Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott. C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere in esito alla scadenza, alla data del 28 gennaio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n.358/24 r.g. proposta da:
c.f. Parte_1
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall' avv. M. Fazio ……………………………….…………….……APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] in data [...], c.f., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Scarcella e C.F._1
dall'avv.to Enza Scarcella ……………..……………………………. APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.
1424/2024 pubblicate in data 10 luglio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Messina aveva accolto l'opposizione proposta da CP_1
avverso l'avviso di addebito n. 59520230002860535000
[...]
notificatole in data 23 gennaio 2024 con cui l' aveva ingiunto il Pt_2
pagamento dell'importo di € 3515,20 quali contributi IVS relativi al primo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2021 condannando l'istituto al pagamento delle spese giudiziali.
Sosteneva l' che, nella fattispecie, il primo giudice avrebbe dovuto Pt_2
tenere conto dei vincoli normativi riguardanti la fattispecie dedotta in causa rappresentati dall'articolo 1 comma 20 e seguenti della L. n.
178/2020, dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2021, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio
2015 e, infine, dell'art. 47 bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73.
In particolare l'oggetto del contendere riguardava il diritto al parziale esonero contributivo previsto dalla L. n. 178/2020 in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali al fine Pt_2
di favorire la ripresa dell'attività lavorativa, onde ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, diritto che, ai sensi dei Decreti sopra menzionati, veniva riconosciuto ove il contribuente fosse in possesso della regolarità contributiva di cui al Decreto del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, attestata dal DURC. Narra ancora che ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del 30 gennaio 2015 l' era tenuto a invitare il contribuente a regolarizzare la Pt_2
Pag. 2 di 9 propria posizione indicandogli le cause di irregolarità rilevate, con concessione di un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito, decorso inutilmente il quale, veniva confermata l'irregolarità contributiva.
Richiama, infine, l'art. 47 bis introdotto dalla L. n. 23 luglio 2021 n. 106 in sede di conversione del decreto-legge 73/2021 a norma del quale “ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui al l'art. 1 commi da 20 a 22 bis della legge 30 dicembre 2020 n. 178, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1 novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti”.
Così ricostruito il quadro normativo l' si doleva del fatto che il primo Pt_2
giudice avesse ritenuto sussistere il diritto all'esonero esclusivamente quale conseguenza dell'avvenuta regolarizzazione oltre il termine concesso in base al Decreto del 30 gennaio 2015, tanto che alla scadenza del termine di 15 giorni concesso per la regolarizzazione istituto aveva emesso DURC negativo. Dunque, nonostante il fatto che ella avesse provveduto a sanare l'omissione contributiva per il 2020 soltanto nell'aprile 2022 (oltre il termine di 15 giorni decorrente dal 17 febbraio 2022) il presupposto per il conseguimento dell'esonero contributivo per il 2021 non poteva ritenersi sussistente.
Censurava altresì la sentenza nella parte in cui sembrerebbe che il primo giudice avesse dato rilievo decisivo alla circostanza che il DURC negativo prodotto dall' non recava la data di emissione del 8 marzo 2022 e Pt_2
Pag. 3 di 9 nell'odierno appello produceva estratto archivi informatici a riprova Pt_2
della data di adozione del certificato.
Chiedeva, pertanto, l'integrale rigetto dell'opposizione proposta in primo grado, con il favore delle spese per intero giudizio.
Si costituiva contestando i motivi di appello e Controparte_1
chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In fatto evidenziava che la sua domanda di esonero presentata in data 21 settembre 2021 era stata accolta dall' e successivamente revocata in data 12 dicembre 2022 Pt_1
con provvedimento non motivato e mai alla stessa comunicato, essendone venuta a conoscenza visionando il cassetto previdenziale mediante il recapito del successivo avviso di addebito. Rilevava ancora come in base al cassetto previdenziale ella fosse in possesso di tutti i requisiti ai fini dell'esonero, ivi compresa la regolarità contributiva e che la ricevuta di consegna dell'invito alla regolarizzazione presente in atti e datata 17 febbraio 2022 risulta inviata non a lei personalmente ma al dottor Per_1
sicché la stessa non ne aveva avuto conoscenza. Il successivo avviso di pagamento del 30 marzo 2022 a lei indirizzato, con il quale le si concedeva termine di 30 giorni per il versamento, veniva adempiuto nel termine concesso mediante pagamento dell'importo di € 2049,16 in data 21 aprile
2022. Si opponeva, infine, alla produzione eseguita solo in fase di appello in quanto inammissibile ai sensi dell'articolo 437 c.p.c e, comunque, da ritenersi inattendibile al fine di provare la relativa data di emissione. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di temerarietà della lite con conseguente condanna di parte avversa al pagamento delle spese.
Pag. 4 di 9 All' udienza odierna la causa, la cui trattazione veniva svolta in forma scritta è stata decisa dando pubblica lettura del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va riformata.
La difesa immediatamente spiegata dalla ricorrente in primo grado, subito dopo la costituzione dell' era volta a contestare l'avvenuta ricezione Pt_2
dell'invito di pagamento del 17 febbraio 2022, risultando l'avviso prodotto dall'Istituto consegnato via pec a tale dottor e non a lei Per_1
personalmente che non ne aveva, dunque, avuto conoscenza alcuna. Risulta, effettivamente, che l'invito alla regolarizzazione era stato trasmesso all'indirizzo ed emerge altresì, dalla documentazione già Email_1
allegata dalla stessa ricorrente in primo grado che il dottor era il Per_1
soggetto delegato dalla innanzi agli uffici dell' È vero che CP_1 Pt_2
l'indirizzo e-mail contenuto nell'estratto del cassetto previdenziale è il seguente: , e che non risulta dagli atti prodotti Email_2
l'inserimento dell'indirizzo PEC del delegato ma è ragionevole supporre, anche alla luce dei chiarimenti offerti dall'Istituto previdenziale, che la precedente notifica al delegato, avvenuta presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo, fosse corretta. È anche vero, in quanto documentalmente provato, che l' procedeva alla comunicazione di altro avviso bonario di Pt_2
pagamento della contribuzione relativa all'anno 2020 con nota del 30 marzo
2022 che, tuttavia, per quanto si dirà appresso non può essere interpretato quale rimessione in termini rispetto al precedente invito.
Pag. 5 di 9 Occorre ancora considerare che già nel corso del giudizio di primo grado l' aveva prodotto il provvedimento di annullamento in autotutela del Pt_2
precedente atto di accoglimento della domanda di esonero adottato il 22 settembre 2021 contestualmente allegando la disposizione 480000-22-
0298 del 2 dicembre 2022 in cui, con attestazione del direttore della sede veniva motivato l'avvenuto l'annullamento a seguito di verifica di Pt_2
irregolarità contributiva citando il numero di protocollo DURC 2987 del 17 febbraio 2022. Detto provvedimento risulta notificato via posta alla in data 9 gennaio 2023. CP_1
Tuttavia occorre rilevare che, ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali l'articolo 47 bis di cui alla legge di conversione 8 luglio 2021 n. 106 del decreto-legge 73/2021 il primo comma della richiamata disposizione prevedeva che la regolarità contributiva venisse verificata d'ufficio dagli enti concedenti a decorrere dal 1 novembre
2021. Pertanto l'articolo 47 bis differiva il termine per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti che avrebbero potuto beneficiare dell'esonero previsto dalla legge di bilancio
2021, alla data del 1 novembre 2021.
Come evidenziato dal Tar Catania sezione IV con sentenza del 16 marzo
2016 n. 313 il termine di 15 giorni assegnato ai sensi dell'articolo 4 del D.M.
30 gennaio 2015 all'interessato al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva, termine decorrente dalla notifica dell'invito a regolarizzare rivolto all'interessato dall'ente previdenziale qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, ha natura perentoria e,
Pag. 6 di 9 per tale ragione, la successiva richiesta inoltrata dall' in data 30 marzo Pt_2
2022 al non poteva costituire atto di rimessione in termini. CP_1
Recita infatti detto art. 4: “1. Qualora non sia possibile attestare la regolarita' contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' , l' e le Casse edili trasmettono tramite PEC, Pt_2 CP_2
all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarita' rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica e' comunicata ai soggetti che hanno effettuato
l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarita'”.
Orbene, a seguito della nostra ordinanza istruttoria l' correttamente Pt_2
osserva che il GI era il suo delegato (e questo risulta pacifico sulla scorta della documentazione allegata da entrambe le parti) e che ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 le notifiche devono
Pag. 7 di 9 avvenire tramite pec sicché la notifica avvenuta presso l'indirizzo era corretta. Email_1
Alla stregua delle suesposte considerazioni l'appello deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza dell'appellata ma, tenuto conto della particolarità e novità della questione, e soprattutto della circostanza per cui l'ulteriore invito alla regolarizzazione inoltrato alla in data CP_1
30 marzo 2022 poteva dalla stessa essere interpretato quale atto di remissione in termini, tanto che ella provvedeva immediatamente a saldare il proprio debito contributivo, appare conforme a giustizia compensare fra le parti la metà delle spese per entrambi i gradi di giudizio ponendo la restante quota a carico dell'appellata. Parimenti a carico dell'appellata proposta di rimborso all' del contributo unificato. Pt_2
P.Q.M.
Intesi i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sull' appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. Pt_2
1424/2024 pubblicate in data 10 luglio 2024, nei confronti di CP_1
così provvede:
[...]
in riforma dell'impugnata sentenza rigetta il ricorso proposto da in data 2 marzo 2024; Controparte_1
condanna al pagamento delle spese dell'intero giudizio in Controparte_1
ragione di metà, compensando la quota residua, e liquida dette spese in favore dell' in € 655,00 per il primo grado di lite (oltre al rimborso Pt_2
all' delle spese vive pari a € 43,00 ove pagate al in Pt_2 CP_1
esecuzione della sentenza di prime cure) e in € 728,75 per il presente appello, il tutto oltre rimborso spese generali, Iva e cpa, oltre al rimborso
Pag. 8 di 9 del contributo unificato corrisposto dall'istituto all'atto di proposizione dell'appello ed alla restituzione dell'importo versato in primo grado a titolo di contributo unificato.
Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025 il Presidente est. dr.ssa B. Catarsini
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