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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/05/2024, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 513 del 2023 R.G.L., su ricorso depositato il 26 maggio 2023,
avente ad oggetto:
PRESTAZIONE: PENSIONE – ASSEGNO DI INVALIDITA' INPS – – CP_1
ENPALS, etc.,
promossa da:
, c.f. , res.te alla Spezia (SP), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Cristina SAISI (indirizzo p.e.c. ed Email_1
elettivamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE
contro
:
Ente di diritto Parte_2
pubblico, con Sede centrale in Roma (RM), c.f. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia SANGUINETI, elettivamente domiciliato come in atti (indirizzo p.e.c.
t), Email_2
CONVENUTO
sulle seguenti conclusioni delle parti: per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1.Parte ricorrente, res.te nel Circondario di questo Tribunale, agisce in giudizio per sentir accertare il proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale, con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale alla sua liquidazione, dopo aver agito senza esito in via amministrativa;
il tutto, vinte le spese, con distrazione.
L si costituisce e resiste alla domanda. CP_2
Così radicatosi il contraddittorio, la causa viene istruita, indi discussa dai patroni e decisa dal giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica al termine della camera di consiglio.
2. In diritto, la provvidenza richiesta (assegno sociale) è stata prevista dall'art. 3, comma 6, L. n. 335 del 1995, in favore dei cittadini italiani residenti in Italia di età superiore ai 65 anni e titolari di determinati requisiti di reddito.
Successivamente, l'art. 41, d.lgs. n. 286 del 1998, ha previsto - per le prestazioni, tra le altre, di assistenza sociale, invalidità civile ed indigenza - l'equiparazione ai cittadini degli stranieri, titolari di carta di soggiorno (art. 9, d.lgs. n. 286) e di permesso di soggiorno (art. 5), residenti da almeno un anno nel territorio dello Stato;
l'art. 80, comma 19, L. n. 388 del
2000, ha disposto l'estensione agli stranieri titolari di carta di soggiorno dell'assegno sociale alle condizioni previste per i cittadini italiani;
di poi, l'art. 20, comma 10, d.l. n. 112 del 2008, conv., con modd., nella L. n. 133 del 2008, ha sancito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, esso sia riconosciuto agli stranieri titolari di carta di soggiorno «a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale».
3. Nel caso di specie, il ricorrente aveva già introdotto analogo procedimento giudiziale azionando una prima domanda amministrativa del 7 giugno 2019, che si concludeva, dopo la riassunzione a seguito di improcedibilità, con la rinunzia agli atti del giudizio senza arrivare ad alcuna sentenza (v. produzioni . CP_2
In questa sede, il ricorrente aziona la domanda amministrativa nuovamente depositata il 30 settembre 2020, anch'essa non accolta dall' , che resiste in giudizio. Pt_2
Va quindi detto che il precedente giudizio, conclusosi con la rinunzia agli atti [v. sub doc. n. 3), cit.], non forma giudicato in ordine all'insussistenza dei presupposti per CP_2
conseguire la reclamata provvidenza;
infatti, come chiarisce la legge, la rinunzia agli atti non estingue l'azione (v. art. 310, 1° comma, c.p.c.) e le prove (documentali, in questo caso), introdotte nel precedente giudizio (v. ancora le produzioni , debbono qui valutarsi CP_2 ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c. (art. 310, 3° comma, c.p.c.).
4. La domanda deve pertanto essere esaminata nel merito.
Ora, premesso che non è in discussione il requisito anagrafico, sul requisito della permanenza sul Territorio nazionale, da parte del ricorrente, è agli atti la produzione del passaporto [doc. nn. 17) e 18 bis), ric.], con allegata una perizia di parte, che illustra la situazione storica dei movimenti dell'interessato, come emergente dall'esame di detto documento [cfr. doc. n. 18), ric.].
Il ricorrente è inoltre titolare di permesso di soggiorno UE per dimoranti di lungo periodo
[v. in doc. n. 2), ric.], risultando in effetti residente in Italia fin dal 14 maggio 2009 [v. doc. n.
19), ric.].
5. In particolare, l contesta – come già fatto in sede di diniego amministrativo CP_2
[v. doc. n. 5), ric.] - che il ricorrente sarebbe stato irreperibile sul Territorio nazionale dal 10 settembre 2015 al 28 luglio 2016 [come risulterebbe da certificazioni anagrafiche, v. doc. nn. 20)-21), ric.], tuttavia, in primo luogo, nel dicembre 2015 il ricorrente era sicuramente presente in Italia, dato che veniva refertato dal P.S. dell' [v. doc. n. Organizzazione_1
12), ric.].
In quel documento, la sua residenza è indicata ad Ischia, dal cui Comune il ricorrente risultava però già emigrato per San Severino Marche a far tempo dal 15 gennaio 2014 [v. doc. n. 19), ric.], ove, come già visto, era stato cancellato per irreperibilità dal 10 settembre
2015 [cfr. doc. n. 20), ric., cit.].
Sennonché, dall'espletata istruttoria è emerso che, a far tempo dall'a.s. 2015/16
(quindi, nel periodo di interesse), il ricorrente aveva la delega per andare a prendere il nipote all'uscita della scuola, situata alla Spezia;
tale situazione si è protratta per i tre anni successivi e l'insegnate del nipote, sentita come testimone (teste ha altresí Tes_1 affermato di aver visto «qualche volta» il ricorrente che era presente all'uscita dei ragazzi da scuola (v. ud. 26 feb. 2024); anche altri testi avevano già riferito la circostanza ( e Tes_2
, amici del ricorrente). Per_1
Questi testimoni, sentiti precedentemente, hanno confermato pure di aver conosciuto e visto il ricorrente alla Spezia (ossia, sul Territorio nazionale) a partire almeno dall'anno
2015, si ricordavano di un suo ricovero in Ospedale sempre alla Spezia dopo il settembre
2015 (v. ALIAJ) ed hanno ricordato che aveva avuto diversi cambiamenti di casa (in zona
Canaletto ed in via Nino Bixio).
6. Queste risultanze istruttorie depongono per una presenza alla Spezia nel periodo di dichiarata irreperibilità, ancorché regolarizzata anagraficamente a far tempo dal 28 luglio
2016 [v. doc. n. 21), ric.]; ciò appare confermato dal rilievo che alla Spezia, fin dal 13 giugno
2015, risiede il figlio [doc. n. 8), ric.], dapprima in viale San ME (che attraversa Org_2
il quartiere cittadino del Canaletto) e poi in via Nino Bixio, ossia in luoghi menzionati dai testimoni;
tale congiunto del ricorrente ha moglie e figli [v. doc. n. 9), ric.], che, verosimilmente, sono i nipoti che il ricorrente attendeva all'uscita della scuola.
Inoltre, sempre alla Spezia, risulta poi aver preso la residenza, a partire dal 2017, anche la famiglia del genero , che vi ha occupazione lavorativa [v. docc. nn. Persona_2
21) e 14)-16), ric.]; si tratta di ulteriore elemento che concorre a dimostrare il radicamento del ricorrente sulla Spezia negli anni in contestazione.
7. Può dunque ritenersi dimostrata la presenza sul Territorio nazionale del ricorrente dal 2015 in avanti e, per quanto detto, sopra, anche nel periodo precedente;
non interrompe il legame con l'Italia la circostanza che il ricorrente, periodicamente, ne sia uscito e poi rientrato per brevi periodi (v. ancora le risultanze del passaporto;
in giur., v. Cass. 29 ago.
2016, n. 17397).
E' stato infatti più volte affermato che la continuatività del soggiorno non è impedita o eliminata dalla circostanza che l'interessato ritorni anche con una certa frequenza nel Paese di origine, dovendo prevalere il dato – che prevarrebbe in ipotesi di beneficiario cittadino nazionale – del suo periodico e costante rientro nel territorio italiano, quale sicuro elemento presuntivo di mantenimento del legame con questo territorio (per il divieto di discriminazione sull'accesso alle prestazioni di previdenza ed assistenza sociale, v. Cass. 8 mag. 2017, n.
11165; più di recente, così Id., ord., 10 ago. 2020, n. 16867).
E' stato pure scritto che «… straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale» (Cass. 25 giu. 2019, n. 16989, in mass.).
A questi principi ci si conforma.
8. Anche il requisito reddituale sussiste: il ricorrente non fruisce di reddito da lavoro o pensione in Italia [v. doc. n. 22), ric.] e non supera i limiti di reddito richiesti [è prodotta anche certificazione dell'Istituto previdenziale albanese, v. doc. n. 23), ric.].
9. Conclusivamente, il ricorso viene accolto, come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza (art. 91, c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
Al riguardo, si applica il d.m. n. 147 del 2022, tariffario della previdenza, fascia di valore da Euro 5.200,01=, riconoscimento del compenso per le quattro fasi dell'attività difensiva, riduzione di giustizia (art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014) del 50%.
10. La particolarità del caso consiglia infine di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo (v. nuovo art. 429, c.p.c.).
Segue quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando,
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale , quindi dichiara tenuto e condanna l' alla costituzione e CP_2
liquidazione della provvidenza nella misura di legge, oltre, sui ratei arretrati, la somma maggiore tra rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 30 settembre 2020, fino al saldo;
2) Condanna parte convenuta alle spese di lite, liquidate in Euro 2.695,50= per competenze legali, oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione;
3) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 08/04/2024.
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)