Articolo 2 della Legge 12 agosto 1957, n. 758
Articolo 1
Versione
15 settembre 1957
Art. 2.
All'onere di lire 30 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 settembre 1957