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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/11/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice est.
SENTENZA letto il ricorso per separazione personale giudiziale presentato in data 16.04.2025 nella causa iscritta al N.1507 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
CO NZ (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio sito in NA, Via Giovanni Cesareo 20 (Tel. e Fax: 090/9561233 – pec:
come da procura in atti;
RICORRENTE Email_1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 [...]
, residente in [...] – vill. , C.F._3 Controparte_3
domiciliato in Itala (ME), Via Molinello, 9 – loc. Borgo, in atto detenuto presso la Casa
Circondariale di Giarre (CT), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Denaro del Foro di
NA (c.f. – PEC – FAX 0909581113), CodiceFiscale_4 Email_2
come da procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.04.2025 e iscritto al numero 1507/2025 R.G. Tribunale di
NA, la IG.ra chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dei Pt_1 coniugi alle condizioni di cui al ricorso stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.07.2025 si costitutiva in giudizio il IG.
nulla opponendo alla pronuncia di separazione ma contestando le Controparte_2 richieste avversarie.
Con provvedimento del 15.09.2025, la già fissata udienza del 17.09.2025 veniva rinviata all'udienza del 29.10.2025 e veniva fissato nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. entro il quale depositare le note sostitutive dell'udienza;
Nelle more, le parti hanno chiesto di mutare il rito da contenzioso in consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti stesse, datato 06.10.2025, depositato il
23.10.2025 e che di seguito si riportano:
“A) Rinuncia all'addebito. Entrambe le parti concordano di rinunciare a qualsivoglia pretesa in ordine all'addebito della chiesta pronuncia di separazione consensuale. B) Affidamento della FI minore. La FI minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, i quali concordano di far risiedere la FI presso il domicilio del IG. CP_2 coincidente con l'abitazione della nonna paterna IG.ra (nata a [...]_2
il 02.02.1949 ed ivi residente in [...]– vill. ), presso Controparte_3 la quale peraltro attualmente la minore risiede, per i periodi in cui la IG.ra si Pt_1 reca in Polonia, ed in ogni caso fino alla scarcerazione del padre e comunque fino alla maggiore età della stessa. I coniugi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla medesima come da piano genitoriale indicato:
Piano genitoriale per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori:
Frequenza scolastica: i genitori si occuperanno di accompagnare / prendere la FI (il padre con decorrenza dal momento della sua scarcerazione o durante la concessione di benefici penitenziari). In caso di assenza/impedimento del genitore, le parti convengono sin d'ora di delegare in loro vece per prendere/portare la FI a scuola e/o ad impegni ludico sportivi la nonna paterna e/o i fratelli e già maggiorenni. Persona_2 Persona_3
Tuttavia, si rende utile precisare che la FI minore ha compiuto 15 anni e che talvolta si reca a scuola anche da sola con i mezzi pubblici, pertanto entrambi i genitori autorizzano la minore a recarsi a scuola anche da sola, laddove si renda necessario.
Impegni ludico/sportivi: entrambi i genitori (il padre con decorrenza dal momento della sua scarcerazione o durante la concessione di benefici penitenziari) si impegnano – compatibilmente con gli impegni di ciascuno – a portare/andare a prendere a Per_1
qualsivoglia impegno di natura ludico/sportiva Ella parteciperà. In caso di assenza/impedimento del genitore, le parti convengono sin d'ora di delegare in loro vece per prendere/portare la FI a scuola e/o ad impegni ludico sportivi la nonna paterna e/o i fratelli e già maggiorenni. Persona_2 Persona_3
Tempi di permanenza presso i genitori: la FI si intratterrà equamente con il Per_1
padre e con la madre, compatibilmente con le proprie preferenze. Le parti dichiarano di non avere nulla in contrario a che la FI vada a trovare in carcere il padre, Per_1
compatibilmente con le regole dettate dall'ordinamento penitenziario e dalle Sentenze della
Corte costituzionale.
Festività
1. In occasione del compleanno Entrambi i genitori (il padre compatibilmente con il trattamento penitenziario), e le rispettive famiglie, parteciperanno (il padre, fintantoché sarà sottoposto a restrizioni si impegna a richiedere l'autorizzazione al competente Magistrato) alle eventuali feste organizzate con gli amici e compagni di scuola. Nel caso in cui la minore non volesse organizzare le feste di cui sopra, trascorrerà i compleanni a pranzo con un genitore (ferme restando le eventuali necessarie autorizzazioni della Magistratura per il padre) ed a cena con altro, in alternanza per ogni anno, fino alla maggiore età.
2. Il giorno del compleanno del padre e della festa del papà, si intratterrà (ferme restando le eventuali necessarie autorizzazioni della Magistratura), a pranzo o a cena, con il padre.
3. Il giorno del compleanno della madre e della festa della mamma, si intratterrà, a pranzo o a cena, con la madre.
4. Ogni altra ricorrenza che costituisca giorno di festa, anche a carattere locale, (ad esempio, il primo maggio, la festa della Santa Patrona di NA, del Santo Patrono di e CP_3
Itala et similia), si intratterrà l'intero giorno con un genitore, in alternanza per anno con l'altro.
5. Per le festività Natalizie e Pasquali, i genitori si impegnano a concordare con cospicuo anticipo i giorni che la FI passerà con l'uno o con l'altra, ovvero con entrambi. Per_1
Fin d'ora, le parti si impegnano a garantire l'alternanza del collocamento durante i giorni di festa, l'equità nelle scelte da intraprendere, sempre nell'ottica del preminente interesse e delle volontà della minore.
6. In occasione delle vacanze estive la FI si intratterrà con ciascun genitore per almeno
15 giorni consecutivi, in base alla disponibilità di entrambi (per il padre anche in base alle eventuali necessarie autorizzazioni del competente Magistrato). Per ciò che concerne il
Ferragosto resta fermo quanto stabilito nel precedente punto 4.
7. Cerimonie religiose Tutte le cerimonie religiose della minore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunione, cresima, etc.) verranno celebrate alternativamente a pranzo con la famiglia e gli invitati di un genitore ed a cena con la famiglia e gli invitati dell'altro. Le parti potranno concordare, almeno 10 giorni prima dell'evento, di organizzare un'unica festa con la partecipazione di entrambi, delle rispettive famiglie e degli invitati.
C) Assegno di mantenimento
Il IG. corrisponderà, compatibilmente con il proprio reddito e con le proprie CP_2 disponibilità, la somma mensile pari ad €100,00=, fatte salve rivalutazioni ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della FI , entro e non oltre il 10 di ogni mese. Le Per_1 parti concordano che ove la minore confermi la volontà di voler risiedere prevalentemente presso il domicilio del padre insieme alla nonna paterna IG.ra , Parte_2
l'importo sopra determinato venga versato direttamente a quest'ultima. La IG.ra Pt_1 rinuncia a qualsivoglia domanda nei confronti del IG. relativa alla corresponsione CP_2
dell'assegno di mantenimento in proprio favore ovvero in favore dei figli maggiorenni e . Persona_3 Per_2
D) Casa coniugale e relativo mobilio
Le parti concordano nel ritenere che l'appartamento sito in NA (ME), Via Fulci, 24 – vill. non rientri più nella disponibilità di alcuno, in quanto non di Controparte_3 proprietà e non più affittato. Con riferimento all'immobile sito in Itala (ME), Via Molinello
n. 9 località Borgo, la IG.ra dichiara di non avere nulla a pretendere e di Pt_1
rinunciare a qualsivoglia domanda di assegnazione della casa coniugale (qualunque essa sia) e del relativo mobilio. Le parti, da ultimo, concordano che nulla osta a che i tre figli possano utilizzare la casa familiare per vivere e/o dimorare, ferma restando la vigilanza dei genitori, dei fratelli e della nonna paterna con riferimento alla FI . Per_1
E) Le spese straordinarie per la FI , ivi incluse quelle dettate da ragioni mediche, Per_1
per espresso accordo tra le parti, sono disciplinate secondi i criteri indicati dalle Linee guida del CNF. Pertanto, le stesse sono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% e dovranno essere concordate preventivamente tra i medesimi genitori secondo le menzionate
Linee Guida.
F) Nuove relazioni sentimentali.
Qualora le parti dovessero intraprendere nuove relazioni sentimentali, entrambi dichiarano di non avere nulla in contrario nonché di impegnarsi ad introdurre i nuovi compagni alla FI
in maniera graduale e discreta, limitando, quantomeno per un lasso di tempo Per_1
ragionevole e sino a consolidamento della relazione, la frequentazione dell'abitazione in presenza della minore, così da non turbarne la sensibilità”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza. Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione in udienza e chiesto l'omologazione della separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Omologa l'accordo di separazione personale consensuale dei coniugi intervenuto tra nata a [...] il [...], Parte_1
[...]
, nato a [...] il [...], alle condizioni Parte_3
stabilite nell'istanza sottoscritta dalle parti il 6 ottobre 2025;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 02.08.2002
e iscritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 195, Parte 1, anno 2002.
Così deciso in NA, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 31 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Viviana Scaramuzza dott. Corrado Bonanzinga Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la
Prima Sezione Civile del Tribunale di NA.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice est.
SENTENZA letto il ricorso per separazione personale giudiziale presentato in data 16.04.2025 nella causa iscritta al N.1507 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
CO NZ (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio sito in NA, Via Giovanni Cesareo 20 (Tel. e Fax: 090/9561233 – pec:
come da procura in atti;
RICORRENTE Email_1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 [...]
, residente in [...] – vill. , C.F._3 Controparte_3
domiciliato in Itala (ME), Via Molinello, 9 – loc. Borgo, in atto detenuto presso la Casa
Circondariale di Giarre (CT), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Denaro del Foro di
NA (c.f. – PEC – FAX 0909581113), CodiceFiscale_4 Email_2
come da procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.04.2025 e iscritto al numero 1507/2025 R.G. Tribunale di
NA, la IG.ra chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dei Pt_1 coniugi alle condizioni di cui al ricorso stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.07.2025 si costitutiva in giudizio il IG.
nulla opponendo alla pronuncia di separazione ma contestando le Controparte_2 richieste avversarie.
Con provvedimento del 15.09.2025, la già fissata udienza del 17.09.2025 veniva rinviata all'udienza del 29.10.2025 e veniva fissato nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. entro il quale depositare le note sostitutive dell'udienza;
Nelle more, le parti hanno chiesto di mutare il rito da contenzioso in consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti stesse, datato 06.10.2025, depositato il
23.10.2025 e che di seguito si riportano:
“A) Rinuncia all'addebito. Entrambe le parti concordano di rinunciare a qualsivoglia pretesa in ordine all'addebito della chiesta pronuncia di separazione consensuale. B) Affidamento della FI minore. La FI minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, i quali concordano di far risiedere la FI presso il domicilio del IG. CP_2 coincidente con l'abitazione della nonna paterna IG.ra (nata a [...]_2
il 02.02.1949 ed ivi residente in [...]– vill. ), presso Controparte_3 la quale peraltro attualmente la minore risiede, per i periodi in cui la IG.ra si Pt_1 reca in Polonia, ed in ogni caso fino alla scarcerazione del padre e comunque fino alla maggiore età della stessa. I coniugi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla medesima come da piano genitoriale indicato:
Piano genitoriale per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori:
Frequenza scolastica: i genitori si occuperanno di accompagnare / prendere la FI (il padre con decorrenza dal momento della sua scarcerazione o durante la concessione di benefici penitenziari). In caso di assenza/impedimento del genitore, le parti convengono sin d'ora di delegare in loro vece per prendere/portare la FI a scuola e/o ad impegni ludico sportivi la nonna paterna e/o i fratelli e già maggiorenni. Persona_2 Persona_3
Tuttavia, si rende utile precisare che la FI minore ha compiuto 15 anni e che talvolta si reca a scuola anche da sola con i mezzi pubblici, pertanto entrambi i genitori autorizzano la minore a recarsi a scuola anche da sola, laddove si renda necessario.
Impegni ludico/sportivi: entrambi i genitori (il padre con decorrenza dal momento della sua scarcerazione o durante la concessione di benefici penitenziari) si impegnano – compatibilmente con gli impegni di ciascuno – a portare/andare a prendere a Per_1
qualsivoglia impegno di natura ludico/sportiva Ella parteciperà. In caso di assenza/impedimento del genitore, le parti convengono sin d'ora di delegare in loro vece per prendere/portare la FI a scuola e/o ad impegni ludico sportivi la nonna paterna e/o i fratelli e già maggiorenni. Persona_2 Persona_3
Tempi di permanenza presso i genitori: la FI si intratterrà equamente con il Per_1
padre e con la madre, compatibilmente con le proprie preferenze. Le parti dichiarano di non avere nulla in contrario a che la FI vada a trovare in carcere il padre, Per_1
compatibilmente con le regole dettate dall'ordinamento penitenziario e dalle Sentenze della
Corte costituzionale.
Festività
1. In occasione del compleanno Entrambi i genitori (il padre compatibilmente con il trattamento penitenziario), e le rispettive famiglie, parteciperanno (il padre, fintantoché sarà sottoposto a restrizioni si impegna a richiedere l'autorizzazione al competente Magistrato) alle eventuali feste organizzate con gli amici e compagni di scuola. Nel caso in cui la minore non volesse organizzare le feste di cui sopra, trascorrerà i compleanni a pranzo con un genitore (ferme restando le eventuali necessarie autorizzazioni della Magistratura per il padre) ed a cena con altro, in alternanza per ogni anno, fino alla maggiore età.
2. Il giorno del compleanno del padre e della festa del papà, si intratterrà (ferme restando le eventuali necessarie autorizzazioni della Magistratura), a pranzo o a cena, con il padre.
3. Il giorno del compleanno della madre e della festa della mamma, si intratterrà, a pranzo o a cena, con la madre.
4. Ogni altra ricorrenza che costituisca giorno di festa, anche a carattere locale, (ad esempio, il primo maggio, la festa della Santa Patrona di NA, del Santo Patrono di e CP_3
Itala et similia), si intratterrà l'intero giorno con un genitore, in alternanza per anno con l'altro.
5. Per le festività Natalizie e Pasquali, i genitori si impegnano a concordare con cospicuo anticipo i giorni che la FI passerà con l'uno o con l'altra, ovvero con entrambi. Per_1
Fin d'ora, le parti si impegnano a garantire l'alternanza del collocamento durante i giorni di festa, l'equità nelle scelte da intraprendere, sempre nell'ottica del preminente interesse e delle volontà della minore.
6. In occasione delle vacanze estive la FI si intratterrà con ciascun genitore per almeno
15 giorni consecutivi, in base alla disponibilità di entrambi (per il padre anche in base alle eventuali necessarie autorizzazioni del competente Magistrato). Per ciò che concerne il
Ferragosto resta fermo quanto stabilito nel precedente punto 4.
7. Cerimonie religiose Tutte le cerimonie religiose della minore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunione, cresima, etc.) verranno celebrate alternativamente a pranzo con la famiglia e gli invitati di un genitore ed a cena con la famiglia e gli invitati dell'altro. Le parti potranno concordare, almeno 10 giorni prima dell'evento, di organizzare un'unica festa con la partecipazione di entrambi, delle rispettive famiglie e degli invitati.
C) Assegno di mantenimento
Il IG. corrisponderà, compatibilmente con il proprio reddito e con le proprie CP_2 disponibilità, la somma mensile pari ad €100,00=, fatte salve rivalutazioni ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della FI , entro e non oltre il 10 di ogni mese. Le Per_1 parti concordano che ove la minore confermi la volontà di voler risiedere prevalentemente presso il domicilio del padre insieme alla nonna paterna IG.ra , Parte_2
l'importo sopra determinato venga versato direttamente a quest'ultima. La IG.ra Pt_1 rinuncia a qualsivoglia domanda nei confronti del IG. relativa alla corresponsione CP_2
dell'assegno di mantenimento in proprio favore ovvero in favore dei figli maggiorenni e . Persona_3 Per_2
D) Casa coniugale e relativo mobilio
Le parti concordano nel ritenere che l'appartamento sito in NA (ME), Via Fulci, 24 – vill. non rientri più nella disponibilità di alcuno, in quanto non di Controparte_3 proprietà e non più affittato. Con riferimento all'immobile sito in Itala (ME), Via Molinello
n. 9 località Borgo, la IG.ra dichiara di non avere nulla a pretendere e di Pt_1
rinunciare a qualsivoglia domanda di assegnazione della casa coniugale (qualunque essa sia) e del relativo mobilio. Le parti, da ultimo, concordano che nulla osta a che i tre figli possano utilizzare la casa familiare per vivere e/o dimorare, ferma restando la vigilanza dei genitori, dei fratelli e della nonna paterna con riferimento alla FI . Per_1
E) Le spese straordinarie per la FI , ivi incluse quelle dettate da ragioni mediche, Per_1
per espresso accordo tra le parti, sono disciplinate secondi i criteri indicati dalle Linee guida del CNF. Pertanto, le stesse sono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% e dovranno essere concordate preventivamente tra i medesimi genitori secondo le menzionate
Linee Guida.
F) Nuove relazioni sentimentali.
Qualora le parti dovessero intraprendere nuove relazioni sentimentali, entrambi dichiarano di non avere nulla in contrario nonché di impegnarsi ad introdurre i nuovi compagni alla FI
in maniera graduale e discreta, limitando, quantomeno per un lasso di tempo Per_1
ragionevole e sino a consolidamento della relazione, la frequentazione dell'abitazione in presenza della minore, così da non turbarne la sensibilità”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza. Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione in udienza e chiesto l'omologazione della separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Omologa l'accordo di separazione personale consensuale dei coniugi intervenuto tra nata a [...] il [...], Parte_1
[...]
, nato a [...] il [...], alle condizioni Parte_3
stabilite nell'istanza sottoscritta dalle parti il 6 ottobre 2025;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 02.08.2002
e iscritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 195, Parte 1, anno 2002.
Così deciso in NA, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 31 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Viviana Scaramuzza dott. Corrado Bonanzinga Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la
Prima Sezione Civile del Tribunale di NA.