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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1233/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DD FRANCESCO, Presidente
TI FRANCESCO, EL
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4165/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2012/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86293 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3867/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2012/18/24 depositata il 12.02.2024, la Corte di Giustizia di primo grado di Roma rigettava il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante sig. Rappresentante_1, avverso l'avviso di pagamento TARI n. 86293, notificato il 25.11.2022, mediante il quale Roma Capitale richiedeva una maggior imposta di € 10.673,68 per l'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi relativamente ad un numero indeterminato di immobili siti in Indirizzo_1.
La Ricorrente_1 srl, propone appello deducendo l'Illegittimità della sentenza gravata per: omessa statuizione in ordine al vizio motivazionale che affetta tutti gli avvisi di accertamento TARI impugnati, con conseguente nullità degli stessi;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 641 L. n. 147/2013, nonché dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014 oltreché dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Chiede dichiararsi, in riforma dell'impugnata sentenza, la nullità e l'illegittimità degli avvisi di pagamento. Ed in via subordinata, laddove venga riconosciuta la debenza del tributo, che venga riconosciuta una riduzione della Tariffa da applicare. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e Cp come per legge, da distarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.
Risulta costituito il Comune di Roma che chiede la conferma della sentenza dei primi giudici e la vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e conseguentemente si conferma l'impugnata sentenza.
Preliminarmente, osserva il Collegio che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha correttamente interpretato i fatti di causa e la normativa vigente. Al riguardo le argomentazioni prospettate da parte appellante risultano già, in modo esaustivo, esaminate dai giudici di primo grado e si ritengono del tutto prive di fondamento.
Ciò nonostante, va precisato che la L. n. 212 del 2000, all'art. 7, comma 1, stabilisce la necessità che gli atti impositivi siano motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, ribadendo gli stessi principi, i quali sono comuni a tutti gli atti amministrativi, ex L. n. 241 del 1990. L'obbligo di motivazione, per quanto qui interessa, ha la funzione di fornire al contribuente gli elementi per conoscere la pretesa impositiva, per poterla, eventualmente, contestare efficacemente, laddove essa si presenti infondata come pretesa, ovvero si appalesi come eccessiva nel suo valore. Dalla documentazione agli atti di causa si rileva come l'accertamento impugnato rispetti compiutamente gli obblighi motivazionali. I presupposti di fatto dell'atto contestato si concretizzano, nell'indicare l'immobile per il quale il ricorrente riveste lo status di soggetto passivo, la superficie, le eventuali somme versate volontariamente in sede di autoliquidazione dell'imposta e gli altri elementi necessari alla determinazione della pretesa, ossia le dichiarazioni eventuali presentate,
l'aliquota applicata, la percentuale e mesi di possesso competenti. Ebbene, sono questi gli elementi fattuali che determinano qualità e quantità dell'imposizione e tutti questi elementi, che seppur in maniera schematica e sintetica individuano l'immobile (Catasto urbano del comune di Roma Indirizzo_1
Indirizzo_1 nn. 295/299 P.S2 di mq.
1.727 adibito ad uso autorimessa), sono ricompresi nell'atto impugnato e nei suoi allegati, la Scheda "Immobili" e la scheda "Dettaglio aree accertate". In sostanza, gli elementi presenti nell'avviso di accertamento sono più che sufficienti per far comprendere come si è giunti a determinare il debito tributario del contribuente. L'Avviso di accertamento oggetto del ricorso appare, pertanto, correttamente motivato.
Questo Collegio, fa presente che è ormai consolidato il principio secondo cui non può essere dichiarata la nullità dell'atto tributario per difetto di motivazione, quando il contribuente abbia dimostrato comunque, come nel caso di specie, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, puntualmente contestandoli, e non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Corte di Cassazione, SS.UU. Sentenza n.
11722/2010, Cassazione Sentenza n. 2373/2013).
Del pari infondato risulta anche il secondo motivo dell'appello. Va premesso che la TA.RI. è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera indicazione delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
La Corte di cassazione ha da tempo affermato che la debenza del tributo, già secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, sussiste ogniqualvolta ricorra il presupposto oggettivo dell'avvenuta istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, restando irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell'utente, potendo essere estesi alla TA.RI. gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TA e la IA (cfr. Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018;
n. 12979 del 2019).
Venendo quindi al tributo di cui si controverte, la Cassazione ha affermato che "ai sensi della L. n. 147 del
2013, art. 1, comma 641, la TARI è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti;
sono poi previste dai commi successivi deroghe, riduzioni di tariffe ed agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti posta dal suindicato comma 641" (così, Cass. ord. 28 aprile 2021, n. 11130).
Va poi evidenziato che l'obbligo di denuncia allo scopo di ottenere esenzioni o riduzioni della tassa, emerge chiaramente dal tenore letterale del citato art. 62, del D.Lgs. n. 507 del 1993, che non lascia alcun margine a dubbi interpretativi circa la sussistenza dell'onere dichiarativo, prevedendo l'esenzione dalla tassa per i locali e le aree "che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".
Tale onere è poi ribadito anche dal successivo art. 70, dello stesso Decreto, secondo cui "l'utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia".
Non diversa da quella appena sinteticamente richiamata è la disciplina del tributo prevista nel regolamento comunale TARI di Roma Capitale. Nel caso in esame, non risulta sia stata presentata dalla società contribuente alcuna denunzia.
Di conseguenza, la Corte, alla luce delle su esposte motivazioni, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello della società contribuente Ricorrente_1 srl e la condanna a rifondere al Comune di Roma le spese processuali del grado, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori come per legge
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DD FRANCESCO, Presidente
TI FRANCESCO, EL
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4165/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2012/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86293 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3867/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2012/18/24 depositata il 12.02.2024, la Corte di Giustizia di primo grado di Roma rigettava il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante sig. Rappresentante_1, avverso l'avviso di pagamento TARI n. 86293, notificato il 25.11.2022, mediante il quale Roma Capitale richiedeva una maggior imposta di € 10.673,68 per l'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi relativamente ad un numero indeterminato di immobili siti in Indirizzo_1.
La Ricorrente_1 srl, propone appello deducendo l'Illegittimità della sentenza gravata per: omessa statuizione in ordine al vizio motivazionale che affetta tutti gli avvisi di accertamento TARI impugnati, con conseguente nullità degli stessi;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 641 L. n. 147/2013, nonché dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014 oltreché dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Chiede dichiararsi, in riforma dell'impugnata sentenza, la nullità e l'illegittimità degli avvisi di pagamento. Ed in via subordinata, laddove venga riconosciuta la debenza del tributo, che venga riconosciuta una riduzione della Tariffa da applicare. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e Cp come per legge, da distarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.
Risulta costituito il Comune di Roma che chiede la conferma della sentenza dei primi giudici e la vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e conseguentemente si conferma l'impugnata sentenza.
Preliminarmente, osserva il Collegio che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha correttamente interpretato i fatti di causa e la normativa vigente. Al riguardo le argomentazioni prospettate da parte appellante risultano già, in modo esaustivo, esaminate dai giudici di primo grado e si ritengono del tutto prive di fondamento.
Ciò nonostante, va precisato che la L. n. 212 del 2000, all'art. 7, comma 1, stabilisce la necessità che gli atti impositivi siano motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, ribadendo gli stessi principi, i quali sono comuni a tutti gli atti amministrativi, ex L. n. 241 del 1990. L'obbligo di motivazione, per quanto qui interessa, ha la funzione di fornire al contribuente gli elementi per conoscere la pretesa impositiva, per poterla, eventualmente, contestare efficacemente, laddove essa si presenti infondata come pretesa, ovvero si appalesi come eccessiva nel suo valore. Dalla documentazione agli atti di causa si rileva come l'accertamento impugnato rispetti compiutamente gli obblighi motivazionali. I presupposti di fatto dell'atto contestato si concretizzano, nell'indicare l'immobile per il quale il ricorrente riveste lo status di soggetto passivo, la superficie, le eventuali somme versate volontariamente in sede di autoliquidazione dell'imposta e gli altri elementi necessari alla determinazione della pretesa, ossia le dichiarazioni eventuali presentate,
l'aliquota applicata, la percentuale e mesi di possesso competenti. Ebbene, sono questi gli elementi fattuali che determinano qualità e quantità dell'imposizione e tutti questi elementi, che seppur in maniera schematica e sintetica individuano l'immobile (Catasto urbano del comune di Roma Indirizzo_1
Indirizzo_1 nn. 295/299 P.S2 di mq.
1.727 adibito ad uso autorimessa), sono ricompresi nell'atto impugnato e nei suoi allegati, la Scheda "Immobili" e la scheda "Dettaglio aree accertate". In sostanza, gli elementi presenti nell'avviso di accertamento sono più che sufficienti per far comprendere come si è giunti a determinare il debito tributario del contribuente. L'Avviso di accertamento oggetto del ricorso appare, pertanto, correttamente motivato.
Questo Collegio, fa presente che è ormai consolidato il principio secondo cui non può essere dichiarata la nullità dell'atto tributario per difetto di motivazione, quando il contribuente abbia dimostrato comunque, come nel caso di specie, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, puntualmente contestandoli, e non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Corte di Cassazione, SS.UU. Sentenza n.
11722/2010, Cassazione Sentenza n. 2373/2013).
Del pari infondato risulta anche il secondo motivo dell'appello. Va premesso che la TA.RI. è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera indicazione delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
La Corte di cassazione ha da tempo affermato che la debenza del tributo, già secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, sussiste ogniqualvolta ricorra il presupposto oggettivo dell'avvenuta istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, restando irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell'utente, potendo essere estesi alla TA.RI. gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TA e la IA (cfr. Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018;
n. 12979 del 2019).
Venendo quindi al tributo di cui si controverte, la Cassazione ha affermato che "ai sensi della L. n. 147 del
2013, art. 1, comma 641, la TARI è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti;
sono poi previste dai commi successivi deroghe, riduzioni di tariffe ed agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti posta dal suindicato comma 641" (così, Cass. ord. 28 aprile 2021, n. 11130).
Va poi evidenziato che l'obbligo di denuncia allo scopo di ottenere esenzioni o riduzioni della tassa, emerge chiaramente dal tenore letterale del citato art. 62, del D.Lgs. n. 507 del 1993, che non lascia alcun margine a dubbi interpretativi circa la sussistenza dell'onere dichiarativo, prevedendo l'esenzione dalla tassa per i locali e le aree "che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".
Tale onere è poi ribadito anche dal successivo art. 70, dello stesso Decreto, secondo cui "l'utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia".
Non diversa da quella appena sinteticamente richiamata è la disciplina del tributo prevista nel regolamento comunale TARI di Roma Capitale. Nel caso in esame, non risulta sia stata presentata dalla società contribuente alcuna denunzia.
Di conseguenza, la Corte, alla luce delle su esposte motivazioni, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello della società contribuente Ricorrente_1 srl e la condanna a rifondere al Comune di Roma le spese processuali del grado, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori come per legge