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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G 2259/2024
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro
Il Giudice, Dott. Rosario La Fata letti ed esaminati gli atti di causa ed i documenti prodotti,
a scioglimento della riserva assunta all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che il ricorrente, contestando il verbale del 4 dicembre 2023, ha incoato il presente procedimento al fine di ottenere “il riconoscimento della invalidità civile nella percentuale dal 74% al 100%”; rilevato che il ricorrente ha omesso di specificare la prestazione assistenziale e/o previdenziale a cui è diretto l'accertamento sanitario richiesto;
osservato, in diritto, che il soggetto che propone ricorso ex art. 445 bis cpc ha l'onere non di domandare l'accertamento di un grado di invalidità in vista del conseguimento di astratti benefici economici bensì di richiedere l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una specifica prestazione previdenziale e/o assistenziale, costituente oggetto di un diritto soggettivo di matrice legale;
ritenuto, a conferma di ciò, che: i) il processo civile non è volto all'accertamento di mere situazioni fattuali bensì alla tutela di diritti soggettivi, i quali, allora, devono essere enucleati in ricorso nel loro contenuto sostanziale;
ii) l'art. 445 bis cpc stabilisce che l'atp
è un procedimento volto alla “verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”, a riprova della necessità di esplicitare il diritto azionato;
iii) senza l'indicazione della prestazione previdenziale e/o assistenziale non sarebbe possibile vagliare l'interesse ad agire;
iv) l'invalidità civile, rispetto all'handicap, non costituisce uno status bensì uno dei presupposti di plurime prestazioni previdenziali e/o assistenziali distinte ed autonome e non sempre cumulabili, da riportare puntualmente nel ricorso;
1 osservato, inoltre, che le conclusioni rassegnate sono supportate da copiosa giurisprudenza di legittimità (cfr, in particolare, Cass. 12903/21, che, a proposito dell'atp ex art. 445 bis cpc, ha affermato che si tratta della “verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, e non dell'accertamento di un'autonoma posizione giuridica soggettiva di status (invalido civile in una certa percentuale) che
l'ordinamento giuridico come tale non riconosce (…) Ed infatti l'accertamento di un grado di invalidità civile non ha, in base a quanto detto, dignità di status o situazione autonomamente tutelabile, essendo rilevante esclusivamente quale frazione di altri diritti.
È solo la spendita dei suddetti altri diritti che consente di ritenere un ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ. corroborato dal necessario interesse ad agire””;
Cass. 9755/19, in cui si legge “La novella introdotta nel 2011 va letta, dunque, tenendo conto della volontà deflativa ed acceleratoria perseguita dal legislatore, impedendo, tuttavia, che l'accertamento del requisito sanitario si ponga come fattore a sé stante, avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, di cui non a caso fa esplicita menzione il comma 1 del citato art. 445-bis, laddove individua la legittimazione attiva in capo a «chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti» e àncora l'accertamento sanitario alla «pretesa fatta valere».”; Cass. 28132/21, in cui si afferma “il mero accertamento dello status di invalido al 100%, non collegato ad una precisa prestazione che, come chiarito, nel caso di specie non è stata riconosciuta, non poteva essere oggetto di ATPO”; Cass. 18271/19 in cui si legge “2.5.- non coglie pertanto nel segno l'obiezione della Corte dei conti secondo cui, in relazione alla materia assistenziale, lo stato invalidante si pone come presupposto (ossia come antecedente in senso logico) per fare valere pretese di diverso genere (ad esempio l'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio, il congedo straordinario per cure, l'esenzione dalle tasse scolastiche), da cui discenderebbe l'interesse dell'invalido all'accertamento del suo status, che potrebbe far valere poi per ottenere i benefici che la legge vi ricollega: questo interesse non è infatti realizzabile attraverso un'azione di mero accertamento dell'invalidità (Cass. 6565/2004, cit., oltre alla su richiamata giurisprudenza); Cass.
36948/22 “statuire l'inammissibilità di una domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali”);
pag. 2 di 3 ritenuto, per quanto esposto, che l'indicazione della prestazione previdenziale e/o assistenziale fa parte della causa petendi del ricorso, la cui mancanza o assoluta incertezza comporta l'insorgenza di un vizio della edictio actionis; ritenuto che i vizi della edictio actionis sono sanabili con effetto ex nunc mediante l'assegnazione di un termine per integrare ovvero rinnovare il ricorso in applicazione analogica dell'art. 164 cpc;
ritenuto che
l'assegnazione di un termine, nella specie, sarebbe inutile in quanto, a ricorso integrato o rinnovato, il termine di decadenza semestrale per agire in giudizio, decorrente dalla comunicazione del verbale sanitario, risulterebbe spirato;
ritenuto, allora, che il ricorso vada dichiarato inammissibile;
osservato, in punto di regolamentazione delle spese di lite, l'inidoneità della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 152 disp att cpc in quanto il ricorrente si è limitato ad individuare il reddito proprio e non quello del nucleo familiare;
ritenuto, per l'effetto, che il ricorrente vada condannato al pagamento delle spese di lite, da calcolarsi sullo scaglione da 5.201 euro ad euro 26.000 in applicazione dell'art. 13 comma I cpc, tenuto conto del fatto che il giudizio è stato definito in prima udienza, e con la decurtazione del 20% a mente dell'art. 152 bis disp att cpc;
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso;
CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, che si liquidano in complessivi euro 500,00.
Si comunichi.
29/03/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott. Rosario La Fata in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82
e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011
n. 44.
pag. 3 di 3
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro
Il Giudice, Dott. Rosario La Fata letti ed esaminati gli atti di causa ed i documenti prodotti,
a scioglimento della riserva assunta all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che il ricorrente, contestando il verbale del 4 dicembre 2023, ha incoato il presente procedimento al fine di ottenere “il riconoscimento della invalidità civile nella percentuale dal 74% al 100%”; rilevato che il ricorrente ha omesso di specificare la prestazione assistenziale e/o previdenziale a cui è diretto l'accertamento sanitario richiesto;
osservato, in diritto, che il soggetto che propone ricorso ex art. 445 bis cpc ha l'onere non di domandare l'accertamento di un grado di invalidità in vista del conseguimento di astratti benefici economici bensì di richiedere l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una specifica prestazione previdenziale e/o assistenziale, costituente oggetto di un diritto soggettivo di matrice legale;
ritenuto, a conferma di ciò, che: i) il processo civile non è volto all'accertamento di mere situazioni fattuali bensì alla tutela di diritti soggettivi, i quali, allora, devono essere enucleati in ricorso nel loro contenuto sostanziale;
ii) l'art. 445 bis cpc stabilisce che l'atp
è un procedimento volto alla “verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”, a riprova della necessità di esplicitare il diritto azionato;
iii) senza l'indicazione della prestazione previdenziale e/o assistenziale non sarebbe possibile vagliare l'interesse ad agire;
iv) l'invalidità civile, rispetto all'handicap, non costituisce uno status bensì uno dei presupposti di plurime prestazioni previdenziali e/o assistenziali distinte ed autonome e non sempre cumulabili, da riportare puntualmente nel ricorso;
1 osservato, inoltre, che le conclusioni rassegnate sono supportate da copiosa giurisprudenza di legittimità (cfr, in particolare, Cass. 12903/21, che, a proposito dell'atp ex art. 445 bis cpc, ha affermato che si tratta della “verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, e non dell'accertamento di un'autonoma posizione giuridica soggettiva di status (invalido civile in una certa percentuale) che
l'ordinamento giuridico come tale non riconosce (…) Ed infatti l'accertamento di un grado di invalidità civile non ha, in base a quanto detto, dignità di status o situazione autonomamente tutelabile, essendo rilevante esclusivamente quale frazione di altri diritti.
È solo la spendita dei suddetti altri diritti che consente di ritenere un ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ. corroborato dal necessario interesse ad agire””;
Cass. 9755/19, in cui si legge “La novella introdotta nel 2011 va letta, dunque, tenendo conto della volontà deflativa ed acceleratoria perseguita dal legislatore, impedendo, tuttavia, che l'accertamento del requisito sanitario si ponga come fattore a sé stante, avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, di cui non a caso fa esplicita menzione il comma 1 del citato art. 445-bis, laddove individua la legittimazione attiva in capo a «chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti» e àncora l'accertamento sanitario alla «pretesa fatta valere».”; Cass. 28132/21, in cui si afferma “il mero accertamento dello status di invalido al 100%, non collegato ad una precisa prestazione che, come chiarito, nel caso di specie non è stata riconosciuta, non poteva essere oggetto di ATPO”; Cass. 18271/19 in cui si legge “2.5.- non coglie pertanto nel segno l'obiezione della Corte dei conti secondo cui, in relazione alla materia assistenziale, lo stato invalidante si pone come presupposto (ossia come antecedente in senso logico) per fare valere pretese di diverso genere (ad esempio l'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio, il congedo straordinario per cure, l'esenzione dalle tasse scolastiche), da cui discenderebbe l'interesse dell'invalido all'accertamento del suo status, che potrebbe far valere poi per ottenere i benefici che la legge vi ricollega: questo interesse non è infatti realizzabile attraverso un'azione di mero accertamento dell'invalidità (Cass. 6565/2004, cit., oltre alla su richiamata giurisprudenza); Cass.
36948/22 “statuire l'inammissibilità di una domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali”);
pag. 2 di 3 ritenuto, per quanto esposto, che l'indicazione della prestazione previdenziale e/o assistenziale fa parte della causa petendi del ricorso, la cui mancanza o assoluta incertezza comporta l'insorgenza di un vizio della edictio actionis; ritenuto che i vizi della edictio actionis sono sanabili con effetto ex nunc mediante l'assegnazione di un termine per integrare ovvero rinnovare il ricorso in applicazione analogica dell'art. 164 cpc;
ritenuto che
l'assegnazione di un termine, nella specie, sarebbe inutile in quanto, a ricorso integrato o rinnovato, il termine di decadenza semestrale per agire in giudizio, decorrente dalla comunicazione del verbale sanitario, risulterebbe spirato;
ritenuto, allora, che il ricorso vada dichiarato inammissibile;
osservato, in punto di regolamentazione delle spese di lite, l'inidoneità della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 152 disp att cpc in quanto il ricorrente si è limitato ad individuare il reddito proprio e non quello del nucleo familiare;
ritenuto, per l'effetto, che il ricorrente vada condannato al pagamento delle spese di lite, da calcolarsi sullo scaglione da 5.201 euro ad euro 26.000 in applicazione dell'art. 13 comma I cpc, tenuto conto del fatto che il giudizio è stato definito in prima udienza, e con la decurtazione del 20% a mente dell'art. 152 bis disp att cpc;
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso;
CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, che si liquidano in complessivi euro 500,00.
Si comunichi.
29/03/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott. Rosario La Fata in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82
e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011
n. 44.
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