Articolo 13 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 12Articolo 14
Versione
15 maggio 1975
Art. 13.

Ai sensi dell' articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526 , lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta', e' stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 4.000.000.000.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975