere i tabacchi e i gratta e vinci posti dietro l'operatore; “Si è vero”, nulla ha potuto dichiarare in ordine alla movimentazione dei carichi dal magazzino e alla loro sistemazione presso il market e nel frigorifero, in quanto il teste lavorava all'esterno dell'area di servizio, recandosi dentro solo per prendere il caffè.
Riguardo al maggior ritmo di lavoro in concomitanza con l'arrivo dei pullman ha specificato: “P Quando arrivavano i pullman dovevano correre”.
Infine, sulla sintomatologia dolorosa successiva all'infortunio al ginocchio, pur non conoscendo le rimostranze al datore di lavoro, ha sottolineato: “Q Non lo so, so che gli faceva male il ginocchio e la schiena”.
Alla medesima udienza, il teste , collega di lavoro del per una Testimone_2 Pt_1 decina d'anni come barista operatore pluriservizio presso l' ha CP_3 CP_4 confermato le circostanze all'uopo articolate sulle modalità esecutive delle lavorazioni svolte, rappresentando: “F. vero che il ricorrente provvedeva al carico dei cassetti del frigo bar posti in basso sotto il b ancone e per far ciò doveva piegare il busto e le gambe ed appoggiare le ginocchia sulla pedana;
“Si è vero, a seconda del lavoro che si svolgeva, e veniva comunque svolto con frequenza” G. vero che il ricorrente provvedeva alla gestione del la lavastoviglie posta in basso, caricando i cestelli ripieni di stoviglie e piega ndo i l busto e le gambe;
“Si è vero.” H. v ero che nel servizio di cassa il ricorrente, trovandosi sempre in posizione eretta, eseguiva continue rotazioni del busto per prendere i tabacchi e i gratta e vinci posti dietro
l'operatore; “Si è vero” I. vero che il ricorrente eseguiva la movimentazione delle merci del magazzino provvedendo allo scarico dalle pedane alla sistemazione all'interno del magazzino ed al trasporto con un carrello nella sala pubblica per il rifornimento degli scaffali e dei frigoriferi;
“Si è vero, a seconda del turno c'era qualcuno addetto al magazzino, a rotazione quasi tutti lo facevamo. Ad esempio, se al turno eravamo in due, la direzione era che indicava chi dei due doveva andare in magazzino a prendere la merce per rifornire il negozio. C'era un carello spinto a mano” J. vero che il ricorrente sistemava manualmente in pile alt e circa mt 1.60 le confezioni delle bevande che contenevano 6 bottiglie da 2 litri, ovvero 12 bottiglie da 0,75 cl, ovvero ancora 48 bottiglie da 0,50 cl.; “Si è vero, quando andava in magazzino e lo portava poi al negozio” K. vero che il ricorrente sistemava in pile le confezioni di caffè dal peso di 15 kg, le confezioni di vino in bottiglia, e di tutte le altre merci destinate alla vendita;
“Si è vero, a seconda del turno, e veniva fatto anche dagli altri operatori, in base al turno di lavoro” L. vero che all'interno del magazzino gli spazi a disposizione par la movimentazione
7 e sistemazione delle merci erano costituiti d a passaggi della larghezza inferiore a un metro
“Non ricordo di preciso la grandezza ma i passaggi erano stretti” M. vero che le operazioni di magazzino imponevano al ricorrente piegamenti, rotazioni e sollevamenti sovente di due o più confezioni per volta;
“Si è vero” N. vero che le merci sistemate nel magazzino venivano poi spostate con un carrello per rifornire l'area della preparazione ed i l market ed anche queste operazioni impegnavano piegamenti e appoggi sulle ginocchia con movimentazione di carichi, in special modo per il rifornimento d in special modo per il rifornimento dei frigoriferi;
; “Si è vero” O. vero che il ricorrente si occupava anche delle pulizie e a ciò era chiamato a passare scopa e straccio sull'intera area aperta al pubblico, a pulire la zona bar, il magazzino, lo spogliatoio e il bagno riservato al personale;
“In base al turno si provveda alla pulizia, la pulizia andava fatta di continuo, e sicuramente in ogni turno di lavoro” P. vero che le mansioni venivano svolte con ritmo incessante e, molto spesso, in coincidenza con la sosta di pullman carichi di persone ( gite turistiche manifestazioni sportive), l'impegno richiedeva che gli addetti tenessero la corsa nella somministrazione, nel movimentare dei carichi, nelle pulizie e nel controllo della clientela per evitare il taccheggio;
“Si è vero, accadeva che anche di notte arrivassero pullman, ed in quel caso il solo operatore doveva provvedere a tutto”.
Del periodo successivo all'infortunio occorso al ginocchio, il teste ha dichiarato: “Q. vero che il ricorrente dopo l'infortunio al ginocchio del 2011 avvertì continuo dolore e sofferenza alla gamba e ripetutamente si rivolse al responsabile affinché si adoperasse con la datrice di lavoro per avere la possibilità di alternare la posizione eretta e quella seduta, ovvero di poter evitare lo smistamento delle merci in magazzino, ovvero ancora di svolgere il lavoro su turno fisso, evitando quello notturno;
“Ricordo che chiese un aiuto ma non gli è stato dato, da quello che ricordo, perché continuava a fare le stesse mansioni. ” R. vero che il ricorrente dopo il 2015 in ripetute occasioni denunciò al responsabile della stazione l la CP_3 difficoltà ad eseguire le mansioni a causa del dolore alla schiena ed alle gambe;
“Io ricordo di si, ma non cambiò mai nulla” .
Alla luce dell'evidenze istruttorie, emerge come la tipologia delle attività profuse negli anni di lavoro alle dipendenze di , in qualità di cassiere, addetto alla Controparte_3 somministrazione degli alimenti e delle bevande al banco, addetto alla movimentazione di cestelli, addetto alla pulizia ed allo smistamento delle merci del magazzino sono state caratterizzate quotidianamente e per molte ore al giorno da una continua movimentazione manuale di carichi, tenimento di posture incongrue, movimentazioni ripetute del ginocchio e
8 flesso estensione, con conseguente sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori e del rachide lombare.
Risulta, quindi, certamente dimostrata l'esposizione al rischio, e comunque lo svolgimento da parte del di attività richiedenti un sovraccarico degli arti superiori e Pt_1 inferiori.
Trattasi, allora, di malattie professionali incluse dal D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla
G.U. 21/07/2008 Serie Generali n.169) - Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Agricoltura di cui all'art. 211 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (all. n. 5 al d.p.r. 1124/1965)– 79) MALATTIE DA
[...]
: a) borsite (M 70.04), b) tendinopatia del quadricipite Parte_4 femorale (M.76.8), C) Meniscopatia degenerativa (M 23.3)- Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, con appoggio prolungato sul ginocchio. Lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue- 77) ER AL AR (M51.2) a) Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: Macchine per la movimentazione di materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per la pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale.
Sotto il profilo medico legale, invece, la CTU dott.ssa a seguito di Persona_2 disamina degli esami clinici e documenti in atti (1-Considerazioni mediche del 05.02.2025 rilasciate dal Dott.
2- Considerazioni mediche del 05.02.2025 rilasciate Controparte_5 dal Dott. 3- -Certificato di MP rilasciato in data 21.05.20231 dalla Controparte_5
Dott.ssa che certificava “ Diagnosi: “Condropatia femoro-rotulea con Persona_4 meniscosi mediale e laterale di discreta entità, in esiti chirurgici pregressi , edema intraspongioso del piatto tibiale e della tibia prossimale...Grado di menomazione complessiva (maggiore/uguale) 7%;
4- Certificato di MP rilasciato in data 20.11.2023 dalla
Dott.ssa che certificava “ Diagnosi: lombosciatalgia destra da Ernia discale Persona_4
L4-L5 espulsa...Grado di menomazione complessiva (maggiore/uguale) 12%”;
5- RMN
Rachide Lombosacrale del 08.02.2022 effettuata presso il centro Radiosanit;
6- Certificato medico DEL Patronato;
7- RMN ginocchio dx del 29.9.2020 effettuata presso Villa CP_6
Serena;
8- Certificato del 15.10.2020 ASL di Teramo;
9- Referto visita ortopedica del
03.08.2020 Ospedale di Giulianova;
10- RMN rachide lombosacrale del 15.05.2015 effettuata presso il centro Radiosanit;
) dopo aver visitato il periziando in data 05.08.2025 ed effettuato l'anamnesi lavorativa del ricorrente, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Il
9 meccanismo eziopatogenetico implicato nell'insorgenza delle patologie discali a livello del rachide lombosacrale , nella caso di che trattasi, viene scatenato da fattori di rischio rappresentati da che sono la movimentazione abituale di carichi con sovraccarico funzionale del rachide L/S, gli sforzi ripetuti, le posture fisse in ortostatismo prolungate nel tempo e con
l'assunzione di posture scorrette(in ginocchio e/o accovacciato) per un lungo periodo , con frequenti movimenti di passaggio dalla posizione genuflessa a quella eretta , con conseguente sovraccarico biomeccanico anche delle ginocchia. Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dal Sig. prevedevano un sovraccarico Parte_1 continuativo del rachide L/S e delle ginocchia;
più precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, per periodi prolungati, in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa. Nel caso in questione, oltre a trovarci di fronte alla presenza di tutti i fattori di rischio citati, abbiamo un'anzianità lavorativa molto lunga, quindi, la condizione conferma sia l'entità dell'esposizione temporale che modale. A tal proposito, anche alla luce della documentazione presente agli atti oltre che della prova testimoniale acquisita, si può affermare che è individuabile il nesso di causalità tra le patologie denunciata a livello del ginocchio destro e del rachide lombare e l'attività svolta dal ricorrente Nel caso in questione sono molteplici i fattori di rischio, come sopra descritti, che concorrono alla genesi della tecnopatia del ginocchio destro e del rachide lombare e sono tutti presenti nel ciclo lavorativo Si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico del ginocchio destro e del rachide lombare di cui è affetto il signor , l'attività lavorativa ha avuto quantomeno Parte_1 il ruolo di concausa efficiente nel determinismo della patologia e pertanto (cfr. Lettera del direttore generale dell' numero 7876 bis dd 16/02/2006)“...l'accertamento della CP_1 sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre riconoscere le la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi”.
Infatti, la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività di pescatore nel settore della piccola pesca) si configurano condizioni di rischio e si concretizzano anche quelle costanti abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente.”
Ha pertanto concluso nel modo seguente: “..si ritiene di poter ammettere l'origine professionale alle patologie di cui è affetto il Sig e cioè “Condropatia Parte_1 femoro-rotulea con meniscosi mediale e laterale di discreta entità, in esiti chirurgici pregressi , edema intraspongioso del piatto tibiale e della tibia prossimale “ e per
10 “Lombosciatalgia destra da ernia discale L4-L5 espulsa” In relazione alla valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico- legale, conseguente alla Condropatia femoro-rotulea con meniscosi mediale e laterale di discreta entità, in esiti chirurgici pregressi , edema intraspongioso del piatto tibiale e della tibia prossimale e alla Lombosciatalgia destra da ernia discale L4-L5 espulsa”con criterio di massima obiettività il grado risulta pari all' 8% (ottopercento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.”.
L'ausiliario, in ordine alla quantificazione del grado di invalidità in cumulo con la pregressa tecnopatia, ha ritenuto, facendo un calcolo riduzionistico, doversi riconoscere pari all'11%.
Nel termine all'uopo assegnato, parte ricorrente, ha presentato le proprie osservazioni, rappresentando che “La CTU avrebbe dovuto applicare la voce numero 213 della tabella
(“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”) che CP_1 prevede una valutazione fino al 12%. Considerata la cronicità della sintomatologia
l'irradiazione sciatalgica e la e la natura “espulsa” e “migrata” dell'ernia, una valutazione prossima al massimo edittale e comunque non inferiore all'8% appare l'unica congrua e rispettosa del dato clinico e strumentale”.
La dott.ssa al riguardo, ha rilevato come, “in relazione alla valutazione della Per_2 patologia del ginocchio destro, occorre sottolineare che l'esame obiettivo effettuato dalla sottoscritta in sede di operazioni peritali ha evidenziato una deambulazione con dei passaggi posturali autonomi, una flessione del ginocchio concessa fino a 90°, una estensione completa, non segni di instabilità articolare con segno del cassetto negativo, non apparenti deficit vascolo nervosi in atto e neanche documentati”, mentre, in ordine alla patologia del rachide lombosacrale ha sottolineato che “agli atti NON è presente alcun accertamento che attesti la presenza di disturbi sensitivi persistenti (es. una Elettroneuromiografia degli arti inferiori); inoltre l'esame obiettivo effettuato dalla sottoscritta in sede di operazioni peritali NON ha evidenziato la presenza di disturbi trofici a livello degli arti inferiori ma solo una limitazione della flessione del rachide lombo-sacrale di circa ½ mentre i restanti movimenti sui vari piani risultano limitati solamente di 1/3”.
Alla luce delle su espresse considerazioni, ha confermato la propria relazione.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti (ma soprattutto dall'esame obiettivo effettuato dal
CTU in sede di consulenza tecnica) ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente
11 motivazione, dovendosi ritenere un mero errore di trascrizione il riferimento effettuato dal perito a pag. 18 del proprio elaborato sulle attività lavorative dell'assicurato quale “pescatore nel settore della piccola pesca”.
Si ritiene, inoltre, che il CTU abbia risposto adeguatamente alle osservazioni della parte ricorrente.
Le conclusioni del CTU sono corrette considerando che l'esposizione a rischio è avvenuta in maniera non occasionale e prolungata, per diversi anni avendo il ricorrente esercitato in modo abituale e sistematico attività che richiedevano continuo sovraccarico del ginocchio e del tratto lombosacrale.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale delle patologie (Condropatia femoro- rotulea con meniscosi mediale e laterale di discreta entità, in esiti chirurgici pregressi, edema intraspongioso del piatto tibiale e della tibia prossimale e per Lombosciatalgia destra da ernia discale L4-L5 espulsa) che ha determinato un danno biologico complessivo del 8% a far data dalla domanda che, cumulato con la pregressa tecnopatia già riconosciuta nella misura del 4%
(inf. n. 510128430) conduce ad un valore complessivo dell'11%.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 11% in forza del cumulo, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 170/2025 così provvede:
12 • accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologie –Condropatia femoro-rotulea con meniscosi mediale e laterale di discreta entità, in esiti chirurgici pregressi , edema intraspongioso del piatto tibiale e della tibia prossimale e per Lombosciatalgia destra da ernia discale L4-L5 espulsa - che comportano una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura del 8% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 11% in forza di cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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