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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 18/12/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Belluno
Volontaria giurisdizione
N. R.G. 1475/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IA DI Presidente
Irene Colladet IU rel.
ER BI IU
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1475/2025 RGVG promosso ex art. 473 bis.51 c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio da
, (C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CO ER (C.F. ) giusta procura in C.F._2
atti
E
(C.F. ) con l'Avv. CO Parte_2 C.F._3
ER (C.F. ) giusta procura in atti C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO I ricorrenti hanno depositato ricorso ex art. art. 473 bis.51 c.p.c. ai fini della modifica delle condizioni di divorzio ed hanno dichiarato di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Sussiste in atti l'autorizzazione del IU tutelare.
Con il predetto ricorso e si Parte_1 Parte_2
impegnavano , tra l'altro, a “stipulare il contratto di costituzione e trasferimento del diritto di usufrutto sul predetto immobile [vale a dire l'ex casa coniugale, di cui sono proprietari per quote indivise i ricorrenti, assegnata in sede di divorzio alla IG.ra , quale genitore Parte_2
convivente con le figlie] in favore della IG.ra e Parte_2
contestualmente i Ricorrenti si impegnano a trasferire alle figlie e Per_1
la nuda proprietà del predetto immobile, entro 90 giorni dalla Per_2
pronuncia della sentenza del Tribunale di Belluno di modifica delle condizioni di divorzio, a ministero del Notaio che verrà scelto dalla IG.ra
”; Parte_2
con provvedimento in data 8.10.2025, il giudice relatore, considerato che i ricorrenti non allegavano né documentavano quali erano i sopravvenuti giustificati motivi legittimanti la richiesta, che il bene immobile di cui i ricorrenti intendevano donare la nuda proprietà alle figlie è gravato da ipoteca e che la donazione descritta è astrattamente configurabile come atto avente funzione dispositiva e contenuto patrimoniale e quindi suscettibile di azione revocatoria, assegnava ai ricorrenti termine di venti giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento per dedurre sulle criticità evidenziate in parte motiva;
Pag. 2 di 7 con nota depositata in data 29.10.2025, i ricorrenti allegavano che i sopravvenuti e giustificati motivi erano da rinvenirsi nella nuova relazione sentimentale del sig. nonché nella necessità di rivedere il Pt_1
contributo per il mantenimento delle figlie, ormai cresciute e portatrici di nuove e diverse esigenze;
quanto alla astratta assoggettabilità ad azione revocatoria della donazione in questione, argomentavano che gli ex coniugi non hanno altri debiti in essere, hanno una situazione economica stabile, il mutuo in questione è regolarmente in fase di rientro secondo le scadenze, la capacità economica dei ricorrenti è tale da garantire il regolare pagamento delle rate, il valore dell'immobile garantisce ampiamente l'importo residuo del mutuo.
Alla luce dei chiarimenti dianzi riassunti, le condizioni concordate devono ritenersi conformi all'interesse morale e materiale della prole e alla legge relativamente ai diritti non disponibili.
Sussistono, in ragione di quanto sopra, i presupposti per l'accoglimento del ricorso e per la modifica della sentenza n. 92/2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa dal Tribunale di Belluno, in conformità alle condizioni concordate e che si vengono a riportare in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 92/2024 emessa da questo Tribunale, DISPONE:
“1. a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali sorti durante il matrimonio e tra i Ricorrenti ancora esistenti, ritenendo
Pag. 3 di 7 elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale la costituzione di un diritto di usufrutto in favore della IG.ra sulla ex casa coniugale ed il contestuale trasferimento Parte_2
della nuda proprietà dell'immobile alle figlie, previa autorizzazione del
IU Tutelare, i Ricorrenti si accordano come segue:
A) Il IG. si impegna a costituire, nell'ambito della Parte_1
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra ex coniugi, e quindi senza corrispettivo, in favore della IG.ra , che accetta, Parte_2
l'usufrutto della propria quota indivisa di ½ dell'immobile costituente ex abitazione coniugale ed annesso garage pertinenziale, siti in VE
(BL) in Via Murle n. 21/B, come di seguito catastalmente distinti: N.C.E.U. del Comune di VE (BL)- Cat. Fabbricati - Foglio 15, particella
1820:
- sub. 5, Piano 1-2, categoria A/2, Classe 2, Consistenza 5 vani, sup. catastale 102mq, rendita €361,52;
- sub. 15, Cat. C/6, Classe 2, Consistenza 30mq, Piano S1, sup. catastale.
32 mq, rendita € 32,54;
B) La IG.ra , riservandosi l'usufrutto, ed il IG. Parte_2 [...]
, con il medesimo atto di cui al punto precedente, si impegnano Parte_1
a trasferire alle figlie (n. LT il 05.06.2004) e Persona_3 [...]
(n. LT il 26.07.2010) la nuda proprietà dell'immobile Per_4
costituente ex abitazione coniugale ed annesso garage pertinenziale, siti in
VE (BL) in Via Murle n. 21/B, come di seguito catastalmente distinti: N.C.E.U. del Comune di VE (BL)- Cat. Fabbricati - Foglio
15, particella 1820:
Pag. 4 di 7 - sub. 5, Piano 1-2, categoria A/2, Classe 2, Consistenza 5 vani, sup. catastale 102mq, rendita €361,52;
- sub. 15, Cat. C/6, Classe 2, Consistenza 30mq, Piano S1, sup. catastale.
32 mq, rendita € 32,54;
C) Il IG. si impegna a stipulare il contratto di costituzione e Pt_1
trasferimento del diritto di usufrutto sul predetto immobile in favore della
IG.ra e contestualmente i Ricorrenti si impegnano a Parte_2
trasferire alle figlie e la nuda proprietà del predetto Per_1 Per_2
immobile, entro 90 giorni dalla pronuncia della sentenza del Tribunale di
Belluno di modifica delle condizioni di divorzio, a ministero del Notaio che verrà scelto dalla IG.ra ; Parte_2
D) i coniugi concordano che le spese del Notaio e del tecnico eventualmente incaricato per la costituzione ed il trasferimento del diritto di usufrutto in favore della IG.ra e per il trasferimento Parte_2
alle figlie della nuda proprietà dei suddetti immobili, nonché eventuali imposte e/o tasse nonché oneri e spese inerenti agli atti di cui al presente punto, compreso il costo per l'attestato di prestazione energetica ed eventuale CDU se necessario, verranno sostenuti e rimarranno a carico di entrambi i Ricorrenti al 50% ciascuno;
E) I ricorrenti danno atto che la costituzione del diritto di usufrutto in favore della IG.ra ed il contestuale trasferimento della Parte_2
nuda proprietà alle figlie vertono in tema di regolazione dei reciproci rapporti ed interessi economico-patrimoniali e per tale motivo chiedono sin d'ora, in relazione alle predette attribuzioni patrimoniali, l'esenzione
Pag. 5 di 7 da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
2. I Ricorrenti, a fronte della costituzione del diritto di usufrutto in favore della IG.ra e del trasferimento della nuda proprietà in favore Parte_2
delle figlie, concordano di modificare la ripartizione in capo ai medesimi della spesa relativa al rateo mensile di € 600,00 circa del mutuo ipotecario che grava sulla ex casa coniugale, ancora in essere nei confronti della banca erogante filiale di LT, stabilendo che – a decorrere CP_1
dal mese successivo alla sottoscrizione del rogito – il pagamento del rateo mensile del mutuo ipotecario verrà corrisposto per l'importo di € 400,00 dalla IG.ra e per l'importo di € 200,00 dal IG. Parte_2 [...]
, pagamenti che i Ricorrenti si impegnano ad eseguire in modo Parte_1
regolare;
3. I Ricorrenti concordano inoltre che, a fronte della maggiore disponibilità mensile economica conseguente ai trasferimenti di cui sopra,
a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del rogito,
l'ammontare dell'assegno di mantenimento ordinario in capo al padre in favore delle figlie aumenterà ad € 400,00 (quattrocento) per ciascuna delle figlie, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT. Come da accordi intercorsi con la madre e la figlia maggiorenne,
, il padre continuerà a versare direttamente a quest'ultima la Persona_3
somma mensile di € 150,00, mentre la somma residua di € 250,00, sempre a titolo di mantenimento della figlia , verrà versata alla madre Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese unitamente al contributo di Parte_2
€ 400,00 per il mantenimento della figlia;
Persona_4
Pag. 6 di 7 4. Rimangono ferme le statuizioni relative alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo in uso al
Tribunale di Belluno da parte dei genitori, nonché la percezione dell'Assegno Unico interamente dalla madre;
5. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di modifica delle condizioni di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra pattuito, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6. Sia dato atto che i coniugi prestano acquiescenza all'emananda sentenza;
7. Sia ordinato all'Ufficiale Anagrafe di effettuare le annotazioni di legge nel registro dello Stato Civile del Comune di LT;
8. Spese di giudizio compensate tra le parti”.
Così deciso in Belluno in data 03/12/2025
Il Presidente
IA DI
Il IU relatore
Irene Colladet
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Belluno
Volontaria giurisdizione
N. R.G. 1475/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IA DI Presidente
Irene Colladet IU rel.
ER BI IU
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1475/2025 RGVG promosso ex art. 473 bis.51 c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio da
, (C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CO ER (C.F. ) giusta procura in C.F._2
atti
E
(C.F. ) con l'Avv. CO Parte_2 C.F._3
ER (C.F. ) giusta procura in atti C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO I ricorrenti hanno depositato ricorso ex art. art. 473 bis.51 c.p.c. ai fini della modifica delle condizioni di divorzio ed hanno dichiarato di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Sussiste in atti l'autorizzazione del IU tutelare.
Con il predetto ricorso e si Parte_1 Parte_2
impegnavano , tra l'altro, a “stipulare il contratto di costituzione e trasferimento del diritto di usufrutto sul predetto immobile [vale a dire l'ex casa coniugale, di cui sono proprietari per quote indivise i ricorrenti, assegnata in sede di divorzio alla IG.ra , quale genitore Parte_2
convivente con le figlie] in favore della IG.ra e Parte_2
contestualmente i Ricorrenti si impegnano a trasferire alle figlie e Per_1
la nuda proprietà del predetto immobile, entro 90 giorni dalla Per_2
pronuncia della sentenza del Tribunale di Belluno di modifica delle condizioni di divorzio, a ministero del Notaio che verrà scelto dalla IG.ra
”; Parte_2
con provvedimento in data 8.10.2025, il giudice relatore, considerato che i ricorrenti non allegavano né documentavano quali erano i sopravvenuti giustificati motivi legittimanti la richiesta, che il bene immobile di cui i ricorrenti intendevano donare la nuda proprietà alle figlie è gravato da ipoteca e che la donazione descritta è astrattamente configurabile come atto avente funzione dispositiva e contenuto patrimoniale e quindi suscettibile di azione revocatoria, assegnava ai ricorrenti termine di venti giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento per dedurre sulle criticità evidenziate in parte motiva;
Pag. 2 di 7 con nota depositata in data 29.10.2025, i ricorrenti allegavano che i sopravvenuti e giustificati motivi erano da rinvenirsi nella nuova relazione sentimentale del sig. nonché nella necessità di rivedere il Pt_1
contributo per il mantenimento delle figlie, ormai cresciute e portatrici di nuove e diverse esigenze;
quanto alla astratta assoggettabilità ad azione revocatoria della donazione in questione, argomentavano che gli ex coniugi non hanno altri debiti in essere, hanno una situazione economica stabile, il mutuo in questione è regolarmente in fase di rientro secondo le scadenze, la capacità economica dei ricorrenti è tale da garantire il regolare pagamento delle rate, il valore dell'immobile garantisce ampiamente l'importo residuo del mutuo.
Alla luce dei chiarimenti dianzi riassunti, le condizioni concordate devono ritenersi conformi all'interesse morale e materiale della prole e alla legge relativamente ai diritti non disponibili.
Sussistono, in ragione di quanto sopra, i presupposti per l'accoglimento del ricorso e per la modifica della sentenza n. 92/2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa dal Tribunale di Belluno, in conformità alle condizioni concordate e che si vengono a riportare in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 92/2024 emessa da questo Tribunale, DISPONE:
“1. a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali sorti durante il matrimonio e tra i Ricorrenti ancora esistenti, ritenendo
Pag. 3 di 7 elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale la costituzione di un diritto di usufrutto in favore della IG.ra sulla ex casa coniugale ed il contestuale trasferimento Parte_2
della nuda proprietà dell'immobile alle figlie, previa autorizzazione del
IU Tutelare, i Ricorrenti si accordano come segue:
A) Il IG. si impegna a costituire, nell'ambito della Parte_1
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra ex coniugi, e quindi senza corrispettivo, in favore della IG.ra , che accetta, Parte_2
l'usufrutto della propria quota indivisa di ½ dell'immobile costituente ex abitazione coniugale ed annesso garage pertinenziale, siti in VE
(BL) in Via Murle n. 21/B, come di seguito catastalmente distinti: N.C.E.U. del Comune di VE (BL)- Cat. Fabbricati - Foglio 15, particella
1820:
- sub. 5, Piano 1-2, categoria A/2, Classe 2, Consistenza 5 vani, sup. catastale 102mq, rendita €361,52;
- sub. 15, Cat. C/6, Classe 2, Consistenza 30mq, Piano S1, sup. catastale.
32 mq, rendita € 32,54;
B) La IG.ra , riservandosi l'usufrutto, ed il IG. Parte_2 [...]
, con il medesimo atto di cui al punto precedente, si impegnano Parte_1
a trasferire alle figlie (n. LT il 05.06.2004) e Persona_3 [...]
(n. LT il 26.07.2010) la nuda proprietà dell'immobile Per_4
costituente ex abitazione coniugale ed annesso garage pertinenziale, siti in
VE (BL) in Via Murle n. 21/B, come di seguito catastalmente distinti: N.C.E.U. del Comune di VE (BL)- Cat. Fabbricati - Foglio
15, particella 1820:
Pag. 4 di 7 - sub. 5, Piano 1-2, categoria A/2, Classe 2, Consistenza 5 vani, sup. catastale 102mq, rendita €361,52;
- sub. 15, Cat. C/6, Classe 2, Consistenza 30mq, Piano S1, sup. catastale.
32 mq, rendita € 32,54;
C) Il IG. si impegna a stipulare il contratto di costituzione e Pt_1
trasferimento del diritto di usufrutto sul predetto immobile in favore della
IG.ra e contestualmente i Ricorrenti si impegnano a Parte_2
trasferire alle figlie e la nuda proprietà del predetto Per_1 Per_2
immobile, entro 90 giorni dalla pronuncia della sentenza del Tribunale di
Belluno di modifica delle condizioni di divorzio, a ministero del Notaio che verrà scelto dalla IG.ra ; Parte_2
D) i coniugi concordano che le spese del Notaio e del tecnico eventualmente incaricato per la costituzione ed il trasferimento del diritto di usufrutto in favore della IG.ra e per il trasferimento Parte_2
alle figlie della nuda proprietà dei suddetti immobili, nonché eventuali imposte e/o tasse nonché oneri e spese inerenti agli atti di cui al presente punto, compreso il costo per l'attestato di prestazione energetica ed eventuale CDU se necessario, verranno sostenuti e rimarranno a carico di entrambi i Ricorrenti al 50% ciascuno;
E) I ricorrenti danno atto che la costituzione del diritto di usufrutto in favore della IG.ra ed il contestuale trasferimento della Parte_2
nuda proprietà alle figlie vertono in tema di regolazione dei reciproci rapporti ed interessi economico-patrimoniali e per tale motivo chiedono sin d'ora, in relazione alle predette attribuzioni patrimoniali, l'esenzione
Pag. 5 di 7 da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
2. I Ricorrenti, a fronte della costituzione del diritto di usufrutto in favore della IG.ra e del trasferimento della nuda proprietà in favore Parte_2
delle figlie, concordano di modificare la ripartizione in capo ai medesimi della spesa relativa al rateo mensile di € 600,00 circa del mutuo ipotecario che grava sulla ex casa coniugale, ancora in essere nei confronti della banca erogante filiale di LT, stabilendo che – a decorrere CP_1
dal mese successivo alla sottoscrizione del rogito – il pagamento del rateo mensile del mutuo ipotecario verrà corrisposto per l'importo di € 400,00 dalla IG.ra e per l'importo di € 200,00 dal IG. Parte_2 [...]
, pagamenti che i Ricorrenti si impegnano ad eseguire in modo Parte_1
regolare;
3. I Ricorrenti concordano inoltre che, a fronte della maggiore disponibilità mensile economica conseguente ai trasferimenti di cui sopra,
a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del rogito,
l'ammontare dell'assegno di mantenimento ordinario in capo al padre in favore delle figlie aumenterà ad € 400,00 (quattrocento) per ciascuna delle figlie, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT. Come da accordi intercorsi con la madre e la figlia maggiorenne,
, il padre continuerà a versare direttamente a quest'ultima la Persona_3
somma mensile di € 150,00, mentre la somma residua di € 250,00, sempre a titolo di mantenimento della figlia , verrà versata alla madre Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese unitamente al contributo di Parte_2
€ 400,00 per il mantenimento della figlia;
Persona_4
Pag. 6 di 7 4. Rimangono ferme le statuizioni relative alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo in uso al
Tribunale di Belluno da parte dei genitori, nonché la percezione dell'Assegno Unico interamente dalla madre;
5. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di modifica delle condizioni di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra pattuito, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6. Sia dato atto che i coniugi prestano acquiescenza all'emananda sentenza;
7. Sia ordinato all'Ufficiale Anagrafe di effettuare le annotazioni di legge nel registro dello Stato Civile del Comune di LT;
8. Spese di giudizio compensate tra le parti”.
Così deciso in Belluno in data 03/12/2025
Il Presidente
IA DI
Il IU relatore
Irene Colladet
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