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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 866/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere est. dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 866/2024 V.G.
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Massimo Di Cola
APPELLANTI
con l'intervento
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 122/2024 pubblicata l'11.7.2024 pagina 1 di 6 Causa trattenuta in decisione il 26 marzo 2025 sulle seguenti concordi conclusioni delle parti:"…. contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto, in via principale dichiarare nulla ed illegittima la Sentenza impugnata
n.122/2024 pronunciata dal Tribunale di Macerata in composizione collegiale il
9/07/2024 e pubblicata l'11/07/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al
n.1393/2024 R.G. e per l'effetto rimettere la causa dinanzi al Giudice di primo grado per la pronuncia dell'omologa della separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate;
in via subordinata: in riforma della Sentenza impugnata dichiarare la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni concordate tra Parte_2 le parti ed indicate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rimettendo la causa dinanzi al Giudice di primo grado, affinchè, trascorsi sei mesi previsti dall'art. 3 L.898/1970 e passata in giudicato la Sentenza di omologa della separazione, pronunci la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni”.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle doglianze esposte con l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento.
FATTI DI CAUSA
I.) I coniugi e hanno depositato innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Macerata un “ricorso congiunto ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. per le domande cumulate di separazione personale dei coniugi e per la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio” chiedendo che venisse omologata la separazione consensuale alle condizioni concordate e che, all'esito, con separata ordinanza, le parti venissero rimesse dinanzi al giudice relatore affinché, previo accertamento del decorso del termine di sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 e dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione pagina 2 di 6 personale, previa acquisizione della dichiarazione delle parti stesse di non volersi riconciliare, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Il Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 122/2024 pubblicata in data
11.7.2024, dato atto che le parti avevano chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso, come successivamente integrate, del fatto che la comunione materiale e spirituale non poteva essere mantenuta o ricostituita, che le condizioni proposte erano adeguate e che sussistevano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898 /1097 ai fini della estinzione del vincolo, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità alle condizioni concordate.
II.) Hanno congiuntamente proposto appello avverso detta sentenza i coniugi e i quali, riepilogata la vicenda processuale, Parte_1 Parte_2 hanno rilevato la erroneità della decisione, perché emessa in violazione dell'art. 3 della L. n. 898/1970, in mancanza delle condizioni prescritte da tale disposizione, non essendo stata pronunciata la omologa della separazione consensuale, come invece richiesto concordemente dalle parti, e non essendo decorso il successivo termine semestrale per la dichiarare il divorzio.
Hanno pertanto chiesto, in accoglimento del gravame, di accertare la nullità ed illegittimità della sentenza impugnata - avendo il Tribunale dichiarato, in mancanza delle prescritte condizioni di legge, direttamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti - e di rimettere la causa al primo giudice per la pronuncia della omologa della separazione alle condizioni concordate.
II) Il Procuratore Generale è intervenuto chiedendo l'accoglimento della domanda.
III) Gli appellanti hanno concordemente precisato le conclusioni con le note scritte depositate il 19 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ribadendo, in via principale la domanda già proposta con il ricorso e chiedendo, in via subordinata, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni concordate, rimettendo la causa al giudice di primo grado per la pronuncia di divorzio.
pagina 3 di 6 IV) La causa è stata quindi trattenuta in decisione in data 26 marzo 2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le doglianze articolate dagli appellanti sono fondate e la domanda concordemente proposta in via principale è meritevole di accoglimento (con la conseguenza che è assorbito ed è comunque superfluo l'esame della domanda proposta in via subordinata).
Invero dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta chiaramente che i coniugi hanno proposto una domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, in base a quanto previsto dagli artt. 473 bis. n.49 e 473 bis.51 c.p.c., individuando concordemente le condizioni della separazione e chiedendo di pronunciare la separazione consensuale sulla base di tali condizioni nonché - passata in giudicato detta sentenza e trascorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, anche ai fini della procedibilità della domanda di divorzio - di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda così articolata è stata poi ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.
Con la decisione contestata dagli appellanti, invece, è stata pronunciata direttamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza dichiarare la separazione dei coniugi, in violazione della normativa vigente, che non prevede la sola ed immediata pronuncia di divorzio, e della disciplina che regola il procedimento introdotto dai coniugi con la domanda congiunta.
La sentenza impugnata è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto tra le parti, oggetto del procedimento introdotto ai sensi degli artt. artt. 473 bis. n.49 e 473 bis.51 c.p.c., ed è, quindi, affetta da nullità radicale ed insanabile, perché emessa in mancanza dei requisiti necessari per la pronuncia di divorzio previsti, in particolare, dall'art. 3 n. 2 lett. b L. n. 898/1970
e succ. modif. che indica quale condizione per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (tra le altre, per pagina 4 di 6 quello che riguarda la fattispecie in esame) la intervenuta omologa della separazione consensuale e il decorso del termine di sei mesi dalla data di comparizione (che rende procedibile la domanda di divorzio).
La situazione in esame è inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 161 II comma c.p.c., mancando nella specie la necessaria sentenza di separazione, con la relativa sottoscrizione del giudice, ed è comunque equiparabile a detta fattispecie.
La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che, oltre all'ipotesi espressamente prevista dalla citata disposizione (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di cd. inesistenza giuridica della sentenza o di provvedimento decisorio e definitivo ad essa equiparabile, tutte le volte che, o il giudice sia carente di potere, o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, perché privo (come nel caso di specie) di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica;
tali vizi, per lo più qualificati come ipotesi d'inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, rilevabili anche d'ufficio, possono essere fatti valere anche con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento, ove ricorra l'interesse della parte ad una espressa rimozione del provvedimento processuale viziato (Cass. civ. n. 21953/2024).
Ne consegue che, in accoglimento della domanda principale degli appellanti, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata, con conseguente necessità di riassunzione del processo innanzi al Tribunale di Macerata nel termine perentorio di tre mesi ai sensi dell'art. 354 I comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Macerata
[...] Parte_2
n.122/2024, pubblicata in data 11.7.2024, accoglie la domanda principale degli appellanti e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dispone pagina 5 di 6 la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Macerata nel termine perentorio di tre mesi ai sensi dell'art. 354 I comma c.p.c.
Così deciso in Ancona il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere est. dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 866/2024 V.G.
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Massimo Di Cola
APPELLANTI
con l'intervento
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 122/2024 pubblicata l'11.7.2024 pagina 1 di 6 Causa trattenuta in decisione il 26 marzo 2025 sulle seguenti concordi conclusioni delle parti:"…. contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto, in via principale dichiarare nulla ed illegittima la Sentenza impugnata
n.122/2024 pronunciata dal Tribunale di Macerata in composizione collegiale il
9/07/2024 e pubblicata l'11/07/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al
n.1393/2024 R.G. e per l'effetto rimettere la causa dinanzi al Giudice di primo grado per la pronuncia dell'omologa della separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate;
in via subordinata: in riforma della Sentenza impugnata dichiarare la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni concordate tra Parte_2 le parti ed indicate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rimettendo la causa dinanzi al Giudice di primo grado, affinchè, trascorsi sei mesi previsti dall'art. 3 L.898/1970 e passata in giudicato la Sentenza di omologa della separazione, pronunci la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni”.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle doglianze esposte con l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento.
FATTI DI CAUSA
I.) I coniugi e hanno depositato innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Macerata un “ricorso congiunto ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. per le domande cumulate di separazione personale dei coniugi e per la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio” chiedendo che venisse omologata la separazione consensuale alle condizioni concordate e che, all'esito, con separata ordinanza, le parti venissero rimesse dinanzi al giudice relatore affinché, previo accertamento del decorso del termine di sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 e dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione pagina 2 di 6 personale, previa acquisizione della dichiarazione delle parti stesse di non volersi riconciliare, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Il Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 122/2024 pubblicata in data
11.7.2024, dato atto che le parti avevano chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso, come successivamente integrate, del fatto che la comunione materiale e spirituale non poteva essere mantenuta o ricostituita, che le condizioni proposte erano adeguate e che sussistevano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898 /1097 ai fini della estinzione del vincolo, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità alle condizioni concordate.
II.) Hanno congiuntamente proposto appello avverso detta sentenza i coniugi e i quali, riepilogata la vicenda processuale, Parte_1 Parte_2 hanno rilevato la erroneità della decisione, perché emessa in violazione dell'art. 3 della L. n. 898/1970, in mancanza delle condizioni prescritte da tale disposizione, non essendo stata pronunciata la omologa della separazione consensuale, come invece richiesto concordemente dalle parti, e non essendo decorso il successivo termine semestrale per la dichiarare il divorzio.
Hanno pertanto chiesto, in accoglimento del gravame, di accertare la nullità ed illegittimità della sentenza impugnata - avendo il Tribunale dichiarato, in mancanza delle prescritte condizioni di legge, direttamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti - e di rimettere la causa al primo giudice per la pronuncia della omologa della separazione alle condizioni concordate.
II) Il Procuratore Generale è intervenuto chiedendo l'accoglimento della domanda.
III) Gli appellanti hanno concordemente precisato le conclusioni con le note scritte depositate il 19 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ribadendo, in via principale la domanda già proposta con il ricorso e chiedendo, in via subordinata, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni concordate, rimettendo la causa al giudice di primo grado per la pronuncia di divorzio.
pagina 3 di 6 IV) La causa è stata quindi trattenuta in decisione in data 26 marzo 2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le doglianze articolate dagli appellanti sono fondate e la domanda concordemente proposta in via principale è meritevole di accoglimento (con la conseguenza che è assorbito ed è comunque superfluo l'esame della domanda proposta in via subordinata).
Invero dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta chiaramente che i coniugi hanno proposto una domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, in base a quanto previsto dagli artt. 473 bis. n.49 e 473 bis.51 c.p.c., individuando concordemente le condizioni della separazione e chiedendo di pronunciare la separazione consensuale sulla base di tali condizioni nonché - passata in giudicato detta sentenza e trascorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, anche ai fini della procedibilità della domanda di divorzio - di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda così articolata è stata poi ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.
Con la decisione contestata dagli appellanti, invece, è stata pronunciata direttamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza dichiarare la separazione dei coniugi, in violazione della normativa vigente, che non prevede la sola ed immediata pronuncia di divorzio, e della disciplina che regola il procedimento introdotto dai coniugi con la domanda congiunta.
La sentenza impugnata è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto tra le parti, oggetto del procedimento introdotto ai sensi degli artt. artt. 473 bis. n.49 e 473 bis.51 c.p.c., ed è, quindi, affetta da nullità radicale ed insanabile, perché emessa in mancanza dei requisiti necessari per la pronuncia di divorzio previsti, in particolare, dall'art. 3 n. 2 lett. b L. n. 898/1970
e succ. modif. che indica quale condizione per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (tra le altre, per pagina 4 di 6 quello che riguarda la fattispecie in esame) la intervenuta omologa della separazione consensuale e il decorso del termine di sei mesi dalla data di comparizione (che rende procedibile la domanda di divorzio).
La situazione in esame è inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 161 II comma c.p.c., mancando nella specie la necessaria sentenza di separazione, con la relativa sottoscrizione del giudice, ed è comunque equiparabile a detta fattispecie.
La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che, oltre all'ipotesi espressamente prevista dalla citata disposizione (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di cd. inesistenza giuridica della sentenza o di provvedimento decisorio e definitivo ad essa equiparabile, tutte le volte che, o il giudice sia carente di potere, o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, perché privo (come nel caso di specie) di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica;
tali vizi, per lo più qualificati come ipotesi d'inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, rilevabili anche d'ufficio, possono essere fatti valere anche con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento, ove ricorra l'interesse della parte ad una espressa rimozione del provvedimento processuale viziato (Cass. civ. n. 21953/2024).
Ne consegue che, in accoglimento della domanda principale degli appellanti, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata, con conseguente necessità di riassunzione del processo innanzi al Tribunale di Macerata nel termine perentorio di tre mesi ai sensi dell'art. 354 I comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Macerata
[...] Parte_2
n.122/2024, pubblicata in data 11.7.2024, accoglie la domanda principale degli appellanti e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dispone pagina 5 di 6 la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Macerata nel termine perentorio di tre mesi ai sensi dell'art. 354 I comma c.p.c.
Così deciso in Ancona il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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