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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4555/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA SP in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.ti Luigi Fraia e
[...]
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente –
Avv.ti Umberto Ferrato e Stefania Di Cato E
; Email_2
t Email_4
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 20.12.2021, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , deducendo di aver ha ricevuto, nel giugno 2021 una comunicazione CP_1 dall' con cui gli veniva richiesto di restituire la somma di € 34.816,45, ritenuta indebitamente CP_1 percepita a titolo di APE Sociale tra il 2017 e il 2019. Secondo l' , tale importo non era dovuto CP_1 perché avrebbe ricevuto una pensione da uno Stato estero, circostanza che escluderebbe il Pt_1 diritto all'APE Sociale. Il ricorrente contestava questa ricostruzione, argomentando di non aver mai percepito alcuna pensione estera durante il periodo in cui ha ricevuto l'APE Sociale e che solo nel maggio 2020, successivamente alla richiesta di pensione di vecchiaia (dicembre 2019) e comunque solo dopo la fine del periodo di godimento della misura dell'APE sociale, aveva presentato una domanda di pensione allo stato Svizzero, dove aveva lavorato brevemente negli anni '70. Tuttavia, la richiesta era stata respinta perché non aveva maturato un anno intero di contributi, come richiesto dalla normativa svizzera. Tuttavia, nel febbraio 2021, aveva ricevuto un assegno una tantum di 881,12 euro dalla Cassa svizzera di compensazione, il quale però – sosteneva il ricorrente- non poteva essere considerato una pensione, poiché non periodico né continuativo. Concludeva, pertanto, invocando l'annullamento del provvedimento di indebito emesso dall' , la condanna del medesimo ente alla CP_1 restituzione di eventuali somme già trattenute, nonché al pagamento delle spese legali.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziato che la prestazione di APE Sociale CP_1
è incompatibile con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico, italiano o estero, anche se di importo modesto. Contestava, quindi, la fondatezza delle deduzioni del ricorrente e produceva documentazione attestante che, su domanda del sig. la Cassa svizzera aveva riconosciuto Pt_1 un trattamento pensionistico mensile con decorrenza retroattiva da dicembre 2017, erogato fino a dicembre 2020. Tale trattamento, secondo l' , aveva natura pensionistica a tutti gli effetti, CP_2 essendo caratterizzato da continuità e periodicità, e risultava quindi incompatibile con l'APE Sociale.
L' ha inoltre precisato che la comunicazione del trattamento estero è pervenuta solo nel 2021, CP_2
e che, pertanto, non poteva essergli imputata alcuna responsabilità per l'erogazione della prestazione nel periodo contestato. In diritto, richiamava la normativa di riferimento (art. 1, commi 179-186, L.
232/2016) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 18046/2010), secondo cui l'onere della prova in caso di indebito previdenziale grava sul ricorrente, anche quando questi agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo restitutorio.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
1. Sul piano normativo giova precisare come l'APE Sociale si caratterizza per essere un sussidio economico introdotto dall'art. 1, co. 179 della L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) che, a partire dal 1° maggio 2017, accompagna al raggiungimento della pensione di vecchiaia -nel regime pubblico obbligatorio- alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore,
a condizione di avere raggiunto il 63° anno di età unitamente ad almeno 30 o 36 anni di contributi.
Regolato dal DPCM 88/2017 e dalla Circolare 100/2017 dell' , esso si rivolge agli iscritti presso CP_1
l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell' . Dunque, riguarda tanto CP_1
i lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico che privato), gli autonomi e i parasubordinati con la sola esclusione dei liberi professionisti iscritti presso le relative casse professionali.
L'art. 1 co. 179 sancisce “In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni”.
Per come precisato dalla circolare n. 100/2017 al punto 3, “non possono conseguire l'APE sociale i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all'estero”. Di contro, non determina decadenza, la percezione di una pensione indiretta o di un'invalidità civile, ma solo di altro trattamento pensionistico in senso stretto, italiano od estero che esso sia.
L'art. 8 co. 2 del DPCM 88/2017 detta che - ove in corso di fruizione dell'PE sociale il beneficiario divenga titolare di pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24 co. 6 del D.L. n. 201/2011 - il medesimo, decade dal diritto all'indennità dalla data di decorrenza della pensione.
Peraltro, il co. 4 della circolare n. 100/2017 precisa che “al fine di consentire all' la tempestiva revoca del relativo trattamento, il percettore di APE sociale è tenuto a dare comunicazione all'Istituto della causa di decadenza entro 5 giorni dal verificarsi della stessa”.
In definitiva, dunque, dal dato che precede risulta che la percezione dell'indennità di APE Sociale non può avvenire in caso di percezione di trattamenti pensionistici diretti, sia che questi provengano dallo Stato Italiano o da Stato Estero, e a prescindere dal loro ammontare. Conseguentemente, dalla maturazione del diritto a pensione discende automaticamente la decadenza dal diritto all'APE Sociale.
Tanto chiarito, nel caso di specie, risulta documentato che il ricorrente, presentava domanda volta al conseguimento dell'APE sociale e che tale domanda veniva accolta dall' con decorrenza dal CP_1 maggio 2017 al 1.12.2019 (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte resistente , all.ti CP_1
5,6,7 e 8). In particolare, dalla documentazione versata in atti dalle parti non risulta che al momento della liquidazione della prestazione l'istante fosse titolare di trattamento pensionistico diretto, né italiano né estero. Sicché, l' , correttamente, ha riconosciuto la prestazione dell'APE sociale. CP_1
Successivamente, precisamente in data 8.1.2021 interveniva provvedimento di liquidazione di pensione di vecchiaia a carico di stato estero con decorrenza 1.12.2017(cfr. all. 3 fascicolo parte CP_ resistente), di cui l' , per come dedotto dal medesimo Previdenziale e non contestato dal CP_1 ricorrente, veniva a conoscenza attraverso la sola comunicazione dell'Ente di riferimento estero.
Orbene, alla luce di tali premesse, normative e fattuali, considerato che la titolarità di trattamento pensionistico estero in capo al ricorrente, a prescindere dal suo importo, costituisce causa ostativa alla percezione dell'APE sociale, l' si è correttamente attivato per recuperare le somme CP_1 indebitamente corrisposte all'istante a tale titolo, con decorrenza dal mese di riconoscimento della pensione estera (dicembre 2017).
Quindi, nessun addebito può muoversi sul punto all'operato dell' che ha agito per il recupero CP_1 dell'indebito con la missiva del 25.6.2021 (ove è correttamente richiesta la restituzione della misura erogata nel periodo 1.12.207/30.11.2019), sussistendo il divieto -così chiaramente espresso dal legislatore- che non consente di procedere alla cumulabilità delle due prestazioni. Ed in effetti, dalla documentazione in atti (confr. alle 3 fascicolo parte resistente), risulta che la Cassa Svizzera con provvedimento del 8.1.2021, in revisione del rigetto già precedentemente comunicato in data 27.5.2020, accoglieva la richiesta di pensione presentata dal ricorrente, assegnando allo stesso una prestazione mensile di € 27,00 a partire dal 1.12.2017.
2. Tanto accertato, in riferimento alle somme così indebitamente percepite dall'istante, va verificato CP_ però se le stesse siano pienamente ripetibili dall' avendo riguardo al dirimente fattore della ricorrenza o meno della buona fede dell'istante.
Difatti, nel caso che ci occupa, neppure la tempestiva comunicazione, entro cinque giorni decorrenti dalla ricorrenza della causa di incompatibilità, avrebbe potuto consentire la celere revoca dell'APE sociale da parte dell' , essendo il riconoscimento (ed addirittura l'inoltro della Controparte_4 domanda stessa), successivo all'interruzione del godimento dell'PE sociale, intervenuta appunto con l'ottenimento da parte del ricorrente della pensione di vecchiaia italiana.
Nonostante ciò, nella fattispecie in esame si verte in tema di incompatibilità ex lege dell'APE sociale con la pensione diretta, sia italiana che straniera, così come stabilito dall'art. 1 della L. n. 232/16, comma 180, che non solo esclude l'applicabilità delle norme sull'indebito assistenziale, ma anche del principio di affidamento del pensionato che giustificherebbe l'irripetibilità delle somme incassate.
L'impossibilità, poi, di applicare la speciale normativa di cui agli artt. 52 L 88/89 e 13 L 412/91 all'ipotesi di indebito pagamento di assegno sociale è stata affermata dalla più recente giurisprudenza
(cfr. Cass. n° 18820/21: “Va anzitutto chiarito che, sebbene l'art. 52, comma 1, l. n. 88/1989, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche «la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153», altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995: benché infatti attribuito «con effetto dal 10 gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma», si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale dell'art. 52, l. n. 88/1989, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie.”).
Ma la stessa giurisprudenza di legittimità appena citata ha anche chiarito che l'impossibilità di applicare le norme di cui agli artt. 52 L 88/89 e 13 L 412/91 all'indebito assistenziale, non comporta l'automatica applicazione della generale disciplina di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. sempre Cass. n°
18820/21), dovendosi invece fare applicazione del principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti legali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti la mancanza di tali requisiti, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr.
Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019).
Tale affidamento meritevole di tutela ricorrere certamente nel caso di specie, come prova la consecutio temporum dei fatti di causa:
-il ricorrente nell'anno 2017 presentava domanda di APE sociale, concessagli con provvedimento a partire dal maggio dello stesso anno e sino alla maturazione dei requisiti per la pensione di CP_1 vecchiaia, 30.11.2019;
-in data 1.12.2019, ricorrendone i presupposti anagrafici (compimento 67 anno di età), il sig. Pt_1 presentava all' domanda di pensionamento di vecchiaia, concessagli con decorrenza dalla CP_1 domanda;
-il 20.5.2020 (a interruzione già intervenuta della erogazione dell'APE sociale a seguito del riconoscimento della pensione di vecchiaia) il medesimo presentava, altresì, domanda di riconoscimento alla Cassa svizzera della pensione per la contribuzione estera, la quale in un primo momento con provvedimento del 27.5.2020 - ritenendo l'insufficienza dei requisiti previdenziali- ne rifiutava la concessione, per poi rivedere al propria decisione con successivo provvedimento dell'8.1.2021, con il quale riconosceva in capo al ricorrente il diritto alla percezione della pensione estera nella misura di € 27,00 mensili e con decorrenza dall'1.12.2017;
-infine, tale ultimo provvedimento della Cassa Previdenziale Svizzera veniva trasmesso dal medesimo Ente all' che, pertanto, apprendeva della concorrenza tra la misura dell'APE sociale CP_1
e altra forma di pensione diretta (pensione estera) nel periodo 1.12.2017 - 30.11.2019;
-appurata, quindi, la concorrenza tra due prestazioni ex lege incompatibili, l' procedeva a CP_1 richiedere al ricorrente la restituzione delle somme indebitamente erogate in favore del ricorrente con missiva del 25.6.2021.
Inoltre, conferma tale interpretazione secondo buona fede del ricorrente, anche la circostanza che il medesimo, ricevuta tale ultima nota, ha proposto ricorso amministrativo del 7.7.2021 non per contestare la revoca dell'assegno sociale, ma per chiedere l'annullamento dell'indebito, evidenziando proprio che “solo nel maggio 2020 e quindi quando il sig. non era più titolare della Pt_1 prestazione APE SOCIALE inoltrava domanda di pensione a carico di Stato estero in particolare della Svizzera in quanto aveva nel corso della sua vita lavorato per brevissimi periodi in quello Stato
(…)”. Ne consegue che l' ha erogato le somme non dovute a titolo di assegno sociale, poi richieste in CP_1 restituzione con nota del 25.6.2021, nella piena ricorrenza di tutti i requisiti ed in assenza di qualsivoglia causa di incompatibilità nota o conoscibile tanto dall'Ente quanto dal ricorrente.
La ripetibilità delle somme deve dunque essere esclusa per il periodo anteriore alla comunicazione ad del provvedimento della Cassa Svizzera dell'8.1.2021, con il quale l'Ente Previdenziale ha CP_1 potuto procedere all'accertamento delle cause di incompatibilità tra la misura dell'PE AL e la pensione estera, poiché nel caso di specie si è verificata una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore tale da escludere che la erogazione indebita gli potesse essere addebitata e ciò in ossequio all'insegnamento di legittimità (tra le altre Cass. 13223/20) secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo (…)”.
Orbene, considerato che nel caso di specie la erogazione dell'APE Sociale era già cessata al momento dell'intervenuto accertamento della incompatibilità tra le due misure pensionistiche e dovendo, in ossequio ai principi sopra esposti, limitare il diritto dell' alla ripetizione agli eventuali ratei CP_1 erogati successivamente a tale accertamento, alcuna somma deve essere restituita dal ricorrente.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, contestualmente ordinando all' la restituzione delle CP_1 eventuali somme sin qui illegittimamente trattenute sui ratei della pensione di vecchiaia del ricorrente oltre al ripristino della pensione del ricorrente nella misura piena e senza alcuna trattenuta per l'indebito qui rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi dello scaglione compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00, tenuto conto delle sole fasi introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- dichiara non dovute dal ricorrente le somme di cui al provvedimento di ripetizione indebito del 25.06.2021 per un totale di € 34.816,46;
- ordina all' di ripristinare la pensione della ricorrente nella misura risultante dal calcolo CP_1 senza tener conto dell'indebito di cui al punto che precede;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € CP_1
3.291,00, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
LA SP
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA SP in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.ti Luigi Fraia e
[...]
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente –
Avv.ti Umberto Ferrato e Stefania Di Cato E
; Email_2
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 20.12.2021, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , deducendo di aver ha ricevuto, nel giugno 2021 una comunicazione CP_1 dall' con cui gli veniva richiesto di restituire la somma di € 34.816,45, ritenuta indebitamente CP_1 percepita a titolo di APE Sociale tra il 2017 e il 2019. Secondo l' , tale importo non era dovuto CP_1 perché avrebbe ricevuto una pensione da uno Stato estero, circostanza che escluderebbe il Pt_1 diritto all'APE Sociale. Il ricorrente contestava questa ricostruzione, argomentando di non aver mai percepito alcuna pensione estera durante il periodo in cui ha ricevuto l'APE Sociale e che solo nel maggio 2020, successivamente alla richiesta di pensione di vecchiaia (dicembre 2019) e comunque solo dopo la fine del periodo di godimento della misura dell'APE sociale, aveva presentato una domanda di pensione allo stato Svizzero, dove aveva lavorato brevemente negli anni '70. Tuttavia, la richiesta era stata respinta perché non aveva maturato un anno intero di contributi, come richiesto dalla normativa svizzera. Tuttavia, nel febbraio 2021, aveva ricevuto un assegno una tantum di 881,12 euro dalla Cassa svizzera di compensazione, il quale però – sosteneva il ricorrente- non poteva essere considerato una pensione, poiché non periodico né continuativo. Concludeva, pertanto, invocando l'annullamento del provvedimento di indebito emesso dall' , la condanna del medesimo ente alla CP_1 restituzione di eventuali somme già trattenute, nonché al pagamento delle spese legali.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziato che la prestazione di APE Sociale CP_1
è incompatibile con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico, italiano o estero, anche se di importo modesto. Contestava, quindi, la fondatezza delle deduzioni del ricorrente e produceva documentazione attestante che, su domanda del sig. la Cassa svizzera aveva riconosciuto Pt_1 un trattamento pensionistico mensile con decorrenza retroattiva da dicembre 2017, erogato fino a dicembre 2020. Tale trattamento, secondo l' , aveva natura pensionistica a tutti gli effetti, CP_2 essendo caratterizzato da continuità e periodicità, e risultava quindi incompatibile con l'APE Sociale.
L' ha inoltre precisato che la comunicazione del trattamento estero è pervenuta solo nel 2021, CP_2
e che, pertanto, non poteva essergli imputata alcuna responsabilità per l'erogazione della prestazione nel periodo contestato. In diritto, richiamava la normativa di riferimento (art. 1, commi 179-186, L.
232/2016) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 18046/2010), secondo cui l'onere della prova in caso di indebito previdenziale grava sul ricorrente, anche quando questi agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo restitutorio.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
1. Sul piano normativo giova precisare come l'APE Sociale si caratterizza per essere un sussidio economico introdotto dall'art. 1, co. 179 della L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) che, a partire dal 1° maggio 2017, accompagna al raggiungimento della pensione di vecchiaia -nel regime pubblico obbligatorio- alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore,
a condizione di avere raggiunto il 63° anno di età unitamente ad almeno 30 o 36 anni di contributi.
Regolato dal DPCM 88/2017 e dalla Circolare 100/2017 dell' , esso si rivolge agli iscritti presso CP_1
l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell' . Dunque, riguarda tanto CP_1
i lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico che privato), gli autonomi e i parasubordinati con la sola esclusione dei liberi professionisti iscritti presso le relative casse professionali.
L'art. 1 co. 179 sancisce “In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni”.
Per come precisato dalla circolare n. 100/2017 al punto 3, “non possono conseguire l'APE sociale i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all'estero”. Di contro, non determina decadenza, la percezione di una pensione indiretta o di un'invalidità civile, ma solo di altro trattamento pensionistico in senso stretto, italiano od estero che esso sia.
L'art. 8 co. 2 del DPCM 88/2017 detta che - ove in corso di fruizione dell'PE sociale il beneficiario divenga titolare di pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24 co. 6 del D.L. n. 201/2011 - il medesimo, decade dal diritto all'indennità dalla data di decorrenza della pensione.
Peraltro, il co. 4 della circolare n. 100/2017 precisa che “al fine di consentire all' la tempestiva revoca del relativo trattamento, il percettore di APE sociale è tenuto a dare comunicazione all'Istituto della causa di decadenza entro 5 giorni dal verificarsi della stessa”.
In definitiva, dunque, dal dato che precede risulta che la percezione dell'indennità di APE Sociale non può avvenire in caso di percezione di trattamenti pensionistici diretti, sia che questi provengano dallo Stato Italiano o da Stato Estero, e a prescindere dal loro ammontare. Conseguentemente, dalla maturazione del diritto a pensione discende automaticamente la decadenza dal diritto all'APE Sociale.
Tanto chiarito, nel caso di specie, risulta documentato che il ricorrente, presentava domanda volta al conseguimento dell'APE sociale e che tale domanda veniva accolta dall' con decorrenza dal CP_1 maggio 2017 al 1.12.2019 (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte resistente , all.ti CP_1
5,6,7 e 8). In particolare, dalla documentazione versata in atti dalle parti non risulta che al momento della liquidazione della prestazione l'istante fosse titolare di trattamento pensionistico diretto, né italiano né estero. Sicché, l' , correttamente, ha riconosciuto la prestazione dell'APE sociale. CP_1
Successivamente, precisamente in data 8.1.2021 interveniva provvedimento di liquidazione di pensione di vecchiaia a carico di stato estero con decorrenza 1.12.2017(cfr. all. 3 fascicolo parte CP_ resistente), di cui l' , per come dedotto dal medesimo Previdenziale e non contestato dal CP_1 ricorrente, veniva a conoscenza attraverso la sola comunicazione dell'Ente di riferimento estero.
Orbene, alla luce di tali premesse, normative e fattuali, considerato che la titolarità di trattamento pensionistico estero in capo al ricorrente, a prescindere dal suo importo, costituisce causa ostativa alla percezione dell'APE sociale, l' si è correttamente attivato per recuperare le somme CP_1 indebitamente corrisposte all'istante a tale titolo, con decorrenza dal mese di riconoscimento della pensione estera (dicembre 2017).
Quindi, nessun addebito può muoversi sul punto all'operato dell' che ha agito per il recupero CP_1 dell'indebito con la missiva del 25.6.2021 (ove è correttamente richiesta la restituzione della misura erogata nel periodo 1.12.207/30.11.2019), sussistendo il divieto -così chiaramente espresso dal legislatore- che non consente di procedere alla cumulabilità delle due prestazioni. Ed in effetti, dalla documentazione in atti (confr. alle 3 fascicolo parte resistente), risulta che la Cassa Svizzera con provvedimento del 8.1.2021, in revisione del rigetto già precedentemente comunicato in data 27.5.2020, accoglieva la richiesta di pensione presentata dal ricorrente, assegnando allo stesso una prestazione mensile di € 27,00 a partire dal 1.12.2017.
2. Tanto accertato, in riferimento alle somme così indebitamente percepite dall'istante, va verificato CP_ però se le stesse siano pienamente ripetibili dall' avendo riguardo al dirimente fattore della ricorrenza o meno della buona fede dell'istante.
Difatti, nel caso che ci occupa, neppure la tempestiva comunicazione, entro cinque giorni decorrenti dalla ricorrenza della causa di incompatibilità, avrebbe potuto consentire la celere revoca dell'APE sociale da parte dell' , essendo il riconoscimento (ed addirittura l'inoltro della Controparte_4 domanda stessa), successivo all'interruzione del godimento dell'PE sociale, intervenuta appunto con l'ottenimento da parte del ricorrente della pensione di vecchiaia italiana.
Nonostante ciò, nella fattispecie in esame si verte in tema di incompatibilità ex lege dell'APE sociale con la pensione diretta, sia italiana che straniera, così come stabilito dall'art. 1 della L. n. 232/16, comma 180, che non solo esclude l'applicabilità delle norme sull'indebito assistenziale, ma anche del principio di affidamento del pensionato che giustificherebbe l'irripetibilità delle somme incassate.
L'impossibilità, poi, di applicare la speciale normativa di cui agli artt. 52 L 88/89 e 13 L 412/91 all'ipotesi di indebito pagamento di assegno sociale è stata affermata dalla più recente giurisprudenza
(cfr. Cass. n° 18820/21: “Va anzitutto chiarito che, sebbene l'art. 52, comma 1, l. n. 88/1989, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche «la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153», altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995: benché infatti attribuito «con effetto dal 10 gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma», si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale dell'art. 52, l. n. 88/1989, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie.”).
Ma la stessa giurisprudenza di legittimità appena citata ha anche chiarito che l'impossibilità di applicare le norme di cui agli artt. 52 L 88/89 e 13 L 412/91 all'indebito assistenziale, non comporta l'automatica applicazione della generale disciplina di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. sempre Cass. n°
18820/21), dovendosi invece fare applicazione del principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti legali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti la mancanza di tali requisiti, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr.
Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019).
Tale affidamento meritevole di tutela ricorrere certamente nel caso di specie, come prova la consecutio temporum dei fatti di causa:
-il ricorrente nell'anno 2017 presentava domanda di APE sociale, concessagli con provvedimento a partire dal maggio dello stesso anno e sino alla maturazione dei requisiti per la pensione di CP_1 vecchiaia, 30.11.2019;
-in data 1.12.2019, ricorrendone i presupposti anagrafici (compimento 67 anno di età), il sig. Pt_1 presentava all' domanda di pensionamento di vecchiaia, concessagli con decorrenza dalla CP_1 domanda;
-il 20.5.2020 (a interruzione già intervenuta della erogazione dell'APE sociale a seguito del riconoscimento della pensione di vecchiaia) il medesimo presentava, altresì, domanda di riconoscimento alla Cassa svizzera della pensione per la contribuzione estera, la quale in un primo momento con provvedimento del 27.5.2020 - ritenendo l'insufficienza dei requisiti previdenziali- ne rifiutava la concessione, per poi rivedere al propria decisione con successivo provvedimento dell'8.1.2021, con il quale riconosceva in capo al ricorrente il diritto alla percezione della pensione estera nella misura di € 27,00 mensili e con decorrenza dall'1.12.2017;
-infine, tale ultimo provvedimento della Cassa Previdenziale Svizzera veniva trasmesso dal medesimo Ente all' che, pertanto, apprendeva della concorrenza tra la misura dell'APE sociale CP_1
e altra forma di pensione diretta (pensione estera) nel periodo 1.12.2017 - 30.11.2019;
-appurata, quindi, la concorrenza tra due prestazioni ex lege incompatibili, l' procedeva a CP_1 richiedere al ricorrente la restituzione delle somme indebitamente erogate in favore del ricorrente con missiva del 25.6.2021.
Inoltre, conferma tale interpretazione secondo buona fede del ricorrente, anche la circostanza che il medesimo, ricevuta tale ultima nota, ha proposto ricorso amministrativo del 7.7.2021 non per contestare la revoca dell'assegno sociale, ma per chiedere l'annullamento dell'indebito, evidenziando proprio che “solo nel maggio 2020 e quindi quando il sig. non era più titolare della Pt_1 prestazione APE SOCIALE inoltrava domanda di pensione a carico di Stato estero in particolare della Svizzera in quanto aveva nel corso della sua vita lavorato per brevissimi periodi in quello Stato
(…)”. Ne consegue che l' ha erogato le somme non dovute a titolo di assegno sociale, poi richieste in CP_1 restituzione con nota del 25.6.2021, nella piena ricorrenza di tutti i requisiti ed in assenza di qualsivoglia causa di incompatibilità nota o conoscibile tanto dall'Ente quanto dal ricorrente.
La ripetibilità delle somme deve dunque essere esclusa per il periodo anteriore alla comunicazione ad del provvedimento della Cassa Svizzera dell'8.1.2021, con il quale l'Ente Previdenziale ha CP_1 potuto procedere all'accertamento delle cause di incompatibilità tra la misura dell'PE AL e la pensione estera, poiché nel caso di specie si è verificata una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore tale da escludere che la erogazione indebita gli potesse essere addebitata e ciò in ossequio all'insegnamento di legittimità (tra le altre Cass. 13223/20) secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo (…)”.
Orbene, considerato che nel caso di specie la erogazione dell'APE Sociale era già cessata al momento dell'intervenuto accertamento della incompatibilità tra le due misure pensionistiche e dovendo, in ossequio ai principi sopra esposti, limitare il diritto dell' alla ripetizione agli eventuali ratei CP_1 erogati successivamente a tale accertamento, alcuna somma deve essere restituita dal ricorrente.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, contestualmente ordinando all' la restituzione delle CP_1 eventuali somme sin qui illegittimamente trattenute sui ratei della pensione di vecchiaia del ricorrente oltre al ripristino della pensione del ricorrente nella misura piena e senza alcuna trattenuta per l'indebito qui rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi dello scaglione compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00, tenuto conto delle sole fasi introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- dichiara non dovute dal ricorrente le somme di cui al provvedimento di ripetizione indebito del 25.06.2021 per un totale di € 34.816,46;
- ordina all' di ripristinare la pensione della ricorrente nella misura risultante dal calcolo CP_1 senza tener conto dell'indebito di cui al punto che precede;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € CP_1
3.291,00, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
LA SP
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).