Articolo 10 della Legge 5 novembre 1968, n. 1115
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 novembre 1968
Art. 10.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno giornaliero di lire 600 per la frequenza dei corsi di cui al capo II del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264 , spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennita' di disoccupazione o il trattamento speciale di cui al precedente articolo 8.
A coloro i quali non percepiscono assegni familiari spetta altresi' l'integrazione di lire 120 al giorno prevista dal primo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424 , per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purche' siano a carico dei lavoratori disoccupati.
Entrata in vigore il 6 novembre 1968
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