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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIASEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Monica Sgarro, all'esito dell'udienza dell'09/01/2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4074/2024 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. DI IORIO MARCELLO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c dalla dott.ssa Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma
121, legge 13.7.2015 n. 107)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/04/2024 , , - premesso di aver Parte_1
prestato servizio in qualità di educatore per gli anni scolastici 2018/2019 (dal 19.09.2018 al
30.06.2019), 2019/2020 (dal 25.09.2019 al 30.06.2020), 2020/2021 (dal 26.09.2020 al 31.08.2021),
2021/2022 (dal 04.09.2021 al 31.08.2022), 2022/2023 (dall'08.09.2022 al 31.08.2023) e 2023/2024
(dall'01.09.2023 al 31.08.2024), senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015, - ha adito l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle degli educatori di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo
1 determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la predetta parte ha, pertanto, chiesto - previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi di rango sovranazionale -
l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta. CP_1
1.1. Il , ritualmente costituitosi ha contestato il ricorso, Controparte_1
invocandone il rigetto, eccependo la prescrizione del credito e la spettanza del beneficio per la supplenza annuale per l'a.s. 2023/2024 giusta art. 15 DL 13 giugno 2023, n. 69
1.2. Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta come in atti.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Appare utile richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, la recente sentenza della Suprema
Corte (Sez. L, Ordinanza n. 9895 del 11/04/2024) che in continuità ad altro precedente (Cass. n.
32104/2022), ha affermato la spettanza del beneficio della carta del docente al personale educativo.
2.2. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Il successivo comma 122 prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con il Ministro dell'economia e delle Controparte_4
2 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni
e dei benefici collegati alla Carta medesima».
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante
“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1,
è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile».
2.3. La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
2.4. Con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola
2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che
«1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili».
Il successivo art. 127 aggiunge che «1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e
l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive».
3 L'art. 128 stabilisce, ancora, che «1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori,
i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento».
2.5. la Suprema Corte, quindi, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, ha rilevato che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Infatti, l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che «[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. n. 297/1994 preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al CP_5
comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo
«si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari».
4 Come è agevole constatare, laddove la locuzione estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
3. Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di educatore per i periodi prospettati in ricorso (v. doc. 1), deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico in questa sede rivendicato, con conseguente condanna del all'attribuzione della c.d. Carta Docente e secondo il sistema proprio di essa, per un valore CP_1
corrispondente a quello perduto (6 annualità pari ad euro 3.000,00), oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Part
3.1. L'eccezione di prescrizione proposta dal è infondata stante la presenza in atti (v. allegato 5 del ricorso introduttivo) della lettera di messa in mora datata 20.11.2022 che ha interrotto il termine prescrizionale.
3.2. Per l'anno scolastico 2023/2024 l'art. 15 del DL 69/2023 ha previsto “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante
((e disponibile))”.
Tuttavia, dagli atti di causa non emerge la prova del rilascio del beneficio per il detto anno scolastico, con conseguente accoglimento della domanda anche per tale annualità.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4074/2024
R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico della cd. Parte_1
“Carta del docente” per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso;
b) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, all'attribuzione in favore della parte ricorrente della “Carta Docente”, secondo il sistema
5 proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (6 annualità pari ad euro 3.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.314,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA, CU se versato e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Marcello Angelo Di
Iorio.
Foggia, all'esito dell'udienza del 09/01/2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIASEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Monica Sgarro, all'esito dell'udienza dell'09/01/2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4074/2024 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. DI IORIO MARCELLO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c dalla dott.ssa Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma
121, legge 13.7.2015 n. 107)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/04/2024 , , - premesso di aver Parte_1
prestato servizio in qualità di educatore per gli anni scolastici 2018/2019 (dal 19.09.2018 al
30.06.2019), 2019/2020 (dal 25.09.2019 al 30.06.2020), 2020/2021 (dal 26.09.2020 al 31.08.2021),
2021/2022 (dal 04.09.2021 al 31.08.2022), 2022/2023 (dall'08.09.2022 al 31.08.2023) e 2023/2024
(dall'01.09.2023 al 31.08.2024), senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015, - ha adito l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle degli educatori di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo
1 determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la predetta parte ha, pertanto, chiesto - previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi di rango sovranazionale -
l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta. CP_1
1.1. Il , ritualmente costituitosi ha contestato il ricorso, Controparte_1
invocandone il rigetto, eccependo la prescrizione del credito e la spettanza del beneficio per la supplenza annuale per l'a.s. 2023/2024 giusta art. 15 DL 13 giugno 2023, n. 69
1.2. Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta come in atti.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Appare utile richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, la recente sentenza della Suprema
Corte (Sez. L, Ordinanza n. 9895 del 11/04/2024) che in continuità ad altro precedente (Cass. n.
32104/2022), ha affermato la spettanza del beneficio della carta del docente al personale educativo.
2.2. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Il successivo comma 122 prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con il Ministro dell'economia e delle Controparte_4
2 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni
e dei benefici collegati alla Carta medesima».
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante
“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1,
è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile».
2.3. La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
2.4. Con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola
2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che
«1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili».
Il successivo art. 127 aggiunge che «1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e
l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive».
3 L'art. 128 stabilisce, ancora, che «1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori,
i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento».
2.5. la Suprema Corte, quindi, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, ha rilevato che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Infatti, l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che «[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. n. 297/1994 preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al CP_5
comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo
«si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari».
4 Come è agevole constatare, laddove la locuzione estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
3. Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di educatore per i periodi prospettati in ricorso (v. doc. 1), deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico in questa sede rivendicato, con conseguente condanna del all'attribuzione della c.d. Carta Docente e secondo il sistema proprio di essa, per un valore CP_1
corrispondente a quello perduto (6 annualità pari ad euro 3.000,00), oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Part
3.1. L'eccezione di prescrizione proposta dal è infondata stante la presenza in atti (v. allegato 5 del ricorso introduttivo) della lettera di messa in mora datata 20.11.2022 che ha interrotto il termine prescrizionale.
3.2. Per l'anno scolastico 2023/2024 l'art. 15 del DL 69/2023 ha previsto “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante
((e disponibile))”.
Tuttavia, dagli atti di causa non emerge la prova del rilascio del beneficio per il detto anno scolastico, con conseguente accoglimento della domanda anche per tale annualità.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4074/2024
R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico della cd. Parte_1
“Carta del docente” per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso;
b) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, all'attribuzione in favore della parte ricorrente della “Carta Docente”, secondo il sistema
5 proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (6 annualità pari ad euro 3.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.314,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA, CU se versato e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Marcello Angelo Di
Iorio.
Foggia, all'esito dell'udienza del 09/01/2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro
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