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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 803/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 803/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 29.11.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.5.1973, ivi residente, via Portopalo n. 1/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Maria Guerci, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato Tommaso Serra, giusta procura in atti,
e
(codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 ivi residente, via Portopalo n. 1/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
LE AM, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 19.9.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., depositato telematicamente in data 17.32025, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in Siracusa in data 6.10.2018 (atto trascritto nello stesso
Comune al n. 272, parte II, serie A, anno 2018);
- che dalla loro unione non nascevano figli.
All'udienza del 27.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma
1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) La casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. rimane nella Parte_1 esclusiva disponibilità dello stesso, con tutti gli accessori e pertinenze, essendosi trasferita la Sig.ra presso altra abitazione e già asportato i propri beni personali. I Parte_2 mobili, suppellettili e arredo della casa vengono assegnati in esclusiva proprietà al marito.
2) I coniugi intendendo, inoltre, definire tutti i rapporti patrimoniali in essere, convengono che il Sig. si obbliga a versare, contestualmente alla sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso, alla Sig.ra che accetta, la somma di €. 4.000,00 Parte_2
(quattromila/00), quale rimborso per l'acquisto dell'autovettura Fiat Panda targata
EV859JP, intestata al marito e che rimarrà nell'esclusiva disponibilità e proprietà dello stesso ed €. 2.500,00 (duemilacentocinquanta/00) quale rimborso forfettariamente concordato per l'acquisto dei mobili e arredi della camera da letto;
3) Dichiarare compensate le spese legali”.
Con provvedimento del 29.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina 2 di 3 Inoltre, il Collegio dà atto delle condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 803/2025 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 dà atto delle pattuizioni intercorse tra le parti e meglio specificate in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda congiunta di divorzio;
spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa l'1.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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