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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/12/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLE PERSONE, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
*************
La Corte d'Appello di Catania, composta dai magistrati:
1) dott. Massimo Escher Presidente rel.
2) dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere
3) dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere
4) dott.ssa Eleonora Zanti Componente privato
5) dott. Davide Salvatore Ferlito Componente privato ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 443/2025 V.G., promosso da:
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
San AT (CL), Piazza Risorgimento n. 9 presso lo studio dell'Avv. Antonio
MESSINA, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in atti.
- RECLAMANTE -
CONTRO
Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA pro tempore presso il Tribunale per i minorenni di Catania, con sede in Catania, Via Franchetti n. 62
e nei confronti dell'Avv. ROSSANA CAUDULLO del foro di Ragusa, nata a [...] il [...], con studio in Vittoria (RG), Via Matteotti n. 140, nella qualità di curatore speciale della minore nata in [...] il [...] Persona_1
- RECLAMATA –
IN FATTO E IN DIRITTO ha proposto appello nei confronti della sentenza 139/2025 emessa dal Parte_1
1 Tribunale per i minorenni di Catania il 16.04.2025 e comunicata alle parti il 24.4.2025, sentenza emessa a conclusione del procedimento di adottabilità 1240/24 MIN, avviato su ricorso del Pubblico Ministero. La sentenza così disponeva:
“Visto l'art. 16 L. A. dichiara non doversi procedere all'accertamento dello stato di abbandono e dunque di adottabilità della minorenne nata Romania il Persona_1
30/10/2009, figlia di rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Parte_1
Messina del foro di Caltanissetta ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio in San
AT piazza Risorgimento 9.
Dichiara l'avvocato Rossana Caudullo del foro di Ragusa cessata dall'incarico di tutore provvisorio della minorenne . Persona_1
Visti gli artt. 333 cc e 473 bis. 15 cpc in limitazione della responsabilità della madre
[...]
sulla figlia minorenne, coaffida la minore al servizio Parte_1 Persona_1
sociale del Comune di Vittoria ed al servizio sociale del Comune di Acate (RG);
Dispone che il servizio sociale del Comune di Acate, agendo in rete con il servizio sociale del Comune di Vittoria, relazioni dettagliatamente sulla persona della madre della minorenne e sulla sua attuale condizione abitativa.
Prescrive alla madre di intraprendere presso il consultorio familiare Parte_1
di Acate, terr comp un percorso di sostegno alla genitorialità per un periodo orientativo non inferiore a mesi 6/ 8, percorso da effettuarsi ove possibile unitamente alla figlia
[...]
. Persona_1
Dispone allo stato mantenersi la minorenne presso la comunità di Persona_1 attuale accoglienza della stessa , con autorizzazione per la madre ad incontrare la figlia minorenne con cadenza bisettimanale presso la comunità che attualmente la accoglie e con autorizzazione altresì per la madre ad effettuare brevi passeggiate con la figlia fuori della struttura e riservandosi il collegio di autorizzare eventuali permanenze della minorenne presso l'attuale luogo di dimora della madre -Acate- all'esito delle informazioni che saranno trasmesse dal servizio sociale del Comune di Acate entro giorni 60 quale curatore speciale della minorenne l'avvocato Rossana Caudullo, foro Pt_2
Ragusa, già tutore provvisorio della minorenne.
Circoscrive al periodo di anni uno l'efficacia del provvedimento di mantenimento della minorenne in comunità salvo motivata richiesta di proroga.
2 Dispone la convocazione di , del procuratore della stessa, della Parte_1
minorenne , che sarà accompagnata da personale della comunità e del Persona_1 curatore speciale avvocato Rossana Caudullo del foro di Ragusa per l'udienza in data 10.
10. 2025 ORE 10,00
Invita il procuratore di ed il curatore speciale della minorenne a Parte_3
costituirsi a mezzo di comparsa anche nel nuovo procedimento ex art. 333 cc (…)”.
Parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui:
- Limitava la sua responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne;
Persona_1
- Coaffidava la minore al servizio sociale del comune di Vittoria ed a quello del comune di Acate;
- Disponeva la permanenza della ragazza nella comunità che l'aveva accolta e regolava gli incontri e le relative modalità tra madre e figlia;
- Nominava l'avv. Caudullo quale curatore speciale della minorenne;
- Prevedeva l'efficacia del provvedimento di mantenimento della minorenne in comunità salvo motivata richiesta di proroga per il periodo di anni uno.
Si è costituito in giudizio il curatore speciale, il quale chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Quindi all'udienza del 12/11/2025 le parti così hanno concluso come segue: “per parte appellante, l'avv. MESSINA ANTONIO, che insiste in quanto dedotto all'interno degli scritti difensivi, ai quali si riporta, chiedendo che la causa sia decisa con pronuncia di cessazione della materia del contendere, alla luce della sentenza, già depositata telematicamente, con la quale il Tribunale ha disposto il rientro definitivo della minore presso la madre, con conseguente deistituzionalizzazione. È presente, altresì, l'avv.
IN TT in sostituzione dell'avv. ROSSANA CAUDULLO N.Q.
DI CURATRICE SPECIALE della minore, il quale insiste in atti, chiedendo il rigetto dell'appello, attesa la nuova sentenza del TM di Catania, che ha disposto il rientro definitivo della minore presso la minore (ndr da intendersi presso la madre) , trasformando la misura applicata in misura amministrativa.
Il P.G. prende atto della cessazione della materia del contendere”.
La causa all'esito è stata posta in decisione.
-----
Deve rilevarsi che, nell'ambito del procedimento 765/25 MIN aperto in prosecuzione del precedente e avente ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale della a Per_1
3 seguito della suddetta udienza del 10/10/2025, ascoltate le parti e rilevati tramite istruttoria i miglioramenti della condizione personale della madre e del rapporto intercorrente tra questa e la figlia, interveniva la sentenza 334/2025 RG, la quale così ha statuito:
“Revoca l'affidamento della minorenne nata Romania il 30/10/2009, Persona_1 figlia di al servizio sociale del Comune di Vittoria. Parte_1
Dispone la deistituzionalizzazione, con i tempi necessari, di dalla Persona_1 comunità Santa Teresina CICA con sede in Floridia, con collocamento della minorenne presso la abitazione della madre sita in Vittoria contrada Arcerito s.n.c.
Prescrive alla madre di proseguire il percorso di sostegno alla Parte_1 genitorialità presso il consultorio familiare di Vittoria per il tempo che gli operatori del consultorio familiare riterranno necessario.
Incarica il servizio sociale del di vigilare in via amministrativa sul Controparte_1
benessere psicofisico della minorenne e sulla regolarità della frequenza scolastica da parte della stessa, con contestuale attivazione in via amministrativa in favore della minorenne del servizio di educativa domiciliare da erogarsi a cura del servizio sociale del CP_1
per il tempo che il servizio sociale riterrà opportuno e con carico per il servizio
[...] sociale di relazionare nuovamente al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale ove emergano nuove condotte della madre pregiudizievoli per il sano e corretto sviluppo psicofisico della figlia minorenne.
Circoscrive al periodo di anni uno la durata delle prescrizioni impartite alla madre, decorso il quale le prescrizioni cesseranno di avere vigore.
Dichiara l'avvocato Rossana Caudullo cessata dall'incarico di curatore speciale della minorenne ”. Persona_1
Alla luce della citata sentenza, stante la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale, i motivi di appello devono ritenersi superati. Conseguentemente, anche tenuto conto della concorde volontà delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali, stante la particolare natura della questione, devono intendersi compensate.
P.Q.M.
4 LA CORTE, pronunciando sull'appello iscritto al n. 443/2025 V.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensate le spese processuali.
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catania il 12.11.2025.
Il Presidente estensore
Dr. M. Escher
5
SEZIONE DELLE PERSONE, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
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La Corte d'Appello di Catania, composta dai magistrati:
1) dott. Massimo Escher Presidente rel.
2) dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere
3) dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere
4) dott.ssa Eleonora Zanti Componente privato
5) dott. Davide Salvatore Ferlito Componente privato ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 443/2025 V.G., promosso da:
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
San AT (CL), Piazza Risorgimento n. 9 presso lo studio dell'Avv. Antonio
MESSINA, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in atti.
- RECLAMANTE -
CONTRO
Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA pro tempore presso il Tribunale per i minorenni di Catania, con sede in Catania, Via Franchetti n. 62
e nei confronti dell'Avv. ROSSANA CAUDULLO del foro di Ragusa, nata a [...] il [...], con studio in Vittoria (RG), Via Matteotti n. 140, nella qualità di curatore speciale della minore nata in [...] il [...] Persona_1
- RECLAMATA –
IN FATTO E IN DIRITTO ha proposto appello nei confronti della sentenza 139/2025 emessa dal Parte_1
1 Tribunale per i minorenni di Catania il 16.04.2025 e comunicata alle parti il 24.4.2025, sentenza emessa a conclusione del procedimento di adottabilità 1240/24 MIN, avviato su ricorso del Pubblico Ministero. La sentenza così disponeva:
“Visto l'art. 16 L. A. dichiara non doversi procedere all'accertamento dello stato di abbandono e dunque di adottabilità della minorenne nata Romania il Persona_1
30/10/2009, figlia di rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Parte_1
Messina del foro di Caltanissetta ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio in San
AT piazza Risorgimento 9.
Dichiara l'avvocato Rossana Caudullo del foro di Ragusa cessata dall'incarico di tutore provvisorio della minorenne . Persona_1
Visti gli artt. 333 cc e 473 bis. 15 cpc in limitazione della responsabilità della madre
[...]
sulla figlia minorenne, coaffida la minore al servizio Parte_1 Persona_1
sociale del Comune di Vittoria ed al servizio sociale del Comune di Acate (RG);
Dispone che il servizio sociale del Comune di Acate, agendo in rete con il servizio sociale del Comune di Vittoria, relazioni dettagliatamente sulla persona della madre della minorenne e sulla sua attuale condizione abitativa.
Prescrive alla madre di intraprendere presso il consultorio familiare Parte_1
di Acate, terr comp un percorso di sostegno alla genitorialità per un periodo orientativo non inferiore a mesi 6/ 8, percorso da effettuarsi ove possibile unitamente alla figlia
[...]
. Persona_1
Dispone allo stato mantenersi la minorenne presso la comunità di Persona_1 attuale accoglienza della stessa , con autorizzazione per la madre ad incontrare la figlia minorenne con cadenza bisettimanale presso la comunità che attualmente la accoglie e con autorizzazione altresì per la madre ad effettuare brevi passeggiate con la figlia fuori della struttura e riservandosi il collegio di autorizzare eventuali permanenze della minorenne presso l'attuale luogo di dimora della madre -Acate- all'esito delle informazioni che saranno trasmesse dal servizio sociale del Comune di Acate entro giorni 60 quale curatore speciale della minorenne l'avvocato Rossana Caudullo, foro Pt_2
Ragusa, già tutore provvisorio della minorenne.
Circoscrive al periodo di anni uno l'efficacia del provvedimento di mantenimento della minorenne in comunità salvo motivata richiesta di proroga.
2 Dispone la convocazione di , del procuratore della stessa, della Parte_1
minorenne , che sarà accompagnata da personale della comunità e del Persona_1 curatore speciale avvocato Rossana Caudullo del foro di Ragusa per l'udienza in data 10.
10. 2025 ORE 10,00
Invita il procuratore di ed il curatore speciale della minorenne a Parte_3
costituirsi a mezzo di comparsa anche nel nuovo procedimento ex art. 333 cc (…)”.
Parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui:
- Limitava la sua responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne;
Persona_1
- Coaffidava la minore al servizio sociale del comune di Vittoria ed a quello del comune di Acate;
- Disponeva la permanenza della ragazza nella comunità che l'aveva accolta e regolava gli incontri e le relative modalità tra madre e figlia;
- Nominava l'avv. Caudullo quale curatore speciale della minorenne;
- Prevedeva l'efficacia del provvedimento di mantenimento della minorenne in comunità salvo motivata richiesta di proroga per il periodo di anni uno.
Si è costituito in giudizio il curatore speciale, il quale chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Quindi all'udienza del 12/11/2025 le parti così hanno concluso come segue: “per parte appellante, l'avv. MESSINA ANTONIO, che insiste in quanto dedotto all'interno degli scritti difensivi, ai quali si riporta, chiedendo che la causa sia decisa con pronuncia di cessazione della materia del contendere, alla luce della sentenza, già depositata telematicamente, con la quale il Tribunale ha disposto il rientro definitivo della minore presso la madre, con conseguente deistituzionalizzazione. È presente, altresì, l'avv.
IN TT in sostituzione dell'avv. ROSSANA CAUDULLO N.Q.
DI CURATRICE SPECIALE della minore, il quale insiste in atti, chiedendo il rigetto dell'appello, attesa la nuova sentenza del TM di Catania, che ha disposto il rientro definitivo della minore presso la minore (ndr da intendersi presso la madre) , trasformando la misura applicata in misura amministrativa.
Il P.G. prende atto della cessazione della materia del contendere”.
La causa all'esito è stata posta in decisione.
-----
Deve rilevarsi che, nell'ambito del procedimento 765/25 MIN aperto in prosecuzione del precedente e avente ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale della a Per_1
3 seguito della suddetta udienza del 10/10/2025, ascoltate le parti e rilevati tramite istruttoria i miglioramenti della condizione personale della madre e del rapporto intercorrente tra questa e la figlia, interveniva la sentenza 334/2025 RG, la quale così ha statuito:
“Revoca l'affidamento della minorenne nata Romania il 30/10/2009, Persona_1 figlia di al servizio sociale del Comune di Vittoria. Parte_1
Dispone la deistituzionalizzazione, con i tempi necessari, di dalla Persona_1 comunità Santa Teresina CICA con sede in Floridia, con collocamento della minorenne presso la abitazione della madre sita in Vittoria contrada Arcerito s.n.c.
Prescrive alla madre di proseguire il percorso di sostegno alla Parte_1 genitorialità presso il consultorio familiare di Vittoria per il tempo che gli operatori del consultorio familiare riterranno necessario.
Incarica il servizio sociale del di vigilare in via amministrativa sul Controparte_1
benessere psicofisico della minorenne e sulla regolarità della frequenza scolastica da parte della stessa, con contestuale attivazione in via amministrativa in favore della minorenne del servizio di educativa domiciliare da erogarsi a cura del servizio sociale del CP_1
per il tempo che il servizio sociale riterrà opportuno e con carico per il servizio
[...] sociale di relazionare nuovamente al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale ove emergano nuove condotte della madre pregiudizievoli per il sano e corretto sviluppo psicofisico della figlia minorenne.
Circoscrive al periodo di anni uno la durata delle prescrizioni impartite alla madre, decorso il quale le prescrizioni cesseranno di avere vigore.
Dichiara l'avvocato Rossana Caudullo cessata dall'incarico di curatore speciale della minorenne ”. Persona_1
Alla luce della citata sentenza, stante la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale, i motivi di appello devono ritenersi superati. Conseguentemente, anche tenuto conto della concorde volontà delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali, stante la particolare natura della questione, devono intendersi compensate.
P.Q.M.
4 LA CORTE, pronunciando sull'appello iscritto al n. 443/2025 V.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensate le spese processuali.
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catania il 12.11.2025.
Il Presidente estensore
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