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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/12/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
682/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. S. Zaccardi (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado severo sulle frequenze medio-alte”, asseritamente contratta in conseguenza della sua attività di muratore, carpentiere e manovale sin dal 1983, occupandosi delle mansini analiticamente indicate in ricorso, ed in conseguenza della costante e ripetuta sottoposizione a rumori causati dall'utilizzo giornaliero e ripetuto nel tempo delle attrezzature e macchinari altrettanto analiticamente indicati in ricorso, ha convenuto in giudizio l' , al fine di contestare l'illegittima reiezione da parte dell'istituto CP_1
assicurativo della domanda volta all'accertamento dell'eziologia professionale della dedotta affezione ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che il Sig. è affetto da malattia professionale con un danno Parte_1
quantificabile in misura non inferiore a 6 punti percentuali per entrambe le orecchie per la ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado severo o nella misura maggiore
e minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU medico legale;
2)
Condannare di conseguenza l' , in persona del Presidente pro-tempore sede di CP_1
Chieti, al pagamento in favore del ricorrente delle somme allo stesso spettanti a titolo di rendita e/o indennizzo per inabilità permanente dal momento della domanda amministrativa, con gli arretrati dovuti e gli accessori di legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria di CP_1
spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Pag. 2 di 11 Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore
Pag. 3 di 11 dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Venendo al caso di specie, la patologia oggetto di causa (ipoacusia neurosensoriale)
è, in tesi, indicate nella Tabella, per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del
09.04.2008 e ss.mm.ii. alla voce n. voce 75) (H83.3): Parte_2
“Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico: w)
Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A)…”, purché e nella misura in cui, come indicato dalla declaratoria delle menzionate tabelle, venga dimostrato che l'attività lavorativa espletata abbia effettivamente comportato l'esposizione a rumore in assenza di efficace isolamento acustico, oltre che in modo giornaliero e con i livelli di rumore ivi indicati.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività
Pag. 4 di 11 lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, ha confermato le Testimone_1
circostanze che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di muratore, carpentiere e manovale coadiuvato spesso dal lavoratore autonomo , anch'egli Testimone_2
muratore, nonché per la parte dell'attività elettrica ed idraulica dai lavoratori autonomi (elettricista) e (idraulico), sempre Testimone_1 Testimone_3
occupandosi della professione di muratore in pietra e mattoni, muratore in cemento armato, carpentiere e manovale, realizzando opere di muratura e di finitura, con mansioni che si concretavano nelle demolizioni di massetti, muri, rivestimenti e pavimenti, realizzazione di piccole opere in cemento armato, realizzazione di muri e
Pag. 5 di 11 tramezzi, posa di pavimenti e rivestimenti, forature per il fissaggio di ancoraggi e tasselli metallici, perforatura di cemento e pietre naturali, stonacatura di intonaci, posa di mattonelle e piastrelle, realizzazione di intonacature, rasature e tinteggiature, pulizia di muri in pietra, taglio di piccola ferramenta e tubature, martellatura, molatura e ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri), taglio di soglie marmo o pietre ornamentali con dischi di acciaio, perforazioni con martelli pneumatici, avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione, e che comportavano l'utilizzo, in modo costante, continuativo, abituale e sistematico, di molteplici attrezzi e macchinari rumorosi e privi di sistemi di insonorizzazione, quali trapani demolitori, tassellatori, trapani a percussione, tagliapiastrelle, trapani miscelatori, mole, compressore ad aria, smerigliatrice, martelli, avvitatori, dischi di acciaio, pure all'interno di locali chiusi, osservando un orario di lavoro di cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore
17,00, così esponendosi a detti rumori per tempi prolungati, nonostante l'uso di disposiivi di protezione, all'uopo dichiarando che “… Tanto so per aver sempre lavorato nei cantieri dove lavorava anche lui. Preciso che io ho iniziato sugli stessi cantieri dove lavorava lui all'incirca dal 1997… Posso dire che lui cerca sempre di coinvolgere me e per una questione di collaborazione. Se, Testimone_3
invece, il committente ha un suo elettricista, allora io non intervengo. Ribadisco che, nella maggior parte dei casi, dove lavora il ricorrente, lavoro anche io… ono attività che da lui ho visto fare ed attrezzature che ho visto utilizzare da lui, nello svolgimento dei lavori. Per abbreviare i tempi di realizzazione, lavoriamo insieme: ad esempio, lui predispone le tracce ed io mi occupo della posa della tubazione…
Anche io osservavo ed osservo questo orario… Posso dire che da quando lavoriamo insieme l'ho sempre visto utilizzare le cuffie;
anche io le adopero, per alcuni tipi di lavorazioni, in quanto anche io uso il trapano, ad esempio…”.
Pag. 6 di 11 Di tenore non dissimile è la deposizione del secondo teste di parte ricorrente,
, il quale ha in merito riferito che “… Posso confermare che ho Testimone_3
lavorato negli stessi cantieri nei quali ha lavorato il ricorrente… quella che mi avete elencato è tutta attrezzatura del muratore ed ho visto che lui usava nel suo lavoro, che
è quello che mi è stato elencato… Li usava lui e li usavo anche io…”.
Anche il terzo teste di parte ricorrente, , ha dato conferma delle Testimone_2
stesse circostanze, in modo similare.
Dunque, i testi escussi – direttamente a conoscenza dei fatti di causa, con dichiarazioni del tutto lineari e convergenti, senza apparenti contraddizioni di sorta, dunque con piena attendibilità e credibilità, hanno integralmente confermato la lunga attività lavorativa del ricorrente, con modalità e orari analiticamente indicati in ricorso e comprovati dall'istruttoria orale, adoperando gli strumenti altrettanto specificati, come riferite dai testi medesimo. Trattasi, dunque, di attività che, poiché svolte con detta costanza temporale, in modo sistematico e prolungato, nonché per diverse ore della giornata e per l'intero arco della settimana, unitamente alle modalità di svolgimento in termini di strumenti ed attrezzi adoperati, appaiono certamente idonee, quanto a compatibilità, a cagionare la patologia denunciata, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza della stessa, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di quest'ultima.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “…
L'esposizione al rumore acquista le connotazioni del “rischio”, quando le sue caratteristiche fisiche siano tali da essere idonee a provocare alterazioni permanenti delle cellule del Il rumore in ambito lavorativo, nonostante i migliorati Pt_3
Pag. 7 di 11 strumenti di prevenzione di tipo normativo, organizzativo e tecnologico, continua ad essere uno dei maggiori rischi di malattia professionale. Il ricorrente ha svolto per numerosi anni attività di muratore, con impiego continuativo di attrezzature rumorose (trapani, martelli demolitori, mole, smerigliatrici), in ambienti riverberanti. La documentazione sanitaria presente nella pratica esaminata, consente di porre diagnosi di ipoacusia da rumore in quanto le indagini audiometriche, con le caratteristiche morfologiche della curva audiometrica (bilateralità, prevalenza alle alte frequenze,) e dei Potenziali evocati (rallentamento della conduzione del segnale
a livello cocleare, con integrità delle vie uditive centrali, elemento che orienta verso una sofferenza periferica da esposizione sonora prolungata), risultano compatibili e congrue con una genesi professionale (vedi audiogramma e PEU).… A parere dello scrivente, sulla base degli elementi forniti dall'assicurato in sede di istruttoria medico legale, dalla documentazione in atti, comprese le prove testimoniali e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, l'attività svolta dal ricorrente per la sua natura e entità, è compatibile con un ruolo nel determinismo della ipoacusia neurosensoriale apprezzabile negli audiogrammi e potenziali evocati (PEU) in atti, in quanto nella criteriologia valutativa medico legale risultano soddisfatti i criteri di efficacia quantitativa/qualitativa, di continuità fenomenologica e clinico anamnestici, necessari al riconoscimento del nesso causale, pertanto, vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità un nesso di causa, tra le mansioni lavorative svolte e la malattia denunciata come tecnopatia. Non si rilevano elementi anamnestici o clinici tali da suggerire una genesi extralavorativa prevalente”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, la
Pag. 8 di 11 patologia per cui è causa, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di “probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotta e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui il ricorrente è affetto.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato, nella misura del 20%, che, tenuto conto dei già accertati ulteriori postumi lavorativi del 9%, è complessivamente quantificato nella misura del 27%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 27%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della
Pag. 9 di 11 controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 27%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pag. 10 di 11 - pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
682/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. S. Zaccardi (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado severo sulle frequenze medio-alte”, asseritamente contratta in conseguenza della sua attività di muratore, carpentiere e manovale sin dal 1983, occupandosi delle mansini analiticamente indicate in ricorso, ed in conseguenza della costante e ripetuta sottoposizione a rumori causati dall'utilizzo giornaliero e ripetuto nel tempo delle attrezzature e macchinari altrettanto analiticamente indicati in ricorso, ha convenuto in giudizio l' , al fine di contestare l'illegittima reiezione da parte dell'istituto CP_1
assicurativo della domanda volta all'accertamento dell'eziologia professionale della dedotta affezione ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che il Sig. è affetto da malattia professionale con un danno Parte_1
quantificabile in misura non inferiore a 6 punti percentuali per entrambe le orecchie per la ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado severo o nella misura maggiore
e minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU medico legale;
2)
Condannare di conseguenza l' , in persona del Presidente pro-tempore sede di CP_1
Chieti, al pagamento in favore del ricorrente delle somme allo stesso spettanti a titolo di rendita e/o indennizzo per inabilità permanente dal momento della domanda amministrativa, con gli arretrati dovuti e gli accessori di legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria di CP_1
spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Pag. 2 di 11 Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore
Pag. 3 di 11 dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Venendo al caso di specie, la patologia oggetto di causa (ipoacusia neurosensoriale)
è, in tesi, indicate nella Tabella, per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del
09.04.2008 e ss.mm.ii. alla voce n. voce 75) (H83.3): Parte_2
“Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico: w)
Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A)…”, purché e nella misura in cui, come indicato dalla declaratoria delle menzionate tabelle, venga dimostrato che l'attività lavorativa espletata abbia effettivamente comportato l'esposizione a rumore in assenza di efficace isolamento acustico, oltre che in modo giornaliero e con i livelli di rumore ivi indicati.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività
Pag. 4 di 11 lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, ha confermato le Testimone_1
circostanze che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di muratore, carpentiere e manovale coadiuvato spesso dal lavoratore autonomo , anch'egli Testimone_2
muratore, nonché per la parte dell'attività elettrica ed idraulica dai lavoratori autonomi (elettricista) e (idraulico), sempre Testimone_1 Testimone_3
occupandosi della professione di muratore in pietra e mattoni, muratore in cemento armato, carpentiere e manovale, realizzando opere di muratura e di finitura, con mansioni che si concretavano nelle demolizioni di massetti, muri, rivestimenti e pavimenti, realizzazione di piccole opere in cemento armato, realizzazione di muri e
Pag. 5 di 11 tramezzi, posa di pavimenti e rivestimenti, forature per il fissaggio di ancoraggi e tasselli metallici, perforatura di cemento e pietre naturali, stonacatura di intonaci, posa di mattonelle e piastrelle, realizzazione di intonacature, rasature e tinteggiature, pulizia di muri in pietra, taglio di piccola ferramenta e tubature, martellatura, molatura e ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri), taglio di soglie marmo o pietre ornamentali con dischi di acciaio, perforazioni con martelli pneumatici, avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione, e che comportavano l'utilizzo, in modo costante, continuativo, abituale e sistematico, di molteplici attrezzi e macchinari rumorosi e privi di sistemi di insonorizzazione, quali trapani demolitori, tassellatori, trapani a percussione, tagliapiastrelle, trapani miscelatori, mole, compressore ad aria, smerigliatrice, martelli, avvitatori, dischi di acciaio, pure all'interno di locali chiusi, osservando un orario di lavoro di cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore
17,00, così esponendosi a detti rumori per tempi prolungati, nonostante l'uso di disposiivi di protezione, all'uopo dichiarando che “… Tanto so per aver sempre lavorato nei cantieri dove lavorava anche lui. Preciso che io ho iniziato sugli stessi cantieri dove lavorava lui all'incirca dal 1997… Posso dire che lui cerca sempre di coinvolgere me e per una questione di collaborazione. Se, Testimone_3
invece, il committente ha un suo elettricista, allora io non intervengo. Ribadisco che, nella maggior parte dei casi, dove lavora il ricorrente, lavoro anche io… ono attività che da lui ho visto fare ed attrezzature che ho visto utilizzare da lui, nello svolgimento dei lavori. Per abbreviare i tempi di realizzazione, lavoriamo insieme: ad esempio, lui predispone le tracce ed io mi occupo della posa della tubazione…
Anche io osservavo ed osservo questo orario… Posso dire che da quando lavoriamo insieme l'ho sempre visto utilizzare le cuffie;
anche io le adopero, per alcuni tipi di lavorazioni, in quanto anche io uso il trapano, ad esempio…”.
Pag. 6 di 11 Di tenore non dissimile è la deposizione del secondo teste di parte ricorrente,
, il quale ha in merito riferito che “… Posso confermare che ho Testimone_3
lavorato negli stessi cantieri nei quali ha lavorato il ricorrente… quella che mi avete elencato è tutta attrezzatura del muratore ed ho visto che lui usava nel suo lavoro, che
è quello che mi è stato elencato… Li usava lui e li usavo anche io…”.
Anche il terzo teste di parte ricorrente, , ha dato conferma delle Testimone_2
stesse circostanze, in modo similare.
Dunque, i testi escussi – direttamente a conoscenza dei fatti di causa, con dichiarazioni del tutto lineari e convergenti, senza apparenti contraddizioni di sorta, dunque con piena attendibilità e credibilità, hanno integralmente confermato la lunga attività lavorativa del ricorrente, con modalità e orari analiticamente indicati in ricorso e comprovati dall'istruttoria orale, adoperando gli strumenti altrettanto specificati, come riferite dai testi medesimo. Trattasi, dunque, di attività che, poiché svolte con detta costanza temporale, in modo sistematico e prolungato, nonché per diverse ore della giornata e per l'intero arco della settimana, unitamente alle modalità di svolgimento in termini di strumenti ed attrezzi adoperati, appaiono certamente idonee, quanto a compatibilità, a cagionare la patologia denunciata, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza della stessa, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di quest'ultima.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “…
L'esposizione al rumore acquista le connotazioni del “rischio”, quando le sue caratteristiche fisiche siano tali da essere idonee a provocare alterazioni permanenti delle cellule del Il rumore in ambito lavorativo, nonostante i migliorati Pt_3
Pag. 7 di 11 strumenti di prevenzione di tipo normativo, organizzativo e tecnologico, continua ad essere uno dei maggiori rischi di malattia professionale. Il ricorrente ha svolto per numerosi anni attività di muratore, con impiego continuativo di attrezzature rumorose (trapani, martelli demolitori, mole, smerigliatrici), in ambienti riverberanti. La documentazione sanitaria presente nella pratica esaminata, consente di porre diagnosi di ipoacusia da rumore in quanto le indagini audiometriche, con le caratteristiche morfologiche della curva audiometrica (bilateralità, prevalenza alle alte frequenze,) e dei Potenziali evocati (rallentamento della conduzione del segnale
a livello cocleare, con integrità delle vie uditive centrali, elemento che orienta verso una sofferenza periferica da esposizione sonora prolungata), risultano compatibili e congrue con una genesi professionale (vedi audiogramma e PEU).… A parere dello scrivente, sulla base degli elementi forniti dall'assicurato in sede di istruttoria medico legale, dalla documentazione in atti, comprese le prove testimoniali e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, l'attività svolta dal ricorrente per la sua natura e entità, è compatibile con un ruolo nel determinismo della ipoacusia neurosensoriale apprezzabile negli audiogrammi e potenziali evocati (PEU) in atti, in quanto nella criteriologia valutativa medico legale risultano soddisfatti i criteri di efficacia quantitativa/qualitativa, di continuità fenomenologica e clinico anamnestici, necessari al riconoscimento del nesso causale, pertanto, vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità un nesso di causa, tra le mansioni lavorative svolte e la malattia denunciata come tecnopatia. Non si rilevano elementi anamnestici o clinici tali da suggerire una genesi extralavorativa prevalente”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, la
Pag. 8 di 11 patologia per cui è causa, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di “probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotta e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui il ricorrente è affetto.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato, nella misura del 20%, che, tenuto conto dei già accertati ulteriori postumi lavorativi del 9%, è complessivamente quantificato nella misura del 27%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 27%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della
Pag. 9 di 11 controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 27%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pag. 10 di 11 - pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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