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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 7734/2020 R.G., discussa all'udienza del
27.03.2025
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Costantini, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
- convenuto -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 391/2020 CP_1
depositata il 21.01.2020.
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale di accertamento n. 767146928 del 31.07.2019, notificato in data 09.08.2019, il corpo dei Carabinieri di Melendugno ha contestato a la Parte_1
violazione dell'art. 193 co. 2 C.d.S. per aver lasciato in sosta sulla via pubblica il veicolo tg. CT169SL privo della copertura assicurativa, provvedendo al sequestro e alla rimozione dell'autovettura a mezzo di carro attrezzi.
1. – Avverso tale verbale ha proposto opposizione al Prefetto, il Parte_1
quale con ordinanza-ingiunzione notificata il 16.10.2019, rigettava il ricorso.
2. – Avverso tale verbale ha proposto altresì opposizione dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di eccependo l'esclusione della responsabilità per ricorrenza CP_1
dello stato di necessità e l'omessa contestazione immediata della sanzione.
La si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso.
3. – ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Parte_1
Pace, contestandone la motivazione per aver il giudice di prime cure omesso di valutare le risultanze probatorie relative alle condizioni generali del veicolo, omesso di pronunciarsi sul dedotto vizio motivazionale dell'ordinanza prefettizia di rigetto, nonché sulla domanda subordinata di riduzione della sanzione al minimo edittale.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato Controparte_1
in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il giudicante che l'appello sia infondato.
1. – Come esposto in premessa, si è opposta al verbale di Parte_1
accertamento di violazione del CdS, eccependo con il primo motivo di gravame l'omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze probatorie relative alle condizioni generali del veicolo, ritenendo che il notevole danneggiamento della vettura, la mancanza della batteria e la non funzionalità del motore non consentissero di ritenere il veicolo circolante, e che dunque non sussistesse l'obbligo di copertura assicurativa.
Con riguardo al concetto di “circolazione”, si osserva preliminarmente come Cass.,
S.U., sentenza n. 8260/2015, ha precisato che “Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo”.
Più peculiarmente all'ipotesi di veicoli in sosta privi di parti essenziali per l'autonoma circolazione, risalente giurisprudenza di legittimità , Cass. sentenza n. 4086/1988, aveva invero già affermato che “I veicoli in sosta su strada pubblica, ancorché al momento privi di parti essenziali per un'autonoma circolazione e purché non ridotti sostanzialmente allo stato di rottame, sono da considerare in circolazione e sono pertanto soggetti all'Obbligo della Assicurazione obbligatoria, nonché al rispetto delle norme che regolano la dotazione dei veicoli e la loro circolazione”.
Per quanto poi attiene alla nozione di “veicolo”, la medesima Suprema Corte, Cass. ordinanza n. 14745/2018, ha soggiunto come “Quanto al concetto di veicolo (punto 3.4. dell'arresto a Sezioni Unite), deve innanzi tutto trattarsi un mezzo «dotato di motore, anche se, al momento, non funzionante». Inoltre, «solo i mezzi stabilmente impossibilitati a muoversi (come può essere un veicolo ormai privo di ruote e ridotto a un rottame ovvero anche una macchina operatrice che sia fissata su un basamento) non assurgono - o non assurgono più - al concetto di "veicolo" ».
Nel caso di specie, dall'esame della scheda di descrizione del veicolo redatta dai
Carabinieri versata in atti, si evince che, al momento del sequestro, il veicolo presentasse le seguenti condizioni generali: motore non funzionante (punto 13), batteria mancante
(punto 21). Orbene, alla luce dei sopracitati arresti giurisprudenziali, la vettura sequestrata, seppur priva della batteria e dotata di motore non funzionante, doveva continuare a considerarsi un veicolo in circolazione, soggetto pertanto all'obbligo di copertura assicurativa. La relativa doglianza è pertanto infondata.
Per quanto, invece, attiene all'asserita omessa pronuncia del Giudice di Pace sul difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia, si rileva come, dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il dedotto motivo non risulta aver formato oggetto dell'opposizione spiegata innanzi al giudice di prime cure e deve pertanto ritenersi un motivo nuovo, inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Il primo motivo di gravame è pertanto in parte infondato e in parte inammissibile.
2. – Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ha lamentato l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla subordinata domanda di riduzione della sanzione al minimo edittale.
Al riguardo, si osserva come alcuna norma imponesse al giudice di prime cure di rideterminare l'importo della sanzione nella misura nel minimo edittale. Tale potere, che emerge dal disposto dell'art. 7, comma 11, d.lgs. n. 150/2011, è semmai una facoltà del giudice adito, e non un dovere, ben potendo quest'ultimo limitarsi a confermare la sanzione comminata dalla P.A.
Anche il secondo motivo di gravame è pertanto infondato.
Ritiene, tuttavia, il giudicante di rideterminare l'importo della sanzione, ingiunta dal
Prefetto nella misura di €1.736,00, nella più congrua misura di €866,00, tenuto conto dell'erroneo convincimento di parte appellante di aver agito nella ricorrenza di esimente.
3. – Si rileva, inoltre, come parte appellante, seppur non articolando un apposito motivo di gravame, nella parte narrativa dell'atto di appello ha spiegato due ulteriori motivi di impugnativa: “si impugna la sentenza del giudice di Pace di nella parte in cui ha CP_1
rigettato il ricorso sostenendo che non ricorressero gli estremi dello stato di necessità e che la violazione non poteva essere immediatamente contestata al trasgressore”.
Per quanto attiene alla dedotta ricorrenza dello stato di necessità, deve darsi atto che non consta in atti alcuna evidenza della circostanza invocata quale esimente, rammentando come l'onere probatorio della stessa gravava sull'opponente, a mente dell'art. 2697 c.c.,
e si deve rilevare che ,nel caso di specie, detto onere è rimasto inevaso.
Per quanto, invece, attiene all'omessa contestazione immediata della sanzione al trasgressore, si osserva come l'obbligo di contestazione immediata è escluso, per espressa previsione di legge, dall'art. 201, comma 1-bis “Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: […] d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo”.
Nel caso di specie, dall'esame del verbale di accertamento si evince che il trasgressore non fosse presente al momento dell'elevazione della sanzione, in quanto lo stesso non risulta essere stato identificato o, tantomeno, aver sottoscritto il verbale. L'obbligo di contestazione immediata non sussisteva dunque nella fattispecie esaminata.
Anche gli ulteriori motivi di gravame sono pertanto infondati.
4. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 391/2020, depositata Parte_1 CP_1
il 21.01.2020:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Ridetermina l'importo della sanzione emessa nella misura di €866,00;
3) condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 1.701,00, oltre spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Lecce, 27/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Dott. Matteo Muci.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 7734/2020 R.G., discussa all'udienza del
27.03.2025
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Costantini, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
- convenuto -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 391/2020 CP_1
depositata il 21.01.2020.
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale di accertamento n. 767146928 del 31.07.2019, notificato in data 09.08.2019, il corpo dei Carabinieri di Melendugno ha contestato a la Parte_1
violazione dell'art. 193 co. 2 C.d.S. per aver lasciato in sosta sulla via pubblica il veicolo tg. CT169SL privo della copertura assicurativa, provvedendo al sequestro e alla rimozione dell'autovettura a mezzo di carro attrezzi.
1. – Avverso tale verbale ha proposto opposizione al Prefetto, il Parte_1
quale con ordinanza-ingiunzione notificata il 16.10.2019, rigettava il ricorso.
2. – Avverso tale verbale ha proposto altresì opposizione dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di eccependo l'esclusione della responsabilità per ricorrenza CP_1
dello stato di necessità e l'omessa contestazione immediata della sanzione.
La si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso.
3. – ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Parte_1
Pace, contestandone la motivazione per aver il giudice di prime cure omesso di valutare le risultanze probatorie relative alle condizioni generali del veicolo, omesso di pronunciarsi sul dedotto vizio motivazionale dell'ordinanza prefettizia di rigetto, nonché sulla domanda subordinata di riduzione della sanzione al minimo edittale.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato Controparte_1
in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il giudicante che l'appello sia infondato.
1. – Come esposto in premessa, si è opposta al verbale di Parte_1
accertamento di violazione del CdS, eccependo con il primo motivo di gravame l'omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze probatorie relative alle condizioni generali del veicolo, ritenendo che il notevole danneggiamento della vettura, la mancanza della batteria e la non funzionalità del motore non consentissero di ritenere il veicolo circolante, e che dunque non sussistesse l'obbligo di copertura assicurativa.
Con riguardo al concetto di “circolazione”, si osserva preliminarmente come Cass.,
S.U., sentenza n. 8260/2015, ha precisato che “Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo”.
Più peculiarmente all'ipotesi di veicoli in sosta privi di parti essenziali per l'autonoma circolazione, risalente giurisprudenza di legittimità , Cass. sentenza n. 4086/1988, aveva invero già affermato che “I veicoli in sosta su strada pubblica, ancorché al momento privi di parti essenziali per un'autonoma circolazione e purché non ridotti sostanzialmente allo stato di rottame, sono da considerare in circolazione e sono pertanto soggetti all'Obbligo della Assicurazione obbligatoria, nonché al rispetto delle norme che regolano la dotazione dei veicoli e la loro circolazione”.
Per quanto poi attiene alla nozione di “veicolo”, la medesima Suprema Corte, Cass. ordinanza n. 14745/2018, ha soggiunto come “Quanto al concetto di veicolo (punto 3.4. dell'arresto a Sezioni Unite), deve innanzi tutto trattarsi un mezzo «dotato di motore, anche se, al momento, non funzionante». Inoltre, «solo i mezzi stabilmente impossibilitati a muoversi (come può essere un veicolo ormai privo di ruote e ridotto a un rottame ovvero anche una macchina operatrice che sia fissata su un basamento) non assurgono - o non assurgono più - al concetto di "veicolo" ».
Nel caso di specie, dall'esame della scheda di descrizione del veicolo redatta dai
Carabinieri versata in atti, si evince che, al momento del sequestro, il veicolo presentasse le seguenti condizioni generali: motore non funzionante (punto 13), batteria mancante
(punto 21). Orbene, alla luce dei sopracitati arresti giurisprudenziali, la vettura sequestrata, seppur priva della batteria e dotata di motore non funzionante, doveva continuare a considerarsi un veicolo in circolazione, soggetto pertanto all'obbligo di copertura assicurativa. La relativa doglianza è pertanto infondata.
Per quanto, invece, attiene all'asserita omessa pronuncia del Giudice di Pace sul difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia, si rileva come, dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il dedotto motivo non risulta aver formato oggetto dell'opposizione spiegata innanzi al giudice di prime cure e deve pertanto ritenersi un motivo nuovo, inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Il primo motivo di gravame è pertanto in parte infondato e in parte inammissibile.
2. – Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ha lamentato l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla subordinata domanda di riduzione della sanzione al minimo edittale.
Al riguardo, si osserva come alcuna norma imponesse al giudice di prime cure di rideterminare l'importo della sanzione nella misura nel minimo edittale. Tale potere, che emerge dal disposto dell'art. 7, comma 11, d.lgs. n. 150/2011, è semmai una facoltà del giudice adito, e non un dovere, ben potendo quest'ultimo limitarsi a confermare la sanzione comminata dalla P.A.
Anche il secondo motivo di gravame è pertanto infondato.
Ritiene, tuttavia, il giudicante di rideterminare l'importo della sanzione, ingiunta dal
Prefetto nella misura di €1.736,00, nella più congrua misura di €866,00, tenuto conto dell'erroneo convincimento di parte appellante di aver agito nella ricorrenza di esimente.
3. – Si rileva, inoltre, come parte appellante, seppur non articolando un apposito motivo di gravame, nella parte narrativa dell'atto di appello ha spiegato due ulteriori motivi di impugnativa: “si impugna la sentenza del giudice di Pace di nella parte in cui ha CP_1
rigettato il ricorso sostenendo che non ricorressero gli estremi dello stato di necessità e che la violazione non poteva essere immediatamente contestata al trasgressore”.
Per quanto attiene alla dedotta ricorrenza dello stato di necessità, deve darsi atto che non consta in atti alcuna evidenza della circostanza invocata quale esimente, rammentando come l'onere probatorio della stessa gravava sull'opponente, a mente dell'art. 2697 c.c.,
e si deve rilevare che ,nel caso di specie, detto onere è rimasto inevaso.
Per quanto, invece, attiene all'omessa contestazione immediata della sanzione al trasgressore, si osserva come l'obbligo di contestazione immediata è escluso, per espressa previsione di legge, dall'art. 201, comma 1-bis “Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: […] d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo”.
Nel caso di specie, dall'esame del verbale di accertamento si evince che il trasgressore non fosse presente al momento dell'elevazione della sanzione, in quanto lo stesso non risulta essere stato identificato o, tantomeno, aver sottoscritto il verbale. L'obbligo di contestazione immediata non sussisteva dunque nella fattispecie esaminata.
Anche gli ulteriori motivi di gravame sono pertanto infondati.
4. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 391/2020, depositata Parte_1 CP_1
il 21.01.2020:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Ridetermina l'importo della sanzione emessa nella misura di €866,00;
3) condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 1.701,00, oltre spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Lecce, 27/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Dott. Matteo Muci.