Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice
unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15988/2018 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.”;
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Grillo e Alessandro Maria
Munzone, giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Agata Senfett e
Giovanni Calabretta, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA
all'udienza del 19 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5 ottobre 2018,
[...]
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti in occasione del sinistro stradale occorso, in data 17.3.2017, allorquando percorreva, a bordo del proprio ciclomotore, tg. X5YPYY, la via Loreto in . CP_1
Ha esposto, in particolare, che percorrendo la sede stradale dietro al veicolo che lo precedeva, giunto all'altezza del civico 18, a causa di deformazioni e sconnessioni del manto stradale, non visibili e non segnalati, rovinava a terra riportando “frattura scomposta terzo medio
clavicola sin, frattura V e VIII costa sin con prognosi di giorni 30 s.c., come da documentazione medica in atti.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 7 gennaio 2019, si è costituito il comune di eccependo preliminarmente la nullità e/o inesistenza della CP_1
notificazione dell'atto introduttivo e nel merito l'infondatezza della pretesa, ritenuta illogica, sfornita di prova ed eccessiva nella quantificazione;
in subordine, ha insistito per la dichiarazione della responsabilità concorsuale del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 19 novembre
2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con concessione del termine di giorni trenta per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni trenta per il deposito di memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, innanzitutto occorre dirimere l'eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta di inesistenza e/o nullità della notificazione dell'atto di citazione perché effettuata ad un indirizzo pec diverso da quello inserito nell'apposito registro del
Ministero della Giustizia;
detta eccezione appare infondata.
Infatti, “la notificazione è inesistente quando manca del tutto il
collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste
un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge. Tale
nullità può essere sanata con effetto retroattivo tramite la costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica. L'inesistenza della notificazione, dunque, riguarda le ipotesi di mancanza materiale dell'atto o delle caratteristiche essenziali dell'attività notificatoria. Gli altri vizi della notifica, invece, rientrano nella nullità dell'atto, sanabile con la costituzione del destinatario o la rinnovazione della notifica”
(Cass. civ., sez. II, n. 24329/2024).
In ossequio all'interpretazione ermeneutica della Suprema
Corte, atteso che con la costituzione in giudizio l'ente ha sanato l'eventuale vizio e, pertanto, l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato,
permettendo al destinatario di approntare una valida strategia difensiva, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata, sul punto, dal CP_1
convenuto.
Quanto al merito, la responsabilità extra-contrattuale fatta valere in giudizio necessita, senza dubbio, la valutazione di sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto normativo dell'art. 2051 c.c.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva in quanto fondata non sulla colpa del custode bensì
sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno e può
essere esclusa solo dalla prova, a carico del soggetto che sulla cosa esplica il governo, del c.d. caso fortuito, inteso come fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, risulta idoneo ad interrompere il nesso di derivazione eziologica.
In sostanza, il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra il predetto e la res in custodia, mentre grava una presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da “caso fortuito” inteso quale fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile da solo sufficiente a determinare il danno, che, peraltro, può anche coincidere con la condotta colposa della stessa vittima (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 16295 del
18/06/2019; Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 6651 del 09/03/2020).
L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, non concretando un'eccezione in senso proprio ma attenendo all'eziologia dell'evento dannoso, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, dovendosi escludere la responsabilità
del custode solo nel caso che esso fosse stato la causa esclusiva dell'incidente.
Con specifico riferimento al dissesto stradale, la Suprema Corte ha precisato che, laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa di per sé statica e inerte, la prova del nesso di causalità è particolarmente rilevante dovendosi verificare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (cfr. Cass. n. 2660/13; cfr. in questo senso anche Cass. n.15608/2022, secondo cui «È onere del danneggiato
provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il
danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi
presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere
molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
allorché
venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca
pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di
possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello
stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato
dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi,
per contro, integrato il caso fortuito »).
In questi casi, dunque, rilevano elementi quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Anche con specifico riguardo all'illecito aquiliano, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata dovrà fornire prova del fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva al danneggiante, il quale avrà l'onere di dimostrare l'assenza di colpa, il concorso di colpa del danneggiato o la presenza di un caso fortuito.
Orbene, definiti come sopra i presupposti operativi della disciplina invocata dalla parte attrice, nel caso di specie, manca la prova della derivazione causale dei danni subiti rispetto alle condizioni della res risultando, quindi, priva di prova la responsabilità della pubblica amministrazione sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c.
Parte attrice, invero, nell'atto introduttivo del giudizio ha riferito che in data 17.03.2017, alle ore 15,30 circa, a bordo del proprio motociclo percorreva la via Loreto, in territorio di , dietro CP_1
all'autovettura dalla quale era preceduto e, una volta giunto all'altezza del civico n. 18, a causa di deformazioni e sconnessioni del manto stradale, non preventivamente segnalate, né visibili e/o prevedibili,
rovinava sul selciato, riportando le lesioni fisiche di cui alla documentazione medica versata in atti.
Ha omesso, tuttavia, di indicare il il punto esatto in cui la caduta si è verificata nonché le condizioni spazio- temporali utili ad una corretta descrizione della dinamica del sinistro che, in realtà, risulta generica e non correttamente identificata.
In effetti, dirimente nell'attribuzione della responsabilità del sinistro in effetti, risulta la circostanza, ammessa dall'attore, per la quale lo stesso transitasse immediatamente preceduto da altra autovettura, la quale aveva impedito di avere contezza delle condizioni della strada.
Tuttavia, il nemmeno allega, né a maggior ragione Pt_1
prova, il motivo per cui si trovava immediatamente dopo la macchina che lo precedeva, senza, quindi, mantenere una distanza tale da poter avere una visuale libera della strada che percorreva.
Il codice della strada impone, infatti, una distanza di sicurezza dal veicolo che precede: la condotta di guida dell'attore denota un fattore idoneo ad impedire e/o comunque a limitare una visuale più
ampia dello spazio circostante e a permettere una tempestiva ed esaustiva ispezione, utile ad assicurare una eventuale manovra di emergenza al fine di evitare sinistri autonomi o l'impatto con altri mezzi.
Ove egli, infatti, avesse mantenuto un congruo distacco dal veicolo antecedente, ancor più auspicabile trattandosi di transito in un centro abitato, certamente avrebbe potuto avvedersi della condizione della sede viaria percorsa la quale risultava solo lievemente rovinata per un disteso tratto di percorrenza.
Non si ritiene, infatti, che la leggera fessura dell'asfalto presente sui luoghi (cfr. documentazione fotografica prodotta dallo stesso attore), possa avere avuto, in via autonoma ed esclusiva, incidenza causale nella causazione dell'evento, considerato, peraltro, che l'irregolarità della pavimentazione stradale si estendeva per una porzione di sede viaria di notevoli dimensioni e, in quanto tale,
suscettibile di piena visibilità.
Anche la prova orale assunta all'udienza del 12 maggio 2021 non risulta dirimente.
Sebbene le dichiarazioni testimoniali di , Testimone_1
abbiano confermato il verificarsi del sinistro occorso all'attore nulla chiariscono in merito alla dinamica, al punto esatto dell'impatto, alla distanza di sicurezza rispetto al veicolo che li precedeva e alla condotta di guida del danneggiato.
In particolare, il testimone si è limitato a riferire: “ho visto il
a bordo di una Vespa di colore bianco che percorreva la via Pt_1
Loreto in , che è senso unico. Mi sembra di ricordare che fosse CP_1
un giorno di metà Marzo del 2017 e che fossero circa alle 15/15:30;
mentre percorrevo la detta via Loreto ho visto che la Vespa davanti a me improvvisamente perdeva l'equilibrio e cadeva a terra sul lato
sinistro. Dopo la caduta sono sceso dall'auto e ho visto che la Vespa
condotta dal era caduta sopra una parte del manto stradale Pt_1
che si presentava disconnesso. Preciso che vi è proprio un tratto di
strada dal lato destro della stessa che presenta il manto deformato, in corrispondenza del luogo di caduta della ” (cfr. verbale di Pt_2
udienza del 12.5.2021).
Di talché non risulta in alcun modo chiarito se il mancato tempestivo arresto del ciclomotore e il conseguente impatto con la sede stradale sia stato determinato anche solo in parte da cause a lui non imputabili e ciò in quanto il testimone, che seguiva l'attore, ha solo detto che il motociclista perdeva l'equilibrio e che, una volta sceso, vedeva la vespa riposta sulla parte del manto stradale sconnesso.
Con riferimento a queste dichiarazioni, va osservato che la parte del manto stradale sconnesso aveva un andamento non regolare (cfr.
documentazione fotografica in atti) e, pertanto, non si può di certo affermare che il motociclista sia scivolato a causa del manto stradale
(può aver perso l'equilibrio per vari motivi e a seguito della caduta si adagiava nella porzione disconnessa); inoltre, il testimone non ha riferito la posizione di guida del motociclista, elemento molto importante in quanto la strada era a senso unico e non vi era necessità
di procedere attaccati al margine destro dove l'asfalto presentava quelle lievi sconnessioni.
Ed ancora, depongono a sfavore della difesa attorea l'ora pomeridiana in cui il sinistro si è verificato (a conferma della piena visibilità), le condizioni metereologiche non avverse (a conferma delle condizioni di sicurezza della strada) e l'età del danneggiato che certamente avrebbe potuto, utilizzando la diligenza richiesta dal caso concreto, avvedersi con maggiore facilità della asserita- e non provata-
insidia.
In definitiva, non si ha la prova delle effettive modalità dell'incidente e del luogo esatto della perdita dell'equilibrio da parte del motociclista e ciò al fine di stabilire se effettivamente quelle lievi sconnessioni del manto stradale possano aver causato e/o anche contribuito al sinistro in questione, considerato che, comunque, per tutti gli elementi sopra esposti (orario, tempo buono ed età dell'attore) e tenendo una condotta di guida diligente con una distanza di sicurezza con l'auto che lo precedeva, l'utente avrebbe potuto percepire o prevedere la asserita situazione di pericolo che, come detto sopra, si estendeva per un lungo tratto: dunque, la condotta del danneggiato esclude il nesso causale fra il danno lamentato e la cosa in custodia tutte le volte in cui – come nella specie – tale condotta non sia stata diligente non adottando una condotta di guida idonea a scongiurare il rischio di danni.
E tanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Da quanto sopra deriva che, nonostante la Pubblica
Amministrazione abbia un obbligo relativo al mantenimento delle strade in buone condizioni, in tema di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., il danneggiato non ha diritto ad essere risarcito qualora il dissesto in cui si trovava la strada al momento in cui si è verificato l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedibile.
Ordunque, in mancanza di prova in merito all'esatta ricostruzione dell'evento dannoso, alle circostanze spazio-temporali di verificazione e al nesso causale, la cui prova è a carico del danneggiato
ex artt. 2051 e 2043 c.c., e ancor di più della relazione di causalità tra fatto ed evento, la domanda di risarcimento del danno è infondata e va respinta.
Le spese processuali, unitamente a quelle della consulenza tecnica di ufficio, come liquidate in atti, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (da euro 5.201,00 a euro
26.000,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
15988/2018 R.G.:
rigetta la domanda attorea;
condanna al pagamento in favore del Parte_1
, delle spese processuali, che liquida in complessivi Controparte_1
euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro
777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.710,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali,
IVA e CPA come per legge. Pone a carico di parte attrice le spese delle consulenze tecniche di ufficio come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania il 30 gennaio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)